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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/11/2025, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6088 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Stefano
Abate, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
NC NT, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, CP_1 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza
1 e/o l'inefficacia dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, nei confronti della
[...]
Pt_1
In via preliminare:
Dichiarare, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, risultando CP_1 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti richiesti per la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, CP_1 Pt_2 CP_1 per tutti i motivi in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che gli importi relativi al periodo 15.06.2005 –
18.10.2011 pari ad € 14.564,07, dalla quale deve essere decurtata la somma di €
6.486,67, già riconosciuta, residuando la somma di € 8.077,40 o a quell'altra somma diversa maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria di causa, richiesti con la fattura n.
2016000590001755 da sono prescritti e non dovuti dalla Società CP_1 in quanto mai richiesti precedentemente alla data del 19.10.2016; Parte_1
3) Accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 19 CP_1 luglio 2006 al 23 marzo 2015 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo alla Società in Parte_1
Palau acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente previsto;
4) Per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con la fattura n. 2016000590001755, fondamento dell'atto di ingiunzione n.
5604/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente idrica o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
5) Conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società in data 30 maggio 2017, per CP_1 Parte_1 assenza del requisito della certezza del credito vantato.
In via meramente subordinata:
2 6) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società il 30.05.2017, per tutti i CP_1 Parte_1 motivi in narrativa;
7) Accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 19 CP_1 luglio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo alla Società acqua non potabile Parte_1 in vece di quanto contrattualmente previsto;
8) Per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con la fattura n. 2016000590001755, fondamento dell'atto di ingiunzione n.
5604/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute decurtate del 50% della componente idrica oltre IVA 10% della componente “acqua” o decurtate nel diverso maggior o minore importo che il
Giudice riterrà di giustizia, per i motivi di cui sopra;
9) Conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società il 30.05.2017, per assenza del CP_1 Parte_1 requisito della certezza del credito vantato.
In via riconvenzionale:
1) Accertare che, relativamente alle fatture B/2010002675, n.
6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e n. B/20100267002, ha indebitamente richiesto il pagamento integrale della CP_1 componente tariffaria “acqua”, dichiarata non potabile nei periodi ai quali si riferiscono le dette fatture;
2) Condannare, conseguentemente, alla restituzione in favore CP_1 della delle somme indebitamente percepite per le fatture Parte_1
B/2010002675, n. 6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e
n. B/20100267002, quantificate nella misura del 50% oltre IVA 10% del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata nelle dette fatture per i periodi di non potabilità e pari ad € 3.264,62 o nel valore di quell'altra misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
3) Condannare, altresì, al risarcimento dei danni subiti dall' CP_1 [...] in ragione della fornitura di acqua non potabile a far data dal 19 luglio Pt_1
3 2006, quantificati in quella somma che il Giudice riterrà di giustizia.
In subordine:
Compensare per gli importi equivalenti le somme eventualmente dovute ad dalla Società quale differenza della somma richiesta CP_1 Parte_1 nella fattura n. 2016000590001755 - previo riconteggio della medesima decurtandola delle somme che risultino prescritte e del 50% del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata in fattura oltre IVA 10% per i Part periodi di non potabilità - con quanto riconosciuto alla stessa a titolo di restituzione di quanto indebitamente corrisposto a pagamento delle fatture
B/2010002675, n. 6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e
n. B/20100267002, quantificato nella misura del 50% - oltre IVA 10% - del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata nelle dette fatture per i periodi di non potabilità, pari ad € 3.264,62 o al differente valore, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio
o, in caso di soccombenza, con spese compensate”.
Per l'opposta:
“Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 5604/2017, notificata da in data CP_1
30.05.2017; in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5604/2017, notificata da in data 30.05.2017, oggetto della presente opposizione, CP_1 dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
5604/2017, notificata da in data 30.05.2017, oggetto della presente CP_1 opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1 nei confronti della società per la fornitura idrica eseguita in suo
[...] Parte_1
4 favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 giugno 2017, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla CP_1 ingiunzione fiscale n. 5604/2017, emessa il 18 maggio 2017 e notificata il 30 maggio 2017, per il pagamento della somma di Euro 30.787,19, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso non domestico con impegno annuo ubicata in Palau, località Porto Pollo, in base a un'unica fattura, emessa per consumi relativi a più annualità, dal 2005 al 2016, deducendo l'inesistenza della notifica eseguita in proprio e conseguente nullità dell'ingiunzione, l'incertezza del credito per prescrizione parziale e conseguente nullità dell'ingiunzione, l'errata periodicità di fatturazione e l'inadempimento contrattuale per fornitura di acqua non potabile e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto opposto e condannarsi il gestore alla restituzione delle somme indebitamente percepite per i periodi di non potabilità ed al risarcimento di danni subiti dall'utente ovvero, in subordine, compensarsi le somme eventualmente dovute al gestore con le somme da restituire all'utente.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito vantato e per la condanna al pagamento in suo favore del debito così determinato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 13 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce inesistenza della notifica e conseguente nullità dell'ingiunzione, in quanto la stessa veniva notificata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, in difetto di autorizzazione alla notifica in proprio a mezzo del servizio postale.
1.2. Col secondo motivo, si deduce incertezza del credito e conseguente nullità dell'ingiunzione, in quanto la fattura posta a base della stessa riguardava un diritto parzialmente prescritto, quanto agli importi relativi al periodo dal 15 giugno 2005 al 18 ottobre 2011, domandati per la prima volta con la fattura indicata, emessa il 17 ottobre 2016; prescrizione che veniva eccepita prima del giudizio e riconosciuta dall'altra parte, anche se con diminuzione dell'importo prescritto da Euro 14.564,07 a Euro 6.468,67, senza alcuna motivazione.
1.3. Col terzo motivo, si deduce errata periodicità di fatturazione, in relazione all'art. B16 del regolamento e all'art.
6.2 della carta del servizio idrico integrato, sulla emissione delle fatture con cadenza non inferiore al bimestre, lamentando esser stata emessa un'unica bolletta per un arco temporale pluriennale, con grave danno all'utente, la quale non poteva così verificare i consumi con periodicità bimestrale e, di conseguenza, eventuali perdite occulte e trovava imputazione di un consumo annuo presuntivo.
1.4. Col quarto motivo, si deduce grave inadempimento contrattuale, in relazione agli artt. A.1, B.1 e B.11 del regolamento del servizio idrico integrato, per cui la società opposta era obbligata alla fornitura di acqua potabile, mentre, nel periodo dal 15 giugno 2005 al 18 ottobre 2016, non forniva acqua adatta all'uso umano, quanto agli utenti del territorio del Comune di Palau, come da ordinanze del Sindaco in data 19 luglio 2006, 19 settembre 2007, 3 maggio 2013, 5 dicembre 2013, 18 settembre 2014 e 27 gennaio 2015; problema a cui il gestore non poneva rimedio, pretendendo il pagamento dei corrispettivi a fronte della fornitura di un oggetto diverso da quello contrattualmente previsto, ossia acqua non potabile, ragion per cui si eccepisce l'inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), anche in relazione ai provvedimenti CIP nn. 26 del 1975 e 131 del
2002.
6 1.5. Col quinto motivo, si deduce somministrazione di aliud pro alio, da parte del gestore, stante la fornitura di acqua non potabile, nei periodi indicati, così da causare grave danno agli utenti, costretti ad approvvigionarsi in altro modo di acqua idonea all'uso alimentare, tramite l'acquisto di acqua in bottiglia, per quanto riguarda l'opponente ai fini dello svolgimento della sua attività di bar e piccola ristorazione;
sarebbe equo, in ragione di ciò, che venga scomputata dalla fattura una quota, pari al 50%, della componente per acqua, oltre all'IVA, pari al
10%, relativamente ai periodi di non potabilità.
1.6. Col sesto motivo, si deduce ancora grave inadempimento contrattuale, avuto riguardo alla previsione tra le componenti tariffarie della fornitura di acqua potabile, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3 del D.M. 1° agosto 1996.
1.7. Col settimo motivo, si deduce danno da inadempimento, attesa la necessità di approvvigionamento di acqua potabile, confezionata, per inutilizzabilità di quella fornita.
1.8. Con l'ottavo motivo, si deduce pagamento integrale delle fatture precedenti, riferite a periodi di non potabilità, donde la richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte per la componente relativa alla fornitura d'acqua, nella misura del 50%, pari a Euro 3.264,62.
2. Il primo motivo, relativo alla notificazione, è manifestamente infondato, per una pluralità di autonome ragioni: 1) perché l'art. 12, comma 1, della L. n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 10 comma 5, della L. n. 265 del 1999, e l'art. 14, comma 1, L. cit., come modificato dall'art. 20 della L. n. 146 del 1998, ammettono in generale che le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni, direttamente da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso;
2) perché l'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 265 del 2002, ad integrazione delle forme previste dall'art. 2, comma 2, del R.D. n. 639 del 1910, estende specificamente all'ingiunzione fiscale l'applicabilità delle disposizioni relative alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto
7 compatibili, tra cui l'art. 26, che ammette la notifica anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
3) perché l'eventuale nullità o inesistenza della notificazione logicamente non si estende all'atto notificato, che resta distinto dal procedimento notificatorio, pur costituendone l'oggetto, anche nel caso dell'ingiunzione; 4) perché avverso l'ingiunzione, comunque, è stata proposta opposizione, da parte del destinatario, con la conseguente sanatoria dell'ipotetico vizio per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 2817 del 2006, 20360 del 2006, 19166 del 2015 e
24757 del 2020).
3. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, è fondato.
3.1. In tema di prescrizione del credito del gestore verso l'utente del servizio idrico integrato, valgono i seguenti principi: a) il credito per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015); b) la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; conf. n. 15102 del 2024); c) secondo il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); d) ai fini della costituzione in mora, non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del
2021).
3.2. Nella specie, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla fattura con intimazione ad adempiere del 17 ottobre 2016, ricevuta pacificamente in data posteriore, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per l'intero periodo controverso.
Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata
8 l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al
17 ottobre 2011, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione
è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente.
3.3. La prescrizione, peraltro, opera concretamente nei limiti temporali della proposta eccezione: infatti, il ristretto regime della causa di estinzione invocata, rilevabile solo su eccezione di parte, impedisce di trarre d'ufficio dagli atti e dai documenti le conseguenze ulteriori che ne deriverebbero, in quanto l'eccezione è contenuta entro un determinato periodo, nonostante la ricezione di un atto interruttivo sia sempre successiva alla sua formazione.
3.4. Non è contestata, in sostanza, la determinazione del periodo coperto dalla prescrizione.
3.5. La determinazione della somma prescritta è contestata, invece, e la contestazione è fondata.
3.6. Al fine di escludere dalla fattura quella parte del credito che si è estinta per prescrizione, senza bisogno di ricorrere all'ausilio di un esperto in materia contabile, occorre procedere al computo in negativo degli addebiti mediante la sommatoria dei singoli importi imponibili, riga per riga, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, per anni interi dal 2005 al 2010 e per frazione d'anno nel 2011 e segnatamente dal 15 giugno 2005 al 17 ottobre 2011, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo il complessivo importo di Euro 14.557,60, ormai prescritto, pari a più del doppio di quanto riconosciuto dal gestore.
4. I motivi dal quarto all'ottavo, relativi alla qualità della fornitura d'acqua, i quali si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono in parte fondati.
4.1. Nell'ambito del requisito di qualità della risorsa idrica e del servizio di acquedotto di cui all'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in generale,
9 rientra anche la potabilità, prevista tra gli obblighi di qualunque produttore di acque destinate al consumo umano, tenuto a garantirne la salubrità e la pulizia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 31 del 2001, in attuazione della direttiva
98/83/CE, con la conseguenza che l'erogazione di acque non conformi al livello minimo per la potabilità costituisce un inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal gestore del servizio, imposta dalle norme di rango comunitario e da quelle nazionali attuative, ed attiene unicamente al rapporto di utenza, senza mettere in discussione l'esercizio del potere amministrativo in materia tariffaria (Cass. sez. un. n. 36897 del 2021). Poggiando l'azione di restituzione delle somme corrisposte in eccesso sulla non potabilità dell'acqua fornita, essa è volta a contestare un inesatto adempimento dell'obbligazione, derivante dal contratto concluso con il titolare dell'utenza idrica, di somministrare acqua avente caratteristiche idonee affinché sia destinata all'uso alimentare e potabile e, perciò, è del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia, in tema di compravendita: infatti, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto acqua potabile, sia invece consegnata acqua non potabile, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la potabilità dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano
(Cass. n. 26897 del 2023). Quando si domanda la riduzione del canone in ragione della fornitura di acqua dichiarata non potabile, non si pone a fondamento della domanda la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa: la determinazione astratta del canone non è in discussione, contestandosi, piuttosto, che l'ammontare di quanto stabilito con provvedimenti amministrativi spetti per intero in presenza di un parziale inadempimento della società somministrante (Cass. n. 636 del 2024).
