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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16994 R.G.2021, avente ad oggetto: mutuo e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Angela Labanca e Sergio Pepe .
ATTRICE
E
( ), rappresentata e diesa dall'avv. Lucio Controparte_1 C.F._1
Giacomardo
CONVENUTA
NONCHE'
( e (p.i. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi P.IVA_1
dall'avv. Gianluca Abbate
CHIAMATI IN CAUSA
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La istante ha rappresentato che in data 21-01-2008 la convenuta Parte_1 CP_1
aveva stipulato un contratto di finanziamento (identificato con il numero 20.80.1.126)
[...]
con la (poi denominata ) ottenendo la corresponsione Parte_2 CP_4
della somma di Euro 15.000,oo somma che la stessa si era impegnata a restituire in 60 rate mensili da Euro 387,46 ciascuna dal 1-03-2008 al 1-02-2013 per complessivi Euro 23.247,60; ha aggiunto che in data 22-02-2008/3-03-2008 la predetta aveva ceduto ad essa istante CP_3
il credito inerente il finanziamento in questione;
ha precisato che inizialmente la Parte_1
cessione non era stata comunicata alla debitrice così che l'incasso delle rate Controparte_1
mensili proseguiva da parte della cedente che tratteneva i documenti originali del CP_3 finanziamento e ogni mese provvedeva al versamento ad essa e ciò fino alla rata Parte_1
con scadenza 1-10-2009; ha precisato che in ragione del mancato pagamento delle rate dal 1-
10-2009 essa istante aveva deciso di comunicare la cessione nei confronti della debitrice in data 7-09-2010 che non dava però alcun riscontro anche alle successive diffide ad adempiere;
ha aggiunto che solo in data 14-02-2012 la campanile, tramite il suo difensore, aveva contestato l'esistenza del credito negando di aver mai ricevuto la comunicazione della cessione;
in data 5-09-2019 essa istante aveva ulteriormente diffidato la a pagare CP_1
le somme dovute.
Sulla base di tali premesse la ha chiesto, in via principale, la condanna di Parte_1
al pagamento in suo favore degli importi relativi alle 29 rate insolute di Controparte_1
finanziamento dalla scadenza mensile dal 1-10-2010 al 1-02-2013 oltre interessi di mora al tasso limitato (rispetto a quello contrattuale) dell'8% dalla data di scadenza dell'ultima rata del 1-02-2013 al 15-06-2021 e quindi il tutto per complessive Euro 18.762,53 oltre interessi ulteriori fino al saldo.
Instauratosi il contraddittorio la convenuta resisteva alla domanda contestando la CP_1
titolarità del credito in capo alla attrice e deducendo di aver sottoscritto accordo transattivo in data 30-04-2021 con la e con che chiedeva di Controparte_3 Controparte_2
chiamare in causa.
Autorizzata la chiamata in causa le suddette parti si costituivano e deducevano che il credito oggetto di causa era stato estinto dalla come risultava dalla quietanza rilasciata in CP_1
data 10-02-2013.
La domanda proposta dalla parte attrice è fondata.
In via preliminare deve rilevarsi come, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa della convenuta, la sentenza n. 3201/2018 del Tribunale di Bologna (in atti), avente ad oggetto molteplici cessioni di crediti intercorse tra la e la si è limitata a dichiarare CP_3 Parte_1
la risoluzione delle cessioni i cui crediti sono risultati inesistenti in sede di CTU tra i quali crediti tuttavia non risulta inserito il credito vantato nei confronti di ed Controparte_1
oggetto del presente giudizio. In conseguenza nessun giudicato è già intervenuto in ordine al rapporto oggetto del presente giudizio.
La parte attrice ha pienamente documentato di essersi resa cessionaria del credito (di cui è perciò ormai titolare) oggetto di causa esibendo idonea documentazione nella quale viene specificamente indicato il finanziamento n. 20.80.1.1.26 sottoscritto in data 21-01-2008 dalla convenuta Controparte_1
La predetta cessione è stata regolarmente comunicata alla debitrice dalla cessionaria 7-09-
2010 (cfr. in atti); trattasi di circostanza mai contestata nel presente giudizio dalla CP_1
Il mancato deposito del contratto di finanziamento in originale da parte dell'attrice non inficia l'accertamento della avvenuta cessione del credito atteso che la parte convenuta non ha mai contestato la difformità della copia esibita all'originale.
Nel merito la parte convenuta non ha contestato di aver sottoscritto il contratto di finanziamento in oggetto e nemmeno di essersi resa inadempiente al pagamento delle rate indicate in citazione. Anzi ha contestato la quietanza esibita dalle parti chiamate in causa (ma non sottoscritta nemmeno per ricezione da essa dalla quale risulterebbe il CP_1 pagamento dell'ultima rata di ammortamento del 1-02-2013 con conseguente estinzione del finanziamento.
La si è limitata ad invocare la conclusione di un accordo transattivo con le parti CP_1
oggi chiamate in causa che avrebbe riguardato anche il finanziamento oggetto della pretesa creditoria azionata dalla attuale parte attrice.
A ben vedere tuttavia tale accordo transattivo (cfr. in atti) non riguarda in alcun modo il finanziamento sottoscritto in data 21-01-2008 dalla bensì altri finanziamenti CP_1
(estranei al presente giudizio) in favore di altri soggetti soltanto garantiti da essa CP_1
[...]
Infine va rilevato che la contestazione della convenuta in ordine alla esistenza e validità del rapporto di finanziamento di cui si discute è stata del tutto generica. La giova CP_1
ripeterlo, non ha contestato la conformità della documentazione esibita dalla parte istante (fin dalla costituzione in giudizio) agli originali;
non ha specificamente disconosciuto le numerose sottoscrizioni da lei apparentemente apposte non solo al contratto di mutuo ma anche al piano di ammortamento;
non ha specificamente negato di aver ricevuto l'importo oggetto del finanziamento né di aver corrisposto le prime rate in favore della ha articolato una CP_3
prova orale del tutto ininfluente in quanto riferita ad altro rapporto di finanziamento pure intercorso con la (quello relativo alla intervenuta transazione). CP_3
La contestazione relativa all'usura risulta del tutto generica.
In definitiva la convenuta va condannata al pagamento in favore della Controparte_1 [...]
della somma di Euro 18.762,53 oltre interessi legali dalla data della Parte_1
domanda giudiziale. Le ragioni della decisione, la natura della controversia, l'esito complessivo della lite e la circostanza che la vicenda oggetto del presente giudizio rientra in un assai ampio e complesso fenomeno riguardante le cessioni di crediti intercorse tra e Parte_2 Parte_1
(la maggior parte delle quali oggetto di numerosi diversi giudizi) costituiscono gravi motivi per compensare interamente tra tutte le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, così provvede: condanna al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
somma di Euro 18.762,53 oltre interessi legali dalla data di notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
compensa tra tutte le parti le spese processuali
Così deciso in Napoli in data 3 gennaio 2025
IL GIUDICE UNICO