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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 09/04/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti n. 891/2016, aventi ad oggetto “Altri contratti d'opera”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Fagone ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio sito in Ramacca, in via G. Santagati n. 1/A, giusta procura in atti.
OPPONENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bellavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltagirone, in S. Domenico Savio, n. 3/C, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024, parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 3/10/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12/7/2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2016, emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 29/4/2016 e notificato in data 3/06/2016, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 18.329,38, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di a titolo di compensi professionali per “un intervento di Controparte_1 manutenzione straordinaria della casa per civile abitazione sita a Mineo, c.le Terranova e via L.
Capuana n. 44-46”.
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in primo luogo, l'inidoneità dei documenti versati in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo stante la mancata stipulazione di un contratto scritto tra le parti “che possa far ritenere l'odierno ricorrente – opposto, incaricato all'esecuzione dei predetti lavori da parte degli odierni opponenti”, contestando, ai fini della suddetta prova, il valore della parcella e delle fatture prodotte in sede monitoria, così come del parere del Consiglio dell'Ordine ad esse allegato dall'opposto.
Precisavano, fermo quanto sopra, che l'incarico professionale era stato conferito mediante un
“accordo di natura verbale” in virtù del quale l'opposto avrebbe dovuto percepire un compenso complessivo pari ad € 2.500,00 per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”.
Rappresentavano, tuttavia, che il predetto incarico professionale era stato revocato in data
14/3/2012 stante l'inadempimento del professionista, il quale, per un verso, aveva omesso di presentare al Genio Civile di Catania la documentazione integrativa richiesta con nota del
26/4/2011 ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 28 della L. 64/1974 e, per l'altro, aveva depositato la relazione finale a struttura già ultimata. Precisavano, peraltro, di aver corrisposto al la somma di € 1.500,00 in contanti, come da esso richiesto, per i lavori eseguiti sino a quel CP_1 momento e che, pertanto, null'altro era dovuto.
Chiedevano, pertanto, di “revocare l'impugnato Decreto Ingiuntivo N. 134/2016 emesso in data
29.04.2016 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/11/2016, si costituiva in giudizio il quale evidenziava che la prova del credito doveva evincersi dalle Controparte_1
sottoscrizioni presenti su tutti gli allegati tecnici prodotti in atti, nonché dal pagamento delle fatture n. 04/2011 e n. 33/2011, ognuna dell'importo di € 500,00, effettuato dagli opponenti a titolo di acconto.
Insisteva, dunque, nella domanda di pagamento formulata in sede monitoria, evidenziando che sebbene l'attività professionale svolta avesse avuto ad oggetto la redazione di un progetto tecnico e di una variante (con conseguente rilascio di due concessioni edilizie dal Comune di Mineo, rispettivamente in data 5/10/2010 e 30/6/2011 e di due nulla osta della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Catania, rispettivamente in data 14/12/2010 e 22/4/2011), la direzione dei lavori dal
27/10/2010 al 22/10/2011 e la redazione della relazione finale depositata presso il Genio Civile di
Catania il 28/12/2011, aveva chiesto il compenso “relativo all' ottenimento di una sola Autorizzazione Edilizia da parte del (e non a due); (…) di un solo Nulla Osta Controparte_2 della Soprintendenza ai i Catania (e non a due)” nonché “il 25% per incarico parziale CP_3 sulla progettazione di € 61.000,00 – cifra stimata per le opere realizzate sotto altra direzione lavori” tenendo conto dei minimi tariffari all'epoca vigenti, ritenuti congrui dal competente Ordine
Professionale.
Contestava, inoltre, l'eccezione di inadempimento evidenziando, per un verso, che la presentazione della relazione finale non impediva di provvedere all'integrazione e, per l'altro, di aver predisposto le integrazioni richieste dal Genio Civile di Catania ma di non essere riuscito “inspiegabilmente, ad ottenere la firma degli odierni opponenti perché questi rimandavano sempre”.
Contestava, da ultimo, la revoca dell'incarico nonché l'esistenza di un accordo per la determinazione del compenso nella misura di € 2.500,00, facendo rilevare che le uniche somme percepite per l'attività professionale svolta nell'interesse degli opponenti erano € 1.000,00, corrisposti a titolo di acconto e già indicati nel ricorso monitorio.
Instava, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via subordinata, chiedeva, di condannare gli opponenti al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Con ordinanza del 30/4/2017 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente, con ordinanza dell'11/4/2018, veniva onerata parte opponente all'esperimento del tentativo di mediazione ex lege previsto a pena di improcedibilità.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate dalle parti, all'esito delle quali, disattesa la richiesta di consulenza tecnica, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da e è parzialmente fondata Parte_1 Parte_2
per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085). Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze degli opponenti circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale – circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, al professionista “incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (si veda da ultimo Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522;
Cassazione civile sez. II, 20/04/2006, n.9254; conforme Cassazione civile sez. II, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
Tanto premesso, nel caso in esame l'opposto ha assunto di essere creditore nei confronti di
[...]
e della complessiva somma di € 18.329,38 a titolo di Parte_1 Parte_2 compensi dovuti per l'attività professionale prestata in loro favore per “un intervento di manutenzione straordinaria della casa per civile abitazione sita a Mineo, c.le Terranova e via L.
Capuana n. 44-46”, già detratto l'acconto di € 1.000,00 versato dagli opponenti, calcolata, a fronte del rifiuto degli opponenti, sulla scorta del “Prezziario Regionale dei LL. PP. del 2009, vigente all'epoca della progettazione e direzione parziale svolte”.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno contestato di aver conferito l'incarico all'opposto, precisando unicamente che tale conferimento è avvenuto verbalmente e per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cass. n. 22613/2021).
La prova del conferimento dell'incarico, dunque, non va necessariamente fornita per iscritto, potendo assumere rilievo anche gli elementi presenti in atti aventi una qualche portata indiziante idonei a fondare una eventuale prova presuntiva (in tal senso, cfr. Cass. n. 1792/2017).
Peraltro, nella fattispecie, sotto il profilo della prova dell'an del credito, l'opposto ha allegato:
- il “Progetto di manutenzione straordinaria di una casa per civile abitazione sita in cortile
Terranova n. 9, via Terranova, e via Luigi Capuana n. 44-46” del 14/6/2010 da esso redatto in uno alla relazione tecnica illustrativa e alla documentazione fotografica (cfr. allegato n. 6, pag. 4, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 23/6/2010, prot. n. 2584, a firma degli opponenti, indirizzata alla
Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, sezione Architettonica, per il rilascio del nulla osta di competenza, nella quale si fa espresso riferimento al “progetto esecutivo redatto dal proprio progettista, calcolista e direttore dei lavori dott. ing. ” (cfr. Controparte_1
allegato n. 1, pag. 1, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 24/6/2010, prot. n. 8327, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di
Mineo per il rilascio dell'autorizzazione edilizia da cui emerge che “progettista e direttore dei lavori dell'intervento è il dott. ing. ” (cfr. allegato n. 2, pag. 1, alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta);
- la delega del 10/9/2010 ad esso rilasciata per il “ritiro della pratica approvata e relativo nulla osta” (cfr. allegato n. 1, pag. 3, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 17/9/2010, prot. n. 0012450, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di Mineo per il rilascio dell'autorizzazione edilizia “sul progetto allegato, identico al precedente ma senza variazioni sul prospetto di via Capuana (…) sempre redatto dal dott. ing. ” (cfr. allegato n. 2, pag. 5, alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_1
- l'autorizzazione edilizia n. 99/2010 rilasciata dal Comune di Mineo il 5/10/2010 in cui si fa riferimento al “progetto (…) redatto dall'Ing. nonché alla Controparte_1
“dichiarazione dell'Ing. certificante la conformità alle norme Controparte_1 igienico-sanitarie del 14/09/2010” (cfr. allegato n. 6, pag. 1, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 22/10/2010, a firma degli opponenti e dell'opposto, indirizzata all'Ufficio del
Genio Civile di Catania per il rilascio del nulla osta ai sensi della L. 64/1974 in cui gli opponenti dichiarano che “Progettista, calcolista e direttore dei lavori del progetto è il dott. ing. ” (cfr. allegato n. 7, pag. 2, al ricorso monitorio); Controparte_1 - i disegni esecutivi allegati al “Progetto di manutenzione straordinaria di una casa per civile abitazione sita in cortile Terranova n. 9, via Terranova, e via Luigi Capuana n. 44-46” del
5/11/2010 (cfr. allegato n. 7, pag. 6, al ricorso monitorio);
- i fascicoli di calcolo allegati al suddetto progetto (cfr. allegato n. 8, pag. 1, al ricorso monitorio);
- il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania del 14/12/2010 prot. n. 4100
(cfr. allegato n. 7, pag. 1, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 14/1/2011, a firma degli opponenti, indirizzata alla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Catania, sezione Architettonica, per il rilascio del nulla osta di competenza a seguito di variazione progettuale nella quale si fa espresso riferimento al “nuovo progetto esecutivo redatto dal proprio progettista, calcolista e direttore dei lavori dott. ing.
[...]
” (cfr. allegato n. 1, pag. 4, alla comparsa di costituzione e risposta); CP_1
- il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania del 22/4/2011 prot. n. 8996
(cfr. allegato n. 9, pag. 8, al ricorso monitorio);
- la delega del 29/4/2011 ad esso rilasciata per il “ritiro della pratica approvata e relativo
Nulla Osta” (cfr. allegato n. 1, pag. 6, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 5/5/2011, a firma degli opponenti, indirizzata al per il Controparte_2
rilascio di nuova autorizzazione edilizia (cfr. allegato n. 9, pag. 10, al ricorso monitorio);
- l'autorizzazione edilizia n. 42/2011 rilasciata dal Comune di Mineo il 30/6/2011 in cui è richiamato il “progetto (…) redatto dall'Ing. ” (cfr. allegato n. 9, pag. Controparte_1
11, al ricorso monitorio);
- la “Relazione a struttura ultimata”, prot. n. 47129 del 28/12/2011, da esso redatta (cfr. allegato n. 9, pag. 3 al ricorso monitorio) e la nota di deposito della stessa emessa il
6/1/2012 dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, prot. n. 013701 (cfr. allegato n. 9, pag. 2 al ricorso monitorio);
- la nota del 2/7/2012, prot. n. 008228, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di
Mineo per mezzo della quale gli opponenti comunicavano l'inizio dei lavori in relazione alla concessione edilizia n. 42/2011 “confermando direttore dei lavori e costruttore” (cfr. allegato n. 9, pag. 9, al ricorso monitorio e allegato n. 2, pag. 7, alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale produzione documentale, in assenza di contestazioni degli opponenti, dunque, non solo è idonea a comprovare il conferimento dell'incarico – comunque, per quanto sopra riferito, non contestato – ma anche l'attività in concreto espletata in esecuzione dello stesso, anche confermata dai testimoni sentiti, (il quale all'udienza del 12/11/2020 ha, in Testimone_1 particolare, riferito di aver svolto il tirocinio formativo presso lo studio dal 2009 “per tre / CP_1 quattro anni” e che “l'ing. faceva la direzione dei lavori. Ha redatto il progetto esecutivo, lo CP_1 ha presentato al e poi ha iniziato la direzione dei lavori”) e CP_2 Parte_3
Quest'ultimo, sentito all'udienza del 10/12/2020, dopo aver dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto al momento della loro verificazione collaborava, nella propria qualità di geometra, con lo studio professionale del ha confermato il conferimento dell'incarico al professionista CP_1 da parte degli opponenti e l'esecuzione della prestazione da parte dell'opposto, precisando che
“Tale incarico è stato svolto tra il 2010 ed il 2011 ; nel 2010 sono state rilasciate le autorizzazioni da parte del Comune di Mineo (autorizzazione edilizia) poi la domanda di nulla osta al Genio
Civile ed infine il nulla osta ai Beni Culturali”. Ha, inoltre, riferito, che “l'ing. si è occupato CP_1 del progetto esecutivo e ed ha effettuato parte della direzione dei lavori. (…) L'iter dei lavori è stato abbastanza lungo perché c'è stata anche una variante che ha comportato la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni e nulla osta alla Sovraintendenza dei Beni Culturali di Catania.
L'ing. si è occupato della direzione dei lavori fino alla fine del 2011”. Ha, altresì, aggiunto CP_1 in proposito che “Gli interventi eseguiti presso l'immobile degli attori sono stati di una certa importanza, poiché sono stati effettuati delle demolizioni e rifacimento dei solai, ancorati con cordoli in cemento armato sui muti perimetrali, demolizione e rifacimento del tetto, e più genericamente attività a protezione antisismica. L'immobile si trova in una zona sismica di categoria 2”.
Dal contegno degli opponenti e dalle prove offerte dall'opposto è, dunque, emersa la prova sia del conferimento dell'incarico, sia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della parcella azionata.
A tal proposito, giova evidenziare che l'opposto non ha contestato di non aver depositato la documentazione integrativa richiesta dal con nota del 26/4/2011, tuttavia imputando tale CP_2
circostanza al comportamento degli opponenti che avrebbero rifiutato di firmare gli elaborati.
Fermo restando che, in questa sede, non è stata avanzata dai coniugi alcuna domanda CP_4
risarcitoria (essendosi essi espressamente riservati di provvedere in altra sede - cfr. pag. 6 dell'atto di citazione -) o eccezione riconvenzionale – dal ché l'irrilevanza anche dei quesiti che essi hanno chiesto di sottoporre al CTU relativi ai potenziali effetti negativi del mancato rilascio dell'autorizzazione ex 64/1974 e alla possibilità per il tecnico di depositare la relazione finale in assenza della predetta autorizzazione – deve osservarsi che l'opposto non ha provato la non imputabilità del mancato deposito delle integrazioni, non avendo articolato prove orali a riprova di quanto dedotto, né ha provato, con documentazione dotata di data certa, l'effettiva predisposizione dell'integrazione necessaria. Ciò non esclude, nondimeno, il diritto del Renda al compenso per le attività effettivamente svolte, come si dirà infra.
