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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
Dott.ssa Maria Antonia GARZIA Presidente Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 26 novembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 171 Registro Generale Lavoro dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Schirinzi Elena, Parte_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Lucchi CP_1
Claudio, APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1645/2021 del
16.11.2021.
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4.6.2021, ha convenuto in giudizio la società Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi “l'illegittima trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno in
[...] contratto di lavoro a tempo parziale operata unilateralmente dal datore di lavoro, senza il consenso, né scritto, né orale da parte del dipendente”, nonché “la mancata corresponsione all'odierna ricorrente delle ore di lavoro straordinario svolte dalla stessa a favore della società” e, per l'effetto, condannarsi la parte datoriale al pagamento in proprio favore della somma complessiva lorda di €
1 22.016,37, oltre accessori;
in via subordinata, accertarsi “L'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario da parte dell'odierna ricorrente a favore della società” e, per l'effetto, condannarsi la parte datoriale al pagamento della somma complessiva lorda di € 13.566,21, oltre accessori, con vittoria di spese.
A tal fine, ha dedotto: di essere stata assunta in data 11.6.2015 dalla società con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con qualifica Operaio, Livello 4 CCNL Panifici Industriali, prestando la propria attività lavorativa presso la sede operativa sita in Marino, Via Nettunense, km
0.100; di aver ricevuto, cionondimeno, in data 9.11.2017 dal datore di lavoro comunicazione di modifica del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con effetto a decorrere dal mese di gennaio 2018; di non aver accettato tale modifica, né firmato la relativa comunicazione ma di essersi vista comunque di fatto ridurre l'orario di lavoro;
di essere stata peraltro costretta a lavorare sistematicamente oltre il normale orario di lavoro, appuntando le ore di straordinario su un foglio fornito dallo stesso datore di lavoro, che ne controllava il contenuto;
di non aver mai ricevuto retribuzione per le ore di straordinario effettuate, senza tuttavia che la parte datoriale gliene contestasse lo svolgimento;
di essersi infine dimessa l'11.2.2020 in ragione del trattamento subito.
La si è costituita, chiedendo l'integrale rigetto del ricorso o, in subordine, il rigetto CP_1 della domanda di pagamento delle ore di lavoro straordinario.
A tal fine, ha dedotto: l'assoluta genericità del ricorso, non recante indicazione né delle mansioni in concreto espletate, né dell'orario osservato, né delle ore di straordinario, carenze cui non poteva supplirsi mediante la documentazione prodotta, peraltro non riferibile alla società; di aver dovuto ridurre l'orario di lavoro di tutti i dipendenti, con il loro consenso, a fronte della crisi aziendale sopravvenuta tra il 2015 ed il 2018; che la pur non avendo sottoscritto il relativo accordo di Pt_1 riduzione, vi aveva tuttavia di fatto aderito, tant'è che con ricorso monitorio aveva chiesto il pagamento delle ultime 3 mensilità e del saldo TFR calcolati sulla base del contratto part-time; di aver retribuito la lavoratrice per tutte le ore di lavoro svolte. Ha contestato tuttavia sia lo svolgimento dello straordinario, peraltro del tutto incompatibile con la situazione di crisi aziendale, sia la documentazione prodotta da controparte a sostegno dei propri assunti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Velletri ha dichiarato la nullità del ricorso, stante l'assoluta carenza di allegazioni, peraltro non suffragate da offerta di idonei elementi istruttori, e condannato la ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la chiedendo dichiararsi la nullità della Pt_1 sentenza e reiterando le conclusioni, anche istruttorie, rassegnate in primo grado, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ha resistito la chiedendo il rigetto dell'appello, con conferma della sentenza CP_1
2 impugnata e vittorie di spese.
Sennonché, articolata da questa Corte all'udienza del 16.10.2025 una proposta conciliativa, le parti con rispettive note del 10 e 13 novembre 2025, hanno rappresentato di averla accettata, dando conto altresì dell'intervenuto pagamento dell'importo posto a base dell'accordo conciliativo di complessivi € 6.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di contributo spese per il doppio grado (v. ricevuta di bonifico del 23.10.2025, in atti).
All'odierna udienza del 26.11.2025, la parte appellata ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La causa è stata dunque definita all'odierna udienza mediante lettura contestuale del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
2. Ebbene, ritiene il Collegio di poter dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, considerato che entrambe le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa di questa Corte, che è stata depositata in atti la ricevuta del bonifico di importo corrispondente alla predetta proposta, che parte appellante – avendo ricevuto il pagamento - non è comparsa all'odierna udienza e che parte appellata, comparsa, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio sono state regolate dalle parti come da proposta conciliativa, mediante il pagamento di € 1.000,00 in favore della lavoratrice.
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. spese del doppio grado come da accordo conciliativo.
Così deciso in Roma, lì 26.11.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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