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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 21/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2477/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2477/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. LEPORE BARBARA Parte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA CP_1
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Ferrara, Via Castel Tedaldo n. 2, in proprietà del solo Sig.
rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, avendo la Sig.ra già Pt_1 CP_1 trasferito la propria residenza e quella della figlia in Ferrara (FE), Via Biagio Per_1
Rossetti n. 34;
3) i beni mobili e le suppellettili facenti parte dell'arredo della abitazione ex casa coniugale sono già stati oggetto di divisione tra i coniugi al momento della cessazione della convivenza tra i medesimi;
4) la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse della stessa.
La figlia minore dimorerà stabilmente presso il domicilio materno e ivi manterrà Per_1 la residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia allorquando lo desideri, previo accordo con il coniuge, e comunque:
° nel week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà la minore presso l'istituto scolastico dalla medesima frequentato;
° nel corso della settimana una giornata, preferibilmente il giovedì, da stabilirsi comunque di concerto con il coniuge con pernottamento e impegno ad accompagnare la figlia a scuola la mattina successiva.
1 ° un periodo, anche non consecutivo, di gg. 7 (sette) durante le festività natalizie da concordarsi di anno in anno tra i genitori che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di
Natale e Capodanno;
° l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
° le vacanze estive verranno suddivise equamente tra i genitori tenendo conto degli impegni lavorativi dei medesimi e delle esigenze della figlia. I relativi periodi di spettanza verranno definiti tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno.
° il giorno della festa del papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di concordando con la madre le relative modalità in Per_1 maniera che la minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento;
° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorreranno con il padre o con la Per_1 madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori, nel prioritario interesse di potranno concordare eventuali modifiche Per_1
e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate. I genitori concertano sin d'ora che eventuali giornate perse a cause di impegni o assenze legate a esigenze lavorative dovranno essere recuperate compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con la figlia.
I genitori potranno comunque contattare allorquando lo desiderino nel rispetto Per_1 delle esigenze reciproche e della minore stessa. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni pari prevarrà la proposta della madre e negli anni dispari quella del padre.
5) il Sig. verserà a cadenza mensile alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Pt_1 CP_1 mese tramite bonifico bancario, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario di
Per_1
Entrambi i genitori si accolleranno inoltre in misura pari al 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le seguenti tipologie e modalità:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2 F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per la figlia minore dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. 6) i coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'
[...]
sarà percepito dalla Sig.ra in via esclusiva. Controparte_2 CP_1
7) i coniugi dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
8) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
9) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i sigg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 02/10/2021 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione era nata la figlia minorenne di anni 11. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 02/10/2021 e trascritto al n. 181 p. I anno 2021).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2477/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. LEPORE BARBARA Parte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. MAISTO MELINA CP_1
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Ferrara, Via Castel Tedaldo n. 2, in proprietà del solo Sig.
rimane nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo, avendo la Sig.ra già Pt_1 CP_1 trasferito la propria residenza e quella della figlia in Ferrara (FE), Via Biagio Per_1
Rossetti n. 34;
3) i beni mobili e le suppellettili facenti parte dell'arredo della abitazione ex casa coniugale sono già stati oggetto di divisione tra i coniugi al momento della cessazione della convivenza tra i medesimi;
4) la figlia minore viene affidata a entrambi i genitori, i quali si impegnano a Per_1 collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse della figlia, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando legami significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori eserciteranno separatamente la responsabilità relativamente all'ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute della figlia verranno prese di comune accordo, tenendo conto del preminente interesse della stessa.
La figlia minore dimorerà stabilmente presso il domicilio materno e ivi manterrà Per_1 la residenza anagrafica.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia allorquando lo desideri, previo accordo con il coniuge, e comunque:
° nel week-end, a settimane alterne, dal venerdì dall'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina allorquando accompagnerà la minore presso l'istituto scolastico dalla medesima frequentato;
° nel corso della settimana una giornata, preferibilmente il giovedì, da stabilirsi comunque di concerto con il coniuge con pernottamento e impegno ad accompagnare la figlia a scuola la mattina successiva.
