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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/09/2025, n. 2886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2886 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
RG 4502/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) CF nata a [...] il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Corsico, Via 24 Maggio 22, cittadina italiana con Avv Antonella Ferrante , presso la quale ha eletto domicilio 2) e il Sig , CF nato a [...] il [...] residente a Parte_2 C.F._2
Monza, Via Gabriele d'Annunzio 34, cittadino italiano con Avv Antonella Ferrante , presso la quale ha eletto domicilio con i seguenti figli: nato a [...] il [...], cittadino Italiano e , nato Per_1 Persona_2
a Milano il 14.4.2022 , cittadino Italiano FATTO Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto il 7.4.2025 e depositato il 9.4.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni: 1) i figli minori e sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Persona_2 con collocazione anche ai fini anagrafici presso la residenza della madre in Corsico, Via 24
Maggio 22;
2) i genitori vivono già separati da tempo comunque l'introduzione di eventuali compagni/e nel nucleo avverrà con gradualità e nel rispetto dei tempi dei minori;
3) Il padre, compatibilmente al proprio lavoro, che lo costringe in trasferta per gran parte della settimana, starà con i figli
- il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola a dopo cena, quando li riaccompagnerà dalla madre;
- quando non potrà stare per motivi lavorativi con i figli il mercoledì, starà con loro il venerdì pomeriggio, sempre dall'uscita di scuola, tenendoli con se anche la notte e riaccompagnandoli a casa della mamma il sabato per cena;
- a week end alterni dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica, riaccompagnandoli a casa della mamma dopo cena. Lavorando la mamma due sabati al mese il papà terrà in detta giornata sempre dal venerdì all'uscita da scuola al sabato prima di cena i bambini .
La mamma si impegna a comunicare per tempo i propri turni .
4) Nel corso delle festività Natalizie, dal Natale 2025, i genitori trascorreranno alternativamente con i minori il periodo di chiusura scolastica, indicativamente per 7 giorni ciascuno circa con l alternanza della sera della vigilia e del pranzo di Natale;
5) Le festività Pasquali (chiusura scolastica), già dal 2025 e gli altri ponti scolastici saranno trascorsi dai minori ad anni alterni con l'uno o con l'altro genitore, rispettando sempre il principio dell'alternanza. Pasqua 2025 la trascorreranno con il papà, il ponte del 25 aprile con la mamma e il ponte del 1 maggio 2025 con il papà.
6) Durante il periodo estivo i minori potranno trascorrere con il padre tre settimane di vacanza anche non consecutive, di cui almeno due ad agosto. Per l'estate 2025 i bambini staranno con il papà dal 16 al 31 agosto e l estate 2026 dal 1 al 15 agosto, salvo che la mamma acconsenta affinché il papà trascorra tre settimane consecutive . Quando le scuole sono chiuse durante il periodo estivo, i bambini, se non saranno in vacanza con uno dei genitori, frequenteranno il campo estivo, la cui spesa è da dividersi al 50% tra i genitori, durante gli altri periodi dell'anno, se la madre non riuscirà ad organizzarsi e sarà necessario ricorrere ad una baby sitter, il costo sarà da ripartirsi tra i genitori;
7) A titolo di contributo al mantenimento dei due figli minori, il padre verserà alla madre la somma mensile di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00) entro il giorno 5 di ciascun mese con bonifico bancario all'iban già noto. La predetta somma sarà rivalutata annualmente in base al tasso Istat dei prezzi al consumo;
8) La madre percepirà altresì al 100% l'assegno unico e il padre vi acconsente;
9) A titolo di contributo per le spese straordinarie, il padre verserà alla madre il 50% di tali spese, così come descritte nel protocollo del Tribunale di Milano ”Linee guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti”. In deroga al protocollo i genitori decidono di acconsentire che entrambi i figli, possano praticare uno sport o frequentare un corso a piacimento a testa e che detta spesa venga divisa al 50% , come anche la patente di guida, quando maggiorenni. 10) Confermare e/o dare atto che i ricorrenti si danno reciproco assenso per il rilascio del passaporto e dei documenti idonei all'espatrio ed iscrizione dei minori nei propri passaporti
11) - COMPENSARE integralmente tra le parti le spese di lite
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico (Se previste)
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Milano, il 14.05.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa M.Laura Amato