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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/06/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale composto dai signori magistrati:
dr.ssa Vincenza Barbalucca Presidente dr.ssa Federica Girfatti Giudice estensore dr.ssa Federica Peluso Giudice
nel procedimento r.g.v.g. n.754/2025
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 difesa e rappresentata in giudizio dall'Avv. Vincenzo Michele Minopoli ed elettivamente domiciliata in Acerra (NA) al C.so Garibaldi n. 33, presso lo studio di questi;
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
difeso e rappresentato in giudizio dall'Avv. Vincenzo Michele Minopoli ed C.F._2
elettivamente domiciliato in Acerra (NA) al C.so Garibaldi n. 33, presso lo studio di questi;
RESISTENTE
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Nola
INTERVENIENTE NECESSARIO
Sulle CONCLUSIONI di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. pervenute in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti del minore nato ad [...] il [...] dalla relazione di fatto intervenuta Persona_1
tra i soggetti indicati in epigrafe.
Per l'udienza dell'11.06.2025, le parti depositavano, mediante note ex art. 127 ter c.p.c., conclusioni congiunte conformi agli accordi sottoscritti.
Gli accordi prevedono:
1) affido del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Acerra (NA) alla Via Luogotenente Caruso, 8. I ricorrenti prenderanno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute del minore, ferma restando autonomia di scelta in casi di emergenza e di necessità che si possono presentare nei giorni in cui il figlio è con l'uno o con l'altro genitore;
2) dichiarazione delle parti per cui il sig. ha già lasciato, circa un anno fa, la Controparte_1 casa familiare lasciando alla sig.ra tutto l'arredo della casa e portando con sé Parte_1
solo gli effetti strettamente necessari per trasferirsi in Acerra alla Via Trieste e Trento, 9;
3) dichiarazione delle parti per cui la sig. ha fissato la residenza familiare Parte_1 nell'immobile concesso in locazione al canone mensile di euro 300,00, dove continuerà a vivere con il proprio figlio minorenne, sito in Acerra alla Via Luogotenente Caruso, 8;
4) obbligo posto in capo al sig. di contribuire al mantenimento del figlio, oltre alla CP_1
contribuzione diretta nei giorni di visita, versando la somma mensile di euro 250,00 di mensili complessivi, contributo che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie oltre a provvedere al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., laddove si rendessero necessarie per la cura del richiamato figlio minorenne, nonché alle spese occorrenti per l'istruzione e per eventuali attività sportive, ludiche ed abbigliamento, comunque per tutte le spese straordinarie, come individuate giusto
Protocollo del Tribunale di Nola del 20.05.2021 cui si rimanda;
5) disciplina del diritto di visita paterno così regolamentata: il sig. potrà Controparte_1
tenere con sé il figlio minorenne due giorni a settimana, preferibilmente il martedì e Per_1
giovedì, negli orari compatibili con le esigenze dello stesso minorenne, inoltre, questi trascorrerà festività natalizie e pasquali secondo accordi concordati tra i due coniugi;
per le vacanze estive il minore trascorrerà 15 gg con il padre e quest'ultimo riferirà le modalità e la località all'altro coniuge;
i coniugi, inoltre, concorderanno, a seconda delle esigenze del piccolo
, il pernotto a settimane alterne;
Per_1
6) accordo tra i coniugi per cui, in relazione a quanto sopra precisato, gli stessi potranno, comunque, concordare a seconda delle necessità e delle esigenze del figlio, orari e giorni diversi per la serena crescita dello stesso;
7) dichiarazione delle parti per cui gli stessi assumono come piano genitoriale gli impegni di cui ai trascritti patti e condizioni;
Orbene, ritiene il collegio che i predetti accordi siano conformi agli interessi del minore. Ne deriva che i rapporti tra i genitori ed il minore saranno regolati dalle predette pattuizioni che il tribunale fa proprie.
La natura del giudizio volto alla regolamentazione dell'interesse dei minori e le conclusioni congiunte consentono di compensare integralmente le spese di lite.
PQM
a) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre sita in Acerra (NA) alla Via Luogotenente Caruso, 8. I ricorrenti prenderanno di comune accordo tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo, l'istruzione e la salute del minore, ferma restando autonomia di scelta in casi di emergenza e di necessità che si possono presentare nei giorni in cui il figlio è con l'uno o con l'altro genitore;
b) prende atto della dichiarazione delle parti per cui il sig. ha già lasciato, Controparte_1 circa un anno fa, la casa familiare lasciando alla sig.ra tutto l'arredo della casa Parte_1
e portando con sé solo gli effetti strettamente necessari per trasferirsi in Acerra alla Via Trieste
e Trento, 9;
c) prende atto della dichiarazione delle parti per cui la sig. ha fissato la residenza Parte_1 familiare nell'immobile concesso in locazione al canone mensile di euro 300,00, dove continuerà a vivere con il proprio figlio minorenne, sito in Acerra alla Via Luogotenente
Caruso, 8;
d) pone in capo al sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, oltre alla CP_1
contribuzione diretta nei giorni di visita, versando alla sig.ra la somma mensile Parte_1
di euro 250,00 di mensili complessivi, contributo che verrà aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT dell'aumento del costo della vita per le famiglie;
e) pone in capo al sig. l'obbligo di provvedere al 50% delle spese mediche non coperte CP_1
dal S.S.N., laddove si rendessero necessarie per la cura del richiamato figlio minorenne, nonché alle spese occorrenti per l'istruzione e per eventuali attività sportive, ludiche ed abbigliamento, comunque per tutte le spese straordinarie, come individuate giusto Protocollo del Tribunale di
Nola del 20.05.2021 cui si rimanda;
f) disciplina del diritto di visita paterno come in parte motiva;
g) prende atto dell'accordo tra i coniugi per cui, in relazione a quanto sopra precisato, gli stessi potranno, comunque, concordare a seconda delle necessità e delle esigenze del figlio, orari e giorni diversi per la serena crescita dello stesso;
h) prende atto della dichiarazione delle parti per cui gli stessi assumono come piano genitoriale gli impegni di cui ai trascritti patti e condizioni;
i) compensa le spese di lite.
Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 12.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Federica Girfatti (dr.ssa Vincenza Barbalucca)