TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 15/07/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 314/2025 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 314/2025 R.G.A.C. per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n. 898, modificata con Legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. e con
Legge n. 55/2015, su ricorso depositato in Cancelleria in data 27.02.2025 da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], ivi residente, Via
Provinciale Avenza Sarzana n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lenzetti, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo studio, in massa,
Piazza Aranci n. 31 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Variati, in virtù di procura in atti, domiciliata presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Capitan Fiorillo n. 4 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio, alle condizioni congiunte trascritte in note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nel contesto del Parte_1 CP_1 procedimento contenzioso in origine introdotto dal primo nei confronti della seconda - avente ad oggetto la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle stesse parti con rito concordatario in Carrara (MS), il
11.09.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto Comune, al n. 409,
Parte II, Serie A (come attestato da certificato anagrafico prodotto in atti), nonché alla disciplina del regime di contribuzione al mantenimento del figlio
, nato dall'unione coniugale, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
avendo la convenuta nel costituirsi, concordato in ordine CP_1 alla domanda di divorzio, instando affinchè venga posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio , con la stessa convivente e Per_1 proponendo, in via riconvenzionale, domanda tesa ad
3 ottenere assegno divorzile in proprio favore ed a carico del coniuge.
A seguito dell'udienza di prima comparizione, le parti, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è quindi pervenuta in decisione dinanzi al
Collegio in camera di consiglio.
§§§§§§§§§§§
Il fallimento del tentativo di conciliazione,
l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo coniugale e la concorde prospettazione delle parti circa la perdurante insussistenza dell'affectio coniugalis costituiscono conferma del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, sussistendo, altresì, il presupposto temporale occorrente ai fini della pronuncia di divorzio, essendo trascorso il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 dall'udienza di comparizione delle stesse parti dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con il decreto del 04.04.2019, in forza del quale sono state omologate le condizioni di separazione a suo tempo stabilite dai medesimi coniugi.
Le condizioni concordate in sede di divorzio, inerenti alla contribuzione ala carico del padre al mantenimento del figlio , convivente con la madre, maggiorenne Per_1
4 ma non economicamente autosufficiente, risultano aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive effettive capacità patrimoniali dei genitori (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti.
La previsione dell'assegno divorzile in favore della
IG.ra ed a carico del IG. , così come le CP_1 Pt_1 altre condizioni a contenuto economico, attengono a diritti disponibili, potendo essere recepite con la presente sentenza.
Pur in difetto di espressa previsione nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, dalle allegazioni in atti si evince che le parti non vivono più insieme, avendo diversi indirizzi di residenza, dovendosi, pertanto, ragionevolmente contemplare tra le condizioni di divorzio anche la cessazione della convivenza (alla quale i coniugi, del resto, erano già stati autorizzati in sede di separazione personale, autorizzazione della quale essi risultano essersi in effetti avvalse).
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale inter partes, in conformità alle conclusioni congiunte, con spese compensate, secondo l'accordo anche sul punto raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
5 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da ed in Parte_1 CP_1
Carrara (MS), il 11.09.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto
Comune, al n. 409, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1) I IGg.ri ed Parte_1 CP_1 continueranno a vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con il reciproco obbligo di comunicazione in caso di variazioni della stessa.
2)Il IG. è tenuto al versamento della Parte_1 somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, somma da versarsi per metà alla madre e per metà direttamente al figlio, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie relative al predetto figlio, individuate secondo il Protocollo adottato dal CNF e recepito dal Tribunale di Massa, da concordarsi previamente.
3) Il IG. è tenuto, altresì, al Parte_1 versamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versarsi alla IG.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico CP_1 bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino a quando la stessa non maturerà i requisiti per l'assegno pensionistico. La IG.ra
[...]
, in conformità all'impegno dalla stessa CP_1 assunto, dovrà comunicare per iscritto al IG. Pt_1
6 la data di inizio del suo trattamento Pt_1 pensionistico.
4) Il IG. dovrà, infine, in conformità Pt_1 all'ulteriore impegno dallo stesso assunto, versare alla IG.ra entro il 30 settembre 2025, CP_1 la somma di € 1.753,00, a definizione transattiva di ogni avere e pendenza in merito ai rimborsi di utenze della ex casa coniugale e spese straordinarie pregresse, relative alle spese di musica, del figlio
. La medesima IG.ra provvederà Per_1 CP_1 senza ritardo a volturare a suo nome le utenze relative alla ex casa coniugale, ancora oggi intestate al IGnor
. Parte_1
5) La IG.ra si è riservata il diritto di CP_1 agire in separata sede per tutte le questioni e pendenze, nessuna esclusa, inerenti la società
[...] successiva s.a.s., con sede in Controparte_2
Carrara, in virtù degli accordi sanciti tra le parti in sede di separazione consensuale, da considerarsi ancora oggi validi a tutti gli effetti di Legge, limitatamente a questo aspetto.
Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere agli adempimenti di legge conseguenti.
Compensa tra le parti le spese processuali.
7 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
8
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei
IGg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano - Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente - Giudice dott. Ilario Ottobrino - Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nel procedimento n. 314/2025 R.G.A.C. per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ex art. 4, comma 13, Legge 1.12.1970, n. 898, modificata con Legge 6.3.1987 n. 74 e succ. mod. e con
Legge n. 55/2015, su ricorso depositato in Cancelleria in data 27.02.2025 da
(Cod. Fisc. ) Parte_1 C.F._1 nato a [...], il [...], ivi residente, Via
Provinciale Avenza Sarzana n. 52, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lenzetti, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo studio, in massa,
Piazza Aranci n. 31 attore
nei confronti di
(Cod. Fisc. ) CP_1 C.F._2 nata a [...], il [...], residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Nicoletta Variati, in virtù di procura in atti, domiciliata presso il suo studio, in Carrara
(MS), Via Capitan Fiorillo n. 4 convenuta
Pubblico Ministero notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno concordemente chiesto la pronuncia di sentenza di cessazione degli effetti civili del
2 matrimonio, alle condizioni congiunte trascritte in note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota in data 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e nel contesto del Parte_1 CP_1 procedimento contenzioso in origine introdotto dal primo nei confronti della seconda - avente ad oggetto la domanda volta alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle stesse parti con rito concordatario in Carrara (MS), il
11.09.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto Comune, al n. 409,
Parte II, Serie A (come attestato da certificato anagrafico prodotto in atti), nonché alla disciplina del regime di contribuzione al mantenimento del figlio
, nato dall'unione coniugale, maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente;
avendo la convenuta nel costituirsi, concordato in ordine CP_1 alla domanda di divorzio, instando affinchè venga posto a carico del ricorrente un contributo al mantenimento del figlio , con la stessa convivente e Per_1 proponendo, in via riconvenzionale, domanda tesa ad
3 ottenere assegno divorzile in proprio favore ed a carico del coniuge.
A seguito dell'udienza di prima comparizione, le parti, con note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.07.2025, hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento.
La causa è quindi pervenuta in decisione dinanzi al
Collegio in camera di consiglio.
§§§§§§§§§§§
Il fallimento del tentativo di conciliazione,
l'insistenza nella domanda di scioglimento del vincolo coniugale e la concorde prospettazione delle parti circa la perdurante insussistenza dell'affectio coniugalis costituiscono conferma del venir meno della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, sussistendo, altresì, il presupposto temporale occorrente ai fini della pronuncia di divorzio, essendo trascorso il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. n. 898/1970 dall'udienza di comparizione delle stesse parti dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione consensuale, conclusosi con il decreto del 04.04.2019, in forza del quale sono state omologate le condizioni di separazione a suo tempo stabilite dai medesimi coniugi.
