TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3918 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Martellotta, presso il cui studio, Parte_1 Pt_2 in Fagnano Castello (CS), via Fratelli Rosselli n. 87, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Fasano, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Panebianco n. 311, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
resistente
avente ad oggetto: onorario professionale;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per il ricorrente: “accogliere la domanda avanzata da parte ricorrente e accertare che l'Avv.
ha svolto l'attività professionale indicata in premessa in favore del resistente Parte_1 CP_1
, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di E 10.278/42 oltre interessi
[...] moratori e/o in subordine interessi legali dalla data della prima richiesta di costituzione in mora fino al soddisfo, per l'attività professionale svolta, in suo favore;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si chiede vengano liquidite con distrazione ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore”; per l'opposta: “Voglia l' On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via del tutto preliminare e principale, ed in rito, dichiarare l'improcedibilità del procedimento per estinzione del credito vantato essendo ampiamente maturata la prescrizione triennale applicata alla richiesta crediti professionali forensi;
b) Subordinatamente e nel merito, dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto , oltre che non provata, l'avversa domanda, per avvenuto pagamento della prestazione professionale espletata in favore dell'odierno resistente, per mancato assolvimento prova contraria (essendo il credito richiesto ben oltre il termine di prescrizione triennale) e per mancanza di preventivo scritto ed identificazione dei valori (minimi, medi, massimo) dei parametri forensi applicati per quel determinato anno di riferimento, disponendone l'integrale rigetto per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni altra consequenziale declaratoria di legge;
c) Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al risarcimento danni in favore del resistente per la somma di € 5000,00 o di quella diversa somma che la S. V. Ill.ma vorrà prudenzialmente quantificare, oltre alla rifusione di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza, l'avv. premetteva di aver Parte_3 patrocinato nel procedimento per cessazione degli effetti civili di Controparte_1 matrimonio, iscritto al n. 3403/2018 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, conclusosi con sentenza n. 2388/2018, per il quale maturato, ai sensi del D.M. n. 55/2014, il diritto al compenso di € 6.618,66 (complessità bassa, valore indeterminabile, tariffa media), nonché nel ricorso per modifica della condizioni di divorzio, conclusosi con atto di negoziazione assistita del
05.06.2017, per il quale maturato, sempre in applicazione del D.M. n. 55/2014, il diritto al compenso complessivo di € 3.659,76, documentando la sua attività, deducendo il mancato pagamento, nonostante plurime diffide, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'intervenuta Controparte_1 prescrizione presuntiva triennale del credito professionale, ex art. 2956 c.c., in assenza di diffide al pagamento, nonché, in ogni caso, nel merito, (a) l'assenza di preventivo scritto sul costo complessivo dei procedimenti, (b) l'erroneità del compenso per la mediazione assistita, pari alla minor somma di € 2.639,25, ed altresì per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pari alla minor somma di € 1.850,00, oltre accessori, e (c) l'intervenuto pagamento integrale del compenso, mediante consegna di € 5 mila in contanti;
rassegnava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza dell'11 marzo 2025 è stata discussa, e quindi assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda dell'avv. va accolta nei termini di cui Parte_1 appresso.
Il credito professionale, in primo luogo, non può considerarsi presuntivamente prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c., nei tre anni successivi al compimento delle prestazioni professionali, invero effettivamente trascorsi.
Ed infatti, al riguardo, rileva il fatto che il resistente ha contestato nel quantum il diritto alla parcella, pretendendo che l'importo – a suo dire – versato, pari ad € 5 mila, sia superiore a quello preteso dall'avvocato. Al di là del fatto che, come si vedrà, non è stata fornita adeguata prova del pagamento di quella somma, in ogni caso la giurisprudenza, sul punto, è univoca, affermando che
“l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass. nn. 15303/2019, 17591/2023), esattamente come nel caso di specie. Ed invero, la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione di fonte legale che determinati crediti, per il tipo di contratto da cui sono sorti, vengano estinti in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti;
essa, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che è – appunto - causa di estinzione del diritto, esprimendosi invece sul terreno della prova nel processo, e ponendo a favore del debitore la presunzione che l'obbligazione sia estinta;
si tratta di presunzione legale semplice, perché il creditore può contestarla deferendo giuramento decisorio.
