Decreto cautelare 23 maggio 2017
Sentenza 1 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 01/06/2022, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/06/2022
N. 00924/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00614/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2017, proposto da
Officine Salentine S.r.l.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Macri', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Taviano, in persona del Sindaco in carica, non costituito in giudizio;
nei confronti
NG LA e Società Ionio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G Romano, con domicilio eletto presso lo studio Leonardo Maruotti in Lecce, Vico del Tufo 9;
NG GG e NG RT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari,
del provvedimento prot. n. 3401 del 22.03.2017, notificato a mezzo p.e.c. in data 22.03.2017, con il quale il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Taviano ha respinto la richiesta di proroga dei termini di cui all'ordinanza n. 3 del 23/01/2017, formulata dalla Società ricorrente in data 16.03.2017 e, contestualmente, ha revocato le autorizzazioni inerenti l'insediamento turistico “Sporting Village Jonio Club” esercitate dalla Officine Salentine S.r.l.s., ordinando il divieto di esercizio di qualunque attività all'interno della stessa struttura ricettiva;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NG LA e Società Ionio S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 aprile 2022 la dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv. L. Maruotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.La Società ricorrente espone quanto segue.
Il 12.06.2015, stipulava con la Società Jonio S.r.l contratto di affitto di azienda, per notar IO RA registrato in data 23.06.2015 al n. 4818 Serie 1T presso l’Agenzia delle Entrate di Casarano, avente ad oggetto l’esercizio dell’attività turistico ricettiva all’interno del complesso turistico ricettivo denominato “Sporting Village Jonio Club” ubicato in Taviano, Marina di Mancaversa, gestendo la struttura “Sporting Village Jonio Club” per l’intera stagione estiva 2015, nonché proseguendo nell’attività di gestione della struttura, senza soluzione di continuità, anche per tutto l’anno 2016.
Nelle more, a seguito di sopralluogo effettuato presso la struttura dal Comando Carabinieri N.A.S. di Lecce e dall’A.S.L. Lecce in data 24.08.2016 e in data 27.09.2016, la Polizia Provinciale, con nota 16.01.2017, trasmetteva al Comune di Taviano gli esiti delle verifiche eseguite, con cui erano state accertate irregolarità di diversa natura nella gestione del complesso immobiliare adibito a struttura ricettiva.
Con ordinanza dirigenziale n. 3 del 23.01.2017, il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Taviano ingiungeva alla Società ricorrente di provvedere, nel termine di 60 giorni, all’eliminazione delle problematiche igienico-sanitarie accertate dalla A.S.L., (che venivano così descritte: “ a) il complesso turistico composto da n. 144 appartamenti è alimentato con acqua emunta da un pozzo artesiano privo di regolare autorizzazione che, alle analisi eseguite dal laboratorio del dott. Piero Tedesco, risulta non idonea al consumo umane (inquinata da colonie e batteri coliformi ed eccessivamente salata con valori di 15 volte superiore al limite di legge); b) il complesso immobiliare predetto risulta sprovvisto del certificato di agibilità; c) l’impianto natatorio costituito da n. 2 piscine (vasca adulti e vasca bambini) versa in cattivo stato di manutenzione e i servizi igienici annessi non sono funzionanti; d) nel locale infermeria sono stati accertati gli infissi rotti, le zanzariere strappate, i vetri i muri sporchi; e) i bagni riservati alla clientela della sala ristorante hanno necessità di urgente manutenzione (mancano le plafoniere, i supporti delle lampade sono arrugginiti, è visibile il distacco di pittura dal soffitto); f) la sala ristorante risulta scarsa di luce naturale e le pareti necessitano di tinteggiatura ”), sospendendo, fino al rilascio del certificato di agibilità e all’avvenuta dimostrazione di aver adempiuto agli obblighi prescritti, l’esercizio di qualunque attività, nonché avvisando la Società ricorrente che in caso di inadempimento nei predetti termini sarebbe stato adottato il provvedimento di revoca delle autorizzazioni, di cui la stessa era
titolare.
Il 2.02.2017, pertanto, la Officine Salentine S.r.l.S. comunicava alla Jonio S.r.l. l’avvenuta sospensione di tutte le autorizzazioni inerenti alla gestione della struttura “Sporting Village Jonio Club”.