Ciò posto in ordine alla prova del mandato professionale e dell'esecuzione della prestazione, occorre adesso esaminare le ulteriori difese degli opponenti relative al quantum.
A tal fine, occorre ribadire che gli opponenti non hanno avanzato una eccezione di inadempimento, così pretendendo di giustificare il mancato pagamento del compenso, né hanno in questa sede avanzato domanda di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno;
essi hanno, infatti, unicamente eccepito l'esistenza di un diverso accordo tra le parti, modificato in diminuzione a fronte della solo parziale esecuzione della prestazione.
I coniugi nello specifico, hanno eccepito di aver originariamente concordato CP_4 verbalmente con l'opposto un corrispettivo di € 2.500,00 per l'esecuzione dei lavori e, successivamente, di aver rivisto tale accordo riducendo il compenso dovuto a € 1.500,00 a causa degli inadempimenti riscontrati e riconosciuti dall'opposto che ne avevano determinato la revoca dall'incarico nel marzo 2012, nonché di aver interamente corrisposto la somma, come rideterminata, in contanti.
In tale contesto, rimane, dunque, fermo il diritto del professionista al corrispettivo (diritto che rimane fermo anche nel caso di proposizione della domanda risarcitoria o dell'eccezione di inadempimento salva in tal caso la compensazione, totale o parziale, dei rispettivi crediti accertati), dovendo farsi applicazione del principio dettato, tra le più recenti, da Cass. civ., sez. II, 18/10/2024,
n. 27042, secondo cui “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24 - 3 - 2014 n. 6886 Rv. 630230 - 01, Cass. Sez. 2 6 - 12 - 2017 n. 29218 Rv.
646538 - 01, in materia di compenso del direttore dei lavori). Come si legge in Cass. 29218/2017, laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17 - 4 - 2012 n. 6009 Rv. 621959 - 01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista”.
Facendo applicazione dei principi richiamati, alla luce dell'oggetto del giudizio delineato dalle domande ed eccezioni delle parti e in assenza di deduzioni in ordine alla totale inservibilità dell'opera realizzata dal non possono aver seguito le deduzioni formulate dagli opponenti in CP_1
sede di comparsa conclusionale secondo cui, in assenza di integrazione, le attività antecedenti o coincidenti con il deposito della relazione a struttura ultimata devo considerarsi “come mai avvenute”, rimanendo gli opponenti tenuti al pagamento del compenso del professionista per l'attività espletata.
È, di poi, tardiva la deduzione circa la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, effettuata solo in sede di scritti conclusivi.
Tanto chiarito, ai fini della domanda di pagamento avanzata dal occorre ricordare che a CP_1 norma dell'art. 2233 c.c. “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'art. 2233
c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n.
9514/1996; n. 29212/2019). Il criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l'accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n. 29837/2011; n. 4081/2014)” (cfr.
Cass. civ. 18967/2022).
In virtù di tale principio, pertanto, in presenza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso non è possibile procedere ad una diversa quantificazione dell'importo dovuto atteso che la determinazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2233 c.c., ha carattere meramente sussidiario.
Nella specie, tuttavia, quanto dedotto da parte opponente circa l'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale al professionista sarebbe spettato un compenso pari ad € 2.500,00 per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”, è rimasta priva di prova. Trattandosi, infatti, di accordo in senso modificativo e riduttivo rispetto all'obbligazione di pagamento come dedotta dall'opposto in base alla tariffa l'onus probandi gravava su parte opponente.
Invero, oltre a difettare qualsivoglia prova scritta, l'esistenza di un accordo in questi termini risulta smentita dalle dichiarazioni rese dalla testimone la quale sentita sul punto Testimone_2 all'udienza del 12/11/2020 ha riferito: “i miei suoceri avevano richiesto all'ing. Persona_1 il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura (perché dovevano ristrutturare la casa) e quest'ultimo a titolo di compenso per il suo lavoro gli ha richiesto € 2.500,00”.
Le dichiarazioni della dunque, sono limitate unicamente al compenso in tesi pattuito per il Tes_2
“rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura” e non anche per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, attività queste pacificamente commissionate al (cfr. atto di citazione). CP_1
Allo stesso modo, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un successivo accordo, modificativo del primo, in virtù del quale il compenso definitivamente dovuto all'opposto per l'attività svolta sarebbe stato pari ad € 1.500,00, né che tali somme siano state effettivamente corrisposte all'opposto in contanti.
Ed infatti, non solo parte opponente non ha prodotto l'accordo che avrebbe vincolato il Renda a tale previsione, ma, inoltre, le dichiarazioni rese sul punto da risultano Testimone_2
inattendibili alla luce della documentazione in atti.
Invero, quanto alla dedotta comunicazione della revoca dell'incarico, in tesi avvenuta il 14/3/2012, le dichiarazioni rese dalla (cfr. udienza del 12/11/2020: “mi ricordo, perché ero presente, Tes_2 che i miei suoceri si erano trovati male con l'ing. e quindi gli hanno revocato l'incarico”), CP_5
oltre a non avere riscontro documentale, risultano smentite dalla nota del 2/7/2012, prot. n. 008228, indirizzata al di Mineo e – pacificamente – sottoscritta dagli opponenti, per mezzo della CP_2 quale questi ultimi hanno comunicato l'inizio dei lavori in relazione alla concessione edilizia n.
42/2011 “confermando direttore dei lavori e costruttore” nella persona dell'opposto (cfr. allegato n.
9, pag. 9, al ricorso monitorio e allegato n. 2, pag. 7, alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche le dichiarazioni della circa il pagamento da parte degli opponenti della somma di € Tes_2
1.500,00 in contanti nelle mani dell'opposto risultano scarsamente attendibili, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti dall'opposto è provato il pagamento da parte degli opponenti di due acconti di € 500,00 ciascuno (già detratti dalla somma richiesta in via monitoria) che, pertanto, ove effettivamente sommati ai 1.500,00 euro in tesi corrisposti in contanti, determinerebbero un esborso complessivo in favore dell'opposto superiore a quello, nella tesi degli opponenti, concordato in via definitiva e pagato alla luce dei lavori in concreto eseguiti.
Parimenti, non assume rilievo al fine di provare l'esistenza di un accordo sul compenso la diffida del 29/12/2012 (richiamata dagli opponenti – solo – in sede di comparsa conclusionale) in quanto la somma richiesta, pari a € 4.000,00, è espressamente proposta in via transattiva a fronte di una pretesa quantificata in “non meno di € 10.000,00, oltre spese , I.V.A. ed INARCASSA”.
Dunque, in assenza di accordo, la determinazione del compenso deve avvenire utilizzando i parametri di legge, tenuto conto della entità, natura e complessità dell'attività espletata. Va, a tal fine, premesso che, sul piano probatorio, le fatture, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. Cass. civ., 12/1/2016 n. 299, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio).
