Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 22/07/2025, n. 6485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6485 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06485/2025REG.PROV.COLL.
N. 09118/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9118 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Re, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio AL Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini 30;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Scuola Statale Italiana di Madrid, non costituita in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, Ambasciata d'Italia a Madrid, Consolato d'Italia a Madrid, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il Cons. Riccardo Carpino;
Nessuno è comparso per le parti costituite, come da verbale quanto al passaggio in decisione.
FATTO e DIRITTO
1. La questione controversa riguarda la selezione indetta dalla Scuola Statale Italiana di Madrid per l’assunzione di personale docente a tempo indeterminato.
In particolare va premesso che:
-l’amministrazione appellata ha pubblicato un avviso di selezione di personale docente a tempo indeterminato con contratto locale – n. 454 del 27 gennaio 2021, classe di concorso A049 – scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado (scuola media), per n.18/18 ore settimanali
-l’odierno appellante si collocava in prima posizione a seguito dell’accoglimento di un reclamo da parte dell’amministrazione relativo alla valutazione dei titoli in quanto in possesso altresì del titolo di abilitazione conseguito sulla base dell’ordinamento locale;
-in data 6 maggio 2021, con prot. n. 1823/CT, l’Amministrazione procedeva ad annullare in autotutela l’Avviso di selezione con la caducazione dei conseguenti provvedimenti;
- in data 11 maggio 2021, con prot. n. 1905/CT, la stessa Amministrazione bandiva, con carattere d’urgenza, un secondo avviso di selezione per la medesima posizione;
- con graduatoria pubblicata in data 2 luglio 2021, l’odierno appellante si collocava in seconda posizione.
1.2 Sotto il profilo del contenzioso in essere, l’odierno appellante ha impugnato:
- con il ricorso introduttivo il decreto di annullamento del suddetto avviso di selezione ed il secondo avviso;
- con un primo ricorso per motivi aggiunti la graduatoria finale relativa alla seconda selezione, pubblicata in data 2 luglio 2021, nella quale l’odierno appellante si collocava in seconda posizione;
- con un secondo ricorso per motivi aggiunti, a seguito della presa visione dei documenti richiesti con istanza di accesso agli atti evasa in data 20 luglio 2021, il contratto di lavoro a tempo indeterminato del primo in graduatoria, -OMISSIS- qui non costituito; l’appellante lamentava la mancanza in capo al controinteressato di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla suddetta selezione, ossia la residenza in Spagna da almeno un anno.
1.3 L’odierno appellante ha proposto ricorso avverso i richiamati provvedimenti.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il TAR Lazio respingeva la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso per motivi aggiunti, in quanto non era stato correttamente integrato il contraddittorio, posto che il controinteressato, Sig. -OMISSIS- collocatosi in prima posizione nella graduatoria definitiva, non aveva ricevuto alcuna notifica del ricorso. Inoltre, il Giudice di prime cure riteneva insussistente il periculum in mora , considerando prevalente l’interesse a garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico ed essendo già stato stipulato il contratto di lavoro con il suddetto controinteressato.
2.Con la sentenza qui impugnata, il TAR Lazio ha dichiarato il primo ricorso per motivi aggiunti inammissibile, data la mancata notifica al soggetto controinteressato, il Sig. -OMISSIS-, posizionatosi primo nella graduatoria impugnata.
In particolare l’odierna parte appellante ha giustificato la suddetta omissione in ragione dell’impossibilità a conoscere la residenza del controinteressato se non solo a seguito del riscontro da parte dell’Amministrazione dell’istanza di accesso agli atti, intervenuto il 20 luglio 2021.
Il Giudice di primo grado ha comunque rilevato che, nella suddetta istanza di accesso, l’odierno appellante ometteva di richiedere all’Amministrazione l’indicazione dell’indirizzo del Sig. -OMISSIS-; conseguentemente il Tar ha dedotto che il ricorrente non ha osservato l’ordinaria diligenza alla quale il notificante avrebbe dovuto informare la sua condotta.