4.2. Nella specie, è comprovata ed incontestata l'interdizione all'uso potabile temporaneamente stabilita con ordinanze sindacali contingibili e urgenti, per l'intero territorio del Comune di Palau, nei seguenti periodi, compresi tra la data di adozione e la data di revoca: dal 19 luglio 2006 al 24 agosto 2007, dal 18
10 settembre 2007 in avanti, senza revoca e presumibilmente fino alla fine dell'anno, dal 23 maggio 2013 al 3 luglio 2013, dal 5 dicembre 2013 al 23 dicembre 2013, dal 18 settembre 2014 al 2 dicembre 2014 e dal 27 gennaio 2015 al 24 marzo
2015. Sebbene il metodo tariffario normalizzato di cui al decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, in vigore all'epoca, e la tariffa regionale approvata dall'Autorità d'Ambito, soggetta a revisione annuale, non prevedano una riduzione del prezzo per le utenze rifornite di acqua non potabile, diversamente da quanto era previsto nei provvedimenti tariffari più risalenti, che già in astratto diminuivano della metà il prezzo della fornitura di acqua non potabile, senza far questione in questa sede della legittimità della mancata previsione dell'ipotesi nell'esercizio delle funzioni regolatorie, passando dall'imposizione dei prezzi all'esecuzione del contratto di utenza, l'accoglimento dell'eccezione di parziale inadempimento dell'obbligazione del gestore consente in concreto di valutare in senso riduttivo il valore della fornitura di acqua per i periodi di accertata non potabilità. Ne consegue che all'utente non possono addebitarsi per i periodi indicati importi eccedenti la metà della componente tariffaria relativa al servizio di acquedotto, fermi restando gli addebiti per la restante parte del medesimo servizio e per i servizi di depurazione e fognatura.
4.3. Al fine di escludere dalla fattura quanto addebitato in eccesso, anche qui senza bisogno di ricorrere all'ausilio di un esperto in materia contabile, occorre procedere al computo in negativo degli addebiti mediante la sottrazione della metà di quelli relativi al solo servizio di acquedotto e nei limiti dei soli giorni di effettiva non potabilità e segnatamente giorni 166 per il 2006, giorni 341 per il
2007, giorni 61 per il 2013, giorni 76 per il 2014 e giorni 57 per il 2015, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo il complessivo importo di Euro 2.648,25, non spettante, in ragione della minore qualità del servizio erogato.
4.4. Va da sé che la liquidazione del credito restitutorio, onde evitare duplicazioni in sede di compensazione, va compiuta direttamente e solamente sulla fattura emessa a saldo, e non anche sulle fatture emesse in acconto, i cui importi sono tutti considerati come poste negative nel conteggio consuntivo (Euro
11 37.902,73, in totale, già al netto di acconti da bollette precedenti per Euro
8.165,47, pari agli importi già pagati e detratti, altrimenti il saldo a debito sarebbe maggiore, come si evince dal riepilogo sulla prima pagina della fattura in esame).
4.5. Quanto al credito risarcitorio, infine, non ha rilevanza ed è inidonea a fondare la pretesa la deduzione di un inadempimento come mero evento di danno, in difetto di prova di conseguenze dannose e di nesso causale, senza tener conto di quelle spese per approvvigionamento di acqua confezionata in bottiglia, destinata ai clienti, che si sarebbero sostenute comunque nell'esercizio dell'impresa.
5. Il terzo motivo, nella parte relativa alla liquidazione dei corrispettivi della fornitura d'acqua, è nel complesso infondato.
5.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio
12 idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024; conf. nn. 505, 757, 853, 1093 e 1457 del 2025).
5.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso non domestico con impegno annuo intestata alla Parte_1 identificata col numero di utenza 36105246 ed ubicata in Palau, località Porto
Pollo, è in contestazione relativamente alla fattura seguente, posta a base dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, per il periodo complessivo dal 15 giugno 2005 fino al 3 ottobre 2016, di importo totale pari a Euro 30.787,19: fattura emessa a saldo il
17 ottobre 2016, per consumi relativi al periodo dal 15 giugno 2005 al 3 ottobre
2016, di importo residuo pari a Euro 30.787,19, così ridotto a seguito di reclamo per intervenuta prescrizione, a fronte di quello originario di Euro 37.902,73.
5.3. Ai fini del calcolo, tenuto conto del periodo prescritto, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal 18 ottobre 2011 fino al 3 ottobre 2016.
5.4. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
5.5. Non è stato denunciato, anzitutto, alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dei due strumenti di misura collocati in successione a servizio dell'utenza, il primo avente matricola D08TA034024, a far data dal 15 giugno
2005, e il secondo avente matricola 15BA140030, a far data dal 1° dicembre
2015, come riportato nella fattura a saldo, non è stato in alcun modo contestato nella citazione, senza riferimento ad alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ne consegue la dispensa dalla prova del fatto che il contatore funzionasse regolarmente.
5.6. Non è stato denunciato, inoltre, alcun errore, specifico e determinante, nella rilevazione dei consumi o nella trascrizione delle letture. La corrispondenza dei dati di misura ai consumi reali è stata solo messa in dubbio nella citazione, come se anche la fattura a saldo, al pari di quelle d'acconto, si basasse su valori presunti, senza contestazione specifica delle letture, quella iniziale, quelle intermedie e quella finale, e senza deduzione, per questo tramite, di alcuna ipotetica difformità dai consumi effettivi. Ne consegue la dispensa dalla prova del
13 fatto che i dati via via rilevati e trascritti, ai fini del calcolo per differenza, realmente corrispondessero ai quantitativi prelevati e segnati dal contatore.
5.7. Non sussiste, infine, alcuna perdita. In tema di perdita, la regola posta da una delle condizioni generali del contratto d'utenza è quella secondo cui il mantenimento della linea interna in buono stato, escluso dall'esistenza di una perdita, rientra nella sfera di controllo esclusiva del somministrato, trattandosi di una modalità, anche se irregolare, di godimento della fornitura, per i quantitativi inutilmente consegnati ed immediatamente dispersi. Alla logica del dovere di custodia, a carico del proprietario, si ispira il regolamento del servizio idrico integrato, all'art. B.35, nella parte in cui pone a carico del somministrato la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite, secondo l'ordinaria diligenza. Eccezionalmente, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, purché l'acqua non sia confluita nella rete fognaria, può essere richiesta una riduzione dell'importo addebitato a titolo di canoni fognari e di depurazione, utilizzando come base di calcolo i volumi medi storici o statistici. Non può trovare applicazione tale più favorevole criterio di calcolo, di contro, per le altre voci tariffarie e, in particolare, per i quantitativi di acqua forniti, soggetti a ricostruzione solo in caso di inattendibilità delle letture. Nel caso in esame, non sono state allegate né provate le condizioni necessarie per lo sgravio degli oneri di fognatura e depurazione, cioè la natura occulta della perdita idrica, l'aumento dei consumi oltre il doppio della media e la mancata confluenza nella rete fognaria, anzi ancor prima nemmeno è stato dedotto il verificarsi di perdite occulte, se non in via meramente ipotetica.
5.8. Accertata la insussistenza di cause di inattendibilità dei dati di misura, i quantitativi vanno meramente riscontrati, come risultanti dalla fattura in esame, e non ricostruiti, secondo nuovi calcoli, per l'intero periodo controverso.
5.9. A questo punto, posto che le tariffe sono estrapolabili dalla fatturazione nella parte analitica, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di
14 depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti, è possibile procedere per maggior comodità di calcolo direttamente alla sottrazione dal totale addebitato, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), pari a Euro 37.902,73, come fatturato, per l'intero periodo controverso, degli importi relativi al periodo prescritto, pari a Euro 14.557,60, e degli importi non dovuti per i periodi di non potabilità, pari a Euro 2.648,25, così ottenendo, come resto, l'importo di Euro 20.696,88.
5.10. Ai fini estintivi, sono stati eccepiti più pagamenti, ma i relativi importi risultano tutti imputati a periodi di consumo coperti dalla prescrizione, risalenti agli anni dal 2006 al 2010, già dedotti dal computo. È rilevabile, nondimeno, il versamento eseguito nelle more del processo dall'utente, per l'importo di Euro
5.000,00, in base a quello che risulta dalle osservazioni alla consulenza trasmesse dal procuratore della parte opposta e dalle conclusioni del consulente. Il debito verso il gestore, quindi, ammonta alla minor somma di Euro 15.696,88.
5.11. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
7.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di
15 opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
7.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 6 novembre 2017, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per il 7 novembre
2017, ed è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
8. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi, con reiezione di ogni altra domanda principale;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
9. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato per il periodo dal 15 giugno 2005 fino al 17 ottobre 2011;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di
16 servizio idrico integrato in eccedenza rispetto alla somma dovuta, pari a Euro
15.696,88, per il periodo dal 18 ottobre 2011 fino al 3 ottobre 2016;
4) rigetta ogni altra domanda principale;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
6) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, della restante metà, che liquida in Euro 3.808,00,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico di entrambe le parti, altresì, con la medesima ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6088 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv. Stefano
Abate, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
NC NT, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via pregiudiziale:
Dichiarare l'inesistenza della notifica dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, CP_1 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza
1 e/o l'inefficacia dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, nei confronti della
[...]
Pt_1
In via preliminare:
Dichiarare, ai sensi dell'art. 5 D. Lgs 01.09.2011 n. 150, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, risultando CP_1 Parte_2 per tutti i motivi esposti in narrativa, provati i requisiti richiesti per la medesima.
In via principale:
1) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla in data 30 maggio 2017, CP_1 Pt_2 CP_1 per tutti i motivi in narrativa;
2) Accertare e dichiarare che gli importi relativi al periodo 15.06.2005 –
18.10.2011 pari ad € 14.564,07, dalla quale deve essere decurtata la somma di €
6.486,67, già riconosciuta, residuando la somma di € 8.077,40 o a quell'altra somma diversa maggiore o minore che risulterà dall'istruttoria di causa, richiesti con la fattura n.
2016000590001755 da sono prescritti e non dovuti dalla Società CP_1 in quanto mai richiesti precedentemente alla data del 19.10.2016; Parte_1
3) Accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 19 CP_1 luglio 2006 al 23 marzo 2015 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo alla Società in Parte_1
Palau acqua non potabile in vece di quanto contrattualmente previsto;
4) Per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con la fattura n. 2016000590001755, fondamento dell'atto di ingiunzione n.
5604/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute in ragione del 50% della componente idrica o nel diverso maggior o minore importo ritenuto anche di giustizia, per i motivi di cui sopra;
5) Conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società in data 30 maggio 2017, per CP_1 Parte_1 assenza del requisito della certezza del credito vantato.
In via meramente subordinata:
2 6) Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società il 30.05.2017, per tutti i CP_1 Parte_1 motivi in narrativa;
7) Accertare e dichiarare che la società a far data dal giorno 19 CP_1 luglio 2006 e per i periodi indicati in narrativa ha posto in essere un grave inadempimento contrattuale fornendo alla Società acqua non potabile Parte_1 in vece di quanto contrattualmente previsto;
8) Per l'effetto accertare e dichiarare che le somme richieste da CP_1 con la fattura n. 2016000590001755, fondamento dell'atto di ingiunzione n.
5604/2017, odiernamente opposto, non sono dovute o, subordinatamente, sono dovute decurtate del 50% della componente idrica oltre IVA 10% della componente “acqua” o decurtate nel diverso maggior o minore importo che il
Giudice riterrà di giustizia, per i motivi di cui sopra;
9) Conseguentemente, dichiarare nullo l'atto di ingiunzione n. 5604/2017, notificato da alla Società il 30.05.2017, per assenza del CP_1 Parte_1 requisito della certezza del credito vantato.
In via riconvenzionale:
1) Accertare che, relativamente alle fatture B/2010002675, n.
6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e n. B/20100267002, ha indebitamente richiesto il pagamento integrale della CP_1 componente tariffaria “acqua”, dichiarata non potabile nei periodi ai quali si riferiscono le dette fatture;
2) Condannare, conseguentemente, alla restituzione in favore CP_1 della delle somme indebitamente percepite per le fatture Parte_1
B/2010002675, n. 6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e
n. B/20100267002, quantificate nella misura del 50% oltre IVA 10% del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata nelle dette fatture per i periodi di non potabilità e pari ad € 3.264,62 o nel valore di quell'altra misura, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia;
3) Condannare, altresì, al risarcimento dei danni subiti dall' CP_1 [...] in ragione della fornitura di acqua non potabile a far data dal 19 luglio Pt_1
3 2006, quantificati in quella somma che il Giudice riterrà di giustizia.
In subordine:
Compensare per gli importi equivalenti le somme eventualmente dovute ad dalla Società quale differenza della somma richiesta CP_1 Parte_1 nella fattura n. 2016000590001755 - previo riconteggio della medesima decurtandola delle somme che risultino prescritte e del 50% del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata in fattura oltre IVA 10% per i Part periodi di non potabilità - con quanto riconosciuto alla stessa a titolo di restituzione di quanto indebitamente corrisposto a pagamento delle fatture
B/2010002675, n. 6210602046051022, n. B/201002610099, n. B/20100262923 e
n. B/20100267002, quantificato nella misura del 50% - oltre IVA 10% - del valore della componente tariffaria “acqua” siccome indicata nelle dette fatture per i periodi di non potabilità, pari ad € 3.264,62 o al differente valore, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di giustizia.
In ogni caso, con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio
o, in caso di soccombenza, con spese compensate”.
Per l'opposta:
“Chiede l'accoglimento delle seguenti conclusioni: in via preliminare: rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento n. 5604/2017, notificata da in data CP_1
30.05.2017; in via principale: rigettare tutte le domande e le eccezioni formulate dall'attrice e, per l'effetto, confermare integralmente l'ingiunzione di pagamento n. 5604/2017, notificata da in data 30.05.2017, oggetto della presente opposizione, CP_1 dichiarandola definitivamente valida ed efficace, il tutto per i motivi meglio esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga di dover revocare, annullare, dichiarare nulla o inefficace l'ingiunzione di pagamento n.
5604/2017, notificata da in data 30.05.2017, oggetto della presente CP_1 opposizione, accertare l'esistenza e l'ammontare del credito vantato da CP_1 nei confronti della società per la fornitura idrica eseguita in suo
[...] Parte_1
4 favore nel periodo indicato nella fattura contestata e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento del credito così determinato a favore di CP_1
[...]
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 giugno 2017, la ha convenuto in Parte_1 giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione alla CP_1 ingiunzione fiscale n. 5604/2017, emessa il 18 maggio 2017 e notificata il 30 maggio 2017, per il pagamento della somma di Euro 30.787,19, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso non domestico con impegno annuo ubicata in Palau, località Porto Pollo, in base a un'unica fattura, emessa per consumi relativi a più annualità, dal 2005 al 2016, deducendo l'inesistenza della notifica eseguita in proprio e conseguente nullità dell'ingiunzione, l'incertezza del credito per prescrizione parziale e conseguente nullità dell'ingiunzione, l'errata periodicità di fatturazione e l'inadempimento contrattuale per fornitura di acqua non potabile e chiedendo, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto opposto e condannarsi il gestore alla restituzione delle somme indebitamente percepite per i periodi di non potabilità ed al risarcimento di danni subiti dall'utente ovvero, in subordine, compensarsi le somme eventualmente dovute al gestore con le somme da restituire all'utente.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito vantato e per la condanna al pagamento in suo favore del debito così determinato.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti e consulenza tecnica d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
All'udienza del 13 novembre 2025, a seguito di discussione orale, la causa è stata tenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte, senza ulteriori termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, si deduce inesistenza della notifica e conseguente nullità dell'ingiunzione, in quanto la stessa veniva notificata senza l'ausilio dell'ufficiale giudiziario, in difetto di autorizzazione alla notifica in proprio a mezzo del servizio postale.
1.2. Col secondo motivo, si deduce incertezza del credito e conseguente nullità dell'ingiunzione, in quanto la fattura posta a base della stessa riguardava un diritto parzialmente prescritto, quanto agli importi relativi al periodo dal 15 giugno 2005 al 18 ottobre 2011, domandati per la prima volta con la fattura indicata, emessa il 17 ottobre 2016; prescrizione che veniva eccepita prima del giudizio e riconosciuta dall'altra parte, anche se con diminuzione dell'importo prescritto da Euro 14.564,07 a Euro 6.468,67, senza alcuna motivazione.
1.3. Col terzo motivo, si deduce errata periodicità di fatturazione, in relazione all'art. B16 del regolamento e all'art.
6.2 della carta del servizio idrico integrato, sulla emissione delle fatture con cadenza non inferiore al bimestre, lamentando esser stata emessa un'unica bolletta per un arco temporale pluriennale, con grave danno all'utente, la quale non poteva così verificare i consumi con periodicità bimestrale e, di conseguenza, eventuali perdite occulte e trovava imputazione di un consumo annuo presuntivo.
1.4. Col quarto motivo, si deduce grave inadempimento contrattuale, in relazione agli artt. A.1, B.1 e B.11 del regolamento del servizio idrico integrato, per cui la società opposta era obbligata alla fornitura di acqua potabile, mentre, nel periodo dal 15 giugno 2005 al 18 ottobre 2016, non forniva acqua adatta all'uso umano, quanto agli utenti del territorio del Comune di Palau, come da ordinanze del Sindaco in data 19 luglio 2006, 19 settembre 2007, 3 maggio 2013, 5 dicembre 2013, 18 settembre 2014 e 27 gennaio 2015; problema a cui il gestore non poneva rimedio, pretendendo il pagamento dei corrispettivi a fronte della fornitura di un oggetto diverso da quello contrattualmente previsto, ossia acqua non potabile, ragion per cui si eccepisce l'inadempimento (inadimplenti non est adimplendum), anche in relazione ai provvedimenti CIP nn. 26 del 1975 e 131 del
2002.
6 1.5. Col quinto motivo, si deduce somministrazione di aliud pro alio, da parte del gestore, stante la fornitura di acqua non potabile, nei periodi indicati, così da causare grave danno agli utenti, costretti ad approvvigionarsi in altro modo di acqua idonea all'uso alimentare, tramite l'acquisto di acqua in bottiglia, per quanto riguarda l'opponente ai fini dello svolgimento della sua attività di bar e piccola ristorazione;
sarebbe equo, in ragione di ciò, che venga scomputata dalla fattura una quota, pari al 50%, della componente per acqua, oltre all'IVA, pari al
10%, relativamente ai periodi di non potabilità.
1.6. Col sesto motivo, si deduce ancora grave inadempimento contrattuale, avuto riguardo alla previsione tra le componenti tariffarie della fornitura di acqua potabile, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e all'art. 3 del D.M. 1° agosto 1996.
1.7. Col settimo motivo, si deduce danno da inadempimento, attesa la necessità di approvvigionamento di acqua potabile, confezionata, per inutilizzabilità di quella fornita.
1.8. Con l'ottavo motivo, si deduce pagamento integrale delle fatture precedenti, riferite a periodi di non potabilità, donde la richiesta di restituzione delle somme indebitamente corrisposte per la componente relativa alla fornitura d'acqua, nella misura del 50%, pari a Euro 3.264,62.
2. Il primo motivo, relativo alla notificazione, è manifestamente infondato, per una pluralità di autonome ragioni: 1) perché l'art. 12, comma 1, della L. n. 890 del 1982, come modificato dall'art. 10 comma 5, della L. n. 265 del 1999, e l'art. 14, comma 1, L. cit., come modificato dall'art. 20 della L. n. 146 del 1998, ammettono in generale che le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni, direttamente da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso;
2) perché l'art. 4, comma 2-sexies, del D.L. n. 209 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 265 del 2002, ad integrazione delle forme previste dall'art. 2, comma 2, del R.D. n. 639 del 1910, estende specificamente all'ingiunzione fiscale l'applicabilità delle disposizioni relative alla riscossione coattiva delle imposte sul reddito di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, in quanto
7 compatibili, tra cui l'art. 26, che ammette la notifica anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
3) perché l'eventuale nullità o inesistenza della notificazione logicamente non si estende all'atto notificato, che resta distinto dal procedimento notificatorio, pur costituendone l'oggetto, anche nel caso dell'ingiunzione; 4) perché avverso l'ingiunzione, comunque, è stata proposta opposizione, da parte del destinatario, con la conseguente sanatoria dell'ipotetico vizio per raggiungimento dello scopo, ex art. 156, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 2817 del 2006, 20360 del 2006, 19166 del 2015 e
24757 del 2020).
3. Il secondo motivo, relativo alla prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, è fondato.
3.1. In tema di prescrizione del credito del gestore verso l'utente del servizio idrico integrato, valgono i seguenti principi: a) il credito per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015); b) la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999; conf. n. 15102 del 2024); c) secondo il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); d) ai fini della costituzione in mora, non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del
2021).
3.2. Nella specie, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla fattura con intimazione ad adempiere del 17 ottobre 2016, ricevuta pacificamente in data posteriore, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per l'intero periodo controverso.
Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata
8 l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al
17 ottobre 2011, ultimo giorno coperto dalla causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione
è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo, senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente.
3.3. La prescrizione, peraltro, opera concretamente nei limiti temporali della proposta eccezione: infatti, il ristretto regime della causa di estinzione invocata, rilevabile solo su eccezione di parte, impedisce di trarre d'ufficio dagli atti e dai documenti le conseguenze ulteriori che ne deriverebbero, in quanto l'eccezione è contenuta entro un determinato periodo, nonostante la ricezione di un atto interruttivo sia sempre successiva alla sua formazione.
3.4. Non è contestata, in sostanza, la determinazione del periodo coperto dalla prescrizione.
3.5. La determinazione della somma prescritta è contestata, invece, e la contestazione è fondata.
3.6. Al fine di escludere dalla fattura quella parte del credito che si è estinta per prescrizione, senza bisogno di ricorrere all'ausilio di un esperto in materia contabile, occorre procedere al computo in negativo degli addebiti mediante la sommatoria dei singoli importi imponibili, riga per riga, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, per anni interi dal 2005 al 2010 e per frazione d'anno nel 2011 e segnatamente dal 15 giugno 2005 al 17 ottobre 2011, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo il complessivo importo di Euro 14.557,60, ormai prescritto, pari a più del doppio di quanto riconosciuto dal gestore.
4. I motivi dal quarto all'ottavo, relativi alla qualità della fornitura d'acqua, i quali si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono in parte fondati.
4.1. Nell'ambito del requisito di qualità della risorsa idrica e del servizio di acquedotto di cui all'art. 154, comma 1, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in generale,
9 rientra anche la potabilità, prevista tra gli obblighi di qualunque produttore di acque destinate al consumo umano, tenuto a garantirne la salubrità e la pulizia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 31 del 2001, in attuazione della direttiva
98/83/CE, con la conseguenza che l'erogazione di acque non conformi al livello minimo per la potabilità costituisce un inadempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta dal gestore del servizio, imposta dalle norme di rango comunitario e da quelle nazionali attuative, ed attiene unicamente al rapporto di utenza, senza mettere in discussione l'esercizio del potere amministrativo in materia tariffaria (Cass. sez. un. n. 36897 del 2021). Poggiando l'azione di restituzione delle somme corrisposte in eccesso sulla non potabilità dell'acqua fornita, essa è volta a contestare un inesatto adempimento dell'obbligazione, derivante dal contratto concluso con il titolare dell'utenza idrica, di somministrare acqua avente caratteristiche idonee affinché sia destinata all'uso alimentare e potabile e, perciò, è del tutto svincolata dai termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 cod. civ., cui è, invece, soggetta l'azione di garanzia, in tema di compravendita: infatti, si ha consegna di aliud pro alio, e non di consegna di cosa priva delle qualità essenziali, quando, dedotta ad oggetto del contratto acqua potabile, sia invece consegnata acqua non potabile, poiché l'acqua non potabile è cosa del tutto diversa da quella potabile, essendo la potabilità dell'acqua una qualità avente come unico riferimento la compatibilità con l'organismo umano
(Cass. n. 26897 del 2023). Quando si domanda la riduzione del canone in ragione della fornitura di acqua dichiarata non potabile, non si pone a fondamento della domanda la mancata adozione di provvedimenti amministrativi volti a rideterminare la tariffa: la determinazione astratta del canone non è in discussione, contestandosi, piuttosto, che l'ammontare di quanto stabilito con provvedimenti amministrativi spetti per intero in presenza di un parziale inadempimento della società somministrante (Cass. n. 636 del 2024).
4.2. Nella specie, è comprovata ed incontestata l'interdizione all'uso potabile temporaneamente stabilita con ordinanze sindacali contingibili e urgenti, per l'intero territorio del Comune di Palau, nei seguenti periodi, compresi tra la data di adozione e la data di revoca: dal 19 luglio 2006 al 24 agosto 2007, dal 18
10 settembre 2007 in avanti, senza revoca e presumibilmente fino alla fine dell'anno, dal 23 maggio 2013 al 3 luglio 2013, dal 5 dicembre 2013 al 23 dicembre 2013, dal 18 settembre 2014 al 2 dicembre 2014 e dal 27 gennaio 2015 al 24 marzo
2015. Sebbene il metodo tariffario normalizzato di cui al decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici del 1° agosto 1996, in vigore all'epoca, e la tariffa regionale approvata dall'Autorità d'Ambito, soggetta a revisione annuale, non prevedano una riduzione del prezzo per le utenze rifornite di acqua non potabile, diversamente da quanto era previsto nei provvedimenti tariffari più risalenti, che già in astratto diminuivano della metà il prezzo della fornitura di acqua non potabile, senza far questione in questa sede della legittimità della mancata previsione dell'ipotesi nell'esercizio delle funzioni regolatorie, passando dall'imposizione dei prezzi all'esecuzione del contratto di utenza, l'accoglimento dell'eccezione di parziale inadempimento dell'obbligazione del gestore consente in concreto di valutare in senso riduttivo il valore della fornitura di acqua per i periodi di accertata non potabilità. Ne consegue che all'utente non possono addebitarsi per i periodi indicati importi eccedenti la metà della componente tariffaria relativa al servizio di acquedotto, fermi restando gli addebiti per la restante parte del medesimo servizio e per i servizi di depurazione e fognatura.
4.3. Al fine di escludere dalla fattura quanto addebitato in eccesso, anche qui senza bisogno di ricorrere all'ausilio di un esperto in materia contabile, occorre procedere al computo in negativo degli addebiti mediante la sottrazione della metà di quelli relativi al solo servizio di acquedotto e nei limiti dei soli giorni di effettiva non potabilità e segnatamente giorni 166 per il 2006, giorni 341 per il
2007, giorni 61 per il 2013, giorni 76 per il 2014 e giorni 57 per il 2015, ivi inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), così ottenendo il complessivo importo di Euro 2.648,25, non spettante, in ragione della minore qualità del servizio erogato.
4.4. Va da sé che la liquidazione del credito restitutorio, onde evitare duplicazioni in sede di compensazione, va compiuta direttamente e solamente sulla fattura emessa a saldo, e non anche sulle fatture emesse in acconto, i cui importi sono tutti considerati come poste negative nel conteggio consuntivo (Euro
11 37.902,73, in totale, già al netto di acconti da bollette precedenti per Euro
8.165,47, pari agli importi già pagati e detratti, altrimenti il saldo a debito sarebbe maggiore, come si evince dal riepilogo sulla prima pagina della fattura in esame).
4.5. Quanto al credito risarcitorio, infine, non ha rilevanza ed è inidonea a fondare la pretesa la deduzione di un inadempimento come mero evento di danno, in difetto di prova di conseguenze dannose e di nesso causale, senza tener conto di quelle spese per approvvigionamento di acqua confezionata in bottiglia, destinata ai clienti, che si sarebbero sostenute comunque nell'esercizio dell'impresa.
5. Il terzo motivo, nella parte relativa alla liquidazione dei corrispettivi della fornitura d'acqua, è nel complesso infondato.
5.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio
12 idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024; conf. nn. 505, 757, 853, 1093 e 1457 del 2025).
5.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura idrica a uso non domestico con impegno annuo intestata alla Parte_1 identificata col numero di utenza 36105246 ed ubicata in Palau, località Porto
Pollo, è in contestazione relativamente alla fattura seguente, posta a base dell'atto di ingiunzione n. 5604/2017, per il periodo complessivo dal 15 giugno 2005 fino al 3 ottobre 2016, di importo totale pari a Euro 30.787,19: fattura emessa a saldo il
17 ottobre 2016, per consumi relativi al periodo dal 15 giugno 2005 al 3 ottobre
2016, di importo residuo pari a Euro 30.787,19, così ridotto a seguito di reclamo per intervenuta prescrizione, a fronte di quello originario di Euro 37.902,73.
5.3. Ai fini del calcolo, tenuto conto del periodo prescritto, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal 18 ottobre 2011 fino al 3 ottobre 2016.
5.4. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
5.5. Non è stato denunciato, anzitutto, alcun vizio del contatore. Il buon funzionamento dei due strumenti di misura collocati in successione a servizio dell'utenza, il primo avente matricola D08TA034024, a far data dal 15 giugno
2005, e il secondo avente matricola 15BA140030, a far data dal 1° dicembre
2015, come riportato nella fattura a saldo, non è stato in alcun modo contestato nella citazione, senza riferimento ad alcun ipotetico difetto di costruzione o di manutenzione. Ne consegue la dispensa dalla prova del fatto che il contatore funzionasse regolarmente.
5.6. Non è stato denunciato, inoltre, alcun errore, specifico e determinante, nella rilevazione dei consumi o nella trascrizione delle letture. La corrispondenza dei dati di misura ai consumi reali è stata solo messa in dubbio nella citazione, come se anche la fattura a saldo, al pari di quelle d'acconto, si basasse su valori presunti, senza contestazione specifica delle letture, quella iniziale, quelle intermedie e quella finale, e senza deduzione, per questo tramite, di alcuna ipotetica difformità dai consumi effettivi. Ne consegue la dispensa dalla prova del
13 fatto che i dati via via rilevati e trascritti, ai fini del calcolo per differenza, realmente corrispondessero ai quantitativi prelevati e segnati dal contatore.
5.7. Non sussiste, infine, alcuna perdita. In tema di perdita, la regola posta da una delle condizioni generali del contratto d'utenza è quella secondo cui il mantenimento della linea interna in buono stato, escluso dall'esistenza di una perdita, rientra nella sfera di controllo esclusiva del somministrato, trattandosi di una modalità, anche se irregolare, di godimento della fornitura, per i quantitativi inutilmente consegnati ed immediatamente dispersi. Alla logica del dovere di custodia, a carico del proprietario, si ispira il regolamento del servizio idrico integrato, all'art. B.35, nella parte in cui pone a carico del somministrato la manutenzione del proprio impianto idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite, secondo l'ordinaria diligenza. Eccezionalmente, in caso di perdita idrica interna alla proprietà privata non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la media dei consumi abituali, purché l'acqua non sia confluita nella rete fognaria, può essere richiesta una riduzione dell'importo addebitato a titolo di canoni fognari e di depurazione, utilizzando come base di calcolo i volumi medi storici o statistici. Non può trovare applicazione tale più favorevole criterio di calcolo, di contro, per le altre voci tariffarie e, in particolare, per i quantitativi di acqua forniti, soggetti a ricostruzione solo in caso di inattendibilità delle letture. Nel caso in esame, non sono state allegate né provate le condizioni necessarie per lo sgravio degli oneri di fognatura e depurazione, cioè la natura occulta della perdita idrica, l'aumento dei consumi oltre il doppio della media e la mancata confluenza nella rete fognaria, anzi ancor prima nemmeno è stato dedotto il verificarsi di perdite occulte, se non in via meramente ipotetica.
5.8. Accertata la insussistenza di cause di inattendibilità dei dati di misura, i quantitativi vanno meramente riscontrati, come risultanti dalla fattura in esame, e non ricostruiti, secondo nuovi calcoli, per l'intero periodo controverso.
5.9. A questo punto, posto che le tariffe sono estrapolabili dalla fatturazione nella parte analitica, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di
14 depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti, è possibile procedere per maggior comodità di calcolo direttamente alla sottrazione dal totale addebitato, a titolo di canoni, oneri e quota fissa, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%), pari a Euro 37.902,73, come fatturato, per l'intero periodo controverso, degli importi relativi al periodo prescritto, pari a Euro 14.557,60, e degli importi non dovuti per i periodi di non potabilità, pari a Euro 2.648,25, così ottenendo, come resto, l'importo di Euro 20.696,88.
5.10. Ai fini estintivi, sono stati eccepiti più pagamenti, ma i relativi importi risultano tutti imputati a periodi di consumo coperti dalla prescrizione, risalenti agli anni dal 2006 al 2010, già dedotti dal computo. È rilevabile, nondimeno, il versamento eseguito nelle more del processo dall'utente, per l'importo di Euro
5.000,00, in base a quello che risulta dalle osservazioni alla consulenza trasmesse dal procuratore della parte opposta e dalle conclusioni del consulente. Il debito verso il gestore, quindi, ammonta alla minor somma di Euro 15.696,88.
5.11. Pertanto, è accertata la esistenza ed entità del diritto fatto valere in via di ingiunzione, nei limiti stabiliti.
6. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è parzialmente fondata, con riguardo alla eccedenza rispetto alla somma dovuta.
7. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile.
7.1. Secondo la prevalente giurisprudenza, il giudizio di opposizione all'ingiunzione emessa dalla pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R.D.
n. 639 del 1910, oggi ricondotto al rito ordinario, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ha ad oggetto l'accertamento negativo della pretesa creditoria avanzata con il provvedimento impugnato, nel quale l'opponente assume la posizione di attore in senso formale, mentre l'amministrazione opposta assume quella di convenuta, acquistando i poteri processuali collegati a tale veste, ivi compreso quello di proporre domande riconvenzionali, nelle forme e nei termini all'uopo previsti, diversamente da quanto accade nel giudizio di
15 opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la domanda giudiziale è proposta già col ricorso per ingiunzione, fin dalla prima fase del procedimento monitorio (cfr.
Cass. n. 3341 del 2009; n. 24040 del 2019).
7.2. Nella specie, la convenuta si è costituita in giudizio con la comparsa di risposta depositata il 6 novembre 2017, anziché almeno venti giorni prima dell'udienza di prima comparizione, fissata nella citazione per il 7 novembre
2017, ed è incorsa in decadenza, perciò, ai sensi degli artt. 166 e 167, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, rispetto alla facoltà di proporre domanda riconvenzionale di condanna al pagamento, in aggiunta al mero accertamento, già domandato dall'altra parte.
8. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per mancanza di esatta corrispondenza tra la minor somma dovuta e la somma ingiunta, ed accertato, per quanto di ragione, il credito residuo, a titolo di corrispettivi, con reiezione di ogni altra domanda principale;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
9. La soccombenza reciproca, desumibile dal parziale accoglimento dell'opposizione, giustifica la compensazione per la metà delle spese di lite, con la condanna della parte prevalentemente soccombente al rimborso della restante metà, liquidata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito contestato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di servizio idrico integrato per il periodo dal 15 giugno 2005 fino al 17 ottobre 2011;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione, del diritto ai corrispettivi di
16 servizio idrico integrato in eccedenza rispetto alla somma dovuta, pari a Euro
15.696,88, per il periodo dal 18 ottobre 2011 fino al 3 ottobre 2016;
4) rigetta ogni altra domanda principale;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
6) compensa per la metà tra le parti le spese di lite e condanna l'opponente al rimborso, in favore dell'opposta, della restante metà, che liquida in Euro 3.808,00,
a titolo di compensi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico di entrambe le parti, altresì, con la medesima ripartizione, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 18 novembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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