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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
55/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
PAOLO STARVAGGI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa. Si riporta in particolare alle note depositate il 20/09/2021. Chiede la distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore titolare.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55/2017 R.G.
TRA
c.f. ), con sede legale in Sant'Agata Parte_1 P.IVA_1
Militello (ME), via Cairoli n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 13 gennaio 2017 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 223/2016 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto prot. n. 15474/19046/Sequestri/Area III ter con cui la aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. 70/1114075 con cui era stata applicata la sanzione pecuniaria di € 8.260,00 nonché il fermo amministrativo in seguito alla violazione degli artt. 26, comma 1 e 46, comma 1, L. n. 298/1974.
Fissata l'udienza di comparizione, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 23 febbraio 2023 e, dopo alcuni rinvii resi necessari per riorganizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale dell'unica parte costituita.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_1 regolarmente citata presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto, non si
è costituita.
Nel merito l'appello va respinto, anche in forza del criterio della ragione più liquida.
Con riferimento al primo motivo di gravame (i.e. errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso in via amministrativa) dalla lettura del prot. n.
15474/19046/Sequestri/Area III ter emerge che al momento di presentazione del ricorso avverso il verbale applicativo del fermo (i.e. 16/19 ottobre 2015), l'odierna appellante, ancorché proprietaria formale dei mezzi di trasporto, non era destinataria della sua notifica erroneamente indirizzata a e, pertanto, non poteva Parte_2 reagire in via preventiva, dolendosi di una sanzione non ancora formalmente comminatale.
Infatti, solo all'esito della notifica del provvedimento – avvenuta in data successiva al
23 ottobre 2015 (cfr. provvedimento prefettizio prodotto dalla parte stessa) – si verifica una lesione potenziale nella sfera giuridica di che la Parte_1 abilita a contestare lo stesso in via amministrativa.
Con riferimento alle altre censure (relative al merito del provvedimento sanzionatorio) emerge per tabulas che l'odierna appellante intenderebbe contestare il verbale n.
70/1114075 (v. il ricorso in primo grado, nonché il decreto prefettizio ove si afferma
«letto il ricorso, pervenuto alla prefettura in data 19 ottobre 2015, presentato
[...] il 16 ottobre presso il distaccamento Polizia stradale di Sant'Agata Militello Parte_3 avverso il verbale di fermo amministrativo del traino e del rimorchio»). Va premesso che in primo grado, a supporto delle sue doglianze e nella contumacia della (correttamente citata presso i suoi Uffici dalla Cancelleria del Giudice CP_1 di Pace), la parte ha prodotto un diverso verbale, i.e. il n. 70/11154074, che risulta elevato a carico di per violazione dell'art. 180, comma 7, C.d.S. Parte_4
(Possesso dei documenti di circolazione e di guida) e per l'importo complessivo di €
82,00 (cfr. il fascicolo di primo grado trasmesso su richiesta del Tribunale).
Il provvedimento pertinente risulta invero allegato per la prima volta al ricorso d'appello e nondimeno, alla luce del divieto di ius novorum previsto dell'art. 345, comma
3 c.p.c., la sua produzione è inammissibile, non potendo versarsi in atti documenti nuovi e non essendovi prova dell'impossibilità di produrre lo stesso in primo grado.
Poiché l'impugnazione non è direttamente rivolta al verbale ma al provvedimento prefettizio e nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto amministrativo effettivamente censurato in ragione della sua tardiva produzione in secondo grado, la bontà delle censure di merito non può essere scrutinata.
Né è possibile supplire officiosamente alla carenza indicata.
Invero il verbale che commina la sanzione risulta correttamente rinotificato all'odierna appellante in data successiva al 23 ottobre 2015 e in pendenza del ricorso amministrativo al Prefetto e, pertanto, esso poteva e doveva essere autonomamente impugnato poiché idoneo a sostituirsi al primo verbale che la dava atto di CP_1 avere erroneamente notificato a un soggetto estraneo.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la contumacia dell'appellata.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice d'appello nella causa n. 55/2017 R.G. così decide: 1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
che, pur regolarmente citata, non si è costituita;
[...]
2) rigetta l'appello, compensando integralmente le spese di lite.
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
VERBALE di UDIENZA
Il giorno 10 del mese di aprile dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
55/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. VALERIO LANZA in sostituzione dell'avv.
PAOLO STARVAGGI il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa. Si riporta in particolare alle note depositate il 20/09/2021. Chiede la distrazione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio in favore del difensore titolare.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale
La parte discute oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 55/2017 R.G.
TRA
c.f. ), con sede legale in Sant'Agata Parte_1 P.IVA_1
Militello (ME), via Cairoli n. 36, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Paolo Starvaggi presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
[...]
APPELLATA CONTUMACE avente per OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con ricorso del 13 gennaio 2017 proponeva appello Parte_1 contro la sentenza n. 223/2016 con cui il Giudice di Pace di Patti aveva rigettato la sua opposizione contro il decreto prot. n. 15474/19046/Sequestri/Area III ter con cui la aveva dichiarato inammissibile il ricorso amministrativo Controparte_1 avverso il verbale di contestazione n. 70/1114075 con cui era stata applicata la sanzione pecuniaria di € 8.260,00 nonché il fermo amministrativo in seguito alla violazione degli artt. 26, comma 1 e 46, comma 1, L. n. 298/1974.
Fissata l'udienza di comparizione, la causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 23 febbraio 2023 e, dopo alcuni rinvii resi necessari per riorganizzare il gravoso ruolo istruttorio ereditato, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate e previa discussione orale dell'unica parte costituita.
2. – In premessa va dichiarata la contumacia della che, pur Controparte_1 regolarmente citata presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto, non si
è costituita.
Nel merito l'appello va respinto, anche in forza del criterio della ragione più liquida.
Con riferimento al primo motivo di gravame (i.e. errata dichiarazione di inammissibilità del ricorso in via amministrativa) dalla lettura del prot. n.
15474/19046/Sequestri/Area III ter emerge che al momento di presentazione del ricorso avverso il verbale applicativo del fermo (i.e. 16/19 ottobre 2015), l'odierna appellante, ancorché proprietaria formale dei mezzi di trasporto, non era destinataria della sua notifica erroneamente indirizzata a e, pertanto, non poteva Parte_2 reagire in via preventiva, dolendosi di una sanzione non ancora formalmente comminatale.
Infatti, solo all'esito della notifica del provvedimento – avvenuta in data successiva al
23 ottobre 2015 (cfr. provvedimento prefettizio prodotto dalla parte stessa) – si verifica una lesione potenziale nella sfera giuridica di che la Parte_1 abilita a contestare lo stesso in via amministrativa.
Con riferimento alle altre censure (relative al merito del provvedimento sanzionatorio) emerge per tabulas che l'odierna appellante intenderebbe contestare il verbale n.
70/1114075 (v. il ricorso in primo grado, nonché il decreto prefettizio ove si afferma
«letto il ricorso, pervenuto alla prefettura in data 19 ottobre 2015, presentato
[...] il 16 ottobre presso il distaccamento Polizia stradale di Sant'Agata Militello Parte_3 avverso il verbale di fermo amministrativo del traino e del rimorchio»). Va premesso che in primo grado, a supporto delle sue doglianze e nella contumacia della (correttamente citata presso i suoi Uffici dalla Cancelleria del Giudice CP_1 di Pace), la parte ha prodotto un diverso verbale, i.e. il n. 70/11154074, che risulta elevato a carico di per violazione dell'art. 180, comma 7, C.d.S. Parte_4
(Possesso dei documenti di circolazione e di guida) e per l'importo complessivo di €
82,00 (cfr. il fascicolo di primo grado trasmesso su richiesta del Tribunale).
Il provvedimento pertinente risulta invero allegato per la prima volta al ricorso d'appello e nondimeno, alla luce del divieto di ius novorum previsto dell'art. 345, comma
3 c.p.c., la sua produzione è inammissibile, non potendo versarsi in atti documenti nuovi e non essendovi prova dell'impossibilità di produrre lo stesso in primo grado.
Poiché l'impugnazione non è direttamente rivolta al verbale ma al provvedimento prefettizio e nell'impossibilità di prendere cognizione dell'atto amministrativo effettivamente censurato in ragione della sua tardiva produzione in secondo grado, la bontà delle censure di merito non può essere scrutinata.
Né è possibile supplire officiosamente alla carenza indicata.
Invero il verbale che commina la sanzione risulta correttamente rinotificato all'odierna appellante in data successiva al 23 ottobre 2015 e in pendenza del ricorso amministrativo al Prefetto e, pertanto, esso poteva e doveva essere autonomamente impugnato poiché idoneo a sostituirsi al primo verbale che la dava atto di CP_1 avere erroneamente notificato a un soggetto estraneo.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la contumacia dell'appellata.
Rilevato che il gravame è stato proposto in epoca successiva al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,
a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in funzione di giudice d'appello nella causa n. 55/2017 R.G. così decide: 1) dichiara la contumacia dell' Controparte_1
che, pur regolarmente citata, non si è costituita;
[...]
2) rigetta l'appello, compensando integralmente le spese di lite.
3) dà atto che sussistono i presupposti per applicare l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, a norma del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 10 aprile 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi