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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 22/10/2025, n. 1840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1840 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia IA Catena, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]
Mazzola, n. 1, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. 10, presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Sara IA TT, C.F. , dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._2 come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 22.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1405/2022 depositato in Cancelleria in data 21.04.2022 la parte ricorrente esponeva di, avere lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta LA UM SE, nell'anno
2015, per n. 153 giornate, nei terreni siti in Tortorici;
che, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
che, ha visto cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimento di disconoscimento notificato il 16.08.2021; che, avverso la cancellazione ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' entro i termini di legge;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione degli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per l'anno 2015 per 153 giornate lavorative.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Infatti, per quel che concerne la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL. n.7/1970 che la stessa non è fondata in quanto, il provvedimento di disconoscimento è stato notificato in data 16.08.2021; che la fase amministrativa compresa quella di secondo grado si concludeva il 9.01.2022 e che il ricorso giudiziario è stato iscritto a ruolo entro il termine di 120 giorni che scadevano il 9.05.2022 mentre è stato introitato in data il 21 aprile 2022.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente, nell'anno interessato, la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro, di bracciante agricola, la ditta LA UM SE, per l'anno
2015, per 153 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara
IA TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta LA Parte_1
UM SE, nell'anno 2015, per n. 153 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara IA TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia IA Catena
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro di Patti dott. Amato Lucia IA Catena, all'udienza del 22.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa vertente tra: , nata a [...], il [...], residente in [...]
Mazzola, n. 1, C.F. ed elettivamente domiciliata in Brolo, Via Garibaldi, n. 10, presso e C.F._1 nello studio dell'Avv. Sara IA TT, C.F. , dalla quale è rappresentata e difesa, C.F._2 come da procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
-resistente -
OGGETTO: Iscrizioni elenchi anagrafici agricoltura
All'udienza del 22.10.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste formulate in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n. 1405/2022 depositato in Cancelleria in data 21.04.2022 la parte ricorrente esponeva di, avere lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della ditta LA UM SE, nell'anno
2015, per n. 153 giornate, nei terreni siti in Tortorici;
che, nei periodi indicati, ha lavorato svolgendo varie mansioni, quali pulizia e foraggiamento di animali e/o pulizia dei terreni, raccolta dei frutti, asportazione di erbe e arbusti e tutto quanto necessario per la coltivazione dei terreni stessi;
che, ha visto cancellato il proprio rapporto di lavoro mediante provvedimento di disconoscimento notificato il 16.08.2021; che, avverso la cancellazione ha inoltrato ricorso alla Commissione CISOA tramite la sede Provinciale dell' entro i termini di legge;
di conseguenza, chiedeva la reiscrizione degli elenchi anagrafici CP_2 agricoltura per l'anno 2015 per 153 giornate lavorative.
L in persona del legale rappresentante pro-tempore, costituitasi ha contestato le richieste attoree. CP_2
Prodotta la documentazione necessaria ed espletata la prova testimoniale, all'udienza del 22.10.2025, la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non sussistono, nella fattispecie, problemi di inammissibilità o di improcedibilità.
Infatti, per quel che concerne la decadenza ai sensi dell'art. 22 DL. n.7/1970 che la stessa non è fondata in quanto, il provvedimento di disconoscimento è stato notificato in data 16.08.2021; che la fase amministrativa compresa quella di secondo grado si concludeva il 9.01.2022 e che il ricorso giudiziario è stato iscritto a ruolo entro il termine di 120 giorni che scadevano il 9.05.2022 mentre è stato introitato in data il 21 aprile 2022.
Nel merito, la domanda della ricorrente tende alla sua iscrizione negli elenchi anagrafici agricoltura per l'anno indicato, in cui la stessa avrebbe diritto avendo lavorato come bracciante agricola.
Inoltre, a supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente, oltre ad avere prodotto idonea documentazione, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Invero, la prova testimoniale resa ha pienamente confermato gli assunti dell'istante, avendo i teste, dichiarato che, effettivamente, nell'anno interessato, la ricorrente ha espletato l'attività lavorativa alle dipendenze del proprio datore di lavoro, di bracciante agricola, la ditta LA UM SE, per l'anno
2015, per 153 giornate lavorative annue. Allo stato, pertanto, deve pienamente ritenersi sussistente, nel periodo oggetto di causa, il numero minimo di giornate lavorative annue, da perfezionarsi nell'anno per l'iscrizione nei relativi elenchi.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dell' che deve CP_2 essere condannato a rifonderle alla ricorrente nella misura che appare equo determinare in complessivi euro: 2.886,00, oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Sara
IA TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara che , ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della ditta LA Parte_1
UM SE, nell'anno 2015, per n. 153 giornate e, per l'effetto, ordina all' in persona del legale CP_2 rappresentante pro-tempore, di effettuare la relativa reiscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) condanna l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese CP_2 giudiziali di parte ricorrente liquidate in complessivi € 2.886,00 oltre iva, cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Sara IA TT, che ha reso la prescritta dichiarazione.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dr. Amato Lucia IA Catena