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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 17/07/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3327/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2025 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paola Guarnieri e dell'Avv. Matteo Anzalone che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Guarnieri e dell'Avv. Matteo Anzalone che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23.6.2018; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso Anno 2018 – Atto n. 8, parte 2, serie A;
ordinare al Comune di Lentate Sul Seveso di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 4 omologare le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel suo prioritario interesse, garantendogli altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bimbo;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il bimbo.
2. Il figlio minore sarà collocato presso la madre, la cui abitazione è attualmente in via Verdi n. Per_1
2/B, Meda (Mb);
3. I signori e concordano di regolamentare la frequentazione padre - figlio Parte_1 Pt_2 secondo il seguente prospetto di massima:
a) tutti i fine settimana, allorquando il signor andrà a prenderlo per tenerlo con sé il Parte_1 venerdì dall'uscita da scuola fino alle 19.00 del sabato, oltre che, a settimane alterne, il giorno della domenica;
in dette settimane alternate, quindi, il diritto di visita del padre si protrarrà dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
b) festività:
- ad anni alterni Natale, ovvero NT EF (il padre si occuperà di andare a prendere il Per_1 giorno di Natale, o il giorno di NT EF a seconda dell'alternanza degli anni, al mattino presso l'abitazione materna e la madre si occuperà di ritirarlo entro le ore 18.30/19 presso l'abitazione paterna;
ciascun anno trascorrerà la sera della vigilia di Natale - 24 dicembre - con la madre), Per_1 Capodanno, Epifania: dalle ore 19.30 del giorno precedente la festività alle ore 19.00 della festività, con le seguenti precisazioni;
4 giorni non consecutivi durante le vacanze natalizie, dalle ore 19.30 del giorno precedente. l'inizio delle vacanze alle ore 19.00 del quarto giorno di vacanza.
- Pasqua, ovvero Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, dalle ore 19.30 del venerdì precedente la Pasqua alle ore 19.00 del Lunedi;
si precisa che nel corrente anno 2025 trascorrerà le vacanze pasquali Per_1 con la mamma;
- ponti ad anni alterni, dalle ore 19.30 del giorno precedente l'inizio del ponte alle ore 19.00 dell'ultimo giorno di ponte;
c) durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre, tra la fine della scuola a giugno e i primi Per_1 dieci giorni di agosto, un periodo di 15 giorni, di cui 7 giorni anche consecutivi, da comunicarsi possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Con obbligo di entrambi i genitori, in relazione a ciascuno degli indicati periodi, di comunicare all'altro dove il bambino venga condotto in vacanza.
La famiglia di origine del signor , nonni e zio ecc. potrà fare visita a quando il Parte_1 Per_1 bambino si trova con il padre e altrettanto la famiglia di origine della signora nonni, zii ecc., Pt_2
pagina 2 di 4 potranno fare visita a quando il bambino si trova con la madre. Resta comunque l'obbligo di Per_1 entrambi i genitori di garantire che mantenga un rapporto equilibrato e continuativo sia con gli Per_1 stessi genitori che con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio, sino a quando il medesimo non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 600,00, mediante bonifico bancario da pagarsi il giorno 12 di ogni mese. La predetta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente del 100% dell'indice ISTAT dopo un anno dalla sentenza di divorzio.
5. Le spese straordinarie, come specificate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, graveranno in capo ad entrambi i coniugi nella misura del 50%. A modifica di quanto concordato in sede di separazione personale dei coniugi, i coniugi specificamente concordano di escludere la ripetizione tra loro delle spese di baby sitter che ciascun genitore riterrà eventualmente di sostenere nel periodo di collocamento di presso di sé. Le eventuali spese straordinarie una volta Per_1 concordate, dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dalla richiesta.
6. I genitori concordano sin da ora che l'assegno unico universale erogato per il figlio verrà Per_1 interamente percepito dal padre, signor . Gli altri costi detraibili inerenti i figli minori Parte_1 saranno detratti fiscalmente dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa, nella percentuale di spesa sostenuta.
7. I coniugi esprimono reciprocamente consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti ai fini dell'espatrio del figlio.
8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il signor si impegna ad Parte_1 intestare l'autovettura FIAT PANDA, targata CN644TD, di proprietà dello stesso, al sig. CP_1
(compagno della signora , senza pretendere alcun corrispettivo quale valore di
[...] Pt_2 cessione, Gli oneri di trasferimento saranno a carico del signor e della sig.ra Parte_1 Pt_2 bella misura del 50% (cinquanta per cento), godendo dei benefici di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
9. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare entrambi all'assegno di mantenimento reciproco, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e, salvo quanto precisato e concordato nel presente ricorso, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
Le spese legali sono interamente sostenute dal signor ”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 27.1.2022 (R.G. 6816/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. pagina 3 di 4 Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lentate sul Seveso (MB) il 23.6.2018 Parte_1 Parte_2 (trascritto al n. 8 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2018) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. III. pone integralmente a carico di le spese di giudizio come Parte_1 richiesto.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3327/2025 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a[...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Paola Guarnieri e dell'Avv. Matteo Anzalone che lo rappresentano e difendono come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Paola Guarnieri e dell'Avv. Matteo Anzalone che la rappresentano e difendono come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: VO
CONCLUSIONI
“Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23.6.2018; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Lentate Sul Seveso Anno 2018 – Atto n. 8, parte 2, serie A;
ordinare al Comune di Lentate Sul Seveso di annotare l'emananda Sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 4 omologare le seguenti condizioni:
1. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel suo prioritario interesse, garantendogli altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori i quali assumeranno congiuntamente le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del bimbo;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana del minore) saranno assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il bimbo.
2. Il figlio minore sarà collocato presso la madre, la cui abitazione è attualmente in via Verdi n. Per_1
2/B, Meda (Mb);
3. I signori e concordano di regolamentare la frequentazione padre - figlio Parte_1 Pt_2 secondo il seguente prospetto di massima:
a) tutti i fine settimana, allorquando il signor andrà a prenderlo per tenerlo con sé il Parte_1 venerdì dall'uscita da scuola fino alle 19.00 del sabato, oltre che, a settimane alterne, il giorno della domenica;
in dette settimane alternate, quindi, il diritto di visita del padre si protrarrà dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle ore 19.00;
b) festività:
- ad anni alterni Natale, ovvero NT EF (il padre si occuperà di andare a prendere il Per_1 giorno di Natale, o il giorno di NT EF a seconda dell'alternanza degli anni, al mattino presso l'abitazione materna e la madre si occuperà di ritirarlo entro le ore 18.30/19 presso l'abitazione paterna;
ciascun anno trascorrerà la sera della vigilia di Natale - 24 dicembre - con la madre), Per_1 Capodanno, Epifania: dalle ore 19.30 del giorno precedente la festività alle ore 19.00 della festività, con le seguenti precisazioni;
4 giorni non consecutivi durante le vacanze natalizie, dalle ore 19.30 del giorno precedente. l'inizio delle vacanze alle ore 19.00 del quarto giorno di vacanza.
- Pasqua, ovvero Lunedì dell'Angelo, ad anni alterni, dalle ore 19.30 del venerdì precedente la Pasqua alle ore 19.00 del Lunedi;
si precisa che nel corrente anno 2025 trascorrerà le vacanze pasquali Per_1 con la mamma;
- ponti ad anni alterni, dalle ore 19.30 del giorno precedente l'inizio del ponte alle ore 19.00 dell'ultimo giorno di ponte;
c) durante le vacanze estive, trascorrerà con il padre, tra la fine della scuola a giugno e i primi Per_1 dieci giorni di agosto, un periodo di 15 giorni, di cui 7 giorni anche consecutivi, da comunicarsi possibilmente entro il 31 maggio di ciascun anno.
Con obbligo di entrambi i genitori, in relazione a ciascuno degli indicati periodi, di comunicare all'altro dove il bambino venga condotto in vacanza.
La famiglia di origine del signor , nonni e zio ecc. potrà fare visita a quando il Parte_1 Per_1 bambino si trova con il padre e altrettanto la famiglia di origine della signora nonni, zii ecc., Pt_2
pagina 2 di 4 potranno fare visita a quando il bambino si trova con la madre. Resta comunque l'obbligo di Per_1 entrambi i genitori di garantire che mantenga un rapporto equilibrato e continuativo sia con gli Per_1 stessi genitori che con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. Il padre si obbliga a corrispondere mensilmente, a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio, sino a quando il medesimo non raggiungerà l'indipendenza economica, la somma mensile di Euro 600,00, mediante bonifico bancario da pagarsi il giorno 12 di ogni mese. La predetta somma verrà rivalutata annualmente ed automaticamente del 100% dell'indice ISTAT dopo un anno dalla sentenza di divorzio.
5. Le spese straordinarie, come specificate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, graveranno in capo ad entrambi i coniugi nella misura del 50%. A modifica di quanto concordato in sede di separazione personale dei coniugi, i coniugi specificamente concordano di escludere la ripetizione tra loro delle spese di baby sitter che ciascun genitore riterrà eventualmente di sostenere nel periodo di collocamento di presso di sé. Le eventuali spese straordinarie una volta Per_1 concordate, dovranno essere corrisposte entro 15 giorni dalla richiesta.
6. I genitori concordano sin da ora che l'assegno unico universale erogato per il figlio verrà Per_1 interamente percepito dal padre, signor . Gli altri costi detraibili inerenti i figli minori Parte_1 saranno detratti fiscalmente dal genitore che ha sostenuto la relativa spesa, nella percentuale di spesa sostenuta.
7. I coniugi esprimono reciprocamente consenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di documenti equipollenti ai fini dell'espatrio del figlio.
8. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza di divorzio, il signor si impegna ad Parte_1 intestare l'autovettura FIAT PANDA, targata CN644TD, di proprietà dello stesso, al sig. CP_1
(compagno della signora , senza pretendere alcun corrispettivo quale valore di
[...] Pt_2 cessione, Gli oneri di trasferimento saranno a carico del signor e della sig.ra Parte_1 Pt_2 bella misura del 50% (cinquanta per cento), godendo dei benefici di cui all'art. 19 della L. 74/1987.
9. I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti, di rinunciare entrambi all'assegno di mantenimento reciproco, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e, salvo quanto precisato e concordato nel presente ricorso, di non avere nulla a pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
Le spese legali sono interamente sostenute dal signor ”. Parte_1
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di Monza in data 27.1.2022 (R.G. 6816/21). Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. pagina 3 di 4 Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e in Lentate sul Seveso (MB) il 23.6.2018 Parte_1 Parte_2 (trascritto al n. 8 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2018) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentate sul Seveso (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898. III. pone integralmente a carico di le spese di giudizio come Parte_1 richiesto.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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