Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 29/05/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1610/2020 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Giuliana Gaudiano ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al N. 1610/2020 R.G. proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Cinelli Parte_1
-attrice-
Contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Martino Giuseppina CP_1
-convenuto-
FATTO E DIRITTO
I.
Fatti di causa
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1
al fine di dichiarare l'illegittimità dell'azione esecutiva n. 13/2019 CP_1
RGE relativamente ai crediti vantati da . CP_1
Deduceva che:
1. Con atto di precetto notificato in data 15/10/2018, la CP_1 intimava a , nella qualità di mutuatario e datore Parte_1
d'ipoteca ed a nella qualità di datrice d'ipoteca di pagare Persona_1
l'importo complessivo di euro 27.242,17, comprensivo della somma di euro 2.037,89 quali interessi insoluti, nonché la somma di euro 989,46 quale mora esercizio in corso e la somma di euro 3.310,77 quale mora esercizio precedente maturata, entro il termine di 10 giorni a decorrere dalla data di notificazione del precetto, con avvertenza che in mancanza si sarebbe proceduto ad esecuzione forzata. Il tutto in virtù del contratto di mutuo fondiario a rogito Notaio Dottoressa del Parte_2
4/12/2006 ( Rep. n. 65717 racc. 11524), registrato a Frosinone il
4/12/2006 al n.5622.
2. Successivamente, in data 28/01/2019, la Banca creditrice ha sottoposto all'esecuzione forzata per espropriazione, il diritto di proprietà per la quota di ½ di e per la quota di ½ di , Parte_1 Persona_1 dell'unità immobiliare in catasto al foglio n. 4, particella n.144, sub 26.
3. La in data 6/12/2019 interveniva nella suddetta CP_1 procedura di espropriazione immobiliare n.13/2019, sostenendo di essere
1
4. In data 13/11/2019, il debitore si costituiva nella procedura dell'esecuzione immobiliare formulando istanza di conversione del pignoramento”, il tutto con espressa elezione di domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore.
5. All'esito dell'udienza di comparizione parti del 14/11/2019 il G.E. nulla decideva circa l'istanza di conversione e “ fissa per la comparizione del creditore intervenuto privo di titolo esecutivo e del debitore l'udienza del
9/01/2020, assegnando al predetto creditore termine sino al 9/12/2019 per la notifica al debitore del ricorso per intervento non titolato e del presente decreto…” 6. Il difensore della Banca, ignorando l'espressa elezione di domicilio del debitore nel processo esecutivo, presso l'indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, notificava il decreto del G.E, unitamente al credito non titolato, direttamente presso un altro domicilio del debitore eletto anni prima al momento della stipula del mutuo.
7. La notifica si perfezionava per compiuta giacenza.
8. Il G.E., all'udienza del 9/01/2020, considerando valida la suddetta notifica “dispone che il credito di euro 8.671,91, oltre interessi di cui all'atto di intervento non titolato depositato dalla spa in data CP_1
8/10/2019 deve intendersi come riconosciuto dal debitore Parte_1
”.
[...]
9. Il debitore esecutato, proponeva opposizione all'esecuzione, con contestuale istanza di sospensione, evidenziando l'usurarietà sin dall'origine del mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dall' la violazione del divieto di anatocismo, CP_1 poiché nel predetto contratto la mora sarebbe stata calcolata sull'intera rata impagata, comprensiva oltre che della quota riferibile al capitale, anche alla quota riferibile agli interessi corrispettivi;
veniva denunciata nell'opposizione anche l'usurarietà degli interessi corrispettivi. Nell'atto di opposizione è stato evidenziato infine, la nullità del riconoscimento ai soli fini della esecuzione opposta, dell'intervento della Banca UnipolREc spa con il credito privo di titolo, in quanto il decreto di fissazione dell'udienza non è stato notificato al domicilio eletto dal debitore presso il proprio difensore di fiducia nel procedimento esecutivo, ma presso il domicilio eletto anni prima nel contratto di mutuo. Comunque anche detto credito non titolato era caratterizzato da interessi sopra soglia e da
2 clausole illegittime.
10. Il G.E. con provvedimento del 25/06/2020, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione assegnando un termine perentorio di giorni trenta per la introduzione del giudizio di merito.
11. Parte debitrice, pertanto, introduceva il presente giudizio di merito.
Il creditore si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della CP_1 domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. Nelle more del giudizio si costituiva in qualità di cessionaria. Controparte_3
La causa istruita con prove documentali e con la nomina di un ctu è stata rinviata all'udienza del 21/2/2025 per la precisazione delle conclusioni e ne veniva riservata la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
II.- Nel merito
L'opposizione è, in parte, infondata ed, in parte, va dichiarata cessata la materia del contendere.
II.
1- Sussistenza dell'interesse dell'attrice alla decisione nel merito
In via preliminare, deve verificarsi se permane ancora l'interesse dell'attrice alla decisione nel merito relativa al primo motivo di opposizione sul mutuo fondiario, nonostante la chiusura, per distribuzione del ricavato, del giudizio di esecuzione da cui origina la presente opposizione.
Orbene, in consonanza con il costante orientamento di legittimità e di merito, si ritiene ricorra l'interesse ad agire ex art 100 c.p.c. della parte attrice alla pronuncia nel merito dell'opposizione, nonostante la definizione del giudizio di esecuzione, ciò in quanto "la conclusione della procedura esecutiva, proseguita in pendenza di opposizione a seguito di rigetto dell'istanza sospensiva proposta ai sensi dell'art. 624 c.p.c., non determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, permanendo l'interesse dell'opponente ad una decisione sull'insussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata, anche ai fini della dichiarazione di inefficacia degli atti del processo esecutivo" (cfr Cass. Sez. 6 n. 20924/2017).
II.
2- Motivi di opposizione sollevati dall'opponente in relazione al creditore procedente
Cionondimeno nel merito l'opposizione è infondata. Entrando nel merito dell'opposizione, l'attrice ha dedotto l'illegittimità della procedura esecutiva avviata dalla banca nei confronti di e ciò in virtù, da un Parte_1 lato, della presenza di interessi usurai sin dall'origine del mutuo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dalla sia per gli interessi corrispettivi CP_1 che per quelli di mora e, da un altro lato, della violazione del divieto di anatocismo, poiché nel predetto contratto la mora sarebbe stata calcolata sull'intera rata impagata, comprensiva oltre che della quota riferibile al capitale anche della quota riferibile agli interessi corrispettivi. Contestava, altresì, l'inammissibilità del credito per il quale è stato effettuato intervento nella procedura esecutiva.
Alla luce di tali deduzioni, il Tribunale ha disposto consulenza tecnica contabile, nominando a tal fine la dott.ssa , cui ha chiesto di determinare, Persona_2
3 previa valutazione circa l'applicazione di interessi usurari, se al momento della notifica del precetto il cliente fosse a debito o a credito.
Orbene, dalla consulenza tecnica in atti, redatta in ossequio ai quesiti posti dal Tribunale
e sulla base di un ragionamento esente da vizi logici e, quindi, pienamente condivisibile, si evince:
a) in relazione al contratto di mutuo stipulato in data 04/12/2006, che:
- L'ammontare della somma erogata in linea di capitale dalla parte creditrice è pari ad euro 44.000,00 mediante la corresponsione di
120 rate mensili pari ad € 469,92 ciascuna;
- Si pattuiva un tasso di interesse fisso per l'intera durata contrattuale in misura pari a 5,15% con conteggio 360/360, corrispondente ad un tasso effettivo del 5,27% ed un ISC del
5,77%.
- In caso di ritardato pagamento delle rate venivano pattuiti interessi di mora ad un tasso maggiorato di 3 p.p. rispetto a quello corrispettivo
- Venivano poi pattuite quali ulteriori condizioni economiche: una commissione una tantum di istruttoria pari ad euro 75,00; una commissione di incasso rata di euro 1,00;la commissione di estinzione anticipata pari al 2% del capitale residuo, comunque, possibile non prima di 18 mesi ed un giorno dalla stipula del contratto
- Il mutuo risulta essere stato volturato a sofferenza con valuta 20 luglio 2017 per complessivi euro 26.758,25.
- Parte debitrice risultava inadempiente dal pagamento della 75° rata.
Il CTU quantificava poi un TEG contrattuale relativo agli interessi corrispettivi in misura pari a 5,387%, oltre agli interessi moratori in misura nominale pari a 8,15%. I tassi soglia usura per gli interessi corrispettivi, cui far riferimento per la verifica del rispetto della l. 108/1996 del rapporto bancario in esame, era pari all'8,57% mentre per gli interessi moratori era pari all'11,72%. Concludeva affermando che “Sulla scorta di quanto accertato in narrativa, ha verificato che dal raffronto tra i tassi contrattuali (n.d.r. corrispettivi e di mora) con i rispettivi tassi soglia usura non emerge alcuna violazione della l. 108/1996, in quanto i tassi contrattuali non superano i TSU di riferimento.”
Sulla scorta di quanto già rilevato in narrativa, alla data di notifica del precetto, si conferma la morosità maturata dal sig. nella corresponsione delle rate con Parte_1 decorrenza dalla n. 75 scaduta il 31 marzo 2013 fino alla naturale scadenza del contratto (n.d.r. 31 dicembre 2016). ha rielaborato il piano di ammortamento del mutuo imputando le somme corrisposte dal sig. in costanza di rapporto riscontrando una sostanziale coincidenza con Parte_1
l'importo precettato ad eccezione della voce rubricata Spese accessori insolute per
4 euro 836,00, per la quale non ha rinvenuto alcuna giustificazione nella documentazione contrattuale
Pertanto, nel rideterminare il quantum dovuto dal medesimo alla data del 24 luglio
2017 (n.d.r. data indicata in precetto) sulla base delle originarie pattuizioni contrattuali ha quantificato in euro 25.916,61 l'esposizione del sig. Somma, Parte_1 quest'ultima, così distribuita:
- euro 19.578,42 a titolo di capitale residuo
- euro 2.037,94 a titolo di interessi corrispettivi sulle rate a scadere al netto
- delle maggiori somme corrisposte dal sig. a titolo di Parte_1 interessi di mora sulle rate precedenti
- euro 4.300,25 per interessi moratori fino al 24 luglio 2017”
In definitiva, considerato che le risultanze della Ctu devono essere fatte proprie dal giudicante in quanto non solo puntuali, esaustive ed esenti da evidenti errori logici o di calcolo, ma neppure superate da più attendibili ricostruzioni contabili di parte, possono rigettarsi tutti i motivi di opposizione del tutto infondati e può ritenersi accertato il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, seppur rideterminato nella misura inferiore di € 25.916,61. Parte_1
II.
3- Motivi di opposizione sollevati dall'opponente in relazione al credito non titolato
II.3.1- Ammissibilità dell'opposizione: rapporto tra l'opposizione alla esecuzione ex art. 615 cpc e le controversie distributive ex art. 512 cpcp
Ancora in via preliminare, occorre interrogarsi sull'ammissibilità della presente opposizione: parte convenuta, infatti, ha eccepito la sua inammissibilità, dovendo la ricorrente formulare le proprie osservazioni ai sensi della disciplina dettata dall'art. 512
c.p.c.
