Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 13.12.2024 a seguito di note scritte di discussione ex art 281 sexies comma III cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 317/2024 di R.G., promossa da:
(c.f. ), (fallimento n. 447/2022 Parte_1 P.IVA_1 dichiarato con sentenza n. 488 del 25.10.2022, doc. 1), in persona del Curatore Avv. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Andrea Merlo, cod.fisc. , presso il cui studio in C.F._1
Milano, piazzetta Guastalla n.3, è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti ed autorizzazione all'azione da parte del G.D. della procedura in data 11.11.2023 (doc. 2), ( domicilio digitale l'indirizzo di posta elettronica certificata
) Email_1
- ricorrente -
contro
(C.F.: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore,
- resistente contumace –
CONCLUSIONI
Per Parte ricorrente “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, col favore delle spese di lite: nel merito: 1) dichiarare tenuta e condannare la convenuta
[...]
a pagare all'attore l'impo Controparte_1 Parte_1 di € 154.930,00 a titolo di risarcimento danni per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e segg. cod.civ. e/o per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod.civ. e/o per responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 e segg. cod.civ. 2) in via strettamente subordinata, dichiarare tenuta e condannare la convenuta
1
154,930,00 a titolo causa ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.; 3) in ogni caso, con interessi e rivalutazione di legge sugli importi tutti oggetto di condanna;
in via istruttoria: in quanto occorra, ordinarsi alla convenuta Controparte_1
l'esibizione di tutti i contratti di assunzione dei lavoratori in forza
[...] di panificazione di Vigevano, via Verdi n. 26, stipulati a fine 2022- inizio 2023 dopo il licenziamento dei lavoratori disposto dal Parte_1
ovvero altra documentazione lavoristica idonea (es. libr
[...] da cui evincersi i lavoratori in forza all'azienda predetta a partire dal primo trimestre 2023.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente con ricorso notificato in Parte_1 data 5.2.2024 alla società resistente Controparte_1
qui contumace, ha dedotto:
[...]
-che entrambe le società ricorrente / Parte_1 resistente , sono totalmente Controparte_1 riconducibili al Rag. che, oltre ad avere rivestito Parte_3
(sino all'agosto/settembre 2023) il ruolo di Presidente di C.d.A. e rappresentante legale della convenuta (cfr. visura camerale CP_1 storica, doc. 5) è stato anche il vero "dominus" e amministratore "di fatto" della di cui, per un brevissimo frangente Parte_4 temporale, nel 2016, ha, anche, rivestito il ruolo formale di amministratore unico (cfr. visura camerale storica di doc. 6); Parte_1
-che il 18.12.2018 vendeva il ramo d'azienda Controparte_2 di panificazione sito a Vigevano, via Verdi n. 26, a , e, nel CP_1 corso degli anni tale ramo d'azienda è stato oggetto di plurimi atti dispositivi, coinvolgenti diverse società riconducibili al citato rag.
tra cui anche e precisamente, a partire dalla fine del Pt_3 Parte_1
2018: in data 22.1.2019 l'azienda in questione, ancorchè trasferita in proprietà a , veniva concessa da a in CP_1 CP_1 Parte_1 affitto "temporaneo" sino al 31.1.2020, poi prorogato;
in data 24/30.11.2020 vendeva, con riserva di proprietà, a CP_1 [...] il ramo d'azienda, con contestuale obbligo di CP_3 Parte_1
(all'epoca ancora in possesso dell'azienda in virtù dell'affitto temporaneo prorogato di cui sopra) di consegnare l'azienda stessa alla società acquirente in data 1.12.2020; in data 30.9.2021 Controparte_3 veniva risolto per inadempimento della parte acquirente CP_3 il contratto di vendita aziendale con riserva di proprietà con
[...] remissione di nel possesso dell'azienda; in pari data, CP_1
30.9/1.10.2021, concedeva ancora in affitto a il CP_1 Parte_1 ramo d'azienda appena ricevuto in riconsegna da Controparte_3
2 con durata del contratto d'affitto sino al 30.9.2024 e tacitamente prorogabile di anno in anno salva disdetta, al canone mensile di € 2.800 oltre IVA, comprensivi del godimento dell'immobile;
-che in data 26.5.2022 veniva presentata da GS s.p.a. istanza di fallimento nei confronti di Parte ricorrente (v. doc. 10), in Parte_1 accoglimento della quale Parte ricorrente è stata dichiarata fallita con la sentenza del 25.10.2022 del Tribunale di Milano;
-che, nelle more del procedimento pre-fallimentare, e precisamente con scrittura privata in autentica notarile 5.7.2022 (v. doc. 11), il contratto 30.9/1.10.2021 con cui aveva concesso a CP_1