Inoltre, va rilevato il superamento dell'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'equiparazione della parcella professionale, debitamente vistata dall'Ordine competente con relativo parere di congruità, a un rendiconto assistito da una “presunzione di veridicità”, anche in ordine alle attività indicate;
al contrario, secondo l'orientamento oggi prevalente “il parere del Consiglio dell'Ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi né all'accertamento del valore della causa, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, né, tanto meno, all'effettività delle prestazioni parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non da luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall'onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica” (in termini Cass. 17/5/2012 n. 7764; nello stesso senso Cass. 11/1/2016 n. 230; Cass. 18/6/2010 n. 14699)
Tanto premesso, e ribadita l'assenza nel caso di specie dell'accordo sul compenso, occorre verificare le voci di compenso richieste e il contegno processuale serbato sul punto dagli opponenti.
In tale prospettiva, si deve muovere dalla constatazione che il valore dei lavori esibito dal professionista nella parcella vistata e delle spese sostenute non è stato oggetto di contestazione, nemmeno generica, degli opponenti. La mancata produzione del computo metrico (contestata unicamente nella consulenza di parte) rimane, a fronte di ciò, irrilevante agli effetti dell'art. 115
c.p.c..
Invece, dall'esame della consulenza tecnica di parte, richiamata nel corpo dell'opposizione, risulta che le voci oggetto di contestazione attengono all'aumento del 35% ai sensi dell'art. 21 della tariffa applicata (l. 143/1949) e alla maggiorazione del 25% per incarico parziale.
Le censure degli opponenti in ordine all'aumento del 35% meritano accoglimento in quanto l'opposto non ha provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 21 della tariffa, ovvero di aver elaborato “soluzioni distinte e diverse”, aver riscontrato “speciali difficoltà di progetto e di esecuzione” o “uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale”, o aver reso “maggiori prestazioni di assistenza ai lavori”, né la loro ricorrenza si evince dagli elaborati tecnici prodotti in atti.
Non meritano, invece, condivisione le contestazioni effettuate dal CTP in ordine alla maggiorazione del 25% sulla parte di lavori progettati e non diretti in quanto fondate unicamente sulla dedotta responsabilità del professionista per non aver effettuato le integrazioni richieste dal Genio Civile, circostanza che, come detto, non rileva ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per attività pacificamente realizzate (la progettazione e la parziale direzione dei lavori progettati) e per compensi conformi a tariffa (cfr. art. 22 l. 143/1949), salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ove richiesto.
In parziale accoglimento dell'opposizione, dunque, il compenso spettante all'opposto va rideterminato in € 9.800,01 (somma determinata sommando gli onorari richiesti per le attività espletate – lettere a, b, c della parcella – senza l'aumento del 35% e comprensiva delle spese sostenute – lettera d della parcella –, detratte le somme già versate dagli opponenti per competenze tecniche e spese, pari rispettivamente a € 500,00 e € 373,4 – si vedano le fatture allegate al ricorso monitorio) oltre iva e cassa, come per legge, ed € 116 per diritti dell'Ordine e bolli, al cui pagamento vanno condannati gli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo, unitamente alle spese del procedimento monitorio.
Secondo quanto statuito dalla corte di legittimità, infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sez. III,
26/06/2007, n. 14764).
Le spese del giudizio, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3 vanno posti a carico di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e sono liquidati in dispositivo, secondo i parametri di cui al Controparte_1
D.M. 147/2022, per le fasi espletate e tenuto conto del valore accertato della domanda e dell'esito del giudizio (valori minimi per tutte le fasi).
Infine, l'opposto va condannato al versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma
4bis, d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, atteso che, come si evince dal verbale di mediazione depositato in atti, non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 891/2016
R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 134/2016, emesso dal Parte_2
Tribunale di Caltagirone in data 29/4/2016;
- CONDANNA e in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di di € 9.800,01 oltre iva e cassa, come per legge, ed € 116 per Controparte_1 diritti dell'Ordine e bolli, oltre che delle spese della fase monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- COMPENSA le spese del giudizio nella misura di 1/3 e CONDANNA Parte_1
e in solido, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di
[...] Parte_2 [...] pari a € di € 1.694,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa CP_1
come per legge;
- CONDANNA al versamento in favore dell'Erario di un importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Caltagirone, l'8/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nei procedimenti n. 891/2016, aventi ad oggetto “Altri contratti d'opera”
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e , nata a [...] il [...], c.f. C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Fagone ed elettivamente domiciliati C.F._2
presso il suo studio sito in Ramacca, in via G. Santagati n. 1/A, giusta procura in atti.
OPPONENTI
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Bellavia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Caltagirone, in S. Domenico Savio, n. 3/C, giusta procura in atti.
OPPOSTO
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2024, parte attrice ha concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e con provvedimento del 3/10/2024 la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 12/7/2016, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 134/2016, emesso dal Tribunale di
Caltagirone in data 29/4/2016 e notificato in data 3/06/2016, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento della somma di € 18.329,38, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, in favore di a titolo di compensi professionali per “un intervento di Controparte_1 manutenzione straordinaria della casa per civile abitazione sita a Mineo, c.le Terranova e via L.
Capuana n. 44-46”.
A sostegno dell'opposizione eccepivano, in primo luogo, l'inidoneità dei documenti versati in sede monitoria ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo stante la mancata stipulazione di un contratto scritto tra le parti “che possa far ritenere l'odierno ricorrente – opposto, incaricato all'esecuzione dei predetti lavori da parte degli odierni opponenti”, contestando, ai fini della suddetta prova, il valore della parcella e delle fatture prodotte in sede monitoria, così come del parere del Consiglio dell'Ordine ad esse allegato dall'opposto.
Precisavano, fermo quanto sopra, che l'incarico professionale era stato conferito mediante un
“accordo di natura verbale” in virtù del quale l'opposto avrebbe dovuto percepire un compenso complessivo pari ad € 2.500,00 per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”.
Rappresentavano, tuttavia, che il predetto incarico professionale era stato revocato in data
14/3/2012 stante l'inadempimento del professionista, il quale, per un verso, aveva omesso di presentare al Genio Civile di Catania la documentazione integrativa richiesta con nota del
26/4/2011 ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 28 della L. 64/1974 e, per l'altro, aveva depositato la relazione finale a struttura già ultimata. Precisavano, peraltro, di aver corrisposto al la somma di € 1.500,00 in contanti, come da esso richiesto, per i lavori eseguiti sino a quel CP_1 momento e che, pertanto, null'altro era dovuto.
Chiedevano, pertanto, di “revocare l'impugnato Decreto Ingiuntivo N. 134/2016 emesso in data
29.04.2016 perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto ed in diritto”, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23/11/2016, si costituiva in giudizio il quale evidenziava che la prova del credito doveva evincersi dalle Controparte_1
sottoscrizioni presenti su tutti gli allegati tecnici prodotti in atti, nonché dal pagamento delle fatture n. 04/2011 e n. 33/2011, ognuna dell'importo di € 500,00, effettuato dagli opponenti a titolo di acconto.
Insisteva, dunque, nella domanda di pagamento formulata in sede monitoria, evidenziando che sebbene l'attività professionale svolta avesse avuto ad oggetto la redazione di un progetto tecnico e di una variante (con conseguente rilascio di due concessioni edilizie dal Comune di Mineo, rispettivamente in data 5/10/2010 e 30/6/2011 e di due nulla osta della Soprintendenza ai
BB.CC.AA. di Catania, rispettivamente in data 14/12/2010 e 22/4/2011), la direzione dei lavori dal
27/10/2010 al 22/10/2011 e la redazione della relazione finale depositata presso il Genio Civile di
Catania il 28/12/2011, aveva chiesto il compenso “relativo all' ottenimento di una sola Autorizzazione Edilizia da parte del (e non a due); (…) di un solo Nulla Osta Controparte_2 della Soprintendenza ai i Catania (e non a due)” nonché “il 25% per incarico parziale CP_3 sulla progettazione di € 61.000,00 – cifra stimata per le opere realizzate sotto altra direzione lavori” tenendo conto dei minimi tariffari all'epoca vigenti, ritenuti congrui dal competente Ordine
Professionale.
Contestava, inoltre, l'eccezione di inadempimento evidenziando, per un verso, che la presentazione della relazione finale non impediva di provvedere all'integrazione e, per l'altro, di aver predisposto le integrazioni richieste dal Genio Civile di Catania ma di non essere riuscito “inspiegabilmente, ad ottenere la firma degli odierni opponenti perché questi rimandavano sempre”.
Contestava, da ultimo, la revoca dell'incarico nonché l'esistenza di un accordo per la determinazione del compenso nella misura di € 2.500,00, facendo rilevare che le uniche somme percepite per l'attività professionale svolta nell'interesse degli opponenti erano € 1.000,00, corrisposti a titolo di acconto e già indicati nel ricorso monitorio.
Instava, pertanto, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via subordinata, chiedeva, di condannare gli opponenti al pagamento di un'indennità a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c..
Con ordinanza del 30/4/2017 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
Successivamente, con ordinanza dell'11/4/2018, veniva onerata parte opponente all'esperimento del tentativo di mediazione ex lege previsto a pena di improcedibilità.
La causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove testimoniali articolate dalle parti, all'esito delle quali, disattesa la richiesta di consulenza tecnica, veniva assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da e è parzialmente fondata Parte_1 Parte_2
per le ragioni di seguito esposte.
Come noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rappresenta uno sviluppo della fase monitoria e richiede al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è limitato ad un controllo di validità o meno del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/05/2008, n.13085). Ne deriva che l'indagine da effettuarsi in questa sede non attiene alla idoneità o meno della documentazione allegata al ricorso monitorio a consentire l'emissione del decreto opposto, ma alla sussistenza del credito azionato in quella sede alla luce della documentazione allegata al ricorso monitorio ed eventualmente di quella integrata nel corso dell'istruzione, nonché delle eccezioni e difese del debitore.
A ciò, per un verso, consegue l'irrilevanza delle doglianze degli opponenti circa la idoneità della documentazione prodotta in sede monitoria a costituire prova rilevante agli effetti degli artt. 633 e ss. e, per l'altro, la necessità di vagliare le prove offerte da parte opposta – attrice in senso sostanziale – a fondamento della propria pretesa a fronte delle controdeduzioni dell'opponente – convenuta in senso sostanziale – circa eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito.
Valgono sul punto, infatti, le regole ordinarie in materia di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., secondo il quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio grava su chi propone la relativa domanda.
In particolare, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito vantato da un professionista, relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente, al professionista “incombe l'onere di dimostrare non solo che l'opera è stata posta in essere, ma anche l'entità delle prestazioni, al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso” (si veda da ultimo Cassazione civile sez. II, 20/08/2019, n.21522;
Cassazione civile sez. II, 20/04/2006, n.9254; conforme Cassazione civile sez. II, Sentenza n. 2176 del 11/03/1997).
Tanto premesso, nel caso in esame l'opposto ha assunto di essere creditore nei confronti di
[...]
e della complessiva somma di € 18.329,38 a titolo di Parte_1 Parte_2 compensi dovuti per l'attività professionale prestata in loro favore per “un intervento di manutenzione straordinaria della casa per civile abitazione sita a Mineo, c.le Terranova e via L.
Capuana n. 44-46”, già detratto l'acconto di € 1.000,00 versato dagli opponenti, calcolata, a fronte del rifiuto degli opponenti, sulla scorta del “Prezziario Regionale dei LL. PP. del 2009, vigente all'epoca della progettazione e direzione parziale svolte”.
Gli opponenti, dal canto loro, non hanno contestato di aver conferito l'incarico all'opposto, precisando unicamente che tale conferimento è avvenuto verbalmente e per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”.
Invero, secondo la costante giurisprudenza di legittimità “il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti, sicché, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, e compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva” (cfr. Cass. n. 22613/2021).
La prova del conferimento dell'incarico, dunque, non va necessariamente fornita per iscritto, potendo assumere rilievo anche gli elementi presenti in atti aventi una qualche portata indiziante idonei a fondare una eventuale prova presuntiva (in tal senso, cfr. Cass. n. 1792/2017).
Peraltro, nella fattispecie, sotto il profilo della prova dell'an del credito, l'opposto ha allegato:
- il “Progetto di manutenzione straordinaria di una casa per civile abitazione sita in cortile
Terranova n. 9, via Terranova, e via Luigi Capuana n. 44-46” del 14/6/2010 da esso redatto in uno alla relazione tecnica illustrativa e alla documentazione fotografica (cfr. allegato n. 6, pag. 4, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 23/6/2010, prot. n. 2584, a firma degli opponenti, indirizzata alla
Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania, sezione Architettonica, per il rilascio del nulla osta di competenza, nella quale si fa espresso riferimento al “progetto esecutivo redatto dal proprio progettista, calcolista e direttore dei lavori dott. ing. ” (cfr. Controparte_1
allegato n. 1, pag. 1, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 24/6/2010, prot. n. 8327, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di
Mineo per il rilascio dell'autorizzazione edilizia da cui emerge che “progettista e direttore dei lavori dell'intervento è il dott. ing. ” (cfr. allegato n. 2, pag. 1, alla Controparte_1
comparsa di costituzione e risposta);
- la delega del 10/9/2010 ad esso rilasciata per il “ritiro della pratica approvata e relativo nulla osta” (cfr. allegato n. 1, pag. 3, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 17/9/2010, prot. n. 0012450, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di Mineo per il rilascio dell'autorizzazione edilizia “sul progetto allegato, identico al precedente ma senza variazioni sul prospetto di via Capuana (…) sempre redatto dal dott. ing. ” (cfr. allegato n. 2, pag. 5, alla comparsa di costituzione e risposta); Controparte_1
- l'autorizzazione edilizia n. 99/2010 rilasciata dal Comune di Mineo il 5/10/2010 in cui si fa riferimento al “progetto (…) redatto dall'Ing. nonché alla Controparte_1
“dichiarazione dell'Ing. certificante la conformità alle norme Controparte_1 igienico-sanitarie del 14/09/2010” (cfr. allegato n. 6, pag. 1, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 22/10/2010, a firma degli opponenti e dell'opposto, indirizzata all'Ufficio del
Genio Civile di Catania per il rilascio del nulla osta ai sensi della L. 64/1974 in cui gli opponenti dichiarano che “Progettista, calcolista e direttore dei lavori del progetto è il dott. ing. ” (cfr. allegato n. 7, pag. 2, al ricorso monitorio); Controparte_1 - i disegni esecutivi allegati al “Progetto di manutenzione straordinaria di una casa per civile abitazione sita in cortile Terranova n. 9, via Terranova, e via Luigi Capuana n. 44-46” del
5/11/2010 (cfr. allegato n. 7, pag. 6, al ricorso monitorio);
- i fascicoli di calcolo allegati al suddetto progetto (cfr. allegato n. 8, pag. 1, al ricorso monitorio);
- il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania del 14/12/2010 prot. n. 4100
(cfr. allegato n. 7, pag. 1, al ricorso monitorio);
- la richiesta del 14/1/2011, a firma degli opponenti, indirizzata alla Soprintendenza ai Beni
Culturali di Catania, sezione Architettonica, per il rilascio del nulla osta di competenza a seguito di variazione progettuale nella quale si fa espresso riferimento al “nuovo progetto esecutivo redatto dal proprio progettista, calcolista e direttore dei lavori dott. ing.