1 ° un periodo, anche non consecutivo, di gg. 7 (sette) durante le festività natalizie da concordarsi di anno in anno tra i genitori che comprenderà, ad anni alterni, il giorno di
Natale e Capodanno;
° l'intero periodo delle vacanze pasquali ad anni alterni;
° le vacanze estive verranno suddivise equamente tra i genitori tenendo conto degli impegni lavorativi dei medesimi e delle esigenze della figlia. I relativi periodi di spettanza verranno definiti tra i coniugi entro il 30 maggio di ciascun anno.
° il giorno della festa del papà e in occasione del suo compleanno, prevedendo altresì che analoga facoltà varrà a favore della madre;
° il giorno del compleanno di concordando con la madre le relative modalità in Per_1 maniera che la minore possa trascorrere con ciascuno dei genitori (o insieme) una parte della giornata, salvo stabilire una diversa giornata per il festeggiamento dell'evento;
° le festività da calendario (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il 01 maggio, il 02 giugno, il 01 novembre, l'08 dicembre) le trascorreranno con il padre o con la Per_1 madre a seconda si tratti di una giornata di competenza dell'uno o dell'altra; I genitori, nel prioritario interesse di potranno concordare eventuali modifiche Per_1
e/o integrazioni alle modalità di attuazione dell'affidamento condiviso come sopra riportate. I genitori concertano sin d'ora che eventuali giornate perse a cause di impegni o assenze legate a esigenze lavorative dovranno essere recuperate compatibilmente con le attività scolastiche ed extrascolastiche di Per_1
I genitori potranno – previo accordo – fissare incontri supplementari con la figlia.
I genitori potranno comunque contattare allorquando lo desiderino nel rispetto Per_1 delle esigenze reciproche e della minore stessa. I genitori concordano sin d'ora che, in caso di disaccordo sulla pianificazione delle giornate di visita e delle festività, negli anni pari prevarrà la proposta della madre e negli anni dispari quella del padre.
5) il Sig. verserà a cadenza mensile alla Sig.ra entro il giorno 5 di ciascun Pt_1 CP_1 mese tramite bonifico bancario, la somma di € 500,00 (cinquecento/00), importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento ordinario di
Per_1
Entrambi i genitori si accolleranno inoltre in misura pari al 50% le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della figlia secondo le seguenti tipologie e modalità:
A) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante, b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c) trattamenti sanitari e farmaci prescritti dal medico o specialista non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
B) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
C) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
D) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) rette e tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) rette asilo nido e scuola materna private e relativo trasporto;
c) rette e tasse universitarie e corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero;
f) lezioni private;
g) alloggio presso la sede universitaria;
h) testi universitarie specialistici propedeutici al corso di studio seguito;
E) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
2 F) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo consenso: a) spese di custodia (baby-sitter), b) campi estivi. Il rimborso della quota di spettanza del genitore che avrà anticipato la spesa per la figlia minore dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario da eseguirsi entro il mese successivo a quello della richiesta. 6) i coniugi convengono che l'assegno unico per la famiglia erogato dall'
[...]
sarà percepito dalla Sig.ra in via esclusiva. Controparte_2 CP_1
7) i coniugi dichiarano di avere già regolato i rapporti patrimoniali tra i medesimi pendenti in rapporto allo status di coniugio e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo e/o ragione;
8) gli effetti degli accordi sopra illustrati, di concerto tra i coniugi, cominceranno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
9) le spese legali del presente procedimento saranno integralmente compensate tra le parti.
Conclusioni del PM: il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 i sigg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 02/10/2021 avevano contratto matrimonio in Ferrara;
che dall'unione era nata la figlia minorenne di anni 11. Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il
Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Spese compensate, come da accordi.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c. OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Ferrara in data 02/10/2021 e trascritto al n. 181 p. I anno 2021).
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Ferrara provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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