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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/03/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1789/2023 R.G., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosanna Parte_1
Milazzo
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
- convenuta contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 la ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere conseguito nell'anno scolastico 1990/91 il diploma di liceo linguistico e nell'anno scolastico 1993/1994 il diploma di pianoforte presso il
Conservatorio di musica di Palermo – esponeva di avere presentato in data
03/08/2020, e poi aggiornata in data 60/05/2022, domanda per la scuola secondaria relativamente alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per cui trasmetteva successiva domanda a completamento dalla quale derivava l'inserimento nelle GPS, di seguito meglio specificate:
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- GPS Fascia 2 A029 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- GPS Fascia 2 A030 –musica nella scuola secondaria di I grado;
- GPS Fascia 2 AJ55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);
- GPS Fascia 2 AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(pianoforte).
Rappresentava, inoltre, di essere stata convocata e di avere effettivamente svolto una supplenza per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso il Liceo musicale “V. F. Allmayer” di
Alcamo, dal 27/09/2022 con termine sino al 12/10/2022, poi prorogato al 31/10/2022,
e di essere venuta a conoscenza, nel successivo mese di maggio 2023, dell'esclusione dalla II fascia delle GPS perché i titoli posseduti non soddisfacevano i requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/22, ed in particolare perché non avrebbe prestato il servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale e non avrebbe posseduto titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso
AJ55.
Contr La stessa presentava reclamo all' di vverso l'esclusione, che tuttavia CP_1 non veniva mai preso in considerazione dall'Amministrazione.
La ricorrente, lamentava, dunque, la lesione del suo diritto di attribuzione di ulteriori incarichi (conferiti inevitabilmente ad altri docenti) e la preclusione di altre possibili convocazioni in forza dell'esclusione stabilita dall'USP.
Chiedeva, pertanto:
“disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non le ha riconosciuto la validità del proprio titolo di studio quale titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso AJ55, unitamente al servizio prestato di almeno 16 giorni lavorativi, escludendola dalla GPS di II Fascia per la classe di concorso AJ55; dichiarare il diritto della docente al riconoscimento dei diplomi Parte_1 posseduti quali titoli idoneo per l'accesso alla cdc AJ55 e conseguentemente dichiarare il diritto della stessa ad essere reinserita in GPS ed all'attribuzione di incarichi a tempo determinato spettanti in relazione alla propria posizione e punteggio in graduatoria;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno Parte_1
patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della mancata nomina, conferita ad altri docenti, ad oggi;
e per l'effetto condannare il al pagamento delle spettanze sopra CP_1 enunciate, nonché ordinare all'amministrazione resistente il riconoscimento del punteggio conseguito”
L'amministrazione convenuta non si costituiva sebbene ritualmente evocata in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alle prime due domande esposte in ricorso, poiché era stata regolarmente inserita con i suoi titoli nelle GPS di Palermo relative al biennio 2024/2026 e insisteva nella restanti domande di riconoscimento giuridico del servizio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e di conseguente accertamento del danno patrimoniale per il totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della mancata nomina, conferita ad altri docenti.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale e discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande volte al reinserimento nelle GPS per la classe di concorso AJ55 con il riconoscimento dei titoli posseduti, stante il sopravvenuto inserimento nelle GPS di Palermo relative al biennio 2024/2026.
Quanto alle residue domande di riconoscimento giuridico del servizio e di risarcimento del danno formulate, il ricorso è fondato e va accolto.
Come correttamente evidenziato in ricorso, ai fini del conferimento delle supplenze per i bienni 2020/2022 e 2022/2024 era necessario sia il possesso dei titoli di studio idonei per l'accesso alla classe di concorso AJ55, sia l'avere già prestato servizio specifico.
Al riguardo deve rilevarsi che i titoli posseduti dalla ricorrente erano perfettamente idonei in relazione a quanto indicato dal D.M. del 9 maggio 2017, n. 259, dall'allegato “E” nonché dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, poiché la stessa, oltre a possedere i titoli indicati nell'allegato “E” (diploma di liceo linguistico oltre al diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio), aveva anche prestato il servizio specifico richiesto dalla normativa per oltre 16 giorni, più precisamente dal
26/01/2017 al 11/02/2017, presso il Liceo Statale musicale “V.F. Allmayer” di
Alcamo.
Deve quindi ritenersi illegittima l'esclusione della ricorrente, e del resto,
l'inserimento della ricorrente da parte dell'USP di Palermo nelle GPS per il biennio
2024/2026 con i titoli già posseduti ne costituisce l'ulteriore riprova.
Quanto al danno risarcibile, lo stesso va commisurato alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire. Passando alla individuazione concreta, quanto all'anno scolastico 2022/2023 deve rilevarsi che, come si evince dai chiarimenti resi nelle note di trattazione scritta a seguito delle informazioni acquisite presso l'amministrazione scolastica, se non fosse intervenuta l'esclusione della ricorrente, alla stessa sarebbe stato senz'altro attribuito l'incarico per la supplenza sino al
10.06.23, in luogo del docente che, pur precedendola in graduatoria Persona_1
alla posizione n. 2, inizialmente non aveva dato la disponibilità ad accettare l'incarico. Sul punto basti richiamare il chiaro disposto dell'art. 12 c. 11 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.22, che preclude la possibilità agli aspiranti docenti di avere attribuiti ulteriori incarichi a seguiti di rinuncia pervenuta
(“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”), nonché dell'art. 13 c.11 della stessa ordinanza, che attribuisce il diritto di proroga della supplenza al medesimo supplente già in servizio, che nel caso di specie era la ricorrente (“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”).
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, deve ritenersi effettivamente sussistente il danno in capo alla ricorrente per non aver avuto la possibilità di essere convocata in Contr forza dell'esclusione prospettata dall In particolare, risulta provato che le sarebbe spettata l'attribuzione della supplenza dal 06/11/2023 al 30/06/2023 in luogo della docente , nominata da graduatoria di istituto e avente Persona_2
posizione inferiore rispetto alla ricorrente.
In definitiva, nel caso di specie – una volta acclarata l'illegittimità dell'esclusione della dalle GPS e le conseguenze da ciò derivanti relative alla mancata Parte_1
attribuzione degli incarichi – va senz'altro riconosciuto alla stessa il pagamento di un danno patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze retributive che la stessa avrebbe effettivamente conseguito nell'anno scolastico 2022/2023 dalla cessazione anticipata dell'incarico fino al sino al 10.06.23, e nell'anno scolastico 2023/2024, dal
06/11/2023 al 30/06/2023, nonché il riconoscimento giuridico del servizio relativo ai periodi anzidetti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della resistente: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle prime due domande esposte in ricorso, volte al reinserimento nelle GPS per la classe di concorso AJ55 con il riconoscimento dei titoli posseduti;
condanna la parte convenuta al pagamento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente, pari al totale delle spettanze che la stessa avrebbe effettivamente conseguito nell'anno scolastico 2022/2023 dalla cessazione anticipata dell'incarico fino al sino al 10/06/2023, e nell'anno scolastico 2023/2024, dal 06/11/2023 al
30/06/2023, il tutto oltre interessi;
condanna la parte convenuta al riconoscimento giuridico del servizio relativo ai periodi anzidetti;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.109,00, con distrazione in favore dell'avv. Milazzo.
Trapani, 14/03/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del Lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.1789/2023 R.G., promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv.to Rosanna Parte_1
Milazzo
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...]
- convenuta contumace - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 22.09.2023 la ricorrente in epigrafe – avendo premesso di avere conseguito nell'anno scolastico 1990/91 il diploma di liceo linguistico e nell'anno scolastico 1993/1994 il diploma di pianoforte presso il
Conservatorio di musica di Palermo – esponeva di avere presentato in data
03/08/2020, e poi aggiornata in data 60/05/2022, domanda per la scuola secondaria relativamente alla “procedura di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999,
n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per cui trasmetteva successiva domanda a completamento dalla quale derivava l'inserimento nelle GPS, di seguito meglio specificate:
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADMM - sostegno scuola secondaria I grado;
- GPS Incrociate Sostegno Fascia 2 ADSS - sostegno scuola secondaria II grado;
- GPS Fascia 2 A029 – musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado;
- GPS Fascia 2 A030 –musica nella scuola secondaria di I grado;
- GPS Fascia 2 AJ55 – strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (pianoforte);
- GPS Fascia 2 AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
(pianoforte).