2.1 Pertanto, come diretta conseguenza dell’inammissibilità del primo ricorso per motivi aggiunti (relativo alla graduatoria della seconda selezione), il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto l’eventuale fondatezza del ricorso introduttivo non avrebbe potuto consentire il conseguimento del bene della vita.
2.2 A seguito delle richiamate pronunzie di rito, il Giudice di prime cure ha altresì respinto, nel merito, il secondo ricorso per motivi aggiunti, avendo ritenuto accertata la sussistenza, in capo al Sig. -OMISSIS-, del requisito di partecipazione consistente nel possesso della residenza da almeno un anno in Spagna.
3. Propone ora appello avverso la sentenza del Tar Lazio, per i seguenti motivi:
I. Erroneità della sentenza T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, n. -OMISSIS- nella parte in cui dichiara l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 12 luglio 2021 per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato.
II. Erroneità della sentenza T.A.R. Lazio – Roma, sez. IV, n. -OMISSIS- nella parte in cui dichiara l’improcedibilità del ricorso principale del 12giugno 2021. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 111 Cost., nonché dell’art. 2 e 39, comma 1 del d.lgs. 104/2010 e dell’art. 100 cod. proc. civ.. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia Manifesta. Abnormità. Violazione del principio di proporzionalità. Diniego di giustizia. Motivazione erronea ed irragionevole.
III. Error in iudicando, erronea valutazione degli atti di causa. Violazione dei principi in materia di par condicio concorsuale. Violazione degli artt. 3, 24 e 97 Cost. Violazione del giusto procedimento. Ingiustizia Manifesta. Abnormità. Violazione del principio di proporzionalità. Diniego di giustizia. Motivazione erronea ed irragionevole.
3.1 Con il primo motivo di gravame, l’odierno appellante intende censurare la sentenza nella parte in cui il Giudice ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti per la mancata notifica al Sig. -OMISSIS-.
In particolare, ritiene che solo con l’istanza di accesso agli atti ha potuto conoscere i dati necessari, utili ad effettuare la notifica del primo ricorso per motivi aggiunti atteso che detta istanza è stata evasa in data 20 luglio 2021, permettendo quindi all’odierno appellante di venire a conoscenza dei dati necessari per poter eseguire la notifica del primo ricorso per motivi aggiunti che veniva disposta congiuntamente al secondo ricorso per motivi aggiunti del 12 ottobre 2021. Ciò ritiene coerentemente a quanto disciplinato dall’art. 45, comma 2, c.p.a. il quale dispone che ‘‘ è fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell’atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante ’’.
3.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’appellante lamenta la pronuncia di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
In particolare, l’odierno appellante censura la mancata applicazione al caso di specie della specifica disciplina dettata in materia di scuole italiane all’estero, specificamente disciplinate dai d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017 e 3615/2501 dell’8 gennaio 2018, emessi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Nel caso in questione l’amministrazione ha richiamato solo il d.m. 259 del 9 maggio 2017, il cui ambito applicativo sarebbe limitato al reclutamento dei docenti nelle scuole aventi sede in Italia; detto d.m. viene richiamato al fine di applicare al procedimento concorsuale indetto le disposizioni relative ai titoli di studio richiesti per l’accesso alla classe di concorso A-049 scienze motorie e sportive che riguarda il reclutamento dei docenti nelle scuole aventi sede in Italia.
Nello specifico rileva che in erronea applicazione del richiamato d.m. 259/2017, nell’Avviso di selezione pubblicato l’11 maggio 2021, all’art. 2, lett. f) è previsto che possono partecipare al concorso i soggetti che possiedono un “ titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione, secondo le prescrizioni del d.m. 270/2004 e del d.m. 259/2017, il cui valore minimo di crediti formativi dovrà essere di 300. Per la classe di concorso A-49 (scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado) sono considerati come requisiti di accesso i seguenti titoli conseguiti in Italia:
1) Diplomi quadriennali degli Istituti Superiori di Educazione Fisica (equiparati alle lauree quadriennali di vecchio ordinamento), conseguiti fino al 2003, equiparati a percorso universitario di 300 crediti formativi
ECTS:
2) Lauree magistrali LM 47 (o LS 53), LM 67 (o LS 76) e LM 68 (o LS 75), ex d.m. 270/2004 e 22/2005, conseguite a partire dal 2004. Per i titoli conseguiti all’estero, sarà necessario che il candidato sia in possesso di 300 crediti formativi ECTS, corrispondenti a cinque anni di percorso universitario, equivalenti a quelli ottenuti da un percorso accademico italiano di laurea triennale di primo livello (180 crediti), più laurea magistrale biennale (120 crediti). Il requisito è valutato se per il conseguimento del titolo di studio sono state sostenute prove o conseguiti crediti formativi nelle discipline previste per la corrispondente classe di concorso dell’ordinamento italiano ”.
Rileva che invece le previsioni dello specifico d.m. 1202/1615 richiedono “ un titolo di studio necessario a ricoprire la posizione lavorativa indicata nell’avviso di selezione, conseguito dopo almeno quattro anni di studio di livello post-secondario e corredato, se conseguito all’estero, dalla dichiarazione di valore rilasciata dal competente ufficio consolare ”.
Conseguentemente contesta nel merito la disparità di trattamento che si sarebbe realizzata nel corso della seconda procedura selettiva, a scapito dei partecipanti che hanno conseguito il titolo di studio e la specifica abilitazione all’estero; nella sostanza, ad avviso dell’appellante, sarebbero sufficienti almeno quattro anni di studio di livello post-secondario, contro i cinque anni di percorso universitario richiesti dall’avviso di selezione in applicazione di una normativa che ritiene operante solo per i concorsi che si svolgono in ambito nazionale.
Rileva quindi che avrebbe potuto essere confermato primo classificato nella procedura concorsuale in questione, con le eventuali correlate conseguenze, quali il risarcimento in forma specifica o almeno per equivalente.
L’appellante censura anche che il secondo avviso si porrebbe in contrasto con l’art. 9, comma 4, lett. d ) del d.m. 1202/1615 del 4 settembre 2017, secondo cui, nell’ambito dei titoli professionali valutabili, vi rientra il “ possesso dell’abilitazione o dell’idoneità a cattedra o di titolo equivalente dell’ordinamento locale relativo alla disciplina per cui si procede alla valutazione, purché non richiesto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) ”, dal quale consegue l’attribuzione di 8 punti a chi ne è titolato; il secondo avviso facendo invece riferimento all’attribuzione degli 8 punti solo ove il soggetto sia in “ possesso dell’abilitazione italiana della classe di concorso …”, avvantaggerebbe chi ha conseguito l’abilitazione in Italia.
Sotto altro profilo, l’appellante contesta la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di autotutela ai sensi dell’art. 7 della l.n. 241/1990, nonché l’insussistenza di un pubblico interesse alla rimozione degli effetti del provvedimento autoannullato.
3.3. Infine, con l’ultimo motivo di gravame, l’odierno appellante ripropone la contestazione relativa alla mancanza del requisito di partecipazione in capo al primo classificato; a tal riguardo ritiene che detto requisito, richiesto al fine di poter partecipare alla selezione, andava verificato con riguardo a tutti i candidati, a prescindere dall’eventuale possesso della cittadinanza spagnola e che nel caso specifico è mancato da parte dell’amministrazione il controllo dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso in questione.
4.Con atto di costituzione del 22 novembre 2023, e con successiva memoria del 3 aprile 2025 il Ministero degli Affari Esteri e la Scuola Statale Italiana di Madrid contesta quanto ex adverso proposto dalla parte appellante.
5.Il ricorso è infondato.
In relazione al I e al II motivo di censura, questi possono essere trattati unitariamente in considerazione della loro connessione; essi sono infondati in quanto la notifica, ex art. 41 c.p.a. va fatta a coloro - i controinteressati - che sono i soggetti, titolari di una situazione giuridica soggettiva di segno contrario rispetto a quella del ricorrente, a cui il provvedimento impugnato ha attribuito una posizione di vantaggio che essi hanno interesse a conservare; è pacifico che detto onere di notificazione opera anche per i motivi aggiunti e che nell’ipotesi in questione detto onere non è stato assolto.
