TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 86
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Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione e istruttoria

    Il provvedimento prefettizio appare adeguatamente motivato, dando conto di un quadro fattuale connotato da elementi specifici e sintomatici di pericolosità sociale. Il richiamo alle controdeduzioni del RE svolge la funzione di portare a conoscenza della ricorrente quanto rappresentato dalla Questura. Inoltre, il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 non richiede che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito al documento o riportato testualmente, essendo sufficiente che sia reso disponibile per l'interessato.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S.

    Il Prefetto ha condiviso quanto sostenuto dal RE in ordine alla sussistenza di un possibile pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto conto degli elementi di fatto specificatamente individuati nei provvedimenti. Gli episodi riportati, per la loro natura violenta e la capacità di ledere l'integrità fisica, rappresentano condizioni obiettive e specifiche di rischio, consentendo all'Amministrazione di formulare un ragionevole giudizio prognostico di ulteriore e possibile aggravamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione

    Le finalità perseguite attraverso l'adozione delle misure di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Il provvedimento si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari per i quali è escluso l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento. La valutazione espressa dall'Autorità sugli eventi occorsi non appare inficiata da profili di irragionevolezza o illogicità.

  • Rigettato
    Falso supposto in fatto e in diritto ed errata applicazione dell’art. 134 T.U.L.P.S.

    I provvedimenti di sospensione delle licenze di pubblici esercizi ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. hanno natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, mirando a far cessare una situazione di pericolo. L'adozione di tali provvedimenti prescinde da qualsiasi analisi in ordine alla responsabilità del gestore. La finalità è quella di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, tutelando l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. Pertanto, il profilo inerente la violazione dell'art. 134 UL non assume rilievo in ordine all'adozione della sospensione, la quale risulta autonomamente fondata sugli episodi violenti.

  • Rigettato
    Violazione di legge per difetto di motivazione e istruttoria

    Il provvedimento prefettizio appare adeguatamente motivato, dando conto di un quadro fattuale connotato da elementi specifici e sintomatici di pericolosità sociale. Il richiamo alle controdeduzioni del RE svolge la funzione di portare a conoscenza della ricorrente quanto rappresentato dalla Questura. Inoltre, il concetto di disponibilità di cui all'art. 3 della legge n. 241 del 1990 non richiede che l'atto amministrativo menzionato per relationem debba essere unito al documento o riportato testualmente, essendo sufficiente che sia reso disponibile per l'interessato.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancanza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 100 T.U.L.P.S.

    Il Prefetto ha condiviso quanto sostenuto dal RE in ordine alla sussistenza di un possibile pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, tenuto conto degli elementi di fatto specificatamente individuati nei provvedimenti. Gli episodi riportati, per la loro natura violenta e la capacità di ledere l'integrità fisica, rappresentano condizioni obiettive e specifiche di rischio, consentendo all'Amministrazione di formulare un ragionevole giudizio prognostico di ulteriore e possibile aggravamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento e difetto di motivazione

    Le finalità perseguite attraverso l'adozione delle misure di cui all'art. 100 T.U.L.P.S. sono assistite da ragioni di urgenza idonee a giustificare l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento. Il provvedimento si inquadra nella categoria dei provvedimenti cautelari per i quali è escluso l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento. La valutazione espressa dall'Autorità sugli eventi occorsi non appare inficiata da profili di irragionevolezza o illogicità.

  • Rigettato
    Falso supposto in fatto e in diritto ed errata applicazione dell’art. 134 T.U.L.P.S.

    I provvedimenti di sospensione delle licenze di pubblici esercizi ai sensi dell'art. 100 T.U.L.P.S. hanno natura eminentemente cautelare e non sanzionatoria, mirando a far cessare una situazione di pericolo. L'adozione di tali provvedimenti prescinde da qualsiasi analisi in ordine alla responsabilità del gestore. La finalità è quella di impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, tutelando l'ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell'esercente. Pertanto, il profilo inerente la violazione dell'art. 134 UL non assume rilievo in ordine all'adozione della sospensione, la quale risulta autonomamente fondata sugli episodi violenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 86
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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