2 Proprio poiché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto incerto in essa presunto va escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 c.c. stabilisce infatti che l'eccezione va rigettata nei casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta;
ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo, o di non essere lui ma altri il debitore, ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, oppure ancora contesti il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto (Cass. n. 1765/2022).
In particolare, la contestazione da parte del presunto debitore del quantum della pretesa azionata contro di lui implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione, e pertanto comporta, ai sensi del citato art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. n. 30058/2017). L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che impedisce ex art. 2959 c.c. l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di avere pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, in quanto le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an, e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (Cass. nn. 14927/2010, 7527/2012, 7277/2005). Ciò è esattamente l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui l' ha CP_1 contestato la piena satisfattività della somma a suo dire versata all'avv. , pari ad € 5 Parte_1 mila, a fronte di quella, pari a più del doppio, pretesa nella domanda introduttiva del giudizio, alla quale deve guardarsi al fine di individuare il valore del credito.
In altri termini: contestando il quantum (devo 5 mila e non 10 mila), l'odierno resistente contesta automaticamente anche l'an (non hai svolto una prestazione del valore richiesto), e non può di conseguenza, secondo il prefato univoco indirizzo giurisprudenziale, utilmente opporre la prescrizione presuntiva. Su tale premessa argomentativa non incide neppure l'eventuale accertamento del valore dell'obbligazione nell'importo eccepito dal resistente, atteso che, si ripete, la valutazione è astratta, e necessariamente compiuta sulla pretesa azionata in giudizio. Peraltro, come anticipato, l' non può dirsi neppure abbia fornito prova CP_1 inoppugnabile del pagamento della somma di € 5 mila. La testimonianza alla quale affidata quella dimostrazione ha, infatti, un difetto originario, che è quello di essere de relato debitoris, ossia di riportare quanto il teste ha appreso dall' , cioè di essersi recato un giorno nello studio dell'avv. per portargli la CP_1 Parte_1 somma di € 5 mila, in contanti, quale saldo dell'opera professionale prestata. Il teste, invece, non è stato presente al pagamento, ed a nulla rileva che lo stesso abbia visto la busta con il denaro.
Nondimeno, anche superando – per assurdo – il prefato rilievo, la testimonianza non assevera neppure la tesi fornita dal resistente nella comparsa di costituzione, ossia di pagamento in diverse tranches del compenso dell'avv. , e non è esaustiva neppure in relazione al Parte_1 rapporto di provvista del pagamento, avendo anzi il teste sconfessato sul punto la tesi dell' , affermando di avergli prestato delle somme in diverse occasioni, ed altresì per CP_1 un importo minore di quello asseritamente versato in unica soluzione. L'assenza di prova del pagamento impone quindi l'accoglimento della domanda attorea, e tuttavia non esonera il Tribunale, anche in ragione delle prefate contestazioni del resistente sul quantum debeatur, dal verificare la congruità della parcella richiesta.
3 Orbene, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non presenta alcuna peculiare difficoltà, ed altresì, essendosi concluso in unica udienza, impone l'applicazione del minimo tariffario del D.M. n. 55/2014, vigente ratione temporis, per giudizio di valore indeterminabile, complessità bassa, dovendosi quindi riconoscere all'avv. , Parte_1 nell'ordine, € 810,00 per l'attività di studio, € 574,00 per quella introduttiva, € 1.204,00 per quella di trattazione, ed € 1.384,00 per quella decisoria, per complessivi € 3.972,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., e 4% CPA, come richiesto.
Allo stesso modo, considerato il valore delle richieste patrimoniali controverse, per la negoziazione assistita espletata appare congruo il riconoscimento, ai sensi degli artt.
1-3 e 18-27 D.M. n. 55/2014, di € 200,00 per la fase dell'attivazione, € 500,00 per quella di negoziazione, ed € 1.000,00 per quella di conciliazione, per complessivi € 1.700,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen. e 4% CPA.
In tali ridotti termini è quindi accoglibile la domanda attorea. All'accoglimento non osta l'ulteriore eccezione del resistente, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha negato la necessità di preventivo scritto per il riconoscimento del diritto al compenso dell'avvocato (Cass. n. 33193/2022). Spese e competenze di lite, parametrate all'accoglimento, seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv.
, a titolo di onorario per l'attività professionale svolta in favore di Parte_3
, le somme complessive di € 3.972,00 e di € 1.700,00, in entrambi Controparte_1
i casi oltre rimb. forf. 15% spese gen., e 4% CPA;
- sempre per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_1 risultante in favore del ricorrente, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda e fino al saldo;
- condanna altresì il ridetto resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed in € 2.738,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Rosanna Martellotta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 31 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4
Tribunale Ordinario di Cosenza
Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3918 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da
avv. rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Martellotta, presso il cui studio, Parte_1 Pt_2 in Fagnano Castello (CS), via Fratelli Rosselli n. 87, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ricorrente
contro rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Fasano, presso il cui studio, in Controparte_1
Cosenza, via Panebianco n. 311, è altresì elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
resistente
avente ad oggetto: onorario professionale;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'11 marzo 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per il ricorrente: “accogliere la domanda avanzata da parte ricorrente e accertare che l'Avv.
ha svolto l'attività professionale indicata in premessa in favore del resistente Parte_1 CP_1
, condannando quest'ultimo al pagamento della somma di E 10.278/42 oltre interessi
[...] moratori e/o in subordine interessi legali dalla data della prima richiesta di costituzione in mora fino al soddisfo, per l'attività professionale svolta, in suo favore;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del giudizio che si chiede vengano liquidite con distrazione ex art. 93 cpc, in favore del sottoscritto difensore”; per l'opposta: “Voglia l' On.le Tribunale adito, contrariis rejectis: a) In via del tutto preliminare e principale, ed in rito, dichiarare l'improcedibilità del procedimento per estinzione del credito vantato essendo ampiamente maturata la prescrizione triennale applicata alla richiesta crediti professionali forensi;
b) Subordinatamente e nel merito, dichiarare nulla, inammissibile, improcedibile, improponibile e comunque infondata in fatto e in diritto , oltre che non provata, l'avversa domanda, per avvenuto pagamento della prestazione professionale espletata in favore dell'odierno resistente, per mancato assolvimento prova contraria (essendo il credito richiesto ben oltre il termine di prescrizione triennale) e per mancanza di preventivo scritto ed identificazione dei valori (minimi, medi, massimo) dei parametri forensi applicati per quel determinato anno di riferimento, disponendone l'integrale rigetto per tutti i motivi di cui al presente atto, con ogni altra consequenziale declaratoria di legge;
c) Condannare, in ogni caso, parte ricorrente al risarcimento danni in favore del resistente per la somma di € 5000,00 o di quella diversa somma che la S. V. Ill.ma vorrà prudenzialmente quantificare, oltre alla rifusione di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore”.
1 Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con ricorso ex artt. 281 decies c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150/2011, ritualmente notificato in uno con il decreto di fissazione udienza, l'avv. premetteva di aver Parte_3 patrocinato nel procedimento per cessazione degli effetti civili di Controparte_1 matrimonio, iscritto al n. 3403/2018 R.G.A.C. dell'intestato Tribunale, conclusosi con sentenza n. 2388/2018, per il quale maturato, ai sensi del D.M. n. 55/2014, il diritto al compenso di € 6.618,66 (complessità bassa, valore indeterminabile, tariffa media), nonché nel ricorso per modifica della condizioni di divorzio, conclusosi con atto di negoziazione assistita del
05.06.2017, per il quale maturato, sempre in applicazione del D.M. n. 55/2014, il diritto al compenso complessivo di € 3.659,76, documentando la sua attività, deducendo il mancato pagamento, nonostante plurime diffide, e rassegnando le ritrascritte conclusioni. Costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'intervenuta Controparte_1 prescrizione presuntiva triennale del credito professionale, ex art. 2956 c.c., in assenza di diffide al pagamento, nonché, in ogni caso, nel merito, (a) l'assenza di preventivo scritto sul costo complessivo dei procedimenti, (b) l'erroneità del compenso per la mediazione assistita, pari alla minor somma di € 2.639,25, ed altresì per il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pari alla minor somma di € 1.850,00, oltre accessori, e (c) l'intervenuto pagamento integrale del compenso, mediante consegna di € 5 mila in contanti;
rassegnava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. La causa, istruita con prova testimoniale, all'udienza dell'11 marzo 2025 è stata discussa, e quindi assegnata a sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. Tanto premesso in fatto, la domanda dell'avv. va accolta nei termini di cui Parte_1 appresso.
Il credito professionale, in primo luogo, non può considerarsi presuntivamente prescritto, ai sensi dell'art. 2956 c.c., nei tre anni successivi al compimento delle prestazioni professionali, invero effettivamente trascorsi.
Ed infatti, al riguardo, rileva il fatto che il resistente ha contestato nel quantum il diritto alla parcella, pretendendo che l'importo – a suo dire – versato, pari ad € 5 mila, sia superiore a quello preteso dall'avvocato. Al di là del fatto che, come si vedrà, non è stata fornita adeguata prova del pagamento di quella somma, in ogni caso la giurisprudenza, sul punto, è univoca, affermando che
“l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'an della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il quantum della pretesa azionata nei propri confronti” (Cass. nn. 15303/2019, 17591/2023), esattamente come nel caso di specie. Ed invero, la prescrizione presuntiva trova fondamento nella supposizione di fonte legale che determinati crediti, per il tipo di contratto da cui sono sorti, vengano estinti in un lasso di tempo ristretto, con l'effetto che, trascorso un certo periodo senza che il creditore abbia fatto valere la sua pretesa, si presumono estinti;
essa, quindi, non opera sul piano del diritto sostanziale, come la prescrizione estintiva, che è – appunto - causa di estinzione del diritto, esprimendosi invece sul terreno della prova nel processo, e ponendo a favore del debitore la presunzione che l'obbligazione sia estinta;
si tratta di presunzione legale semplice, perché il creditore può contestarla deferendo giuramento decisorio.
2 Proprio poiché opera sul piano della prova e non su quello sostanziale, il fatto incerto in essa presunto va escluso in tutte le ipotesi in cui il debitore sollevi nel processo eccezioni e difese che, essendo incompatibili con esso, lo smentiscano. L'art. 2959 c.c. stabilisce infatti che l'eccezione va rigettata nei casi in cui chi la oppone ammette che l'obbligazione non si è estinta;
ciò si verifica nel caso in cui il debitore sollevi eccezioni incompatibili, anche in modo implicito, sul piano logico e giuridico, con il verificarsi dell'estinzione dell'obbligazione, come nel caso in cui contesti l'an della pretesa, vale a dire l'esistenza o la validità del titolo, o di non essere lui ma altri il debitore, ovvero contesti la prestazione da cui sorgerebbe il suo debito, oppure ancora contesti il quantum, situazioni che presuppongono che il credito non sia stato estinto (Cass. n. 1765/2022).
In particolare, la contestazione da parte del presunto debitore del quantum della pretesa azionata contro di lui implica l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione, e pertanto comporta, ai sensi del citato art. 2959 c.c., il rigetto dell'eccezione di prescrizione presuntiva (Cass. n. 30058/2017). L'ammissione in giudizio della mancata estinzione dell'obbligazione, che impedisce ex art. 2959 c.c. l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, è ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il debitore affermi di avere pagato il dovuto, ma in un ammontare inferiore all'importo preteso dal creditore, in quanto le contestazioni sul quantum ridondano per la differenza sull'an, e implicano quindi il riconoscimento della sia pur parziale permanenza in essere del rapporto controverso (Cass. nn. 14927/2010, 7527/2012, 7277/2005). Ciò è esattamente l'ipotesi verificatasi nel caso di specie, in cui l' ha CP_1 contestato la piena satisfattività della somma a suo dire versata all'avv. , pari ad € 5 Parte_1 mila, a fronte di quella, pari a più del doppio, pretesa nella domanda introduttiva del giudizio, alla quale deve guardarsi al fine di individuare il valore del credito.
In altri termini: contestando il quantum (devo 5 mila e non 10 mila), l'odierno resistente contesta automaticamente anche l'an (non hai svolto una prestazione del valore richiesto), e non può di conseguenza, secondo il prefato univoco indirizzo giurisprudenziale, utilmente opporre la prescrizione presuntiva. Su tale premessa argomentativa non incide neppure l'eventuale accertamento del valore dell'obbligazione nell'importo eccepito dal resistente, atteso che, si ripete, la valutazione è astratta, e necessariamente compiuta sulla pretesa azionata in giudizio. Peraltro, come anticipato, l' non può dirsi neppure abbia fornito prova CP_1 inoppugnabile del pagamento della somma di € 5 mila. La testimonianza alla quale affidata quella dimostrazione ha, infatti, un difetto originario, che è quello di essere de relato debitoris, ossia di riportare quanto il teste ha appreso dall' , cioè di essersi recato un giorno nello studio dell'avv. per portargli la CP_1 Parte_1 somma di € 5 mila, in contanti, quale saldo dell'opera professionale prestata. Il teste, invece, non è stato presente al pagamento, ed a nulla rileva che lo stesso abbia visto la busta con il denaro.
Nondimeno, anche superando – per assurdo – il prefato rilievo, la testimonianza non assevera neppure la tesi fornita dal resistente nella comparsa di costituzione, ossia di pagamento in diverse tranches del compenso dell'avv. , e non è esaustiva neppure in relazione al Parte_1 rapporto di provvista del pagamento, avendo anzi il teste sconfessato sul punto la tesi dell' , affermando di avergli prestato delle somme in diverse occasioni, ed altresì per CP_1 un importo minore di quello asseritamente versato in unica soluzione. L'assenza di prova del pagamento impone quindi l'accoglimento della domanda attorea, e tuttavia non esonera il Tribunale, anche in ragione delle prefate contestazioni del resistente sul quantum debeatur, dal verificare la congruità della parcella richiesta.
3 Orbene, il ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio non presenta alcuna peculiare difficoltà, ed altresì, essendosi concluso in unica udienza, impone l'applicazione del minimo tariffario del D.M. n. 55/2014, vigente ratione temporis, per giudizio di valore indeterminabile, complessità bassa, dovendosi quindi riconoscere all'avv. , Parte_1 nell'ordine, € 810,00 per l'attività di studio, € 574,00 per quella introduttiva, € 1.204,00 per quella di trattazione, ed € 1.384,00 per quella decisoria, per complessivi € 3.972,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen., e 4% CPA, come richiesto.
Allo stesso modo, considerato il valore delle richieste patrimoniali controverse, per la negoziazione assistita espletata appare congruo il riconoscimento, ai sensi degli artt.
1-3 e 18-27 D.M. n. 55/2014, di € 200,00 per la fase dell'attivazione, € 500,00 per quella di negoziazione, ed € 1.000,00 per quella di conciliazione, per complessivi € 1.700,00, oltre rimb. forf. 15% spese gen. e 4% CPA.
In tali ridotti termini è quindi accoglibile la domanda attorea. All'accoglimento non osta l'ulteriore eccezione del resistente, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha negato la necessità di preventivo scritto per il riconoscimento del diritto al compenso dell'avvocato (Cass. n. 33193/2022). Spese e competenze di lite, parametrate all'accoglimento, seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, liquida in favore dell'avv.
, a titolo di onorario per l'attività professionale svolta in favore di Parte_3
, le somme complessive di € 3.972,00 e di € 1.700,00, in entrambi Controparte_1
i casi oltre rimb. forf. 15% spese gen., e 4% CPA;
- sempre per l'effetto, condanna al pagamento della somma Controparte_1 risultante in favore del ricorrente, oltre interessi al saggio legale dalla data della domanda e fino al saldo;
- condanna altresì il ridetto resistente alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in € 264,00 per esborsi documentati ed in € 2.738,00 per competenze professionali parametrate all'accoglimento della domanda e calcolate al minimo tariffario, in ragione della semplicità della controversia, oltre rimb. forf. spese gen. 15%, CPA e IVA come per legge, e con distrazione in favore dell'avv. Rosanna Martellotta, dichiaratasi antistataria ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 31 marzo 2025
Il giudice
Gino Bloise
4