Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/05/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1643/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. nata a [...], Parte_1 C.F._1
il 12/03/1996, residente in [...]. CRETO 21 16026 MONTOGGIO
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
SARCLETTI MICHELA (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a Parte_2 C.F._3
MESSICO, il 14/12/1996, residente in V. DOÌNAVER 17/10
GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
MERCATELLI MANUELA (C.F. ), che lo C.F._4
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori
, nato a [...], il [...], e nata a [...], il Per_1 Per_2
20.11.2022 avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c.
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) la casa ex familiare sita in Genova Via Casata Centuriona 4/19, viene assegnata alla Signora quale genitore collocatario prevalente dei Parte_1
figli e e ove i minori manterranno la residenza anagrafica;
Per_1 Per_2
2) i figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori in regime Per_1 Per_2
di affidamento condiviso e collocati prevalentemente presso la madre;
3) i genitori concordano che, salvo diversi e migliori accordi, il padre potrà tenere i figli tutti il sabato dal mattino, a partire dalle ore 9:30, fino all'orario di
2 cena o, in alternativa, due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola fino all'orario di cena, sempre in presenza della madre del a causa dei Parte_2
pregressi problemi di salute;
le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza e nelle vacanze estive il sig. potrà tenere i bambini per Parte_2
giorni 15 anche non consecutivi;
4) il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la Parte_2
somma mensile di euro 500,00 (250,00 ciascuno) adeguabile ISTAT entro il giorno 5 di ogni mese;
entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, nella misura del 50% ciascuno come da
Verbale della Sezione Famiglia del 15/9/16; l'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito al 100% dalla Signora senza necessità di Pt_1
ulteriore consenso da parte del Sig. che si dichiara sin da Parte_2
ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, nella camera di consiglio del 24.5.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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