Orbene, sul punto si rammenta, in termini generali in ordine al rapporto tra controversie distributive ed opposizioni esecutive, che tali rimedi possono concorrere avendo un differente oggetto. In giurisprudenza è stato, invero, ribadito che la diversità tra l'opposizione di cui all'art. 615, proponibile anche nella fase della distribuzione del ricavato dalla espropriazione forzata, e l'opposizione di cui all'art. 512, è data dal differente oggetto delle due impugnazioni, l'una concernente il diritto a partecipare alla distribuzione e l'altra il diritto di procedere all'esecuzione forzata, dovendosi ricercare l'ambito oggettivo e i limiti di applicazione dell'art. 512 nel fatto che non possa formare oggetto di controversia in sede di distribuzione, ai sensi di tale norma, la contestazione del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata (Cass. n. 22310/2011).
In altri termini, le opposizioni di cui all'art. 512 sono dirette ad accertare il diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato, mentre l'opposizione ex art. 615 ha ad oggetto il diritto di procedere in executivis e mira a travolgere l'intero processo.
Da ciò ne discende che la previsione del rimedio dell'opposizione distributiva, ex art. 512, non esclude che il debitore esecutato, il quale contesti l'esistenza o anche solo l'ammontare del credito di un creditore intervenuto, di cui si presume l'ammissione alla
5 distribuzione, possa tutelarsi anche prima della suddetta fase attraverso lo strumento dell'opposizione all'esecuzione, di cui all'art. 615, comma 2, c.p.c., sussistendo in ogni momento dell'esecuzione il suo interesse a contestare l'an di uno o più tra detti crediti.
Pertanto, “quando non occorra più stabilire, mediante l'opposizione di merito ex art.
615 c.p.c., se l'intero processo esecutivo debba venir meno in modo irreversibile per effetto di preclusioni o decadenze ricollegabili alla pretesa d'invalidità (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo nei confronti del creditore procedente (o di quello intervenuto, quando anche questi, munito di titolo esecutivo, abbia compiuto atti propulsivi del processo esecutivo, inidonei a legittimarne l'ulteriore suo corso), e quando, perciò, la procedura sia validamente approdata alla fase della distribuzione e non sussista questione circa l'an exequendum, ogni controversia che in tale fase insorga tra creditori concorrenti, o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, o circa la sussistenza di diritti di prelazione, al fine di regolarne il concorso ed allo scopo eventuale del debitore di ottenere il residuo della somma ricavata (art. 510, comma 3,
c.p.c.), costituisce una controversia prevista dall'art. 512 c.p.c., da risolversi con il rimedio ivi indicato” (Cass. n. 22310/2011).
Nel caso di specie, non essendo la procedura esecutiva approdata alla fase distributiva al momento della proposizione del ricorso ed avendo il debitore dedotto motivi afferenti anche alla legittimità del procedimento di riconoscimento (il cui eventuale accoglimento avrebbe comportato il loro disconoscimento) eseguito ai sensi dell'art. 499 c.p.c. la presente opposizione risulta ammissibile.
II.3.2 – Cessata materia del contendere
Il fulcro delle doglianze avanzate da parte attrice, investe la dinamica del procedimento impositivo, lamentandosi la omessa notifica al procuratore costituito, presso il quale il debitore avrebbe effettuato l'elezione di domicilio, del decreto di fissazione dell'udienza ex art. 499 c.p.c. per il riconoscimento del credito non titolato.
Orbene, in relazione a detto motivo deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto la procedura esecutiva n. 13/2019 RGE si è conclusa in seguito alla vendita del cespito pignorato ed alla distribuzione delle somme dalla stessa ricavate in favore del creditore procedente, il quale è stato soddisfatto unicamente per il credito derivante dal mutuo fondiario e non anche per quello relativo al credito per cui ha spiegato intervento non titolato.
Nel progetto di distribuzione, infatti, si legge che “La procedura esecutiva è stata promossa da che ha sostenuto spese per atti conservativi e di Controparte_1 espropriazione per € 8.781,46, come da nota di precisazione credito allegata.