[...]
” (cfr. allegato n. 1, pag. 4, alla comparsa di costituzione e risposta); CP_1
- il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Culturali di Catania del 22/4/2011 prot. n. 8996
(cfr. allegato n. 9, pag. 8, al ricorso monitorio);
- la delega del 29/4/2011 ad esso rilasciata per il “ritiro della pratica approvata e relativo
Nulla Osta” (cfr. allegato n. 1, pag. 6, alla comparsa di costituzione e risposta);
- la richiesta del 5/5/2011, a firma degli opponenti, indirizzata al per il Controparte_2
rilascio di nuova autorizzazione edilizia (cfr. allegato n. 9, pag. 10, al ricorso monitorio);
- l'autorizzazione edilizia n. 42/2011 rilasciata dal Comune di Mineo il 30/6/2011 in cui è richiamato il “progetto (…) redatto dall'Ing. ” (cfr. allegato n. 9, pag. Controparte_1
11, al ricorso monitorio);
- la “Relazione a struttura ultimata”, prot. n. 47129 del 28/12/2011, da esso redatta (cfr. allegato n. 9, pag. 3 al ricorso monitorio) e la nota di deposito della stessa emessa il
6/1/2012 dall'Ufficio del Genio Civile di Catania, prot. n. 013701 (cfr. allegato n. 9, pag. 2 al ricorso monitorio);
- la nota del 2/7/2012, prot. n. 008228, a firma degli opponenti, indirizzata al Comune di
Mineo per mezzo della quale gli opponenti comunicavano l'inizio dei lavori in relazione alla concessione edilizia n. 42/2011 “confermando direttore dei lavori e costruttore” (cfr. allegato n. 9, pag. 9, al ricorso monitorio e allegato n. 2, pag. 7, alla comparsa di costituzione e risposta).
Tale produzione documentale, in assenza di contestazioni degli opponenti, dunque, non solo è idonea a comprovare il conferimento dell'incarico – comunque, per quanto sopra riferito, non contestato – ma anche l'attività in concreto espletata in esecuzione dello stesso, anche confermata dai testimoni sentiti, (il quale all'udienza del 12/11/2020 ha, in Testimone_1 particolare, riferito di aver svolto il tirocinio formativo presso lo studio dal 2009 “per tre / CP_1 quattro anni” e che “l'ing. faceva la direzione dei lavori. Ha redatto il progetto esecutivo, lo CP_1 ha presentato al e poi ha iniziato la direzione dei lavori”) e CP_2 Parte_3
Quest'ultimo, sentito all'udienza del 10/12/2020, dopo aver dichiarato di essere a conoscenza dei fatti in quanto al momento della loro verificazione collaborava, nella propria qualità di geometra, con lo studio professionale del ha confermato il conferimento dell'incarico al professionista CP_1 da parte degli opponenti e l'esecuzione della prestazione da parte dell'opposto, precisando che
“Tale incarico è stato svolto tra il 2010 ed il 2011 ; nel 2010 sono state rilasciate le autorizzazioni da parte del Comune di Mineo (autorizzazione edilizia) poi la domanda di nulla osta al Genio
Civile ed infine il nulla osta ai Beni Culturali”. Ha, inoltre, riferito, che “l'ing. si è occupato CP_1 del progetto esecutivo e ed ha effettuato parte della direzione dei lavori. (…) L'iter dei lavori è stato abbastanza lungo perché c'è stata anche una variante che ha comportato la necessità di richiedere ulteriori autorizzazioni e nulla osta alla Sovraintendenza dei Beni Culturali di Catania.
L'ing. si è occupato della direzione dei lavori fino alla fine del 2011”. Ha, altresì, aggiunto CP_1 in proposito che “Gli interventi eseguiti presso l'immobile degli attori sono stati di una certa importanza, poiché sono stati effettuati delle demolizioni e rifacimento dei solai, ancorati con cordoli in cemento armato sui muti perimetrali, demolizione e rifacimento del tetto, e più genericamente attività a protezione antisismica. L'immobile si trova in una zona sismica di categoria 2”.
Dal contegno degli opponenti e dalle prove offerte dall'opposto è, dunque, emersa la prova sia del conferimento dell'incarico, sia dell'esecuzione delle prestazioni oggetto della parcella azionata.
A tal proposito, giova evidenziare che l'opposto non ha contestato di non aver depositato la documentazione integrativa richiesta dal con nota del 26/4/2011, tuttavia imputando tale CP_2
circostanza al comportamento degli opponenti che avrebbero rifiutato di firmare gli elaborati.
Fermo restando che, in questa sede, non è stata avanzata dai coniugi alcuna domanda CP_4
risarcitoria (essendosi essi espressamente riservati di provvedere in altra sede - cfr. pag. 6 dell'atto di citazione -) o eccezione riconvenzionale – dal ché l'irrilevanza anche dei quesiti che essi hanno chiesto di sottoporre al CTU relativi ai potenziali effetti negativi del mancato rilascio dell'autorizzazione ex 64/1974 e alla possibilità per il tecnico di depositare la relazione finale in assenza della predetta autorizzazione – deve osservarsi che l'opposto non ha provato la non imputabilità del mancato deposito delle integrazioni, non avendo articolato prove orali a riprova di quanto dedotto, né ha provato, con documentazione dotata di data certa, l'effettiva predisposizione dell'integrazione necessaria. Ciò non esclude, nondimeno, il diritto del Renda al compenso per le attività effettivamente svolte, come si dirà infra.
