Art. 245. Incendio su nave da guerra 1. In caso d'incendio su nave da guerra, la direzione delle operazioni a bordo spetta esclusivamente al comandante della nave, il quale tiene informato il comandante del porto dell'entita' dell'incendio e dell'andamento delle operazioni. 2. Il comandante del porto assume la direzione delle operazioni di soccorso per quanto riguarda la sicurezza del porto e delle altre navi, e coadiuva, ove richiesto, il comando della nave da guerra con i mezzi e l'organizzazione antincendi del porto.
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9 ottobre 2010
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Giurisprudenza • 1
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