4. Il creditore procedente vanta un credito per capitale e interessi di € 27.242,17 basato su mutuo fondiario, risultante dall'atto di pignoramento. A fronte di tale somma v'è capienza per assegnare il solo importo di € 5.712,80. In totale, quanto dovuto al creditore ammonta ad € 14.494,26, a cui va sottratta la somma di € Controparte_1
10.250,00 già corrisposta a titolo di acconto ex 41 TUB. L'importo netto da versare al creditore procedente ammonta dunque ad € 4.244,26.”
6 Orbene, la circostanza appena evidenziata non può non influire sull'esito del presente giudizio, avendo riguardo al noto principio in base al quale il riconoscimento del credito non titolato che avviene nel procedimento descritto dall'art. 499 c.p.c. rileva ai soli fini dell'esecuzione, assumendo, quindi, valenza esclusivamente endoprocedimentale. Non avendo quindi, alcun tipo di rilevanza il riconoscimento avvenuto nella procedura esecutiva n. 13/2019 RGE al di fuori della stessa e non avendo detto credito trovato collocazione nel progetto di distribuzione, non v'è chi non veda come sul punto debba essere dichiarata cessata la materia del contendere che, com'è noto, può essere dichiarata anche d'ufficio dal Giudice (ex multis Cassazione civile , sez. II , 24/01/2020
, n. 1625).
Ciò posto, va anzitutto dichiarata la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno, come nel caso di specie, la ragione d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Cionondimeno occorre regolamentare le spese di lite sulla base della c.d. soccombenza virtuale, che “andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (Cassazione civile , sez. II , 29/11/2016 , n. 24234).
Orbene, detto profilo di doglianza risulta verosimilmente fondato. Il debitore, infatti, in data 13/11/2019 si costitutiva nel processo esecutivo ed eleggeva il domicilio presso la posta elettronica certificata dell'avv. Cinelli, difensore dello stesso. La notifica, invece, dell'atto d'intervento non titolato e del decreto di fissazione dell'udienza venivano effettuate presso la residenza del debitore e si perfezionava per compiuta giacenza.
Orbene, com'è noto, ai sensi dell'art. 170 .cp.c. “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti” e non essendo previste deroghe a detto principio nel caso di procedimento di riconoscimento ex art. 499 c.p.c ne deriva che la notifica andava effettuata presso il domicilio eletto dal debitore al momento della sua costituzione.
Si ritiene pertanto che, valutate le suddette circostanze, sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite per metà.
In conclusione, l'opposizione va rigettata quanto ai motivi di opposizione relativi al titolo esecutivo e dichiarata cessata la materia del contendere quanto al secondo relativo all'intervento non titolato.
IV.- Il regime delle spese
Alla soccombenza segue la condanna alle spese processuali, liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri fissati dal d.m. 10/3/2014 n. 55 (artt.
4-5 e tab.
A allegata, scaglione da Euro 26.000 ed € 52.000 - valori medi) compensate per metà sulla base di quanto argomentato, con liquidazione unica per la e la CP_1
7 in ragione della totale Controparte_3 comunanza di posizione e difese.
P.q.m.
il Tribunale di Castrovillari in composizione monocratica, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
e , ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
a) RIGETTA le domande attoree relative ai profili di usurarietà del mutuo;
b) DICHIARA che il diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione forzata nei confronti del debitore, è pari ad € 25.916,61; Parte_1
c) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione ai motivi di opposizione afferenti l'intervento non titolato;
d) CONDANNA al pagamento delle spese processuali Parte_1 pari ad € 3.800 in favore di e per essa nei confronti di CP_1 oltre a rimborso forf. Controparte_3 spese gen., Iva e Cpa come per legge.
e) PONE definitivamente a carico di le spese della CTU, Parte_1 già liquidate, con decreto del 20/12/2024, in favore del nominato consulente d'ufficio in complessivi € 1.341,99 oltre IVA e contributo previdenziale come per legge;
f) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Castrovillari, 29/05/2025
Il Giudice
Giuliana Gaudiano
8