Le condizioni concordate in sede di divorzio, inerenti alla contribuzione ala carico del padre al mantenimento del figlio , convivente con la madre, maggiorenne Per_1
4 ma non economicamente autosufficiente, risultano aderenti al principio di proporzionalità, in rapporto alle rispettive effettive capacità patrimoniali dei genitori (ex art. 316 comma 1 c.c.), quali evincibili dalla documentazione prodotta in atti.
La previsione dell'assegno divorzile in favore della
IG.ra ed a carico del IG. , così come le CP_1 Pt_1 altre condizioni a contenuto economico, attengono a diritti disponibili, potendo essere recepite con la presente sentenza.
Pur in difetto di espressa previsione nelle conclusioni congiuntamente rassegnate, dalle allegazioni in atti si evince che le parti non vivono più insieme, avendo diversi indirizzi di residenza, dovendosi, pertanto, ragionevolmente contemplare tra le condizioni di divorzio anche la cessazione della convivenza (alla quale i coniugi, del resto, erano già stati autorizzati in sede di separazione personale, autorizzazione della quale essi risultano essersi in effetti avvalse).
Sussistono, pertanto, le condizioni per dichiarare lo scioglimento del vincolo coniugale inter partes, in conformità alle conclusioni congiunte, con spese compensate, secondo l'accordo anche sul punto raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, provvede come di seguito:
5 Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da ed in Parte_1 CP_1
Carrara (MS), il 11.09.1999, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999 di detto
Comune, al n. 409, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1) I IGg.ri ed Parte_1 CP_1 continueranno a vivere separati, liberi entrambi di stabilire la propria residenza ove riterranno opportuno, con il reciproco obbligo di comunicazione in caso di variazioni della stessa.
2)Il IG. è tenuto al versamento della Parte_1 somma mensile di € 700,00 a titolo di contributo nel mantenimento ordinario del figlio maggiorenne Per_1 ma non economicamente autosufficiente, somma da versarsi per metà alla madre e per metà direttamente al figlio, con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat, oltre al 100% delle spese straordinarie relative al predetto figlio, individuate secondo il Protocollo adottato dal CNF e recepito dal Tribunale di Massa, da concordarsi previamente.
3) Il IG. è tenuto, altresì, al Parte_1 versamento della somma mensile di € 300,00 a titolo di assegno divorzile, somma da versarsi alla IG.ra
[...]
entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico CP_1 bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, sino a quando la stessa non maturerà i requisiti per l'assegno pensionistico. La IG.ra
[...]
, in conformità all'impegno dalla stessa CP_1 assunto, dovrà comunicare per iscritto al IG. Pt_1
6 la data di inizio del suo trattamento Pt_1 pensionistico.
4) Il IG. dovrà, infine, in conformità Pt_1 all'ulteriore impegno dallo stesso assunto, versare alla IG.ra entro il 30 settembre 2025, CP_1 la somma di € 1.753,00, a definizione transattiva di ogni avere e pendenza in merito ai rimborsi di utenze della ex casa coniugale e spese straordinarie pregresse, relative alle spese di musica, del figlio
. La medesima IG.ra provvederà Per_1 CP_1 senza ritardo a volturare a suo nome le utenze relative alla ex casa coniugale, ancora oggi intestate al IGnor
. Parte_1
5) La IG.ra si è riservata il diritto di CP_1 agire in separata sede per tutte le questioni e pendenze, nessuna esclusa, inerenti la società
[...] successiva s.a.s., con sede in Controparte_2
Carrara, in virtù degli accordi sanciti tra le parti in sede di separazione consensuale, da considerarsi ancora oggi validi a tutti gli effetti di Legge, limitatamente a questo aspetto.
Dichiara la perdita del cognome maritale in capo alla ricorrente . CP_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere agli adempimenti di legge conseguenti.
Compensa tra le parti le spese processuali.
7 Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del
10.07.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
8