l'affitto dell'azienda in questione (v. doc. 9), veniva Pt_1 consensualmente risolto, per dichiarato inadempimento di Parte ricorrente con effetto della risoluzione dalla data dell'atto, Parte_1 ma con obbligo di di riconsegnare l'azienda a entro Pt_1 CP_1 il 31.7.2022, ovvero a richiesta di onde evitare CP_1
l'interruzione dell'attività di panificazione e agevolare il rientro di nella gestione del ramo aziendale;
CP_1
- che, nel citato atto di risoluzione consensuale del 5.7.2022 le parti davano atto che le consistenze di magazzino erano già state fatturate da Parte ricorrente alla convenuta per Pt_1 CP_1 importo di € 12.000 (tuttavia, senza alcun dato di riscontro, contabile di dette consistenze) e che il relativo importo era stato pagato tramite compensazione con canoni d'affitto, non pagati, da per Pt_1 maggior ammontare, ivi precisandosi altresì che "al riguardo le parti convengono di nulla più aversi reciprocamente a chiedere a nessun titolo per il contratto di affitto del ramo di azienda e per la sua risoluzione"
-che la riconsegna da a doveva avere luogo, CP_4 CP_1 al più tardi, entro il 31.7.2022, quale termine ultimo per agevolare il "passaggio di consegne" da parte di Pt_1 CP_1
-che il Curatore ha riscontrato, e venendo al punto centrale del presente processo, che, in epoca successiva al 5.7.2022 , e comunque successiva al 31.7.2022, allorquando era già in corso da mesi il procedimento pre-fallimentare a carico della dipoi fallita Parte_1
Parte attrice ha eseguito pagamenti, ed assunto oneri afferenti Pt_1 all'azienda, per importi assai rilevanti, di cui ha beneficiato direttamente quale proprietaria dell'azienda, CP_1 quantificabili come segue: ha acquistato e ricevuto in consegna Pt_1 presso la sede aziendale di Vigevano, via Verdi 26, in epoca post risoluzione (precisamente in data 6.9.2022) merci a materiali in acciaio inossidabile da NichelCrom Acciai Inox s.p.a. per € 42.382,31; a Pt_1
3 acquistato e ricevuto in consegna presso la stessa sede aziendale, in epoca post risoluzione (precisamente in data 23.9.2022) merci a materiali da Manni Inox s.p.a. per € 41.645,43; ha pagato dalla Pt_1 risoluzione al fallimento i canoni di locazione di n. 3 contratti di locazione operativa di beni mobili strumentali all'azienda sottoscritti con aventi ad oggetto macchinari Controparte_5 specifici per l'attività di produzione del pane dell'ammontare( doc. 15 estratti conto bancari di periodo del c/c n. 30448071 presso Crédit Agricole - agenzia di Casteggio) di € 44.128,42; inoltre, nel contratto di risoluzione dell'affitto aziendale di cui al doc. 11, al punto 5 era stato indicato: "Il personale dipendente di verrà da questo liquidato[..], Pt_1 riservandosi LASTCHANCE SOCIETA' COOPERATIVA di indicare con quali persone intende proseguire il rapporto di lavoro;
i diritti maturati dai dipendenti rimangono a carico di ; tuttavia, la dipoi fallita Pt_1 Pt_1
[... ha proseguito a pagare i dipendenti in forza, anche, dopo la risoluzione dell'affitto, e sino al fallimento, senza attivarsi per far cessare i contratti ed assicurare la prosecuzione dei rapporti lavorativi da parte di tanto che alla data del fallimento di i CP_1 Parte_1 lavoratori erano, ancora, in forza alla stessa e sono stati licenziati dal Curatore, che ha, poi, appreso che gli stessi lavoratori, o comunque la maggior parte di essi, hanno poi proseguito a lavorare presso per un totale di somme versate ai dipendenti 26.773,84; per CP_1 un totale complessivo di: € 154.930,00;
-che, pertanto, sulla base della situazione potuta ricostruire dal Curatore, è emerso che, allorquando il destino di appariva Parte_1 ormai segnato dall'imminente dichiarazione di fallimento, le parti del contratto d'affitto d'azienda - accomunate da un centro di interessi unitario e dalla comune figura gestoria del rag. - Parte_3 hanno orchestrato il "passaggio di consegne" del ramo aziendale di panificazione, in modo da far gravare ogni onere possibile sulla (di lì a poco fallenda) nel contempo determinando in capo a Parte_1 un arricchimento corrispondente, in termini, sia, di minori CP_1 oneri (per pagamenti eseguiti nel suo interesse da , che di Pt_1 incremento di valore del complesso aziendale (in ragione di acquisti poi attribuiti al patrimonio aziendale restituito alla proprietà e dello "accaparramento" del magazzino senza esborso e senza possibilità di ricostruzione ex post della sua consistenza).
Concludeva Parte ricorrente chiedendo condannarsi la convenuta a pagare all'attore Controparte_1 Parte_1
l'importo capitale di € 154.930,00 a titolo di risarcimento
[...] danni per responsabilità contrattuale ex artt. 1218 e segg. cod.civ., e/o per violazione degli obblighi di buona fede e correttezza
4 nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cod.civ., e/o per responsabilità extra-contrattuale ex art. 2043 e segg. cod.civ.; in via strettamente subordinata, dichiarare tenuta e condannare la convenuta a pagare all'attore Controparte_1 Parte_1
l'importo capitale suddetto di € 154,930,00 a titolo di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 cod.civ.; con interessi e rivalutazione di legge sugli importi tutti oggetto di condanna.
La convenuta Lastchance srl è stata dichiarata contumace all'udienza del 15.5.2024, e, previa riassegnazione del processo in data 16.5.2024 è stato trattenuto in decisione all'udienza del 16.10.2024, poi rimesso sul ruolo con ordinanza del 15.11.2024 per richiesta chiarimenti su alcuni punti al Curatore di Parte ricorrente, all'esito , è stato trattenuto in decisione dal 13.12.2024 ex art 281 sexies comma III cpc.
La domanda proposta da Parte ricorrente Parte_1 anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Curatore Fallimentare, unitamente all'esame della Relazione ex art 33 L Fall. prodotta in atti, è fondata.
Preliminarmente deve osservarsi che i fatti dedotti da Parte ricorrente e come sopra indicati in sintesi sono documentalmente provati.
E', infatti, documentalmente provata la natura, il contenuto e la cronologia delle vicende, che hanno riguardato il ramo d'azienda citato consistente nel ramo d'azienda di panificazione sito a Vigevano, via Verdi n. 26: il 18.12.2018 vendeva il ramo d'azienda Controparte_2 di panificazione sito a Vigevano, via Verdi n. 26, a;
in data CP_1
22.1.2019 l'azienda in questione, ancorchè trasferita in proprietà a
, veniva concessa da a in affitto CP_1 CP_1 Parte_1
"temporaneo" sino al 31.1.2020, poi prorogato;
in data 24/30.11.2020 vendeva, con riserva di proprietà, a il CP_1 Controparte_3 ramo d'azienda, con contestuale obbligo di (all'epoca ancora Parte_1 in possesso dell'azienda in virtù dell'affitto temporaneo prorogato di cui sopra) di consegnare l'azienda stessa alla società acquirente
[...] in data 1.12.2020; in data 30.9.2021 veniva risolto per CP_3 inadempimento della parte acquirente il contratto di Controparte_3 vendita aziendale con riserva di proprietà con remissione di nel possesso dell'azienda; in pari data, 30.9/1.10.2021, CP_1 concedeva ancora in affitto a il ramo d'azienda CP_1 Parte_1 appena ricevuto in riconsegna da con durata del Controparte_3 contratto d'affitto sino al 30.9.2024 e tacitamente prorogabile di anno in anno salva disdetta, al canone mensile di € 2.800 oltre IVA, comprensivi del godimento dell'immobile.
5 E' documentalmente provato che le due società e Pt_1 siano state riferite ad un "unico centro di interessi", e pur CP_1 essendo due società giuridicamente distinte , anche dal punto di vista patrimoniale, erano accomunante, e Parte_1 Controparte_6 dalla gestione del rag. quest'ultimo è stato (sino Parte_3 all'agosto/settembre 2023) Presidente di C.d.A. e rappresentante legale della convenuta (visura camerale storica, doc. 5), ed è stato CP_1
“amministratore "di fatto" della ricorrente fallita di cui per Parte_1 un brevissimo frangente temporale nel 2016 ha anche rivestito il ruolo formale di amministratore unico (visura camerale storica di Parte_1 doc. 6).
Ciò è riscontrato dalla Relazione ex art 33 Legge Fall, prodotta in atti, ove il Curatore scrive, sul punto: “Pur in assenza di formali rapporti di partecipazione e/o collegamento con altre Società ovvero di appartenza ad un gruppo, dall'esame della documentazione ricevuta ed esaminata e dalle informazioni assunte, risultano profili di collegamento con la
[...]
ed in particolare collegamenti riconducibili al ruolo del Controparte_1 rag. (Presidente del Consiglio di Amministrazione della Parte_3 pred alle informazioni acquisite risulta, tuttavia, che CP_1
l'amministrazione della società sia, invero, riferibile al rag. Parte_3
(c.f. ), unico interlocutore
[...] CodiceFiscale_2 curatela, ingerito nell'amministrazione della odierna fallita sin dalla data della costituzione in modo continuativo e significativo pur risultando, lo stesso, aver rivestito l'incarico di amministratore unico della er il solo periodo Pt_1 dall'11/15 aprile 2016 al 9/21 novembre 2016. In lare, lo scrivente evidenzia che in occasione del primo sopralluogo effettuato presso la sede legale della odierna fallita, l'ufficio della curatela ha rinvenuto la presenza del predetto rag. che ha puntualmente riferito in ordine ai Parte_3 principali fatti che hanno interessato la in dalla data della costituzione, Pt_1 costituzione avvenuta, secondo le dichi i rese, allo scopo di acquistare un immobile in Milano – via Tortona n. 18, poi rivenduto dalla e dove Pt_1 ancora risulta domiciliato il rag. Rag. che Pt_3 Parte_3 risulta, altresì, amministratore unico della socia Controparte_7 della nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Parte_1
, di cui è stato ampiamente detto nel corso della Controparte_1 presente relazione. Il rag. risulta, inoltre, avere assunto l'incarico di Pt_3 procuratore, per conto ed i esentanza della società Controparte_8 in occasione della sottoscrizione dell'atto di cessione a favore della Parte_1 in data 3 giugno 2015, del ramo d'azienda destinato all'attività di al dettaglio di articoli di profumeria in Milano, Piazzale Lotto Lorenzo sn presso MM1, ramo d'azienda poi oggetto del contratto di affitto sottoscritto in data 4 novembre 2016, tra la in persona del rag. in qualità Parte_1 Pt_3 di amministratore unico, e la di cui il rag. è Controparte_9 Pt_3 socio amministratore dal 23 Controparte_7
6 e che, inseme alla Controparte_9 CP_1 Controparte_1 [...] dente del Consi Controparte_10 Pt_3
Amministrazione) e Fresh Food S.r.l. (di cui il rag. è Amministratore Pt_3 unico), risultano destinatarie di diversi pagamenti effettuati dai conti corrente bancari intestati alla odierna fallita di cui, in assenza di rapporti contrattuali, fatture e/o comunque documentazione idonea a provarne i rapporti sottostanti, non è possibile verificarne l'inerenza all'attività di impresa. Ingerenza del rag. che si rinviene anche da quanto rappresentato nel reclamo ex art. 18 l.f. Pt_3
o avverso la sentenza dichiarativa di fallimento in cui si dà atto della partecipazione del rag. - nell'asserita qualifica di consulente della Pt_3 odierna fallita - agli i enutisi con GS S.p.A., creditore istante il fallimento….”.
Parimenti sono documentalmente provate le operazioni economiche citate da Parte attrice e consistenti in pagamenti, ed oneri afferenti all'azienda, eseguiti e assunti da parte ricorrente Parte_1
per importi assai rilevanti, di cui ha beneficiato direttamente
[...]
quale proprietaria dell'azienda, posti in essere in epoca CP_1 successiva al 5.7.2022 , e comunque successiva al 31.7.2022, allorquando era già in corso da mesi il procedimento pre-fallimentare a carico della dipoi fallita ha acquistato e ricevuto in consegna Parte_1 Pt_1 presso la sede aziendale di Vigevano, via Verdi 26, in epoca post risoluzione (precisamente in data 6.9.2022) merci a materiali in acciaio inossidabile da NichelCrom Acciai Inox s.p.a. per € 42.382,31; a Pt_1 acquistato e ricevuto in consegna presso la stessa sede aziendale, in epoca post risoluzione (precisamente in data 23.9.2022) merci a materiali da Manni Inox s.p.a. per € 41.645,43; ha pagato dalla Pt_1 risoluzione al fallimento i canoni di locazione di n. 3 di beni mobili strumentali all'azienda sottoscritti con Controparte_5 aventi ad oggetto macchinari specifici per l'attività di produzione
[...] del pane dell'ammontare( doc. 15 estratti conto bancari di periodo del c/c n. 30448071 presso Crédit Agricole - agenzia di Casteggio) di € 44.128,42; pagamenti ai dipendenti in forza, anche, dopo la risoluzione dell'affitto, e sino al fallimento, effettuati da senza attivarsi per Pt_1 far cessare i contratti, ed assicurare la prosecuzione dei rapporti lavorativi da parte di tanto che alla data del fallimento di CP_1
i lavoratori erano, ancora, in forza alla stessa e sono stati Parte_1 licenziati dal Curatore, che ha, poi, appreso che gli stessi lavoratori, o comunque la maggior parte di essi, hanno poi proseguito a lavorare presso per un totale di somme versate ai dipendenti CP_1
26.773,84.
Il totale di tali operazioni economiche ammonta ad € 154.930,00.
7 E' provato, come indicato anche dal Curatore nella Relazione ex art 33 Legge Fall. che tali operazioni , anche dal punto di vista cronologico , abbiano rappresentato un depauperamento della società
al fine di preservare il valore patrimoniale costituito dal ramo Pt_1 aziendale di panificazione sito a Vigevano di proprietà di . CP_1
Inoltre, lo stesso Rag ha riferito al Curatore, in sede di Pt_3 audizione del 17.11.2022 insieme all'amministratore Controparte_11
(verbale prodotto sub doc. 20), che ha ripreso l'azienda da CP_1 che "non è riuscita a pagare" e "poi con l'aiuto di Controparte_2 Pt_1
l'azienda è stata riorganizzata ed ora è vicina al Break even".
E' provato che il "passaggio di consegne" del ramo aziendale di panificazione è stato effettuato in modo da far gravare ogni onere possibile sulla nel contempo, determinando in capo alla Parte_1 convenuta un arricchimento e consistente , come sopra CP_1 indicato, nell'acquisito da parte di in epoca post risoluzione Pt_1
(precisamente in data 6.9.2022) di merci a materiali in acciaio inossidabile da NichelCrom Acciai Inox s.p.a. per € 42.382,31; acquisto presso la stessa sede aziendale, in epoca post risoluzione (precisamente in data 23.9.2022) di merci e materiali da Manni Inox s.p.a. per € 41.645,43; pagamento effettuati da dalla risoluzione al Pt_1 fallimento dei canoni di locazione di n. 3 di beni mobili strumentali all'azienda sottoscritti con aventi ad Controparte_5 oggetto macchinari specifici per l'attività di produzione del pane dell'ammontare( doc. 15 estratti conto bancari di periodo del c/c n. 30448071 presso Crédit Agricole - agenzia di Casteggio) di € 44.128,42; pagamenti ai dipendenti in forza, anche, dopo la risoluzione dell'affitto, e sino al fallimento, effettuati da senza attivarsi per Pt_1 far cessare i contratti, ed assicurare la prosecuzione dei rapporti lavorativi da parte di per un totale di somme versate ai CP_1 dipendenti 26.773,84.
Il totale di tali operazioni economiche ammonta ad € 154.930,00.
Tali operazioni economiche in questa sede , ai fini della qualificazione giuridica, rilevano sul piano extra-contrattuale, per avere CP_1 posto in essere le predette operazioni economiche, in un contesto in cui versava in uno stato di estrema debolezza, facendo gravare Parte_1 ogni onere possibile sulla con lesione dell'integrità del Parte_1 patrimonio di e, nel contempo, determinando in capo a alla Pt_1 convenuta un corrispondente arricchimento a proprio CP_1 vantaggio.
Si osserva sul punto che l'obbligo di buona fede oggettiva o di correttezza costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione del generale principio di
8 solidarietà sociale, applicabile non solo in ambito contrattuale, ma anche extracontrattuale, ponendo una regola di comportamento, in base alla quale, nei rapporti della vita di relazione, ciascuno è tenuto a un comportamento leale, volto alla salvaguardia dell'utilità altrui nei limiti dell'apprezzabile sacrificio. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2057 del 29/01/2018
In conclusione la convenuta deve essere condannata al CP_1 risarcimento del danno in favore di Parte attrice Parte_1 nella misura di euro 154.930,00, con gli interessi e la rivalutazione di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, espunta la fase istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara tenuta e condanna la convenuta Controparte_1
a pagare all'attore l'importo
[...] Parte_1 capitale di € 154.930,00 a titolo di risarcimento danni, con gli interessi e la rivalutazione di legge;
2. condanna Parte convenuta alla Controparte_1 rifusione in favore di Parte attrice delle Parte_1 spese di lite, che liquida in € 1.060,58 per esborsi, € 11.970,00 per onorari , oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies comma III c.p.c..
Così deciso in Pavia il 11.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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