Articolo 8 della Legge 31 dicembre 2012, n. 246
Articolo 7Articolo 9
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1 febbraio 2013
Art. 8. Ministri di culto 1. La qualifica di ministro di culto, secondo la definizione dell'articolo 26 dello statuto, allegato al testo dell'intesa, e' certificata dall'UII che ne detiene apposito elenco e ne rilascia attestazione ai fini della presente legge.
2. Ai ministri di culto e' riconosciuto il diritto di mantenere il segreto d'ufficio su quanto appreso nello svolgimento della propria funzione.
3. I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero.
4. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto possono a loro richiesta svolgere il servizio nazionale civile nell'ambito delle strutture indicate dalla normativa vigente.
Entrata in vigore il 1 febbraio 2013