Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 505/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/02/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via A. Manzoni n. 24, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Mobilio Francesco (PEC: , che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e in persona del rappresentante legale pro tempore CP_1
RESISTENTE
Oggetto: indennità chilometrica.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in cancelleria il 21/03/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il rimborso spese per uso autovettura previsto dall'art. 37 lettera a) Fise applicato inter partes. CP_2 CP_3
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “a) accertare e dichiarare che il ricorrente per ogni giorno di lavoro è costretto per esigenze aziendali a percorrere andata e ritorno il tragitto tra la sede di lavoro sita in Vibo Valentia e la sede operativa aziendale sita in Località Grande nel Comune di Maierato (Vv) ove è allocato il deposito dei mezzi aziendali, utilizzando la propria autovettura personale per esigenze di servizio;
b) di conseguenza accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere il rimborso spese per uso autovettura previsto dall'art. 37 lettera a) C.C.N.L. Fise Assoambiente applicato inter partes;
c) per l'effetto condannare la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento a tale titolo in favore del ricorrente relativamente al periodo 1° ottobre 2017-15 giugno 2020 della complessiva somma di €. 6.245,58 al lordo
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d) condannare, altresì, la società resistente, in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosse le seconde. Salvo ogni diritto.”. All'odierna udienza, dato atto che la parte convenuta non si era costituita in giudizio, il ricorso non era stato notificato e la parte ricorrente non si era presentata, il giudice tratteneva la causa in decisione, dando lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile ed il giudizio estinto.
In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 20504/2008, secondo cui: “il giudice deve dichiarare improcedibile il ricorso con estinzione del giudizio, con pronunzia che definisce il giudizio stesso, nell'ipotesi in cui la parte ricorrente non provveda ad effettuare la notifica dell'atto introduttivo del giudizio alla controparte, non potendosi, in caso di totale inerzia – qual è quello in esame - applicare la disposizione di cui all'art. 291, comma 3, c.p.c., che consente il rinnovo della notifica, applicabile solo nell'ipotesi in cui la notifica sia stata tentata ma non sia andata a buon fine”.
Tale indirizzo è stato confermato, in relazione alla mancata prova della notifica alla controparte per mancata comparizione della parte costituita alla prima udienza, dalla sentenza della Suprema Corte n. 21587 del 2008. Tale ultima decisione ha precisato l'ammissibilità, in tale caso, di una pronuncia di mero rito affermando: “nel rito del lavoro, qualora il convenuto non si costituisca ed il giudice si trovi nell'impossibilità di verificare la regolarità dell'instaurazione del contraddittorio, per la mancata produzione del ricorso notificato da parte dell'attore - che non alleghi e comprovi una situazione di legittimo impedimento all'assoluzione del relativo onere anteriormente all'udienza di discussione o nel corso di essa e non sia, per tale ragione, legittimato alla sollecitazione dell'assegnazione, per provvedere all'incombente, di un termine compatibile con detta situazione - il procedimento è legittimamente definito con una pronunzia di mero rito, ricognitiva dell'inidoneità della proposta domanda giudiziale a determinare l'ulteriore corso del processo”.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara, improcedibile il ricorso ed estinto il giudizio.
Nulla sulle spese.
Vibo Valentia, 12.2.2025.
Il giudice dott.ssa Angela Damiani
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