Nella materiale impossibilità per la Società ricorrente di ottemperare alle prescrizioni imposte dall’A.C. di Taviano, stante l’impedimento opposto dalla Società Jonio S.r.l. all’accesso ai locali, con nota prot. n. 166 del 16.03.2017, la ricorrente chiedeva al Comune di Taviano una proroga dei termini previsti per dare esecuzione all’ordinanza n. 3/2017, formulando, con successiva comunicazione, apposite osservazioni in merito alle difformità riscontrate dagli organi accertatori e all’impossibilità di adempiere all’ordinanza nei tempi prescritti.
Il Comune di Taviano, con il provvedimento indicato in epigrafe, rigettava la prefata richiesta di proroga dei termini e, contestualmente, revocava nei confronti della Officine Salentine S.r.l.s., tutte le autorizzazioni inerenti al Villaggio Turistico Jonio Club, ordinando il divieto di esercizio di qualunque attività, sulla scorta della seguente motivazione: “ a) la società, ad oggi, non è riuscita a dimostrare la piena e giuridica titolarità della gestione delle attività produttive facenti capo al Villaggio turistico Jonio Club e affittate dalla società Jonio Srl con contratto pubblico d’affitto d’azienda del 12.06.2015, scaduto il 15.10.2015, a cui sono seguiti gli atti di natura privatistica del 16.10.2015 e del 14.12.2015 e la dichiarazione della proprietà di essere rientrata nel possesso del bene immobile in argomento; b) non è riuscita a giustificare, nell’ipotesi che la stessa società dovesse dimostrare la titolarità della gestione nonostante l’esistenza dei predetti atti, con motivazioni ritenute coerenti, valide e opponibili alla PA, l’assoluta inerzia nell’esecuzione delle opere necessarie e dirette alla rimozione delle irregolarità, soprattutto strutturali, accertate dagli Enti Provincia di Lecce, Comando Carabinieri NAS di Lecce e dalla Asl Lecce ”.
1.1. A sostegno del ricorso sono rubricate le censure di seguito sintetizzate.
I. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifeste. Erronea presupposizione degli elementi di fatto. Irrazionalità. Sviamento.
II. Violazione e falsa applicazione artt. 21 quinquies e 10 bis Legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Legge n. 241/1990. Difetto assoluto di motivazione. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifeste.
Il 7.6.2017 si sono costituite in giudizio la Società Ionio S.r.l. e NG LA eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza in Camera di Consiglio del 13.6.2017 il difensore della ricorrente ha chiesto un rinvio della causa.
All’udienza in Camera di Consiglio del 27.06.2017 il difensore della Società ricorrente ha chiesto la cancellazione dal ruolo delle cautelari della causa.
Con memoria depositata il 18.11.2021, il nuovo difensore della Società ricorrente avv. Domenico Macrì, costituendosi al posto dell’avv. Mariagrazia Marinosci (difensore rinunciatario) ha dichiarato la rinuncia al ricorso per intervenuta transazione.
All’udienza pubblica del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2.1. Osserva, il Collegio, che parte ricorrente, con atto depositato in data 18.11.2021, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso.
A seguito della sopravvenienza citata non resta, al Collegio, che dichiarare l’improcedibilità del ricorso avendo parte ricorrente manifestato inequivocabile e sostanziale dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, atteso che “ nell'ambito di un giudizio amministrativo la dichiarazione con la quale il ricorrente manifesti l'intenzione di rinunciare al ricorso, pur non risultando notificata all'amministrazione resistente, dimostra in maniera inequivoca la carenza di interesse alla decisione della causa ex art. 84, comma 4, del D.Lgs. n. 104/2010 ” e, quindi, “ anche in assenza delle formalità di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 104/2010, il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti che sussiste un'ipotesi di sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ” (Consiglio di Stato n. 3426/2019; n. 1506/2019).
Nella specie, parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso pur in assenza di un rituale atto notificato alle parti costituite, le quali tuttavia nulla hanno eccepito in proposito.
2.2. Per le ragioni sopra brevemente illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono i presupposti di legge (in assenza di contestazioni in ordine alla dichiarazione di rinuncia al ricorso) per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO