TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 32919/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 23.9.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gloria Silvestrini presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Luca Grimoldi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 4.9.2015 a OV SE (MI)
(anno 2015 atto n. 14 uff. 1 parte 2 serie A)
in separazione dei beni. con il figlio nato il [...] in [...], cittadinanza italiana Persona_1
FATTO
La Sig.ra con ricorso per separazione giudiziale conveniva in giudizio il Sig. per Pt_1 Parte_2 ottenere la separazione alle condizioni riportate nell'atto introduttivo. Si costituiva il Sig Parte_2 con memoria del 14.1.2025 rassegnando le proprie conclusioni.
All'udienza del 06.2.2025, celebrata davanti al Giudice onorario, le parti chiedevano procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. in quanto raggiungevano un accordo ove congiuntamente chiedono di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) il figlio minore resta affidato in via condivisa al padre ed alla madre con Per_1 collocamento prevalente presso quest'ultima anche ai fini della residenza anagrafica;
2) genitori potranno potrà vedere e tenere con sé il minore con le seguenti modalità
1. IM: Lunedì PAPA Martedì PAPA' Mercoledì PAPA' Giovedì MAMMA Venerdì MAMMA Sabato MAMMA (CON PAPA' DI GIORNO FINO ALLE 19) Domenica MAMMA
2. IM: Lunedì MAMMA Martedì MAMMA Mercoledì MAMMA Giovedì MAMMA Venerdì
PAPA' Sabato PAPA' Domenica PAPA'
ENTRATE/USCITE SCUOLA IMLE
1. IM : Lunedì ENTRATA MAMMA Martedì ENTRATA Mercoledì CP_1
ENTRATA Giovedì ENTRATA Venerdì ENTRATA Sabato ENTRATA CP_1 CP_1 CP_1
CP_1
CP_2 CP_2 CP_3 CP_2 CP_2 CP_2
2. IM: Lunedì ENTRATA MAMMA Martedì ENTRATA MAMMA Mercoledì ENTRATA
MAMMA Giovedì ENTRATA MAMMA Venerdì ENTRATA MAMMA
USCITA Controparte_2 CP_3 Controparte_2
3) i genitori nelle vacanze natalizie potranno e vedere e tenere con sé il minore in via alternata di anno in anno con le seguenti modalità, per il corrente anno il 24 dicembre con la madre, il 25 dicembre con il padre, il 26 dicembre pranzo con la madre e il 26 dicembre cena con il padre, il 31 dicembre e il 1 gennaio con la madre, il 5 e il gennaio con il padre;
4) il minore trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre e il giorno del lunedì dell'Angelo con il padre;
5) durante le vacanze estive il padre trascorrerà con il minore due /tre settimane anche non consecutive periodo da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
6) Il tutto salvo diverso e migliore accordo tra i genitori.
7) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di contributo al mantenimento mensile del figlio l'importo di euro 325,00 entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese in via anticipata con Per_1 decorrenza dal mese di febbraio 2025 , importo rivalutabile annualmente secondo indici istat;
8) il padre contribuirà al pagamento del 50% delle spese extra assegno per la prole secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
9) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
10) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro
30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) il padre rinuncia all'assegno unico universale che verrà trattenuto al 100% dalla madre, resta inteso che, qualora l'assegno unico universale dovesse avere un importo superiore ad € 200, mensili la parte eccedente dovrà essere trasferita dalla madre al padre;
12) il padre si impegna a corrispondere alla madre le spese condominiali ordinare maturate nel periodo compreso tra aprile 2024 e settembre 2024 nella misura del 50% entro il 30.4.2025
13) Le parti concordano per l'assegnazione del cane maschio al signor e del cane Parte_2 femmina alla signora con suddivisione tra loro al 50% di tutte le spese relative ad entrambi Pt_1 gli animali escluso il mangiare .
14) i ricorrenti dichiarano di essere autonomi ed indipendenti economicamente e nulla pretendono l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile, anche una tantum e rinunciano sin da ora all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza dell'11.02.2025 il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio in OV SE (MI) il Parte_2
4.9.2015
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OV SE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 26.02.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai