CA
Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in CASERTA alla Via Parte_1
Salvo D'Acquisto n° 35 presso lo studio degli avv.ti Roberto Capasso e Maria
Passariello che la rappresentano e difendono
APPELLANTE
E in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.01.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di S.
[...]
Maria Capua Vetere n. 1612/23, pubblicata in data 07.09.2023, con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al CP_2 pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, ma venivano compensate per la metà le spese di lite. L'appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell' , ha sostenuto CP_1
l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' che ha concluso per il rigetto CP_1
del gravame.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente rileva il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare parzialmente tra le parti, con la seguente motivazione “Nel caso de quo, considerato il corretto comportamento processuale dell' convenuto che ha provveduto ad effettuare il pagamento CP_2
prima della udienza di comparizione delle parti, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano compensate per metà. La CP_ rimanente parte segue la soccombenza e viene posta a carico dell' atteso che il pagamento è avvenuto oltre il termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa ed, in ogni caso, in data successiva alla notifica del ricorso”.
L'appellante censura tale decisione richiamando non soltanto le disposizioni codicistiche, ma anche la copiosa giurisprudenza, sia di legittimità che di merito in materia.
La censura è fondata: a parere della Corte, la compensazione, sia pur parziale, delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame.
Ed invero, l'accertamento del diritto della parte all'indennità di accompagnamento
è stato effettuato con sentenza che è stata ritualmente notificata all' CP_2
unitamente al modello AP70 in data 08.11.2022. Successivamente la parte sollecitava il pagamento via PEC in data 05.04.2023.
Nel caso di specie, va rilevato che la prestazione oggetto della domanda era l'indennità di accompagnamento il cui requisito ulteriore, oltre quello delle condizioni sanitarie, è quello del mancato ricovero gratuito in istituti pubblici che tuttavia è “elemento esterno alla fattispecie” e deve essere accertato direttamente dall' tenuto alla prestazione (v. Cass. sent. n. 7565/2016). CP_2 La parte ha provveduto, come già evidenziato, alla notifica della sentenza di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento – contestualmente al modello AP70 - in data 08.11.2022. L' – nonostante il successivo sollecito CP_2
e il decorso dei 120 giorni previsti dalla legge - provvedeva al pagamento della prestazione in esame soltanto in data 03.07.2023, successivamente non solo al deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 27.03.2023), ma anche alla notifica dello stesso (avvenuta in data 29.03.2023). Dunque, pur riscontrando la sussistenza dei requisiti necessari per il pagamento della prestazione richiesta,
l' non ha provveduto all'adempimento nel termine di 120 previsti dalla CP_1
legge. Non risulta, per altro, che la parte abbia provveduto ad un successivo ulteriore inoltro del modello AP70 tramite l'apposita piattaforma telematica. Il che induce a ritenere che l' già con la prima notifica via PEC fosse stato CP_2
messo in grado di provvedere al richiesto pagamento.
Dunque, il mancato pagamento, da parte dell' , dei ratei di prestazione CP_2 nell'arco dei 120 giorni dalla notifica della sentenza e del modello AP70 deve reputarsi ingiustificato.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite dovevano essere poste integralmente a carico del resistente.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Ma nel caso di specie non ricorreva né soccombenza reciproca né la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione che potesse giustificare la disposta integrale compensazione.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La liquidazione viene effettuata semplicemente raddoppiando la somma liquidata dal primo giudice (posto che non vi è alcuna censura in merito all'ammontare delle spese liquidata) e, per il secondo grado, sulla base del D.M. 55/2014 applicando lo scaglione per le cause di valore tra i 1.101,00 e i 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ultimo capo della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado che si liquidano in € 1.900,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello. Condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del secondo grado che si liquidano in € 1.460,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Roberto
Capasso e Maria Passariello.
Napoli 19.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
19/09/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in CASERTA alla Via Parte_1
Salvo D'Acquisto n° 35 presso lo studio degli avv.ti Roberto Capasso e Maria
Passariello che la rappresentano e difendono
APPELLANTE
E in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Ida Verrengia, Nicola Fumo e Davide Catalano, con domicilio eletto in Caserta presso l'Ufficio legale della Sede di Via Arena
Località San Benedetto
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 15.01.2024, Parte_1
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di S.
[...]
Maria Capua Vetere n. 1612/23, pubblicata in data 07.09.2023, con la quale veniva dichiarata cessata la materia del contendere avendo l' provveduto al CP_2 pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento, ma venivano compensate per la metà le spese di lite. L'appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell' , ha sostenuto CP_1
l'erroneità della decisione nella parte relativa alle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' che ha concluso per il rigetto CP_1
del gravame.
All'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa con separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente rileva il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione delle spese di primo grado che il Tribunale ha ritenuto di compensare parzialmente tra le parti, con la seguente motivazione “Nel caso de quo, considerato il corretto comportamento processuale dell' convenuto che ha provveduto ad effettuare il pagamento CP_2
prima della udienza di comparizione delle parti, rileva il giudicante come sussistano giusti motivi perché le spese rimangano compensate per metà. La CP_ rimanente parte segue la soccombenza e viene posta a carico dell' atteso che il pagamento è avvenuto oltre il termine di 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa ed, in ogni caso, in data successiva alla notifica del ricorso”.
L'appellante censura tale decisione richiamando non soltanto le disposizioni codicistiche, ma anche la copiosa giurisprudenza, sia di legittimità che di merito in materia.
La censura è fondata: a parere della Corte, la compensazione, sia pur parziale, delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame.
Ed invero, l'accertamento del diritto della parte all'indennità di accompagnamento
è stato effettuato con sentenza che è stata ritualmente notificata all' CP_2
unitamente al modello AP70 in data 08.11.2022. Successivamente la parte sollecitava il pagamento via PEC in data 05.04.2023.
Nel caso di specie, va rilevato che la prestazione oggetto della domanda era l'indennità di accompagnamento il cui requisito ulteriore, oltre quello delle condizioni sanitarie, è quello del mancato ricovero gratuito in istituti pubblici che tuttavia è “elemento esterno alla fattispecie” e deve essere accertato direttamente dall' tenuto alla prestazione (v. Cass. sent. n. 7565/2016). CP_2 La parte ha provveduto, come già evidenziato, alla notifica della sentenza di accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento – contestualmente al modello AP70 - in data 08.11.2022. L' – nonostante il successivo sollecito CP_2
e il decorso dei 120 giorni previsti dalla legge - provvedeva al pagamento della prestazione in esame soltanto in data 03.07.2023, successivamente non solo al deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 27.03.2023), ma anche alla notifica dello stesso (avvenuta in data 29.03.2023). Dunque, pur riscontrando la sussistenza dei requisiti necessari per il pagamento della prestazione richiesta,
l' non ha provveduto all'adempimento nel termine di 120 previsti dalla CP_1
legge. Non risulta, per altro, che la parte abbia provveduto ad un successivo ulteriore inoltro del modello AP70 tramite l'apposita piattaforma telematica. Il che induce a ritenere che l' già con la prima notifica via PEC fosse stato CP_2
messo in grado di provvedere al richiesto pagamento.
Dunque, il mancato pagamento, da parte dell' , dei ratei di prestazione CP_2 nell'arco dei 120 giorni dalla notifica della sentenza e del modello AP70 deve reputarsi ingiustificato.
Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza, le spese di lite dovevano essere poste integralmente a carico del resistente.
Infatti, a norma dell'art. 92 c.p.c., il giudice può compensare parzialmente o per intero le spese tra le partì, se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate in motivazione.
Ma nel caso di specie non ricorreva né soccombenza reciproca né la sussistenza di una grave ed eccezionale ragione che potesse giustificare la disposta integrale compensazione.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, l' deve essere CP_1
condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
La liquidazione viene effettuata semplicemente raddoppiando la somma liquidata dal primo giudice (posto che non vi è alcuna censura in merito all'ammontare delle spese liquidata) e, per il secondo grado, sulla base del D.M. 55/2014 applicando lo scaglione per le cause di valore tra i 1.101,00 e i 5.000,00.
P.Q.M.
La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ultimo capo della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna l' al pagamento delle spese del primo grado che si liquidano in € 1.900,00 CP_1
oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello. Condanna l' al pagamento CP_1 delle spese del secondo grado che si liquidano in € 1.460,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione in solido agli avv.ti Roberto
Capasso e Maria Passariello.
Napoli 19.09.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro