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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2024, n. 2359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2359 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 10606/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27.9.2024 da
Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Negri presso il quale ha eletto domicilio telematico e
Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Negri presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Bresso il 04 luglio 2009
(anno 2009 atto n.23 parte II serie A)
□ separati con sentenza n. 832/2024 pubblicata il 23/01/2024, RG n. 36913/2023
(passata in giudicato) pagina 1 di 5 con i seguenti figli:
nato in [...] il [...] – cittadino italiano Parte_3
nato in [...] il [...] – cittadino italiano Parte_4
nata in [...] il [...] – cittadina italiana Parte_5
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 30 settembre 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) I figli minori , e continueranno a convivere stabilmente con la madre, pur Pt_3 Pt_4 Pt_5 essendo affidati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., come modificato dalla Legge 08.02.2006 n.
54, ad entrambi i genitori, i quali reciprocamente si impegnano a curarne la salute e la crescita educativa, scolastica, religiosa e più in generale a curarne il benessere, seguendo le loro naturali inclinazioni ed attitudini;
2) I coniugi potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale solo in ordine a questioni di amministrazione ordinaria, in punto alle quali assumeranno disgiuntamente le decisioni;
3) Casa Familiare:
● La casa familiare sita in Bresso (MI), via G. Marconi n.9, era uno stabile costituito da due appartamenti, acquistato dai coniugi con atto a ministero dott. , Notaio in Desio, in Persona_1 P.IVA_ data 21/01/2022, Rep. 129437/Racc. , così identificati
- piano terra in proprietà della sig.ra . Parte_1
- piano primo in proprietà del sig. . Parte_2
● L'appartamento al piano primo di tale stabile in proprietà del sig. è stato Parte_2 venduto con atto a rogito dott. , Notaio in Milano, in data 25 giugno 2024, Persona_2
Rep.126683/28361, registrato a Milano 2 il 08/07/2024 al n. 67400 serie 1T. Il ricavato è stato incassato interamente dal sig. Parte_2
● Allo stato, il sig. è ancora proprietario dell'area giardino, sicché è stata rilasciata una Parte_2 procura speciale a ministero Notaio di Bresso in data 10 luglio 2024, Rep. 126767, in Persona_2 forza della quale la sig.ra potrà disporre liberamente di tale porzione con trasferimento di Parte_1 ogni diritto ed onere a suo carico.
● La sig.ra pertanto, continuerà a vivere con i figli nell'appartamento al piano terra in sua Parte_1 proprietà, sito in Bresso (MI), via G. Marconi n.9, presso cui rimarrà la residenza dei minori.
● Il mutuo accesso presso Banca di Asti – fil. Novate Milanese per l'acquisto dell'immobile familiare è pari € 350.000,00, così suddiviso: € 220.500,00 richiesti dalla signora ed € 129.500,00 Parte_1 richiesti dal sig. con obbligo di rimborso in via solidale ed indivisibile dell'intera Parte_2 somma.
● La sig.ra si impegna a sostenere in via esclusiva il pagamento del mutuo residuato a Parte_1 seguito della vendita dell'appartamento al piano primo intestato a così come da piano Parte_2 di ammortamento in allegato (doc.8), con l'impegno di entrambi i coniugi ad ottenere un nuovo finanziamento con un tasso pari e/o migliore che verrà intestato esclusivamente alla moglie.
● I ricorrenti si accordano a che tutte le spese inerenti all'acquisizione di un nuovo mutuo per la sig.ra pagina 2 di 5 nonché per l'eventuale vendita dell'appartamento ora in proprietà della stessa, verranno Parte_1 sempre suddivise al 50%.
4) Immobile in Bresso (MI), via Aldo Villa n.4 (studio medico):
● Il signor ha posto in vendita l'immobile in oggetto, con la previsione che il ricavato Parte_2 debba essere ripartito al 50% fra i coniugi. Resta fermo che, contestualmente alla vendita, la sig.ra verserà al sig. la somma di € 26.950,00. Tale importo deriva dalla differenza Parte_1 Parte_2 di € 30.000,00 quale rimborso del prestito ricevuto per la ristrutturazione dell'appartamento familiare, ora abitato dalla mamma con i figli, e di € 3.050,00 quale quota parte della della Parte_1 provvigione già versata all'agenzia immobiliare incaricata della vendita dell'immobile di Bresso intestato al signor Parte_2
5) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli la somma di € 950,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno
15 di ogni mese, in continuità a quanto previsto in sede di separazione, a mezzo bonifico. Tale somma sarà soggetta ad indicizzazione annuale ISTAT dall' 01 gennaio 2025.
6) Le spese straordinarie per , ed di cui al protocollo in vigore presso il Pt_3 Pt_4 Pt_5
Tribunale di Milano saranno a carico di entrambi i coniugi al 50%, previa esibizione all'altro di copia della documentazione delle ricevute di pagamento/scontrini, idonea anche ai fini delle detrazioni fiscali. Più precisamente, saranno a carico di entrambi i coniugi al 50% le spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati pagina 3 di 5 da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) L'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla mamma.
8) I figli minori, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse dei figli, frequenteranno il padre con le seguenti modalità:
Modalità di visita padre/figli:
● a week end alternati dal Venerdì pomeriggio, laddove il papà andrà a prendere i figli presso l'abitazione materna (a fine lavoro), sino alla domenica sera ore 20:30.
● Eventuali ulteriori visite saranno concordate sempre in accordo tra i genitori.
Vacanze estive:
● I figli trascorreranno almeno 15 giorni, anche non consecutivi, di vacanza con il papà nel periodo estivo, da concordare tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
● I genitori suddivideranno tra loro il restante periodo delle vacanze estive.
Vacanze di Natale: il periodo verrà suddiviso al 50% tra i due genitori, che si accorderanno entro il
30/11 di ogni anno.
Altre vacanze: le vacanze di Pasqua, di carnevale e i ponti saranno concordati tra i genitori con congruo anticipo e mantenendo un'equa alternanza.
9) A. Gli orari sopra indicati non sono tassativi e i figli potranno essere riaccompagnati dall'altro genitore, previo accordo anche telefonico, con agio di un'ora in anticipo, per rispettare, in primo luogo, le esigenze dei minori;
eventuali ritardi per imprevisti saranno comunicati all'occorrenza immediatamente.
B. I genitori, essendo entrambi medici, si accordano sin d'ora a che venga programmato quale finesettimana i ragazzi saranno con il padre o con la madre con un preavviso di due mesi.
10) I coniugi esprimono reciproco assenso/consenso al rilascio del documento personali validi per l'espatrio e per l'iscrizione dei figli minori sui documenti di ciascuno.
11) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti.
12) I ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico esistente tra loro, nonché con le reciproche famiglie, sino alla data odierna con reciproca soddisfazione e rinuncia ad ogni ulteriore pretesa economica in relazione ai reciproci contributi versati e/o ricevuti in costanza di matrimonio.
13) Le spese legali derivanti dalla procedura di divorzio saranno ripartite al 50% fra i coniugi.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
pagina 4 di 5 Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Bresso il 04 luglio 2009 tra e Parte_2 Parte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bresso perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Cantù dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 28.11.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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