Articolo 7 della Legge 14 giugno 2011, n. 95
Articolo 6Articolo 8
Versione
5 luglio 2011
Art. 7. Sanzioni 1. Chiunque impiega, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, sviluppa, produce, acquisisce in qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o indirettamente, munizioni a grappolo o parti di esse, ovvero assiste anche finanziariamente, incoraggia o induce altri ad impegnarsi in tali attivita', e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 258.228 a euro 516.456.
2. La sanzione prevista dal comma 1 e' diminuita fino alla meta' se il fatto per cui si procede e' di particolare tenuita'.
Entrata in vigore il 5 luglio 2011