Ciò posto in ordine alla prova del mandato professionale e dell'esecuzione della prestazione, occorre adesso esaminare le ulteriori difese degli opponenti relative al quantum.
A tal fine, occorre ribadire che gli opponenti non hanno avanzato una eccezione di inadempimento, così pretendendo di giustificare il mancato pagamento del compenso, né hanno in questa sede avanzato domanda di risoluzione del contratto, di riduzione del prezzo o di risarcimento del danno;
essi hanno, infatti, unicamente eccepito l'esistenza di un diverso accordo tra le parti, modificato in diminuzione a fronte della solo parziale esecuzione della prestazione.
I coniugi nello specifico, hanno eccepito di aver originariamente concordato CP_4 verbalmente con l'opposto un corrispettivo di € 2.500,00 per l'esecuzione dei lavori e, successivamente, di aver rivisto tale accordo riducendo il compenso dovuto a € 1.500,00 a causa degli inadempimenti riscontrati e riconosciuti dall'opposto che ne avevano determinato la revoca dall'incarico nel marzo 2012, nonché di aver interamente corrisposto la somma, come rideterminata, in contanti.
In tale contesto, rimane, dunque, fermo il diritto del professionista al corrispettivo (diritto che rimane fermo anche nel caso di proposizione della domanda risarcitoria o dell'eccezione di inadempimento salva in tal caso la compensazione, totale o parziale, dei rispettivi crediti accertati), dovendo farsi applicazione del principio dettato, tra le più recenti, da Cass. civ., sez. II, 18/10/2024,
n. 27042, secondo cui “nel contratto d'opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo per la prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela (Cass. Sez. 2 24 - 3 - 2014 n. 6886 Rv. 630230 - 01, Cass. Sez. 2 6 - 12 - 2017 n. 29218 Rv.
646538 - 01, in materia di compenso del direttore dei lavori). Come si legge in Cass. 29218/2017, laddove l'opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, il committente non ne pretenda l'eliminazione diretta da parte dell'esecutore dell'opera e chieda il risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, così come questi vizi non escludono il diritto dell'appaltatore al corrispettivo (Cass. Sez. 2 17 - 4 - 2012 n. 6009 Rv. 621959 - 01), così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista e al direttore dei lavori per l'opera professionale prestata. L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, in relazione all'oggettiva gravità degli stessi, avuto riguardo all'intero equilibrio del contratto da valutarsi secondo buona fede;
quindi se l'opera è stata comunque eseguita, seppure con difetti che non ne escludono l'utilità, il committente ha diritto al risarcimento del danno, ma non può rifiutare il pagamento del compenso al professionista”.
Facendo applicazione dei principi richiamati, alla luce dell'oggetto del giudizio delineato dalle domande ed eccezioni delle parti e in assenza di deduzioni in ordine alla totale inservibilità dell'opera realizzata dal non possono aver seguito le deduzioni formulate dagli opponenti in CP_1
sede di comparsa conclusionale secondo cui, in assenza di integrazione, le attività antecedenti o coincidenti con il deposito della relazione a struttura ultimata devo considerarsi “come mai avvenute”, rimanendo gli opponenti tenuti al pagamento del compenso del professionista per l'attività espletata.
È, di poi, tardiva la deduzione circa la mancata esecuzione delle opere a regola d'arte, effettuata solo in sede di scritti conclusivi.
Tanto chiarito, ai fini della domanda di pagamento avanzata dal occorre ricordare che a CP_1 norma dell'art. 2233 c.c. “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene”.
Secondo la giurisprudenza di legittimità “l'elencazione, contenuta nel primo comma dell'art. 2233
c.c., dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso ha carattere gerarchico (Cass. n.
9514/1996; n. 29212/2019). Il criterio preferenziale individuato dal legislatore ai fini della determinazione del compenso del professionista è l'accordo delle parti. Il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esista uno specifico accordo fra le parti, le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio (Cass. n. 29837/2011; n. 4081/2014)” (cfr.
Cass. civ. 18967/2022).
In virtù di tale principio, pertanto, in presenza di un accordo tra le parti che abbia stabilito la misura del compenso non è possibile procedere ad una diversa quantificazione dell'importo dovuto atteso che la determinazione giudiziale, ai sensi dell'art. 2233 c.c., ha carattere meramente sussidiario.
Nella specie, tuttavia, quanto dedotto da parte opponente circa l'esistenza di un accordo tra le parti in virtù del quale al professionista sarebbe spettato un compenso pari ad € 2.500,00 per “la ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni coniugi, il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura”, è rimasta priva di prova. Trattandosi, infatti, di accordo in senso modificativo e riduttivo rispetto all'obbligazione di pagamento come dedotta dall'opposto in base alla tariffa l'onus probandi gravava su parte opponente.
Invero, oltre a difettare qualsivoglia prova scritta, l'esistenza di un accordo in questi termini risulta smentita dalle dichiarazioni rese dalla testimone la quale sentita sul punto Testimone_2 all'udienza del 12/11/2020 ha riferito: “i miei suoceri avevano richiesto all'ing. Persona_1 il rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura (perché dovevano ristrutturare la casa) e quest'ultimo a titolo di compenso per il suo lavoro gli ha richiesto € 2.500,00”.
Le dichiarazioni della dunque, sono limitate unicamente al compenso in tesi pattuito per il Tes_2
“rilascio del certificato di agibilità ed il collaudo della struttura” e non anche per la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà, attività queste pacificamente commissionate al (cfr. atto di citazione). CP_1
Allo stesso modo, non è stata raggiunta la prova dell'esistenza di un successivo accordo, modificativo del primo, in virtù del quale il compenso definitivamente dovuto all'opposto per l'attività svolta sarebbe stato pari ad € 1.500,00, né che tali somme siano state effettivamente corrisposte all'opposto in contanti.
Ed infatti, non solo parte opponente non ha prodotto l'accordo che avrebbe vincolato il Renda a tale previsione, ma, inoltre, le dichiarazioni rese sul punto da risultano Testimone_2
inattendibili alla luce della documentazione in atti.
Invero, quanto alla dedotta comunicazione della revoca dell'incarico, in tesi avvenuta il 14/3/2012, le dichiarazioni rese dalla (cfr. udienza del 12/11/2020: “mi ricordo, perché ero presente, Tes_2 che i miei suoceri si erano trovati male con l'ing. e quindi gli hanno revocato l'incarico”), CP_5
oltre a non avere riscontro documentale, risultano smentite dalla nota del 2/7/2012, prot. n. 008228, indirizzata al di Mineo e – pacificamente – sottoscritta dagli opponenti, per mezzo della CP_2 quale questi ultimi hanno comunicato l'inizio dei lavori in relazione alla concessione edilizia n.
42/2011 “confermando direttore dei lavori e costruttore” nella persona dell'opposto (cfr. allegato n.
9, pag. 9, al ricorso monitorio e allegato n. 2, pag. 7, alla comparsa di costituzione e risposta).
