Ordinanza cautelare 19 settembre 2018
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2023
N. 02022/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2018, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Elisa Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Sandra Pollara in Palermo, piazza Amendola n. 12;
contro
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;
per l’annullamento
- del decreto dell’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana del 22 dicembre 2017, notificato il 4 maggio 2018, relativamente alla pretesa indennità, ammontante ad €. 24.483,74, per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive;
- nonché, di ogni altro atto ad esso preordinato ovvero prodromico, connesso e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 il dott. Francesco Mulieri e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato il 2 luglio 2018 e depositato il 26 luglio successivo, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento, previa sospensiva, del D.D.S. n. 7296 del 22.11.2017 con il quale l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha richiesto un’indennità pari ad € 24.483,74 per il danno causato al paesaggio con la realizzazione di opere abusive.
Deducono di essere diventati proprietari dell’immobile (sito in -OMISSIS-), oggetto dell’abuso edilizio, in forza di atto di donazione da parte del padre il quale, nelle date del 02.06.1977 e del 28.11.1983, avrebbe realizzato l’abuso edilizio che ha generato la pretesa economica del predetto Assessorato.
Articolano le seguenti censure:
1) INTRASMISSIBILITA’ DELLA SANZIONE AGLI AVENTI CAUSA.
I ricorrenti deducono di non essere autori dell’illecito (all’epoca dell’abuso compiuto dal loro dante causa sarebbero stati adolescenti); l’ingiunzione ex art. 167 del D.lgs. 42/2004 costituirebbe una vera e propria sanzione amministrativa con funzione punitiva, in quanto tale intrasmissibile ai soggetti estranei all’illecito.
2) VIOLAZIONE DELL’ART. 21 OCTIES L. 241/90 - DIFETTO DI ISTRUTTORIA.
I ricorrenti lamentano che il sig. -OMISSIS- non avrebbe ricevuto la nota prot. n. 11158 del 28.11.2017, con la quale si dava seguito all’iter sulla determinazione delle somme di cui all’art. 167 D.lgs. n. 42/2004, impedendogli di partecipare al procedimento; inoltre, posto che il procedimento ha avuto inizio con il nulla osta in sanatoria del 18.11.2009 n. 8794 da parte della Soprintendenza BBCCAA di Agrigento, il sig. -OMISSIS- non avrebbe avuto mai notizia di tale atto non essendo nemmeno proprietario (infatti lo diventerà il 18.03.2014 con atto di donazione).
2. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità del provvedimento impugnato si è costituito l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e Ambientali.
3. - Con ordinanza del 19/09/2018 n. -OMISSIS-, la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta.
4. - Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza fissata per la discussione del ricorso, all’esito della quale la causa è stata posta in decisione.
5. - Il Collegio in via preliminare rileva che è inammissibile la censura con la quale i ricorrenti hanno dedotto, per la prima volta solo con la memoria ex art. 73 c.p.a., che non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della disciplina di cui agli articoli 146 co. 4 e 167 del D.lgs. 42/2004, non sussistendo al momento dell’edificazione dell’immobile in argomento alcun vincolo paesaggistico.
6. - Passando all’esame delle censure proposte con il ricorso introduttivo, il Collegio ne rileva l’infondatezza.
Il primo motivo è infondato alla luce del costante indirizzo di questa Sezione secondo cui “la problematica inerente la contestata trasmissibilità agli eredi della sanzione ex art. 167 D.lgs. 42/2004 non assume rilievo attesa la natura permanente dell’abuso edilizio, da cui deriva che occorre fare riferimento al titolare del bene al momento della cessazione della natura abusiva dell’immobile, medio tempore transitato ai ricorrenti, e non all’originario autore dello stesso” (cfr. T.A.R. Palermo, sez. I, 28/11/2022, n. 3378).
La Sezione ha avuto anche modo di precisare che “ il mantenimento da parte dell’attuale proprietario delle opere abusive costituisce presupposto per irrogazione della sanzione in quanto responsabile dell’abuso. Infatti, l’attuale proprietario non può definirsi estraneo all’abuso se non dimostra la propria inconsapevolezza dell’abusività dell’opera e quindi il proprio incolpevole affidamento (cfr. T.A.R. Palermo, Sez. I, sent. n. 2952/2019), tenuto conto altresì della pubblicità degli strumenti urbanistici e delle fonti normative in materia. In sostanza, il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’indennità in questione va considerata quale sanzione ripristinatoria dei valori giuridici offesi dalla condotta illecita, con la conseguenza che sono tenuti al pagamento della sanzione anche i proprietari aventi causa. Con la diretta conseguenza che sussiste la legittimazione passiva dell’avente causa, il quale sia consapevole dell’abuso, in quanto è stato coinvolto nella sua realizzazione o aveva conoscenza dello stesso e, in particolare, della pendenza di una domanda di condono (cfr. Consiglio di Stato, VI, 4 febbraio 2019, n. 855 con richiamo a precedente conforme n. 2094 del 4 aprile 2018)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 24/04/2020, n. 773).
È del pari infondato il secondo motivo.
Ed invero non sussiste la dedotta lesione delle prerogative procedimentali dei ricorrenti considerato che, per consolidata e condivisa giurisprudenza, “nell'ipotesi in cui sia stato rilasciato un condono edilizio per opere edilizie realizzate in un’area di valore paesaggistico, l’applicazione della sanzione ambientale prevista dall'art. 167, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di procedimento ad istanza di parte, che è avviato con la domanda di condono edilizio (ex multis, Consiglio di Stato sez. IV, 17/09/2013, n. 4631)” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 21/05/2020, n. 1019). Così come, attesa la natura vincolata dell’azione dell’amministrazione nella materia de qua, trova applicazione l’art. 21-octies, comma 2, L. 241/90 secondo cui: “Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 28/11/2022, n. 3381).
Nel caso di specie la domanda di sanatoria era stata presentata dalla “Ditta-OMISSIS- e -OMISSIS-”; dal nulla osta in sanatoria, rilasciato con nota prot. n. 8794 del 18.11.2009, si evince che la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento aveva comunicato alla “Ditta-OMISSIS- e -OMISSIS-”, che per l’abuso edilizio avrebbe disposto l’applicazione della sanzione pecuniaria ripristinatoria prevista ex art. 167, comma 5, d.lgs. 42/04; è verosimile ritenere pertanto che, sin dal 2009, gli odierni ricorrenti avessero conoscenza del procedimento sanzionatorio attivato nei loro confronti per l’abuso edilizio connesso al fabbricato in questione.
Peraltro i ricorrenti non hanno contestato né il quantum della sanzione né i criteri della sua determinazione, ma si sono limitati genericamente ad affermare che l’unica circostanza che-OMISSIS- avrebbe fatto valere se avesse preso parte al procedimento sin dall’origine, è che la pretesa indennità avrebbe dovuto essere richiesta esclusivamente all’autore dell’abuso edilizio (cioè il padre-OMISSIS-), e pertanto il provvedimento non avrebbe potuto avere un contenuto diverso da quello concretamente adottato.
7. - In conclusione, il ricorso in quanto infondato, deve essere rigettato, con salvezza del provvedimento impugnato.
8. - Le spese di lite possono andare compensate attesa la peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e tutti i soggetti citati in sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2022, in collegamento simultaneo da remoto, con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Francesco Mulieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Mulieri | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.