Articolo 13 della Legge 15 dicembre 2011, n. 217
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17 gennaio 2012
Art. 13. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08 1. Al fine di adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08, all' articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'articolo 15, lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e dell'articolo 26, comma 8,»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «apparecchi di pesca usati» sono inserite le seguenti: «ovvero detenuti»;
c) al comma 1, dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente:
«c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita' tecniche di utilizzo di rete da posta derivante».
Note all'art. 13:
Il testo dell' articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 1965, n. 203 , come modificato dalla presente legge, cosi' recita:
"Art. 27. (Sanzioni amministrative accessorie).
1. Alle violazioni dell'art. 15, lettere a) e b), e dell'articolo 26, comma 8, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:
a) la confisca del pescato;
b) la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, ovvero detenuti in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi; gli attrezzi confiscati non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente sono distrutti e le spese relative alla custodia e demolizione sono poste a carico del contravventore;
c) l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;
c-bis) la sospensione della licenza di pesca, in caso di recidiva della violazione, per un periodo compreso tra 10 giorni e 30 giorni ;
c-ter) la sospensione della licenza di pesca per un periodo da tre mesi a sei mesi e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima licenza nei confronti del titolare dell'impresa di pesca quale obbligato in solido, anche ove non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione, in caso di violazione delle disposizioni relative alla detenzione a bordo ovvero alle modalita` tecniche di utilizzo di rete da posta derivante.".
Entrata in vigore il 17 gennaio 2012