Anche le dichiarazioni della circa il pagamento da parte degli opponenti della somma di € Tes_2
1.500,00 in contanti nelle mani dell'opposto risultano scarsamente attendibili, tenuto conto che dalla documentazione versata in atti dall'opposto è provato il pagamento da parte degli opponenti di due acconti di € 500,00 ciascuno (già detratti dalla somma richiesta in via monitoria) che, pertanto, ove effettivamente sommati ai 1.500,00 euro in tesi corrisposti in contanti, determinerebbero un esborso complessivo in favore dell'opposto superiore a quello, nella tesi degli opponenti, concordato in via definitiva e pagato alla luce dei lavori in concreto eseguiti.
Parimenti, non assume rilievo al fine di provare l'esistenza di un accordo sul compenso la diffida del 29/12/2012 (richiamata dagli opponenti – solo – in sede di comparsa conclusionale) in quanto la somma richiesta, pari a € 4.000,00, è espressamente proposta in via transattiva a fronte di una pretesa quantificata in “non meno di € 10.000,00, oltre spese , I.V.A. ed INARCASSA”.
Dunque, in assenza di accordo, la determinazione del compenso deve avvenire utilizzando i parametri di legge, tenuto conto della entità, natura e complessità dell'attività espletata. Va, a tal fine, premesso che, sul piano probatorio, le fatture, secondo consolidato orientamento, non assumono valore probatorio, ma al più indiziario, in ragione del carattere unilaterale della provenienza dei documenti stessi (cfr. Cass. civ., 12/1/2016 n. 299, secondo cui “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. Pertanto, quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio).
Inoltre, va rilevato il superamento dell'indirizzo giurisprudenziale favorevole all'equiparazione della parcella professionale, debitamente vistata dall'Ordine competente con relativo parere di congruità, a un rendiconto assistito da una “presunzione di veridicità”, anche in ordine alle attività indicate;
al contrario, secondo l'orientamento oggi prevalente “il parere del Consiglio dell'Ordine costituisce un mero controllo sulla rispondenza delle voci indicate in parcella a quelle previste dalla tariffa e non può estendersi né all'accertamento del valore della causa, onde svolgere tale controllo anche sulla corretta applicazione della tariffa pertinente, né, tanto meno, all'effettività delle prestazioni parcellate, ragion per cui non ha valore di certificazione amministrativa e non da luogo, pertanto, ad alcuna presunzione di verità che esoneri il professionista dall'onere della prova ed imponga al cliente quello della contestazione specifica” (in termini Cass. 17/5/2012 n. 7764; nello stesso senso Cass. 11/1/2016 n. 230; Cass. 18/6/2010 n. 14699)
Tanto premesso, e ribadita l'assenza nel caso di specie dell'accordo sul compenso, occorre verificare le voci di compenso richieste e il contegno processuale serbato sul punto dagli opponenti.
In tale prospettiva, si deve muovere dalla constatazione che il valore dei lavori esibito dal professionista nella parcella vistata e delle spese sostenute non è stato oggetto di contestazione, nemmeno generica, degli opponenti. La mancata produzione del computo metrico (contestata unicamente nella consulenza di parte) rimane, a fronte di ciò, irrilevante agli effetti dell'art. 115
c.p.c..
Invece, dall'esame della consulenza tecnica di parte, richiamata nel corpo dell'opposizione, risulta che le voci oggetto di contestazione attengono all'aumento del 35% ai sensi dell'art. 21 della tariffa applicata (l. 143/1949) e alla maggiorazione del 25% per incarico parziale.
Le censure degli opponenti in ordine all'aumento del 35% meritano accoglimento in quanto l'opposto non ha provato la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 21 della tariffa, ovvero di aver elaborato “soluzioni distinte e diverse”, aver riscontrato “speciali difficoltà di progetto e di esecuzione” o “uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiore al normale”, o aver reso “maggiori prestazioni di assistenza ai lavori”, né la loro ricorrenza si evince dagli elaborati tecnici prodotti in atti.
Non meritano, invece, condivisione le contestazioni effettuate dal CTP in ordine alla maggiorazione del 25% sulla parte di lavori progettati e non diretti in quanto fondate unicamente sulla dedotta responsabilità del professionista per non aver effettuato le integrazioni richieste dal Genio Civile, circostanza che, come detto, non rileva ai fini del riconoscimento del diritto al compenso per attività pacificamente realizzate (la progettazione e la parziale direzione dei lavori progettati) e per compensi conformi a tariffa (cfr. art. 22 l. 143/1949), salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno ove richiesto.
In parziale accoglimento dell'opposizione, dunque, il compenso spettante all'opposto va rideterminato in € 9.800,01 (somma determinata sommando gli onorari richiesti per le attività espletate – lettere a, b, c della parcella – senza l'aumento del 35% e comprensiva delle spese sostenute – lettera d della parcella –, detratte le somme già versate dagli opponenti per competenze tecniche e spese, pari rispettivamente a € 500,00 e € 373,4 – si vedano le fatture allegate al ricorso monitorio) oltre iva e cassa, come per legge, ed € 116 per diritti dell'Ordine e bolli, al cui pagamento vanno condannati gli opponenti, previa revoca del decreto ingiuntivo, unitamente alle spese del procedimento monitorio.
Secondo quanto statuito dalla corte di legittimità, infatti, l'accoglimento totale o parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito (cfr. Cass. civ., sez. III,
26/06/2007, n. 14764).
Le spese del giudizio, stante la parziale fondatezza dell'opposizione, vanno compensate nella misura di 1/3. I restanti 2/3 vanno posti a carico di e Parte_1 Parte_2
nei confronti di e sono liquidati in dispositivo, secondo i parametri di cui al Controparte_1
D.M. 147/2022, per le fasi espletate e tenuto conto del valore accertato della domanda e dell'esito del giudizio (valori minimi per tutte le fasi).
Infine, l'opposto va condannato al versamento in favore dell'Erario dell'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, in base a quanto disposto dall'art. 8, comma
4bis, d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, atteso che, come si evince dal verbale di mediazione depositato in atti, non ha partecipato senza giustificato motivo all'incontro di mediazione esperito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 891/2016
R.G., così statuisce:
- ACCOGLIE PARZIALMENTE l'opposizione proposta da e Parte_1
e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo n. 134/2016, emesso dal Parte_2
Tribunale di Caltagirone in data 29/4/2016;
- CONDANNA e in solido, al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di di € 9.800,01 oltre iva e cassa, come per legge, ed € 116 per Controparte_1 diritti dell'Ordine e bolli, oltre che delle spese della fase monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 540,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;
- COMPENSA le spese del giudizio nella misura di 1/3 e CONDANNA Parte_1
e in solido, al pagamento dei restanti 2/3 in favore di
[...] Parte_2 [...] pari a € di € 1.694,00, per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa CP_1
come per legge;
- CONDANNA al versamento in favore dell'Erario di un importo Controparte_1
corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, d.lgs. 28/2010.
Così deciso in Caltagirone, l'8/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione