Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 28/01/2026, n. 1678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1678 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11733/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11733 del 2024, proposto da
TI MA, AN GE AT, GE TI, OS PI TA, BO LA, AN EL, IA DE AU, LU CI, IM FA, RI TE, MI IN, GE RA, TA GR, AR ET IO, SI RU, ON ZZ, ID ME, AN AR OR, NZ PA, IL IA, AT LM, LU RI, EL UC, EN BB, FR NI, rappresentati e difesi dagli avvocati AR Clara Di Martino, Luigi Di Martino, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
di AR SI NT, AN IO TT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento in parte qua,
previa adozione di misure cautelari,
- del decreto della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 45116 del 9 agosto 2024 con il quale, all’esito delle prove concorsuali indette con decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 2575/2023 (“Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” ), “con riferimento alla concorso A012 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la regione Puglia (posti n. 104 di cui taluni destinati ai candidati aventi diritto alle riserve in premessa enucleate)” è stata “approvata la graduatoria generale definitiva di merito, compilata secondo l’ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in duecentocinquantesimi e tenuto conto delle preferenze” , e della “graduatoria definitiva di merito” ad esso allegata che ne costituisce parte integrante, nella parte in cui non vi sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
- dell’avviso della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 45692 del 13 agosto 2024 (doc. 3) e dei relativi allegati, con particolare riferimento alla “Graduatoria definitiva di merito - CLC A012 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” , nella parte in cui neanche in questa sono inclusi i nominativi dei ricorrenti;
nonché, per quanto occorra:
- dell’avviso ai candidati della Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 47553 del 21 agosto 2024 (doc. 5), con cui l’Ufficio ha precisato “che, ai sensi della normativa concorsuale, non sono contemplati elenchi di “idonei”” , nonché, ove interpretati nel senso indicato nella predetta nota o comunque in senso tale da precludere la pubblicazione della graduatoria generale di merito, in parte qua :
- decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, n. 2575 del 6 dicembre 2023, con i relativi allegati, con cui è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” ;
- del decreto del Ministro dell’Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 recante “Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112” ;
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico n. 78 del 17 gennaio 2024 avente ad oggetto Rideterminazione del contingente dei posti da destinare alla procedura concorsuale;
nonché, comunque, sempre in parte qua ,
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente rispetto a tutti quelli in precedenza indicati, anche non conosciuto, ivi compresi, in particolare, tutti quelli di scorrimento della graduatoria allo stato nella disponibilità dei ricorrenti, adottati dalla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia in date 28 agosto 2024, 29 agosto 2024, 3 ottobre 2024, 8 ottobre 2024 e 11 ottobre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa AR OSria LI e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, i ricorrenti - che espongono di aver partecipato al concorso nazionale di cui al D.D. n. 2575/2023, indetto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, per la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado - contestano il mancato inserimento nella graduatoria di merito, malgrado il conseguimento di un punteggio idoneo a consentire loro il superamento delle singole prove concorsuali.
1.1. – Il ricorso è affidato a due motivi di diritto, con i quali è lamentata:
I. la violazione della specifica disciplina concorsuale e, in generale, delle previsioni legislative in materia di reclutamento del personale docente, dei principi di trasparenza e di buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che vari profili di eccesso di potere, per non aver l’Amministrazione intimata provveduto a pubblicare una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei non vincitori, impedendo così ai ricorrenti di conoscere la propria posizione anche ai fini del successivo scorrimento.
II. la violazione o falsa applicazione delle norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e dello statuto degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di categorie riservatarie e preferenze, anche in riferimento alla disciplina per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2024/2025 ed al bando di concorso de quo ; la violazione dei principi di trasparenza, di parità di trattamento e di buon andamento dell’attività amministrativa, oltre che diversi profili di eccesso di potere, per la illegittima formazione della graduatoria dei vincitori. In sintesi, l’Amministrazione resistente, omettendo di rendere noto il punteggio conseguito dai ricorrenti e di includerli nella graduatoria di merito, avrebbe impedito loro di verificare la correttezza del punteggio attribuito e dunque l’esatta collocazione in graduatoria ed avrebbe inoltre impedito di scorgere l’avvenuto superamento del limite massimo dei posti riservati a particolari categorie, come disciplinata dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, individuando tra i vincitori 73 candidati con titolo di riserva, sul totale di 104 posti messi a concorso e quindi in numero superiore al 50% consentito dalla legge.
