Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 29/01/2025, n. 1931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1931 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02832/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2832 del 2024, proposto da
AN UR, IN UR e NA IA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Iasonna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
al giudicato costituito dal decreto emesso dalla Corte d’Appello di Roma ex legge n. 89/2001 emesso nell’ambito del procedimento R.G. n. 51931/2019 il 25 settembre 2019 e depositato in pari data
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Giuseppe Licheri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che :
- con ricorso avanzato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., parte ricorrente agiva per conseguire l’adempimento dell’obbligo del Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto cron. n. 2112 del 25 settembre 2019, rep. n. 6513/2019, emesso dalla Corte d’Appello di Roma-sez. Equa Riparazione nell’ambito del procedimento avente R.G. n. 51931/2019 e con il quale quell’amministrazione veniva condannata, ex legge n. 89/2001 e ss.mm.ii., al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, di Euro 2.000,00, oltre interessi legali dal 4 luglio 2019 sino al soddisfo e, in favore dei procuratori distrattari, di Euro 300,00 per compensi ed Euro 27,00 a titolo di spese, oltre accessori, IVA e CPA;
- allegava essa in giudizio, oltre alle dichiarazioni inviate al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 5- sexies della l. n. 89/2001, anche copia del certificato rilasciato dalla cancelleria della Corte d’Appello di Roma ed attestante che, avverso il decreto azionato in questa sede, risultava proposta opposizione con ricorso R.G. n. 52667 iscritto il 16 ottobre 2019 e depositato il successivo 31 dicembre 2019 decisa dalla Corte adita con il rigetto sia dell’opposizione “ proposta da AN e IN UR, nonché da NA AR nq, avverso il decreto 51931/2019 sia le eccezioni e domande formulate dal Ministero della Giustizia ”;
- il Ministero della Giustizia compariva in giudizio con atto di mera forma;
- alla camera di consiglio del 15 gennaio 2025, previo avviso alle parti comparse della sussistenza di cause di inammissibilità del gravame rilevabili d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la causa veniva trattenuta in decisione.
Ritenuto che :
- il ricorso proposto sia inammissibile in quanto azionato per conseguire l’ottemperanza al decisum contenuto in un provvedimento del giudice civile del quale non è stata fornita prova del passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a.;
- infatti, a tal fine non è utilmente invocabile la certificazione della Corte d’Appello di Roma del 5 marzo 2024 in quanto attestante che, contro il decreto rimasto inottemperato e in questa sede azionato, risulta proposta opposizione definita all’esito del procedimento introdotto con ricorso dinanzi a quella Corte avente R.G. n. 52667/2019 iscritto a ruolo il 16 ottobre 2019 e depositato il successivo 31 dicembre 2019.
Invero, posto che l’art. 5- ter della legge n. 89/2001, nell’ammettere l’opponibilità del decreto emesso in esito alla domanda di equa riparazione dinanzi alla stessa Corte d’Appello che aveva adottato il provvedimento decisorio in questione, prevede espressamente che “ 5. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione ”;
- ne consegue che non vi è prova che il decreto azionato, opposto dai ricorrenti e definito all’esito di un giudizio al quale, comunque, ha preso parte anche il Ministero della Giustizia), non sia stato comunque impugnato con ricorso per Cassazione negli ordinari termini di legge e quindi, in definitiva, non vi è prova dell’avvenuto passaggio in giudicato del medesimo, condizione questa che, a mente degli artt. 112 e seguenti c.p.a., impedisce l’ammissibilità dell’odierno gravame;
- stante l’assenza di sostanziale attività difensionale spiegata da Roma Capitale, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pietro Morabito, Presidente
Giuseppe Licheri, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Licheri | Pietro Morabito |
IL SEGRETARIO