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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 01/07/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
20/06/2025, così come sostituita ex art. 127 c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1866/2018 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] , Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micali, presso il C.F._1 cui studio in Messina via XXVII Luglio 34, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: ricostituzione reddituale ex art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 23/05/2018, conveniva in giudizio l' esponendo:
-Che il ricorrente, titolare di pensione categoria INV. CIV. n. 07029908, presentava il 19/09/2013 (doc. 1) all' di Messina, domanda di ricostituzione reddituale per integrazione al milione ai sensi CP_1 dell'art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001 ai fini del riconoscimento dell'integrazione al milione della medesima pensione sopra citata.
- Che l' rigettava tale domanda, e pertanto il sig. impugnava tale decisione con ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo del 29/09/2016 (doc. 2), rimasto senza riscontro. Rilevava che il quadro clinico del ricorrente è compromesso da molteplici patologie, tant'è che lo stesso è stato riconosciuto invalido civile al 100% a far data dal 28/07/2009, cosi come si evince dalla CTU, redatta dal Dott. , nel giudizio RG 748/08 promosso dinanzi al Tribunale di Persona_1
Mistretta, che in copia si allega (doc. 3) nella quale il sig. è stato riconosciuto affetto da:“Miocardiopatia Pt_1 ischemica in II classe NYHA. Cirrosi epatica. Poliartropatia a modica incidenza funzionale”;
-Che con sentenza n° 460/10 del 16/07/2010 (doc. 4) è stato confermato lo stato invalidante del ricorrente, così come riconosciuto dal CTU;
Che nella fattispecie in esame sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al milione ai sensi dell'art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001, atteso che il ricorrente è altresì in possesso degli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per godere della suddetta prestazione;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva, ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' Tale eccezione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. La causa in esame verte in materia di pensioni. L'art. 47 del DPR 639/70 fissa il termine massimo di tre anni decorrenti dalla proposizione della domanda amministrativa (maggiorato al più del termine massimo di durata del procedimento amministrativo - 300 giorni) per eventualmente ricorrere al giudice per discutere circa sull'istanza a pena di decadenza. Nel caso in esame, il termine suindicato, decorreva dalla data di presentazione della domanda, avvenuta in data 19/09/2013, e, pertanto alla data di presentazione del presente ricorso (23/05/2018), si è maturata la decadenza dall'azione, e conseguentemente il presente ricorso risulta inammissibile per intervenuta decadenza. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita. Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 20/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on., dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
20/06/2025, così come sostituita ex art. 127 c.p.c., ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1866/2018 R.G., promossa da: nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] , Parte_1
Cod. Fisc. ( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Micali, presso il C.F._1 cui studio in Messina via XXVII Luglio 34, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente -
Oggetto: ricostituzione reddituale ex art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. CP_ Parte ricorrente con il ricorso depositato in data 23/05/2018, conveniva in giudizio l' esponendo:
-Che il ricorrente, titolare di pensione categoria INV. CIV. n. 07029908, presentava il 19/09/2013 (doc. 1) all' di Messina, domanda di ricostituzione reddituale per integrazione al milione ai sensi CP_1 dell'art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001 ai fini del riconoscimento dell'integrazione al milione della medesima pensione sopra citata.
- Che l' rigettava tale domanda, e pertanto il sig. impugnava tale decisione con ricorso CP_1 Pt_1 amministrativo del 29/09/2016 (doc. 2), rimasto senza riscontro. Rilevava che il quadro clinico del ricorrente è compromesso da molteplici patologie, tant'è che lo stesso è stato riconosciuto invalido civile al 100% a far data dal 28/07/2009, cosi come si evince dalla CTU, redatta dal Dott. , nel giudizio RG 748/08 promosso dinanzi al Tribunale di Persona_1
Mistretta, che in copia si allega (doc. 3) nella quale il sig. è stato riconosciuto affetto da:“Miocardiopatia Pt_1 ischemica in II classe NYHA. Cirrosi epatica. Poliartropatia a modica incidenza funzionale”;
-Che con sentenza n° 460/10 del 16/07/2010 (doc. 4) è stato confermato lo stato invalidante del ricorrente, così come riconosciuto dal CTU;
Che nella fattispecie in esame sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti ex lege per avere diritto alla ricostituzione reddituale per integrazione al milione ai sensi dell'art. 38, cc. 1/6 L. 448/2001, atteso che il ricorrente è altresì in possesso degli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per godere della suddetta prestazione;
Concludeva per l'accoglimento del ricorso;
CP_ L' si costituiva, ed eccepiva preliminarmente la decadenza dall'azione, e nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto. Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' Tale eccezione è fondata e va accolta per quanto di seguito specificato. La causa in esame verte in materia di pensioni. L'art. 47 del DPR 639/70 fissa il termine massimo di tre anni decorrenti dalla proposizione della domanda amministrativa (maggiorato al più del termine massimo di durata del procedimento amministrativo - 300 giorni) per eventualmente ricorrere al giudice per discutere circa sull'istanza a pena di decadenza. Nel caso in esame, il termine suindicato, decorreva dalla data di presentazione della domanda, avvenuta in data 19/09/2013, e, pertanto alla data di presentazione del presente ricorso (23/05/2018), si è maturata la decadenza dall'azione, e conseguentemente il presente ricorso risulta inammissibile per intervenuta decadenza. CP_ Va dunque accolta l'eccezione sollevata dall' che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito resta assorbita. Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, e l'evoluzione giurisprudenziale, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così Parte_1 CP_1 provvede:
1)Dichiara inammissibile il ricorso e conseguentemente rigetta la domanda;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti 20/06/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia