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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 29/10/2025, n. 1412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1412 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AM
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. LI UR ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1837/2025 promossa con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Alessandro Asaro e Rocco Lombardo come da procura dimessa nel fascicolo telematico
- RICORRENTE -
contro il (C.F. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nella sua articolazione
[...]
Controparte_2
AM, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 1 R. d. n. 1611 del 30/10/1933
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
1 Vengono di seguito riportate le conclusioni formulate da parte ricorrente e da parte resistente, rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, e conclusione:
In via cautelare: sospendere nelle more del giudizio
l'esecuzione/esecutività/esecutorietà del provvedimento impugnato, onde consentire al ricorrente di sottoporsi all'esame pratico di guida per il conseguimento della patente;
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento, privo di numero di protocollo, formalmente emesso in data 25.02.2025 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di
AM, ma sottoscritto dal Direttore Tecnico, a mezzo del quale è stato disposto che il Sig. non possa essere ammesso alla Parte_1 prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria B, ivi sub doc. 1, in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e/o in quanto privo di motivazione;
Ancora nel merito, in via principale: nell'ipotesi in cui non lo ritenesse affetto da nullità, voglia l'Ill.mo Tribunale adito comunque accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento, privo di numero di protocollo, formalmente emesso in data 25.02.2025 dal Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di AM, ma sottoscritto dal Direttore Tecnico, a mezzo del quale è stato disposto che il Sig. non possa Parte_1 essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria B, ivi sub doc. 1, in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge, e per l'effetto disapplicarlo;
Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a conseguire la patente di guida categoria B sussistendone i
[...]
2 presupposti di legge, previa sua ammissione all'esame di prova pratica di guida;
In via istruttoria, con riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie – anche in considerazione di quelle che saranno le difese delle Amministrazioni convenute – si produce la documentazione richiamata in narrativa.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Ai fini del contributo unificato (di cui al D.P.R. n. 115/02), si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è pertanto, dovuto contributo unificato nella misura di Euro 518,00.”.
Conclusioni di parte resistente:
“- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del
Giudice Amministrativo;
- dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Brescia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento emesso in data 25.02.2025 l' Controparte_2
di AM (d'ora in avanti l'Amministrazione resistente) ha escluso
[...] il Sig. (il ricorrente) dalla prova pratica per il Parte_1 conseguimento della patente di guida categoria B per insussistenza dei requisiti soggettivi. L'Amministrazione resistente ha notificato brevi manu al ricorrente il provvedimento privo di motivazione e con l'indicazione di
3 rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente per maggiori informazioni.
2. Sottoposta alla di AM l'istanza di accesso agli atti, in CP_3 assenza di riscontro, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura copia dello
“ostativo” e ha così ricevuto il Certificato Selettivo del Casellario
Giudiziale, dal quale risultano iscrizioni afferenti il reato previsto e punito dall'art. 73 D.P.R. 309/1990.
3. Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento eccependone tanto vizi di forma quanto il contenuto.
4. Parte resistente ha, anzitutto, sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale di
AM, contestando, nel merito, le censure sollevate dal ricorrente avverso il diniego di ammissione alla prova pratica. Le eccezioni di giurisdizione e di competenza, come noto, attengono ai presupposti processuali e, pertanto, richiedono di essere esaminate in via pregiudiziale.
5. In particolare, la giurisdizione assurge a presupposto logico della competenza, che ne costituisce una frazione soltanto. In termini di pregiudizialità logica della giurisdizione rispetto alla competenza si è già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha individuato nelle norme o principi della Costituzione o espressivi di valori o di interessi di rilievo costituzionale le uniche ipotesi di possibile deroga ad un siffatto rapporto (Cass. sez. un. 5 gennaio 2016 n. 29 e 30). Alla luce di queste premesse, vengono di seguito esposte le ragioni che depongono per l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione ordinaria, atteso che la materia non rientra tra quelle lasciate alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 D.lgs. n. 104 del 02/07/2010.
Trattasi infatti di un caso avente ad oggetto il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali ex art. 120 co. 1
D.lgs. n. 285 del 30/04/1992.
4 5.1 Autorevole dottrina ravvisa nella distinzione tra norme di relazione e norme di azione il criterio atto a scindere i diritti soggettivi, sui quali si pronuncia la giurisdizione ordinaria, dagli interessi legittimi, che ricadono invece nell'alveo della giurisdizione amministrativa. Precisamente, le norme di relazione disciplinano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, mentre le norme di azione regolano le modalità di esercizio dei poteri amministrativi. L'art. 120 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 rappresenta un chiaro esempio di norma di relazione che non richiede alcun bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
5.2 Il tenore letterale della disposizione (“Non possono conseguire la patente di guida (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)” depone nel senso che l'Amministrazione, nel vagliare le candidature per l'accesso alla prova pratica della patente di guida, debba limitarsi ad accertare l'assenza delle condizioni soggettive impeditive stabilite dalla legge. In altre parole, la disposizione in esame fissa i requisiti negativi che l'Amministrazione è tenuta a verificare svolgendo un'operazione dal carattere vincolato, non essendole consentito né di procedere ad un accertamento del caso concreto né di esercitare la propria discrezionalità.
L'interesse pubblico risiedente in una sicura e ordinata circolazione stradale, infatti, è stato valorizzato a monte da parte del Legislatore, della cui volontà politica l'Amministrazione si fa qui mera esecutrice.
5.3 Quanto alla situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa, essa consiste in un diritto soggettivo poiché attraverso il provvedimento impugnato l'Amministrazione resistente ha inciso su quella che è una possibile modalità di esercizio della libertà di circolazione – libertà fondamentale – spettante al ricorrente. In effetti la disciplina dedicata alla patente di guida per sua stessa natura intende dare attuazione all'art. 16
Cost. Argomentazioni analoghe sono state prospettate in Cass. civ. sez.
5 un., ord. 19/11/2020 n. 263911 e, sebbene la vicenda non sia pienamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, esse sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
5.4 L'interpretazione che questo Giudice ha fin qui offerto si pone in continuità con gli approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di
Cassazione (Cass. civ. sez. un., 14/03/2022, n. 8188; Cass. sez. un., ord., 13/12/2019 n. 32977), dal Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. V,
31/03/2025, n. 2626) e dai Tribunali Amministrativi Regionali (Trib. Amm.
Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 24/11/2022, n. 334; Trib. Amm.
Reg. Campania, Napoli, sez. V, 8/01/2020, n. 86; Trib. Amm. Reg. Emilia-
Romagna, Parma, sez. I, 01/04/2019, n. 77; Trib. Amm. Reg. Emilia-
Romagna, Bologna, sez. I, 18/01/2022, n. 51; Trib. Amm. Reg.
Lombardia, sez. I, 30/05/2023, n. 1300; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II,
29/10/2018, n. 1380).
6. Accertata la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria, occorre ora esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il del quale la Motorizzazione Controparte_1
Civile di AM che ha negato l'ammissione alla prova pratica del ricorrente, è articolazione. Viene quindi in rilievo l'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato
è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al 1 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali. E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi.”.
6 giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.”. Il foro erariale coincide con il luogo ove ha sede l' , che Controparte_4 nel caso di specie si trova a Brescia. Pertanto, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente e la competenza deve essere declinata in favore del Tribunale di
Brescia, cui spetta la decisione nel merito.
7. La presente sentenza, seppur relativa alle sole questioni di giurisdizione e competenza, chiude il giudizio, come previsto dall'art. 279 c.p.c.
L'impossibilità di individuare allo stato attuale la parte soccombente nel merito non impedisce al Giudice di pronunciarsi anche sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
7.1 Conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che identifica “la parte soccombente con quella che ha dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase”2, le spese sono poste a carico di parte ricorrente.
7.2 A nulla rileva che, dopo la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, il ricorrente si sia rimesso alla valutazione del Giudice rispetto all'individuazione del foro competente. Il foro erariale, infatti, è inderogabile per espressa previsione legislativa (v. art. 6 R. d. n. 1611 del
30/10/1933) e costituisce un'ipotesi di competenza funzionale. Non trova, quindi, applicazione la previsione di cui all'art. 38, comma 2, il cui incipit, rinviando all'art. 28 c.p.c., eccettua dal perimetro applicativo della disposizione proprio i casi di “competenza inderogabile”
7.3. Tale esito interpretativo, in ogni caso, si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e merita senz'altro conferma
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764: “L'art. 38, comma 2,
7 c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie
(e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.”)
7.3 Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo e più precisamente secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014: assumendo a riferimento lo scaglione “indeterminabile-complessità media”, dato il carattere costituzionale del diritto asseritamente leso;
secondo i criteri medi con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva della controversia;
secondo i criteri minimi per quanto attiene alla fase istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
2) dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 7.202,00.
AM, 29 ottobre 2025
Il Giudice
LI UR
*minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Biondi, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ., sez. II, 14/05/2008, n. 12137; Cass. civ. sez. II, 08/06/2007, n. 13430 in Banca Dati De Jure.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di AM
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. LI UR ha pronunciato ex art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1837/2025 promossa con ricorso ex artt. 281-decies ss. c.p.c. da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Alessandro Asaro e Rocco Lombardo come da procura dimessa nel fascicolo telematico
- RICORRENTE -
contro il (C.F. ), anche Controparte_1 P.IVA_1 nella sua articolazione
[...]
Controparte_2
AM, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ex art. 1 R. d. n. 1611 del 30/10/1933
- RESISTENTE -
CONCLUSIONI
1 Vengono di seguito riportate le conclusioni formulate da parte ricorrente e da parte resistente, rispettivamente nel ricorso e nella comparsa di risposta.
Conclusioni di parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione, e conclusione:
In via cautelare: sospendere nelle more del giudizio
l'esecuzione/esecutività/esecutorietà del provvedimento impugnato, onde consentire al ricorrente di sottoporsi all'esame pratico di guida per il conseguimento della patente;
Nel merito, in via principale: accertare e dichiarare la nullità del provvedimento, privo di numero di protocollo, formalmente emesso in data 25.02.2025 dal Direttore dell'Ufficio Motorizzazione Civile di
AM, ma sottoscritto dal Direttore Tecnico, a mezzo del quale è stato disposto che il Sig. non possa essere ammesso alla Parte_1 prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria B, ivi sub doc. 1, in quanto non sottoscritto dal Direttore dell'Ufficio e/o in quanto privo di motivazione;
Ancora nel merito, in via principale: nell'ipotesi in cui non lo ritenesse affetto da nullità, voglia l'Ill.mo Tribunale adito comunque accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento, privo di numero di protocollo, formalmente emesso in data 25.02.2025 dal Direttore dell'Ufficio
Motorizzazione Civile di AM, ma sottoscritto dal Direttore Tecnico, a mezzo del quale è stato disposto che il Sig. non possa Parte_1 essere ammesso alla prova pratica per il conseguimento della patente di guida categoria B, ivi sub doc. 1, in quanto adottato in assenza dei presupposti di legge, e per l'effetto disapplicarlo;
Voglia, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto del sig. Parte_1
a conseguire la patente di guida categoria B sussistendone i
[...]
2 presupposti di legge, previa sua ammissione all'esame di prova pratica di guida;
In via istruttoria, con riserva di ulteriori argomentazioni, deduzioni e richieste istruttorie – anche in considerazione di quelle che saranno le difese delle Amministrazioni convenute – si produce la documentazione richiamata in narrativa.
Con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio.
Ai fini del contributo unificato (di cui al D.P.R. n. 115/02), si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato ed è pertanto, dovuto contributo unificato nella misura di Euro 518,00.”.
Conclusioni di parte resistente:
“- dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario, a favore del
Giudice Amministrativo;
- dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale di Brescia;
- in subordine, nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e, comunque, infondata;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Con provvedimento emesso in data 25.02.2025 l' Controparte_2
di AM (d'ora in avanti l'Amministrazione resistente) ha escluso
[...] il Sig. (il ricorrente) dalla prova pratica per il Parte_1 conseguimento della patente di guida categoria B per insussistenza dei requisiti soggettivi. L'Amministrazione resistente ha notificato brevi manu al ricorrente il provvedimento privo di motivazione e con l'indicazione di
3 rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente per maggiori informazioni.
2. Sottoposta alla di AM l'istanza di accesso agli atti, in CP_3 assenza di riscontro, il ricorrente ha chiesto alla Prefettura copia dello
“ostativo” e ha così ricevuto il Certificato Selettivo del Casellario
Giudiziale, dal quale risultano iscrizioni afferenti il reato previsto e punito dall'art. 73 D.P.R. 309/1990.
3. Il ricorrente ha impugnato il succitato provvedimento eccependone tanto vizi di forma quanto il contenuto.
4. Parte resistente ha, anzitutto, sollevato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e di incompetenza del Tribunale di
AM, contestando, nel merito, le censure sollevate dal ricorrente avverso il diniego di ammissione alla prova pratica. Le eccezioni di giurisdizione e di competenza, come noto, attengono ai presupposti processuali e, pertanto, richiedono di essere esaminate in via pregiudiziale.
5. In particolare, la giurisdizione assurge a presupposto logico della competenza, che ne costituisce una frazione soltanto. In termini di pregiudizialità logica della giurisdizione rispetto alla competenza si è già espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, che ha individuato nelle norme o principi della Costituzione o espressivi di valori o di interessi di rilievo costituzionale le uniche ipotesi di possibile deroga ad un siffatto rapporto (Cass. sez. un. 5 gennaio 2016 n. 29 e 30). Alla luce di queste premesse, vengono di seguito esposte le ragioni che depongono per l'attribuzione della presente controversia alla giurisdizione ordinaria, atteso che la materia non rientra tra quelle lasciate alla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133 D.lgs. n. 104 del 02/07/2010.
Trattasi infatti di un caso avente ad oggetto il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza dei requisiti morali ex art. 120 co. 1
D.lgs. n. 285 del 30/04/1992.
4 5.1 Autorevole dottrina ravvisa nella distinzione tra norme di relazione e norme di azione il criterio atto a scindere i diritti soggettivi, sui quali si pronuncia la giurisdizione ordinaria, dagli interessi legittimi, che ricadono invece nell'alveo della giurisdizione amministrativa. Precisamente, le norme di relazione disciplinano i rapporti tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini, mentre le norme di azione regolano le modalità di esercizio dei poteri amministrativi. L'art. 120 D.lgs. n. 285 del 30/04/1992 rappresenta un chiaro esempio di norma di relazione che non richiede alcun bilanciamento tra interessi pubblici e privati.
5.2 Il tenore letterale della disposizione (“Non possono conseguire la patente di guida (…) le persone condannate per i reati di cui agli articoli
73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi (…)” depone nel senso che l'Amministrazione, nel vagliare le candidature per l'accesso alla prova pratica della patente di guida, debba limitarsi ad accertare l'assenza delle condizioni soggettive impeditive stabilite dalla legge. In altre parole, la disposizione in esame fissa i requisiti negativi che l'Amministrazione è tenuta a verificare svolgendo un'operazione dal carattere vincolato, non essendole consentito né di procedere ad un accertamento del caso concreto né di esercitare la propria discrezionalità.
L'interesse pubblico risiedente in una sicura e ordinata circolazione stradale, infatti, è stato valorizzato a monte da parte del Legislatore, della cui volontà politica l'Amministrazione si fa qui mera esecutrice.
5.3 Quanto alla situazione giuridica soggettiva asseritamente lesa, essa consiste in un diritto soggettivo poiché attraverso il provvedimento impugnato l'Amministrazione resistente ha inciso su quella che è una possibile modalità di esercizio della libertà di circolazione – libertà fondamentale – spettante al ricorrente. In effetti la disciplina dedicata alla patente di guida per sua stessa natura intende dare attuazione all'art. 16
Cost. Argomentazioni analoghe sono state prospettate in Cass. civ. sez.
5 un., ord. 19/11/2020 n. 263911 e, sebbene la vicenda non sia pienamente sovrapponibile a quella del presente giudizio, esse sono condivisibili e applicabili anche al caso di specie.
5.4 L'interpretazione che questo Giudice ha fin qui offerto si pone in continuità con gli approdi giurisprudenziali raggiunti dalla Corte di
Cassazione (Cass. civ. sez. un., 14/03/2022, n. 8188; Cass. sez. un., ord., 13/12/2019 n. 32977), dal Consiglio di Stato (v. Cons. Stato, sez. V,
31/03/2025, n. 2626) e dai Tribunali Amministrativi Regionali (Trib. Amm.
Reg. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 24/11/2022, n. 334; Trib. Amm.
Reg. Campania, Napoli, sez. V, 8/01/2020, n. 86; Trib. Amm. Reg. Emilia-
Romagna, Parma, sez. I, 01/04/2019, n. 77; Trib. Amm. Reg. Emilia-
Romagna, Bologna, sez. I, 18/01/2022, n. 51; Trib. Amm. Reg.
Lombardia, sez. I, 30/05/2023, n. 1300; T.A.R. Toscana, Firenze, sez. II,
29/10/2018, n. 1380).
6. Accertata la riconducibilità della controversia alla giurisdizione ordinaria, occorre ora esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso il del quale la Motorizzazione Controparte_1
Civile di AM che ha negato l'ammissione alla prova pratica del ricorrente, è articolazione. Viene quindi in rilievo l'art. 25 c.p.c., ai sensi del quale: “Per le cause nelle quali è parte un'amministrazione dello Stato
è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando
l'amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al 1 Cass. civ. sez. un., ord. 19/11/2020 n. 26391, in Foro Plus: “A questa conclusione (natura di diritto soggettivo della posizione del privato;
esclusione dell'effetto degradatorio del diritto ad interesse legittimo;
giurisdizione del giudice ordinario) si perviene anche considerando che la revoca della patente disposta dal prefetto, quantunque non costituisca più attività vincolata, incide direttamente su una modalità di esercizio di una libertà fondamentale, quale la circolazione, sicché il relativo contenzioso è destinato a svolgersi (salvo il caso di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, qui non ricorrente) davanti al giudice ordinario, che è il giudice naturale dei diritti fondamentali. E sulla riconducibilità della disciplina della patente di guida alla garanzia offerta dall'art. 16 Cost., il Collegio ritiene di non avere dubbi.”.
6 giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.”. Il foro erariale coincide con il luogo ove ha sede l' , che Controparte_4 nel caso di specie si trova a Brescia. Pertanto, deve essere accolta l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'Amministrazione resistente e la competenza deve essere declinata in favore del Tribunale di
Brescia, cui spetta la decisione nel merito.
7. La presente sentenza, seppur relativa alle sole questioni di giurisdizione e competenza, chiude il giudizio, come previsto dall'art. 279 c.p.c.
L'impossibilità di individuare allo stato attuale la parte soccombente nel merito non impedisce al Giudice di pronunciarsi anche sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c.
7.1 Conformemente alla consolidata giurisprudenza di legittimità che identifica “la parte soccombente con quella che ha dato causa alla fase processuale rivelatasi inutile costringendo l'altra parte a sostenere le spese conseguenti a tale fase”2, le spese sono poste a carico di parte ricorrente.
7.2 A nulla rileva che, dopo la costituzione dell'Avvocatura dello Stato, il ricorrente si sia rimesso alla valutazione del Giudice rispetto all'individuazione del foro competente. Il foro erariale, infatti, è inderogabile per espressa previsione legislativa (v. art. 6 R. d. n. 1611 del
30/10/1933) e costituisce un'ipotesi di competenza funzionale. Non trova, quindi, applicazione la previsione di cui all'art. 38, comma 2, il cui incipit, rinviando all'art. 28 c.p.c., eccettua dal perimetro applicativo della disposizione proprio i casi di “competenza inderogabile”
7.3. Tale esito interpretativo, in ogni caso, si fonda su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e merita senz'altro conferma
(cfr. Cassazione civile sez. VI, 08/06/2016, n.11764: “L'art. 38, comma 2,
7 c.p.c., può trovare applicazione solo in tema di competenza per territorio derogabile, mentre, ove sia sollevata un'eccezione di incompetenza per materia, per valore o per territorio inderogabile, l'ordinanza che l'accoglie
(e che potrebbe anche essere pronunciata d'ufficio) ha natura decisoria, indipendentemente dal fatto che la controparte vi abbia aderito, sicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire anche sulle spese del procedimento.”)
7.3 Le spese di lite si liquidano come indicato in dispositivo e più precisamente secondo i criteri stabiliti dal D.M. n. 55 del 10/03/2014: assumendo a riferimento lo scaglione “indeterminabile-complessità media”, dato il carattere costituzionale del diritto asseritamente leso;
secondo i criteri medi con riferimento alla fase di studio e alla fase introduttiva della controversia;
secondo i criteri minimi per quanto attiene alla fase istruttoria e decisionale, in ragione della non complessità e della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
2) dichiara la propria incompetenza in favore del Tribunale di Brescia, assegnando il termine di tre mesi per la riassunzione del giudizio;
3) condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella somma di euro 7.202,00.
AM, 29 ottobre 2025
Il Giudice
LI UR
*minuta redatta con la collaborazione della dott.ssa Marta Biondi, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013.
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. civ., sez. II, 14/05/2008, n. 12137; Cass. civ. sez. II, 08/06/2007, n. 13430 in Banca Dati De Jure.