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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 09/06/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA .domiciliato Parte_1 inVIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla rettifica della posizione CP_1 assicurativa con accredito nell'estratto conto previdenziale della contribuzione relativa all'anno 1989 per periodi di contribuzione non risultanti.
Si costituiva il resistente a sua volta contestando le averse pretese e CP_1
chiedendone il rigetto.
Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
pagina 1 di 3 Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente si rimetteva a giustizia.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente del diritto alla rettifica dei periodi contributivi risultanti nell'estratto contributivo in misura e periodo inferiori rispetto a quanto dovuto. CP_1
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui, mancando specifiche allegazioni documentali, ovvia conseguenza della dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto invocato e della conforme dichiarazione di entrambe le Parti.
Deve infatti osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa che presuppone l'accordo tra le parti che, nel caso, è stato espresso all'udienza del 9.6.25 impedendosi così la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda.su criteri di verosimiglianza.
Deve allora evidenziarsi che la domanda come proposta e le eccezioni sollevate da parte resistente, danno evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda dovendone per tale via discendere la condanna alle spese del resistente come da dispositivo, altresì considerato che il riconoscimento del diritto è sicuramente avvenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio, e ciò anche alla luce dell'allegato 1) alla memoria di costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
pagina 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario che si CP_1 liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 06.09.25
IL Giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del GOT Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 171 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to OLIVI MONICA .domiciliato Parte_1 inVIA GIORDANI N. 7 C/O STUDIO AVV. L. BLASI 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in CP_1
C/O VIALE GRAMSCI 6/10 61121 PESARO CP_1
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale e nei confronti di Parte_1
chiedendo il riconoscimento del proprio diritto alla rettifica della posizione CP_1 assicurativa con accredito nell'estratto conto previdenziale della contribuzione relativa all'anno 1989 per periodi di contribuzione non risultanti.
Si costituiva il resistente a sua volta contestando le averse pretese e CP_1
chiedendone il rigetto.
Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano la cessazione della materia del contendere per avvenuto riconoscimento dell'invocato diritto e conseguente erogazione del beneficio da parte del resistente.
pagina 1 di 3 Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente si rimetteva a giustizia.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine al riconoscimento in capo a parte ricorrente del diritto alla rettifica dei periodi contributivi risultanti nell'estratto contributivo in misura e periodo inferiori rispetto a quanto dovuto. CP_1
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso al riconoscimento del diritto e dei benefici ad esso collegati dando così soddisfazione alla domanda introitata dal ricorrente.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è tuttavia qui, mancando specifiche allegazioni documentali, ovvia conseguenza della dichiarazione dell'avvenuto riconoscimento del diritto invocato e della conforme dichiarazione di entrambe le Parti.
Deve infatti osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa che presuppone l'accordo tra le parti che, nel caso, è stato espresso all'udienza del 9.6.25 impedendosi così la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda.su criteri di verosimiglianza.
Deve allora evidenziarsi che la domanda come proposta e le eccezioni sollevate da parte resistente, danno evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda dovendone per tale via discendere la condanna alle spese del resistente come da dispositivo, altresì considerato che il riconoscimento del diritto è sicuramente avvenuto successivamente all'introduzione del presente giudizio, e ciò anche alla luce dell'allegato 1) alla memoria di costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
pagina 2 di 3 2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario che si CP_1 liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 06.09.25
IL Giudice
Gianfranco Tamburini
pagina 3 di 3