Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di conSIlio nelle persone dei SIg.ri magistrati:
Dott.ssa Cinzia Mondatore PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Caputo GIUDICE
Dott. Alessandro Carra GIUDICE rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 3360, del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” promosso da
, nata a [...], il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...], il [...], entrambi con l'avv.to DE
[...]
LORENZIS GIUSEPPE
CONCLUSIONI: nell'odierna camera di conSIlio, la causa è stata decisa, sulle conclusioni del procuratore dei ricorrenti, come in atti trascritte.
MOTIVAZIONE
I coniugi in epigrafe hanno contratto matrimonio concordatario, in Alliste
(Le), il 27.04.2002 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di
Alliste (Le), al n. 5, P.II, serie A, anno 2002).
Dall'unione coniugale sono nati due figli, , in data 09.06.2004, Per_1
maggiorenne, ma non ancora autosufficiente, e , in data 15.07.2008. Per_2
Con ricorso depositato il 29/07/2024, i coniugi chiedevano congiuntamente che venisse dichiarata la loro separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso (segnatamente: “1) I coniugi vivranno separati e condurranno vita autonoma, senza ingerenze reciproche, ma comunque, nel rispetto dei doveri che discendono dal comune rapporto con i figli;
2) I coniugi si autorizzano a trasferirsi anche all'estero, per la qual cosa si impegnano, sin d'ora, a prestare analogo consenso anche per la minor e, obbligandosi, altresì, a comunicarsi, entro e non oltre 15 giorni, l'eventuale
3) la figlia minore è affidata a Persona_3
entrambi i genitori, ma vivrà stabilmente in rapporto di convivenza con la madre e presso la residenza di questa in Alliste, alla via Specchiulla, ove vivrà anche l'altro figlio maggiorenne;
4) La casa adibita a Persona_4
residenza familiare, sita a Racale alla c.da Monaco 5, di proprietà esclusiva del SI. , rimarrà assegnata a quest'ultimo, ove potrà continuare Parte_2
ad abitare, sopportando le relative spese per tasse, oneri e tributi di ogni genere;
5) il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di Parte_2 Parte_1
contributo al mantenimento dei due figli, la somma di €. 600.00 (€. 300,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata alla SI.ra , Parte_1
anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di agosto
2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat. 6) il SI. Parte_2
concorrerà nelle spese relative al 50% delle spese extra assegno,
[...]
relative ai figli, secondo quanto di seguito stabilito : -spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo : a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo : a) tempo prolungato, pre -scuola e dopo -scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); - spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy - scout)
e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
-PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI-
7) Il padre avrà facoltà di vedere la figlia e tenerla con sé, Per_2
compatibilmente con le sue eSIenze scolastiche ed extrascolastiche, il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle 16.00 alle 19.00 e, il fine settimana, ogni 15 giorni, dalle ore 16.00 del sabato alle ore 19.00 della domenica;
8) Per il periodo delle vacanze Natalizie, i coniugi concordano che la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di NATALE con la madre ed il giorno di con il padre;
9) Per il periodo delle vacanze Per_5
Pasquali, i coniugi concordano che la minore trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il Lunedì dell'Angelo con la madre;
10) i coniugi stabiliscono, altresì, che, nelle decisioni riguardanti la figlia minore e inerenti all'ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale Per_2 sia esercitata separatamente”.
All'udienza del 29.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti ribadivano di volersi separare consensualmente, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, precisando, al contempo, in ossequio al provvedimento interlocutorio del 26 settembre 2024, ad integrazione della originaria convenzione, che “si conviene espressamente di richiamare il vigente protocollo del Tribunale di Lecce, in ordine all'individuazione delle spese straordinarie, nonché di specificare il calendario delle visite, nel periodo estivo, come segue: la figlia minore , in difetto di accordo, trascorrerà Per_2
con il padre e rimarrà presso di lui, per una settimana, nel mese di luglio, e, per una settimana, nel mese di agosto, stabilendosi, sin da ora, che il 15 agosto la stessa minore potrà trascorrerlo con il padre ad anni alterni. Nello stesso periodo in cui la figlia minore trascorrerà tali periodi estivi Per_2
presso il padre, la madre avrà diritto di visita negli stessi giorni (martedì e giovedì), negli stessi orari e con le stesse modalità con cui il padre esercita ordinariamente il proprio diritto di visita nella restante parte dell'anno”.
Il Tribunale, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai coniugi, reputa evidente l'assenza della volontà dei ricorrenti di continuare a convivere, come marito e moglie, e, quindi, il venir meno dei presupposti che consentano, almeno allo stato, il ripristino di una comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi coniugi.
La separazione personale, pertanto, così come richiesto dai ricorrenti, può essere omologata.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi, risulta senz'altro meritevole di accoglimento la loro concorde richiesta di pronuncia della separazione personale consensuale, alle condizioni del ricorso, trattandosi di condizioni confacenti all'interesse della prole e nulla avendo osservato il PM.
Nulla va statuito sulle spese del presente procedimento, vertendosi in ipotesi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, II sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente decidendo sul ricorso proposto congiuntamente da
, nata a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nato a [...] il [...], così provvede:
[...]
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi, alle condizioni riportate in parte motiva, id est alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, così come le stesse sono state successivamente integrate, per il tramite dell'“Atto integrativo del ricorso per separazione personale dei coniugi”, depositato in data
12 novembre 2024.
Manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 del DPR 396/2000. Lecce, 3 febbraio 2025.
Il Giudice rel. La Presidente
Dott. Alessandro Carra Dott.ssa Cinzia Mondatore