Rappresentava, inoltre, di essere stata convocata e di avere effettivamente svolto una supplenza per la classe di concorso AJ55 (strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado) presso il Liceo musicale “V. F. Allmayer” di
Alcamo, dal 27/09/2022 con termine sino al 12/10/2022, poi prorogato al 31/10/2022,
e di essere venuta a conoscenza, nel successivo mese di maggio 2023, dell'esclusione dalla II fascia delle GPS perché i titoli posseduti non soddisfacevano i requisiti previsti dall'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06/05/22, ed in particolare perché non avrebbe prestato il servizio specifico di almeno 16 giorni presso i percorsi di liceo musicale e non avrebbe posseduto titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso
AJ55.
Contr La stessa presentava reclamo all' di vverso l'esclusione, che tuttavia CP_1 non veniva mai preso in considerazione dall'Amministrazione.
La ricorrente, lamentava, dunque, la lesione del suo diritto di attribuzione di ulteriori incarichi (conferiti inevitabilmente ad altri docenti) e la preclusione di altre possibili convocazioni in forza dell'esclusione stabilita dall'USP.
Chiedeva, pertanto:
“disapplicare, sospendere o annullare gli effetti di ogni provvedimento, ancorché non conosciuto, adottato dall'Amministrazione resistente in ordine alla procedura che ha coinvolto l'odierna ricorrente, nella parte in cui non le ha riconosciuto la validità del proprio titolo di studio quale titolo idoneo per l'accesso alla classe di concorso AJ55, unitamente al servizio prestato di almeno 16 giorni lavorativi, escludendola dalla GPS di II Fascia per la classe di concorso AJ55; dichiarare il diritto della docente al riconoscimento dei diplomi Parte_1 posseduti quali titoli idoneo per l'accesso alla cdc AJ55 e conseguentemente dichiarare il diritto della stessa ad essere reinserita in GPS ed all'attribuzione di incarichi a tempo determinato spettanti in relazione alla propria posizione e punteggio in graduatoria;
accertare e dichiarare che la sig.ra ha subito un danno Parte_1
patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della mancata nomina, conferita ad altri docenti, ad oggi;
e per l'effetto condannare il al pagamento delle spettanze sopra CP_1 enunciate, nonché ordinare all'amministrazione resistente il riconoscimento del punteggio conseguito”
L'amministrazione convenuta non si costituiva sebbene ritualmente evocata in giudizio e veniva pertanto dichiarata contumace.
Nelle more del giudizio, la ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente alle prime due domande esposte in ricorso, poiché era stata regolarmente inserita con i suoi titoli nelle GPS di Palermo relative al biennio 2024/2026 e insisteva nella restanti domande di riconoscimento giuridico del servizio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e di conseguente accertamento del danno patrimoniale per il totale delle spettanze che la stessa avrebbe conseguito dal momento della mancata nomina, conferita ad altri docenti.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata istruita in via documentale e discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Va anzitutto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle domande volte al reinserimento nelle GPS per la classe di concorso AJ55 con il riconoscimento dei titoli posseduti, stante il sopravvenuto inserimento nelle GPS di Palermo relative al biennio 2024/2026.
Quanto alle residue domande di riconoscimento giuridico del servizio e di risarcimento del danno formulate, il ricorso è fondato e va accolto.
Come correttamente evidenziato in ricorso, ai fini del conferimento delle supplenze per i bienni 2020/2022 e 2022/2024 era necessario sia il possesso dei titoli di studio idonei per l'accesso alla classe di concorso AJ55, sia l'avere già prestato servizio specifico.
Al riguardo deve rilevarsi che i titoli posseduti dalla ricorrente erano perfettamente idonei in relazione a quanto indicato dal D.M. del 9 maggio 2017, n. 259, dall'allegato “E” nonché dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, poiché la stessa, oltre a possedere i titoli indicati nell'allegato “E” (diploma di liceo linguistico oltre al diploma di pianoforte conseguito presso il conservatorio), aveva anche prestato il servizio specifico richiesto dalla normativa per oltre 16 giorni, più precisamente dal
26/01/2017 al 11/02/2017, presso il Liceo Statale musicale “V.F. Allmayer” di
Alcamo.
Deve quindi ritenersi illegittima l'esclusione della ricorrente, e del resto,
l'inserimento della ricorrente da parte dell'USP di Palermo nelle GPS per il biennio
2024/2026 con i titoli già posseduti ne costituisce l'ulteriore riprova.
Quanto al danno risarcibile, lo stesso va commisurato alle retribuzioni che avrebbe avuto diritto a percepire. Passando alla individuazione concreta, quanto all'anno scolastico 2022/2023 deve rilevarsi che, come si evince dai chiarimenti resi nelle note di trattazione scritta a seguito delle informazioni acquisite presso l'amministrazione scolastica, se non fosse intervenuta l'esclusione della ricorrente, alla stessa sarebbe stato senz'altro attribuito l'incarico per la supplenza sino al
10.06.23, in luogo del docente che, pur precedendola in graduatoria Persona_1
alla posizione n. 2, inizialmente non aveva dato la disponibilità ad accettare l'incarico. Sul punto basti richiamare il chiaro disposto dell'art. 12 c. 11 dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.22, che preclude la possibilità agli aspiranti docenti di avere attribuiti ulteriori incarichi a seguiti di rinuncia pervenuta
(“Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento”), nonché dell'art. 13 c.11 della stessa ordinanza, che attribuisce il diritto di proroga della supplenza al medesimo supplente già in servizio, che nel caso di specie era la ricorrente (“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto”).
Quanto all'anno scolastico 2023/2024, deve ritenersi effettivamente sussistente il danno in capo alla ricorrente per non aver avuto la possibilità di essere convocata in Contr forza dell'esclusione prospettata dall In particolare, risulta provato che le sarebbe spettata l'attribuzione della supplenza dal 06/11/2023 al 30/06/2023 in luogo della docente , nominata da graduatoria di istituto e avente Persona_2
posizione inferiore rispetto alla ricorrente.
In definitiva, nel caso di specie – una volta acclarata l'illegittimità dell'esclusione della dalle GPS e le conseguenze da ciò derivanti relative alla mancata Parte_1
attribuzione degli incarichi – va senz'altro riconosciuto alla stessa il pagamento di un danno patrimoniale che ammonta al totale delle spettanze retributive che la stessa avrebbe effettivamente conseguito nell'anno scolastico 2022/2023 dalla cessazione anticipata dell'incarico fino al sino al 10.06.23, e nell'anno scolastico 2023/2024, dal
06/11/2023 al 30/06/2023, nonché il riconoscimento giuridico del servizio relativo ai periodi anzidetti.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nella contumacia della resistente: dichiara cessata la materia del contendere relativamente alle prime due domande esposte in ricorso, volte al reinserimento nelle GPS per la classe di concorso AJ55 con il riconoscimento dei titoli posseduti;
condanna la parte convenuta al pagamento del danno patrimoniale patito dalla ricorrente, pari al totale delle spettanze che la stessa avrebbe effettivamente conseguito nell'anno scolastico 2022/2023 dalla cessazione anticipata dell'incarico fino al sino al 10/06/2023, e nell'anno scolastico 2023/2024, dal 06/11/2023 al
30/06/2023, il tutto oltre interessi;
condanna la parte convenuta al riconoscimento giuridico del servizio relativo ai periodi anzidetti;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro
2.109,00, con distrazione in favore dell'avv. Milazzo.
Trapani, 14/03/2025
IL GIUDICE
Dario Porrovecchio