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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2024, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2398/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. ALOSI Parte_1
PIETRO);
E nato a [...] il [...] (Avv. RIELA Controparte_1
CARLO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12.05.2011;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20.05.2011 -5.10.2011;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) Al fine di definire gli assetti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le Parti sono pervenute al seguente accordo: il
Sig. si obbliga entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire, a sue spese, ai figli , , e Persona_1 Persona_2 Controparte_1
la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Palermo, Controparte_2
Via Alcantara n. 12, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al
Foglio 52, Mappale 931, Sub 3, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 8,
Consistenza vani 5.5, Rendita lire 852.500 con usufrutto in favore della
NO (doc.3). Parte_1
2) Nelle more della stipula dell'atto pubblico, la casa coniugale continuerà ad essere assegnata in uso ed abitata dalla NO che si Parte_1 farà carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria dell'abitazione;
3) Nessun assegno di mantenimento è richiesto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, la NO rinuncia a pretendere dal Sig. il Pt_1 CP_1 versamento di somme dovute a titolo di assegno divorzile;
4) Il Sig. corrisponderà, entro il mese di Maggio 2024, alla CP_1
NO a tacitazione di ogni pretesa economica presente e futura, la Pt_1
- 2 - somma forfettaria di € 500,00 a titolo di arretrati per assegni di mantenimento non corrisposti a decorrere dal dic. 2023 e sino all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) Con l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento di cui al punto 2 della presente convenzione, i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e mobile e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
6) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
7) Le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 07/09/1978, da , nato a Parte_1
PALERMO il 27/04/1955 e da nata a [...] Controparte_1 il 19/11/1954, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
91, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
- 3 - n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
44.
- 4 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2398/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (Avv. ALOSI Parte_1
PIETRO);
E nato a [...] il [...] (Avv. RIELA Controparte_1
CARLO );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso 2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 12.05.2011;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 20.05.2011 -5.10.2011;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
“1) Al fine di definire gli assetti patrimoniali conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, le Parti sono pervenute al seguente accordo: il
Sig. si obbliga entro il termine di trenta giorni dalla Controparte_1 sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a trasferire, a sue spese, ai figli , , e Persona_1 Persona_2 Controparte_1
la propria quota di proprietà sull'immobile sito in Palermo, Controparte_2
Via Alcantara n. 12, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Palermo al
Foglio 52, Mappale 931, Sub 3, Zona Censuaria 2, Categoria A/3, Classe 8,
Consistenza vani 5.5, Rendita lire 852.500 con usufrutto in favore della
NO (doc.3). Parte_1
2) Nelle more della stipula dell'atto pubblico, la casa coniugale continuerà ad essere assegnata in uso ed abitata dalla NO che si Parte_1 farà carico di ogni spesa ordinaria e straordinaria dell'abitazione;
3) Nessun assegno di mantenimento è richiesto a carico di un coniuge ed in favore dell'altro in quanto entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, la NO rinuncia a pretendere dal Sig. il Pt_1 CP_1 versamento di somme dovute a titolo di assegno divorzile;
4) Il Sig. corrisponderà, entro il mese di Maggio 2024, alla CP_1
NO a tacitazione di ogni pretesa economica presente e futura, la Pt_1
- 2 - somma forfettaria di € 500,00 a titolo di arretrati per assegni di mantenimento non corrisposti a decorrere dal dic. 2023 e sino all'emissione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5) Con l'esecuzione dell'obbligo di trasferimento di cui al punto 2 della presente convenzione, i coniugi danno atto di avere ripartito fra loro ogni bene comune e mobile e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo;
6) I ricorrenti con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta;
7) Le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti ed il
Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 07/09/1978, da , nato a Parte_1
PALERMO il 27/04/1955 e da nata a [...] Controparte_1 il 19/11/1954, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
91, parte II, serie A, dell'anno 1978, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Monica Montante, in conformità alle prescrizioni del combinato dispo- sto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
- 3 - n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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