III. In subordine, parte ricorrente ha sollevato “eccezione di illegittimità costituzionale delle previsioni de quibus per evidente contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione” , chiedendo “la rimessione degli atti alla Corte costituzionale ai fini della declaratoria di incostituzionalità, per le ragioni esposte in narrativa, dell’art. 59, comma 10, del d.l. n. 73/2021, conv. dalla legge n. 106/2021 come da ultimo modificato dal d.l. n. 75/2023, conv. dalla legge n. 112/2023” .
1.2. – Le amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza e, con memoria documentata del 2 dicembre 2024, l’Ufficio scolastico Regionale per la Puglia ha puntualmente controdedotto, insistendo per il rigetto del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del 3 dicembre 2024, la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ai fini della conversione del rito e della integrazione del contraddittorio ed, in accoglimento dell’istanza istruttoria formulata da parte ricorrente, ha ordinato all’Amministrazione intimata il deposito dell’elenco definitivo di tutti i concorrenti risultati idonei con specificazione delle riserve .
1.4. A detto incombente, l’Amministrazione provvedeva con deposito di data 7 gennaio 2025, cui parte ricorrente ha controdedotto con memoria depositata il 3 maggio 2025.
2. – Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1 – L’operato dell’Ufficio scolastico regionale risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023), a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti ha previsto la “ formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso, fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali ” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria comprensiva dei concorrenti che abbiano superato il punteggio minimo stabilito per le prove concorsuali ma non rientranti tra i vincitori, non essendo la stessa prevista dalla lex specialis .
Né è vero che in assenza di tale graduatoria, la posizione dei ricorrenti sarebbe equivalente a quella di chi non ha superato le prove concorsuali, posto che l’idoneità alla procedura appare in ogni caso ricollegabile ipso facto al superamento del punteggio minimo fissato dalla lex specialis , il cui esito è conoscibile e dimostrabile da quanto attestato nell’area personale della procedura.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra gli interventi del PIno nazionale di ripresa e resilienza (c.d. PNRR) e dunque caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
3.2. – Le considerazioni esposte consentono altresì di superare i dubbi di costituzionalità sommariamente avanzati da parte ricorrente. Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’Amministrazione.
Conformemente alla giurisprudenza di questo Tribunale (sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2737 del 1 aprile 2025) è legittimo e non viola alcuna fonte normativa costituzionale o sovranazionale, escludere con norma di rango primario che debbano essere pubblicate graduatorie comprensive degli idonei, particolarmente in caso di situazioni eccezionali che nella presente fattispecie possono essere agevolmente ravvisate nella peculiarità dei procedimenti PNRR (strumento di ausilio finanziario che ha previsto programmi di assunzione specificamente negoziati con la Commissione UE).
A tal riguardo, è stato chiarito che la scelta legislativa di non prevedere l’obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, ovvero di una graduatoria comprensiva di vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a mezzo di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei” (TAR Lazio, Roma, Sez. III bis , sent. n. 8358/2025).
3.3. – Neppure fondata risulta l’ulteriore doglianza sollevata sempre con il primo motivo di ricorso, secondo cui la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito omnicomprensiva impedirebbe ai ricorrenti di conoscere il dettaglio del punteggio conseguito e, di conseguenza, un eventuale scorrimento della graduatoria in loro favore.
Va al riguardo rilevato, quanto alla conoscibilità della propria posizione, che tale informazione è presente nella pagina web riservata a ciascun candidato partecipante alla procedura, né parte ricorrente deduce puntuali difficoltà di accesso alla piattaforma od ostacoli.
Su tale specifico aspetto è inoltre intervenuto, in corso di giudizio, l’articolo 3, comma 5- quinques del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: “Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali” . Conseguentemente, è stata fornita ai partecipanti la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti i titoli di riserva e di preferenza tramite la propria area riservata della piattaforma concorsi.
Va inoltre rilevato che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito non impedisce la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in favore dei ricorrenti. Infatti, se da un lato, è stato chiarito come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. Stato, Sez. III, n. 3139 del 2020), dall’altro, la disciplina concorsuale riconosce la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (cfr. art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Le menzionate facoltà non sono dunque impedite – né parte ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che ai ricorrenti sia stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
DE resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
Neppure il riferimento alla violazione del criterio della continuità didattica o all’esigenza di evitare la precarietà sono idonei a condurre a diverse conclusioni, posto che l’impostazione del concorso e il nuovo quadro di reclutamento dei docenti adottato in esecuzione di una precisa missione del PNRR sono volti proprio a ridurre il fenomeno degli insegnati precari, introducendo un sistema di qualificazione e di reclutamento su base annuale.
3.4. – Non merita accoglimento neppure il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell’art. 5 del d.P.R. n. 487 del 1994 in materia di computo dei posti destinati ai candidati che vantano specifici titoli di riserva e, dunque, l’illegittima formazione della graduatoria di merito che, a fronte di 104 posti per la regione Puglia, assegnerebbe 73 posti a candidati beneficiari di riserva, in luogo di massimo 52 posti ex lege previsti.
Nella relazione depositata in giudizio, l’USR per la Puglia ha rappresentato che, nel redigere la graduatoria finale, “i posti assegnati ai candidati inseriti per merito sono stati 54 invece, gli altri 50, ossia nel limite della quota massima del 50 % su 104 posti in graduatoria, sono stati assegnati agli altri candidati in virtù delle riserve dichiarate nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua .” .
Si deve anzitutto rilevare come i ricorrenti non offrano alcuna prova che, a seguito dell’eventuale esclusione dei 21 candidati riservatari – che si prospetta essere stati dichiarati vincitori in eccesso rispetto al limite di legge – avrebbero raggiunto il punteggio necessario per entrare in graduatoria come vincitori. Anzi, non solo i punteggi conseguiti dai plurimi ricorrenti (da un minimo di 160 ad un massimo di 211 punti), appaiono per la gran parte significativamente deteriori rispetto a quello, di 214, attribuito all’ultimo dei candidati inseriti per merito (cfr. all. 3 di parte resistente), ma la varietà degli stessi fa insorgere seri dubbi sull’ammissibilità di un simile ricorso collettivo, attesa la disomogeneità ed il conflitto di interesse tra le posizioni in concreto vantate dai singoli ricorrenti.
In ogni caso, ad avviso del Collegio la condotta dell’USR risulta conforme al disposto dell’art. 5 del d.P.R. n. 487/1994.
Conformemente a quanto già statuito da questa Sezione (sent. n. 14824 del 28.7.2025 e ord. nn. 5437, 5423, 3917, 2779, 1945/2025) e rilevato da una parte della giurisprudenza, cui il Collegio ritiene di aderire, “[i]l concorrente, interno all’amministrazione, risultato vincitore per merito, non deve essere computato nella quota di riserva prevista dal bando di concorso a favore dei candidati interni (Consiglio di Stato, VI, 16.5.2001, n.2759).” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3971/2005; v. anche TAR Lazio, Sez. III, n. 1980/2010).
Ciò in quanto, in presenza di una riserva preferenziale a favore di soggetti appartenenti a determinate categorie di partecipanti per una certa percentuale, “non è sufficiente che i ruoli siano ricoperti, in tale percentuale, da tali soggetti, ma che costoro possano diventare pubblici dipendenti avvalendosi effettivamente del trattamento di favore loro riservato. Pertanto, ai fini del calcolo dei posti da ricoprire in base alle dette riserve, non devono essere computati coloro che, pur appartenendo a dette categorie (nella specie, di cui alla L.482/1968), siano stati nominati pubblici dipendenti per solo merito” (Cons. Stato, Sez. V, 10.3.1998, n. 270 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3971/2005).
Tali principi si devono ritenere applicabili anche alla presente fattispecie, nella quale la riserva in favore del personale con tre anni di anzianità di servizio è stata espressamente prevista dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito nella legge 106/2021 all’articolo 59, comma 10- bis (e recepita dal D.M. n. 205/2023 di indizione della procedura concorsuale, all’articolo 13, commi 9 e 10, nell’ottica di offrire ai docenti precari una più agevole possibilità di stabilizzazione), concorrendo nell’ambito di posti ad essi specificamente destinati.
Nello stesso senso depongono:
- l’art. 15, comma 3, d.P.R. n. 487/1994, per cui le graduatorie sono redatte “tenuto conto di quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini” (disposizione recepita nel bando di concorso dall’art. 9 D.D. n. 2575/2023 per cui “La graduatoria è redatta tenendo conto delle quote di riserva di cui all’articolo 13, commi 9 e 10, del Decreto ministeriale” );
- la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione pubblica, del 24 giugno 2019, n. 1 (in GURI n.213 dell’11.9.2019) che, con riferimento ad altra categoria di riservatari prevista dalla legge, indica che “Non si computano nella riserva dei posti prevista nel concorso gli appartenenti alle categorie delle persone con disabilità vincitori del concorso” .
Il diverso orientamento che ritiene invece che i candidati ‘riservatari’, anche se vincitori per merito, debbano essere computati ai fini della saturazione della quota di riserva (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 11266/2023, richiamato da ultimo da TAR Campania, Sez. IV, nn. 7354 e 7447/2025 e da TAR Calabria, Sez. II, n. 1464/2025) non appare trasponibile al caso de quo , avendo quella fattispecie riguardo ad una riserva in favore dei candidati provenienti da alcune scuole militari, regolamentata dalla speciale disciplina di cui all’art. 649 cod. ord. mil., peraltro nell’ambito di una procedura in cui la stessa lex specialis prevedeva espressamente il diverso criterio di computo (“[…] La riserva di posti è soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito” ; cfr. par. 7.1. sent. n. 11266/2023, cit.).
Neppure decisivi, in senso contrario, appaiono gli atri riferimenti giurisprudenziali ivi richiamati, considerando che:
- Cons. Stato, Sez. VI, n. 1775/2014, attiene ad un caso relativo ad un concorso interno per dirigenti dell’I.C.E., disciplinato specificatamente dal d.P.R. 24 settembre 2004, n. 272, che aveva introdotto in sede di prima applicazione previsioni ad hoc e derogatorie in tema di riserva per il personale apicale dell’amministrazione che indiceva il concorso;
- le decisioni della Corte costituzionale (sent. 24 luglio 2003, n. 274; e sent. 23 luglio 2002, n. 373) si pronunciano su concorsi disciplinati da leggi regionali, cui non si applicava il limite previsto dal citato art. 5 d.P.R. n. 487/1994 e relativamente alle quali le riserve previste avevano sostanzialmente eliso il principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost., riservando la quasi totalità dei posti messi a concorso in favore del personale interno.
Peraltro, la stessa Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 274 del 2003, giudicando compatibile con l’art. 97 Cost. una riserva del 50% dei posti prevista dalla Regione Sardegna in favore dei lavoratori socialmente utili e di dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, ha osservato come “La giurisprudenza di questa Corte ritiene che alla regola del pubblico concorso - quale metodo che, per l'accesso alla pubblica amministrazione, offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci, in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione) - sia possibile apportare deroghe (come del resto ammette il terzo comma dell'art. 97) qualora ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli (da ultimo, ordinanza n. 517 del 2002). Ai fini di una valutazione di non irragionevolezza della disciplina in esame è rilevante considerare come essa riguardi l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto a termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97, comma 1, della Costituzione). In questo senso è significativo che, in base al comma 3 dell'impugnato art. 3, all'inquadramento nei ruoli consegua la stabilizzazione in posizioni corrispondenti al profilo delle prestazioni espletate in via precaria” .
Nel caso che ci occupa, dunque – e diversamente dai precedenti appena menzionati – sia la norma di cui al citato art. 59, co. 10- bis , d.l. n. 73/2021, sia il bando di concorso, prevedono esplicitamente una “riserva di posti” da intendere come “posti da destinare alle riserve” (cfr. art. 3 del D.D. n. 2575/2023) che sono puntualmente indicati, nella loro consistenza e tipologia, per ciascuna classe di concorso.
Ne consegue che, in tale contesto, la previsione di una riserva mira non tanto (o non solo) a soddisfare l’interesse alla presenza nell'Amministrazione procedente di un soggetto dotato di quelle determinate caratteristiche che hanno indotto a stabilire la riserva stessa ma, più direttamente, a qualificare l’aspirazione dei beneficiari della riserva a diventare pubblici dipendenti (superando la situazione di precarietà o gli svantaggi derivanti da altra particolare situazione soggettiva), concorrendo per una quota dei posti di concorso loro specificamente destinata. Opinando diversamente, del resto, si inciderebbe sulla stessa consistenza del diritto alla riserva riconosciuto per legge, in quanto si verrebbe a far dipendere la determinazione dei posti effettivamente riservati a tali categorie di persone dagli esiti variabili della specifica procedura concorsuale e dal conseguimento o meno di un punteggio utile per essere dichiarato vincitore da parte dei candidati in possesso del titolo di riserva.
Per le esposte considerazioni, dunque, nel caso di specie la condotta dell’Amministrazione – nel non aver computato nella quota di riserva quei candidati che, pur in possesso del titolo di riserva, sono stati inseriti per merito nella graduatoria dei vincitori – appare rispettosa del limite previsto dall’art. 5 d.P.R. n. 487/1994, non avendo superato, in relazione ai candidati idonei beneficiari delle quote di riserva previste dalla legge, la misura complessiva della metà dei posti messi a concorso.
Le considerazioni che precedono conducono quindi a ritenere che le censure prospettate in ricorso non siano meritevoli di accoglimento.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità e complessità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 11733 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN ET, Presidente
AR OSria LI, Referendario, Estensore
Ciro Daniele Piro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR OSria LI | AN ET |
IL SEGRETARIO