Nel caso specifico la richiesta di accesso del 22 giugno 2021, cui l’appellante fa riferimento al fine di giustificare il ritardo nella notificazione, era però precipuamente volta alla difesa in giudizio in quanto in quella sede si chiedevano i verbali di correzione delle prove scritte e orali nonché - in relazione al primo in graduatoria al quale il ricorso andava notificato - solo la documentazione attestante il possesso dei titoli professionali e culturali nulla dicendo circa l’acquisizione dell’indirizzo ai fini della notifica; la stessa parte appellante in sede di memoria, depositata agli atti di causa il 30 maggio 2025, fa riferimento alla richiesta di accesso come “espressamente motivata con l’intento di tutelare in giudizio la posizione del ricorrente”. Essendo invece necessario acquisire l’indirizzo, l’appellante aveva l’onere specifico di farne espressa richiesta motivando anche l’urgenza di un riscontro in considerazione dell’esigenza della notificazione nei termini di legge.
In ogni caso avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini avendo depositato il ricorso in data 19 giugno 2021 e solo qualche giorno dopo ha presentato istanza di accesso (22 giugno 2021) che come si è detto è finalizzata alla difesa in giudizio, evidentemente ritenendo già idoneamente svolta la fase di notificazione.
A nulla rileva poi l’argomentazione dell’appellante in ordine alla sufficienza del deposito nell’ipotesi in questione trattandosi di argomentazione non inerente alla problematica in questione, peraltro non ripresa nelle successive memorie.
In considerazione di ciò il motivo di appello è infondato in quanto il primo ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarato inammissibile per mancata notifica ad almeno un soggetto controinteressato.
Conseguentemente, così come ben ha fatto il giudice di primo grado, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, in quanto è divenuta inoppugnabile - in considerazione della dichiarazione di inammissibilità del primo motivo aggiunto di cui sopra - la graduatoria formulata a seguito della selezione del secondo avviso; quindi l’eventuale annullamento dell’atto di annullamento in autotutela della prima procedura selettiva, così come l’annullamento del secondo avviso, non comporterebbe alcuna utilità all’appellante. Né tantomeno l’annullamento dell’avviso di indizione della “nuova” selezione potrebbe produrre un qualche effetto automaticamente caducante della graduatoria che con il primo motivo aggiunto è stata impugnata senza la notifica ai controinteressati determinando la dichiarazione di inammissibilità di cui sopra.
Ne consegue che appare ultronea la censura dell’appellante circa la mancata motivazione, da parte del giudice di primo grado, relativamente alle censure avanzate sul secondo avviso; la decisione in rito - che è pienamente fondata come si è visto - è dotata della medesima dignità della decisione nel merito e non ne comporta una valutazione.
5. In ordine al terzo motivo va rilevato che è infondato.
Preliminarmente va rilevato che il secondo Avviso di selezione (Prot. n. 1905/CT in data 11 maggio 2021), può formare oggetto della presente decisione essendo stato regolarmente notificato il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Detto avviso prevedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso da parte dei candidati, alla data di scadenza dell’avviso, della “ residenza da almeno un anno nel Paese dove ha sede la Scuola ” (all’art. 2, lett. e); la domanda di partecipazione del candidato risultato vincitore recava la seguente dichiarazione
b) di essere residente a [...];
c) indirizzo -OMISSIS-; …
d) di essere in possesso di titolo di residenza e di permesso di lavoro in Spagna … ”.
Al riguardo va rilevato che è pur vero che in nessuna attestazione è richiamata expressis verbis la residenza di un anno come sarebbe stato opportuno in considerazione del fatto che è un requisito espresso da possedere; ma è altrettanto vero che il possesso del titolo di residenza cui si fa riferimento nella dichiarazione predisposta dall’ammnistrazione non può che essere riferito a quello previsto dall’avviso, promanando detto modello di domanda dall’avviso medesimo peraltro in conformità alla disciplina vigente di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64.
Ne consegue il rigetto del terzo motivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’appellante al pagamento, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Riccardo Carpino, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Riccardo Carpino | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.