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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24.10.2025
Causa n. 886 / 2021
CONWAY /VIERRECOOP SOCIETA' COOPERATIVA
Sono comparsi per la parte ricorrente Avv. Rigon in sostituzione Avv.
Frigotto e per OP Avv. Baltieri in sostituzione Avv. Conti e per
Avv. Alberti in sostituzione Avv. Grigoli. Parte_1
I procuratori delle parti formulano rispettivamente riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2025 pubblicata il 19.8.2025
L'Avv. Baltieri si riporta ai conteggi depositati e contesta i conteggi di parte ricorrente e quanto esposto dalla parte ricorrente nelle note di deposito dei conteggi del 10.10.2025 con riferimento all'assorbimento contesta facendo presente che esso opera anche con riferimento agli aumenti dovuti a passaggio di livello e scatti. Sulle ferie come già ribadito in atti e confermato dalla Corte d'appello di VENEZIA 168 è un divisore mensile e non corrisponde ad un numero minimo di opre da lavorare nel mese. Solo con l'accordo del 8.5.2015 le cooperative hanno dato corso al rinnovo contrattuale del 2013 corrispondendo l'una tantum
L'Avv- Alberti si associa alle osservazioni di parte convenuta OP
L'Avv. Rigon si riporta alle note di deposito ed ai conteggi precisando che le osservazioni contenute nelle note derivano dalle difese svolte in atti e non sono state trasfuse nei conteggi. Per quanto riguarda il computo di 13^
e 14^ precisa che è stato conteggiato per ogni mese un dodicesimo dell'importo risultante dalla somma della retribuzione tabellare e dell'indennità di appendimento percepita I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT ES, all'udienza del giorno 24.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa di lavoro n. 886 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il
18/06/2021 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. FRIGOTTO GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO
Contro
VIERRECOOP SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. ), con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA
(C.F. ), Pt_1 Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.6.2021 conveniva in Parte_2
giudizio e la Controparte_2 Controparte_3
: di essere stato ammesso quale socio lavoratore dipendente a
[...]
tempo indeterminato di OP dal 24/10/2011; avere svolto mansioni di appendimento di polli vivi e tacchini nell'ambito dei servizi appaltati dalla
OP da ottobre 2011 a giugno 2012 presso Parte_3
l'unità di GA CA e da luglio 2012 a marzo 2021 presso l'unità di
Villaganzerla (VI); di avere svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al
1 sabato e nel mese di dicembre anche la domenica in occasione della campagna natalizia;
che la OP aveva ridotto l'orario mensile di lavoro del ricorrente indicando nel programma dei turni settimanali di lavoro i giorni della settimana in cui il lavoratore doveva rimanere a casa dal lavoro in Rol;
che una parte delle ore di mancato svolgimento della prestazione lavorativa erano state indicate da OP nelle buste paga sotto la voce
“FER/ROL /EX FEST NON RETRIBUITE”; di non aver mai chiesto di avere
Rol o permessi;
di aver usufruito di un mese di ferie;
di aver partecipato a corsi di formazione generale e di formazione ai fini del conseguimento del certificato di idoneità allo svolgimento delle operazioni di maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione, di immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento d'abbattimento, e di sospensione sollevamento degli animali;
di essere stato inquadrato secondo il C.C.N.L. del settore cooperative alimentari nel livello 6 da ottobre 2011 a febbraio
2012 e successivamente secondo il CCNL autotrasporto merci logistica dapprima nel livello 6J dal marzo 2012 ad agosto 2015 e successivamente nel livello 6 da settembre 2015 a marzo 2021; di aver ricevuto la retribuzione oraria lorda specificata nel ricorso;
che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto un verbale di accordo tra OP e talune organizzazioni sindacali;
che l'accordo era stato contestato dal sindacato IA Cisal, a cui era iscritto il ricorrente;
che il sindacato in questione aveva manifestato l'esplicito dissenso dall'accordo; in data 09/09/2015 era stato stipulato tra
OP e le organizzazioni sindacali un verbale di accordo relativo e gli addetti all'appendimento; che in data 18.7.2019 OP aveva sottoscritto un altro accordo sindacale, senza la partecipazione di IA
Cisal, che disciplinava il trattamento economico dei soci lavoratori e confermava i precedenti accordi;
di essere stato licenziato per giusta causa,
2 con conseguente esclusione dalla compagine sociale per assenza ingiustificata;
che l'addebito era infondato poiché egli si era era recato all'estero in ferie e non aveva potuto fare rientro al lavoro poiché aveva dovuto osservare il periodo obbligatorio di isolamento fiduciario, con regolare consegna di certificato di malattia
Ciò premesso, il ricorrente svolgeva le seguenti conclusioni ➢ Sulle differenze retributive
1)Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità al rapporto di lavoro tra e OP dell'accordo Parte_2
aziendale 06.12.13 - 28.01.14 (doc. 18-19), dell'accordo aziendale 09.09.15
(doc. 21) e dell'accordo aziendale 18.07.19 (doc. 26), sottoscritti da
OP e dalle per i motivi indicati nel ricorso. Pt_4
2)Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c. ovvero, in subordine, l'annullabilità ai sensi degli artt. 1428 e 1429
c.c. nonché ai sensi degli artt. 1434, 1438 e 1439 c.c. o, in ulteriore subordine, l'annullabilità ai sensi dell'art. 2113 c.c., per le causali ed i motivi di cui al ricorso, delle eventuali rinunce e transazioni, compreso l'eventuale verbale di accordo ex art. 411 c.p.c. (fac-simile allegato al doc. 28), che risultassero essere state sottoscritte da ed aventi ad Parte_2
oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dai contratti o accordi collettivi.
3)Accertare e dichiarare l'illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e/o della unilaterale sospensione del lavoro e della retribuzione, effettuata nel periodo dal 24.10.11 al 18.03.21, da OP nei confronti del lavoratore , e per l'effetto accertare il diritto di Parte_2
alla corresponsione dell'intera retribuzione mensile Parte_2
minima ed inderogabile dovuta per l'orario contrattuale di lavoro,
3 corrispondente a 173 ore mensili in base al CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ovvero, in subordine, a 168 ore mensili in base al CCNL autotrasporto merci e logistica.
4)In via principale, accertata e dichiarata l'applicazione al rapporto di lavoro tra e OP del trattamento normativo ed Parte_2
economico previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, o comunque accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione di un trattamento normativo ed economico analogo a quello previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, descritto nella parte in diritto del presente ricorso, accertarsi e dichiararsi il diritto di in applicazione dell'art. 21 Parte_2
CCNL coop. alimentari, all'inquadramento al livello 6 dal 24.10.11 al
30.04.12 e al livello 5 dal 01.05.12 al 18.03.21 e per l'effetto condannare
in persona dei legali Parte_5 Parte_6
rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso, al pagamento, in via tra loro solidale e in favore di , dell'importo di € Parte_2
45.539,33 (dalla data di assunzione) o in subordine di € 19.527,25 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020), pari a:
-€ 13.952,27 (dalla data di assunzione) o in subordine € 5.274,45 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR, scatti di anzianità ed elemento di garanzia retributiva;
-€ 31.587,06 (dalla data di assunzione) o in subordine € 14.252,80 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quale somma
4 dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive
o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
5)In subordine rispetto al punto 4):
-accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, per le ore di lavoro svolte nel reparto appendimento (ovvero le ore indicate in busta paga con l'indennità di appendimento), all'applicazione di un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e corrispondente al livello 6 dal 24.10.11 al 30.04.12 e al liv. 5 dal 01.05.12 al 18.03.21 di cui all'art. 21 CCNL coop. alimentari;
- accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, per le ore in busta paga
(festività, ferie, rol, ex festività) retribuite senza l'indennità di inquadramento
e per le ore illegittimamente non retribuite, all'inquadramento al livello 5 del
CCNL Trasporto merci e logistica e al relativo trattamento economico;
6) condannare in persona dei legali Parte_7
rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso, al pagamento, in solido tra loro e in favore di , dell'importo di € Parte_2
37.138,86 (dalla data di assunzione) o in subordine di € 16.366,92 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020), pari a:
-€ 12.899,24 (dalla data di assunzione) o in subordine € 5.334,53 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR e scatti di anzianità;
5 -€ 24.239,62 (dalla data di assunzione) o in subordine € 11.032,39 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quale somma dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive
o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
7)In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
➢ Sull'impugnazione del licenziamento e della delibera di esclusione
8)Accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia e/o comunque illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera 17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di per Parte_5 Parte_2
insussistenza dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso.
9)Per l'effetto, condannarsi in persona del legale Parte_5
rappresentante pro-tempore, alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente e correlato rapporto di lavoro con il ricorrente.
10)Per l'effetto condannarsi in persona del legale Parte_5
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da
[...]
e da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni mensili globali di Parte_2
6 fatto, quantificate in € 1.761,14 mensili in base al CCNL Cooperative alimentari o in base al diverso CCNL ritenuto applicabile e al diverso importo ritenuto di giustizia, maturate e dovute al ricorrente dal 18.03.21 sino alla data della effettiva ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
11)In subordine, accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o comunque
l'illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera
17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di , per Parte_5 Parte_2
insussistenza dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso, condannare in persona del legale Parte_5
rappresentante protempore, al risarcimento dei danni nella misura massima di cui all'art. 8 L. 604/1966 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
12)In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensore antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
Si costituiva in giudizio la OP e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la cooperativa, essendo attiva nei settori del facchinaggio dell'attività di carico e scarico merci, aveva sempre ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro con i soci il C.C.N.L. del proprio settore merceologico. Ciò era avvenuto anche nell'ambito dell'appalto con Parte_1
avente ad oggetto attività di facchinaggio e carico e scarico. Solo
[...]
7 in minima parte tali attività consistevano nell'appendimento di polli e tacchini, che comunque veniva svolto in locali separati rispetto a quelli in cui si svolgeva l'attività di macellazione e di trasformazione di carne animale, di spettanza esclusivamente di dipendenti Per i Parte_1
primi 4 mesi di durata dell'appalto la cooperativa aveva ritenuto di applicare il C.C.N.L. della cooperazione alimentare per le sole mansioni svolte nell'attività di apprendimento, mentre invece, in caso di spostamento anche temporaneo del socio lavoratore all'attività di movimentazione o similari, veniva applicato il C.C.N.L. trasporto merci logistica. Tale sistema era stato abbandonato poiché determinava gravi disfunzioni nella predisposizione delle buste paga e nella gestione della forza lavoro e pertanto anche agli operai addetti all'appendimento venne applicato il C.C.N.L. trasporto merci logistica, con riconoscimento di una specifica indennità di appendimento. Il ricorrente come gli altri lavoratori e soci non aveva mai contestato l'applicazione del C.C.N.L. trasporto merci e logistica.
La OP esponeva inoltre che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto
Con con i sindacati e ai quali aderiva oltre 60% dei lavoratori iscritti a CP_5
sindacati, un contratto di prossimità in forza del quale i lavoratori che svolgevano attività manuale all'interno di stabilimenti Parte_1
sarebbero stati assunti al 6° livello J e poi passati al 6° livello dopo 30 mesi di servizio ininterrotto e sarebbero rimasti in tale livello anche successivamente. Tale previsione era finalizzata, per espressa volontà dei sottoscrittori, a garantire l'obiettivo di una maggiore occupazione per tutti i soci lavoratori. Inoltre nel settembre 2015 in forza di quanto previsto dall'accordo aziendale del 09/09/2015 il ricorrente ottenne il passaggio al
6° livello a decorrere dal 01/09/2015, in quanto impegnato nell'attività di appendimento. Tale accordo prevedeva l'incremento dell'indennità di
8 apprendimento di € 2 orari ed era stato sottoscritto dal sindacato cui apparteneva il ricorrente.
La cooperativa convenuta chiedeva che fosse accertata come legittima la scelta del datore di lavoro di applicare il C.C.N.L. trasporto merci logistica,
l'inapplicabilità nei propri confronti di taluni accordi aziendali stipulati da con le organizzazioni sindacali in cui si sarebbe imposta Parte_1
e appaltatore l'applicabilità del C.C.N.L. cooperative alimentari per tutte le attività direttamente collegata al processo produttivo.
La OP sosteneva in ogni caso che l'attività di appendimento di polli tacchini era semplicemente una mera attività logistica di movimentazione di un prodotto. La OP contestava le argomentazioni con le quali la parte ricorrente aveva eccepito l'inefficacia erga omnes del contratto di prossimità della 28/01/2014, che quindi appariva quale legittimo ed efficace strumento derogatorio rispetto alla contrattazione nazionale ed alla legge.
Le ferie e i permessi venivano retribuiti all'interno della retribuzione oraria.
Pertanto poteva accadere che una o più buste paga avessero solo apparentemente un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale, poiché al ricorrente erano già state pagate le ferie e di permessi. Anche ove il monte orario non fosse stato rispettato, si doveva comunque ritenere provato il consenso del socio lavoratore, desumibile da inequivoci comportamenti concludenti. In subordine la OP sosteneva che il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di sospendere, senza diritto alla retribuzione, il rapporto con il socio qualora non fosse possibile assicurare il lavoro secondo la tipologia contrattuale accordata. La cooperativa aveva sempre comunicato tempestivamente gli accorgimenti organizzativi diretti a far ruotare il personale per garantire una occupazione omogenea del personale. La OP comunque eccepiva che il
9 ricorrente non aveva mai messo a disposizione le proprie energie lavorative per un orario superiore a quello effettivamente lavorato. La OP eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze retributive per il periodo antecedente al 9.12.2015 in quanto il ricorso era stato notificato solamente il 9.12.2020. La OP contestava anche le pretese relative alle domande svolte in via subordinata per l'inquadramento del C.C.N.L. trasporto logistica. La convenuta contestava con osservazioni specifiche i conteggi depositati in allegato al ricorso.
Con riferimento all'impugnazione del licenziamento la OP eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per errore nella scelta del rito. Ad avviso della cooperativa convenuta infatti l'impugnazione del licenziamento avrebbe dovuto essere promossa attraverso le forme previste dall'articolo 1 comma 47 della legge n. 92/2012. Nel merito sosteneva la piena legittimità del licenziamento in quanto il lavoratore si era posto per sua esclusiva responsabilità in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta e cioè dopo la fine del periodo di ferie. Il lavoratore avrebbe dovuto programmare il proprio rientro in modo tale da calcolare anche obbligatorio periodo di isolamento. In subordine eccepiva l'aliunde perceptum
Si costituiva la che si associava alle Controparte_3
argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cooperativa datrice di lavoro.
Eccepiva la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso e contestava i conteggi di parte ricorrente. Eccepiva che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 dlg. n. 276/2003 non si estendeva in ogni caso alle somme richieste per le ore non lavorate, in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva del lavoro svolto di fatto nell'appalto.
10 All'udienza di comparizione il difensore di parte ricorrente deduceva a verbale in replica alla memoria di costituzione delle parti convenute. Il giudice concedeva alla parte convenuta OP il deposito di note di replica alle osservazioni di parte ricorrente.
Il Giudice ritenuto che le mansioni di parte ricorrente non erano contestate e che buona parte delle questioni oggetto di causa erano già state trattate in precedenti contenziosi promosse da soci lavoratori nei confronti di
OP, non ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti
All'udienza del 23.2.2023 il Giudice all'esito della discussione pronunciava sentenza non definitiva mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione con la quale veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento e annullata la delibera di esclusione dalla cooperativa e la società convenuta
OP veniva condannata al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio. Il Giudice pronunciava la seguente ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Il Giudice,
vista la sentenza non definitiva in data odierna con la quale sono state decise esclusivamente le questioni introdotte da parte ricorrente con
l'impugnazione della delibera di esclusione e del licenziamento
ritenuta l'opportunità di attendere, ai fini di una individuazione di attendibili criteri di computo delle differenze retributive e con riserva di ammissione di
CTU, le motivazioni delle sentenze definitive con le quali la Corte di Appello di Venezia si è pronunciata sul quantum
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria e fissa per la prosecuzione l'udienza del
10.10.2023 ore 9,30
11 Nelle more del giudizio venivano depositate e prodotte in causa le motivazioni delle pronunce della Corte di Appello Venezia e il Giudice assegnava termine alla parte convenuta per depositare conteggio delle eventuali differenze retributive calcolate sulla base del CCNL Trasporti
Merci e Logistica applicato dalla cooperativa OP. Depositati i conteggi e formulate le rispettive osservazioni in udienza, su istanza di parte convenuta OP il Giudice ordinava la produzione dei prospetti paga relativi ai rapporti di lavoro instaurati con altri datori di lavoro successivamente al licenziamento e fissava udienza di discussione ritenendo l'opportunità di fissare i criteri per il calcolo delle eventuali differenze retributive a credito del ricorrente
All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva discussa e il giudice pronunciava sentenza non definitiva con lettura del seguente dispositivo e riserva di deposito dei motivi nei 60gg
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, dichiara il diritto del ricorrente, per il periodo ottobre 2011 /febbraio 2012 all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL cooperative alimentari e a partire dal marzo 2012 all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Trasporto Merci e
Logistica ed alle relative differenze retributive, da determinarsi nel prosieguo del giudizio applicando i seguenti parametri:
a. diritto al riconoscimento del livello 6^ CCNL TML a partire dal maggio
2014
b. diritto al conteggio dell'indennità di appendimento quale superminimo non assorbibile dal 1.7.2025;
12 c. diritto al conteggio della 13^ e 14^ sulla retribuzione globale mensile in quota fissa (divisore 168) per intero periodo di lavoro
d. diritto al pagamento integrale dei ratei di 13^ e 14^ a decorrere dal
1.1.2013 e. diritto al calcolo del rateo TFR comprensivo anche dell'incidenza di 13^ 14^ e indennità di appendimento
2) Condanna le società convenute in via solidale al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente, da quantificarsi in base ai parametri indicati al precedente punto 1 nel prosieguo del giudizio
3) Riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_6
escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria
5) Spese al definitivo
Le motivazioni della sentenza venivano depositate il 19.8.2025. Su istanza congiunta delle parti il Giudice correggeva l'errore materiale del dispositivo nella parte in cui si riconosce il diritto al pagamento dell'indennità di appendimento come “superminimo non assorbibile” dal “1.7.2025” anziché dal “1.7.2015”
Con separata ordinanza il Tribunale provvedeva per l'ulteriore istruzione nei seguenti termini
Visto il dispositivo di sentenza non definitiva pronunciato in data odierna
Ritenuto che la causa deve proseguire al fine di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute in base dapprima al CCNL cooperative alimentari e successivamente in base al CCNL Trasporti Merci e Logistica
Ritenuto che al fine di evitare i costi e i tempi di una CTU appare opportuna la riformulazione dei conteggi partendo dal prospetto di calcolo da ultimo depositato dalla parte convenuta OP, in quanto oggetto solo di
13 specifiche e puntuali contestazioni di parte ricorrente, analiticamente valutate nella sentenza
Ritenuto che tale conteggio dovrà essere utilizzato come base di calcolo su cui applicare esclusivamente i parametri indicati nel dispositivo della sentenza oggi pronunciata
Ritenuto che la riformulazione di conteggi è finalizzata anche a determinare
l'entità del risarcimento dovuto al ricorrente per effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento
Ritenuto che, essendo altamente presumibile l'impossibilità di ottenere dalle parti la predisposizione di conteggi condivisi, deve essere assegnato alle parti ricorrente e convenuta OP termine per il deposito di rispettivi conteggi, attenendosi esclusivamente e rigorosamente ai parametri fissati nel dispositivo della sentenza non definitiva
P.Q.M
-
Assegna alla parte ricorrente ed alla parte convenuta Parte_5
termine per il deposito di rispettivi conteggi che tengano conto dei criteri specificati in motivazione sino al 12.10.2025 Fissa per la prosecuzione e per la decisione l'udienza del 24.10.2025 ore 12,30
Parte ricorrente e la convenuta OP depositavano i conteggi rispettivi entro i termini assegnati
All'odierna udienza le parti illustravano i rispettivi conteggi contestando i conteggi avversari e si riportavano alle conclusioni in atti
***
1. Le domande di parte ricorrente in punto quantum devono essere accolte nei termini di seguito precisati
2. Il Tribunale ha assegnato alle parti termine per il deposito di conteggi che avessero come base quelli da ultimo depositato dalla Parte_8
[... e tenessero conto esclusivamente dei criteri dettati nella sentenza non definitiva n. 443/2025 (dispositivo letto all'udienza del 2.7.2025)
3. Il conteggio depositato dalla parte ricorrente (doc. 69) riporta quale risultato finale differenze a credito del ricorrente per € 14.262,51 euro di cui € 8436,58 per differenze sulle voci retributive, e € 5825,94 sul
TFR
4. Il conteggio depositato dalla OP riporta 4.736 euro di differenze complessive di cui € 2638,12 a titolo di TFR
5. Dall'esame dei conteggi emerge una sostanziale divergenza. Infatti le differenze retributive sono costituite quasi integralmente dal risultato del ricalcolo dei ratei di 13^ e 14^.
6. Nel conteggio depositato da OP la parte convenuta, nel calcolo delle retribuzioni differite (13^ e 14^), ha applicato il criterio dettato dalla sentenza non definitiva indicando come “spettante” rispettivamente al mese di giugno e al mese di dicembre di ciascun anno l'importo della retribuzione tabellare mensile (art. 18 e 19 CCNL
Logistica) e nel “ricevuto” gli importi liquidati in busta paga mese per mese.
7. Nel conteggio di parte ricorrente invece, nella colonna delle voci spettanti la 13^ e la 14^ sono state conteggiate mensilmente, con importi variabili. Come risulta da un semplice verifica aritmetica, e come confermato dal difensore di parte ricorrente all'odierna udienza, le quote mensili delle retribuzioni differite sono state conteggiate sommando alla retribuzione tabellare applicata “ratione temporis” l'indennità di appendimento percepita in quel mese e dividendo l'importo complessivo per 12
15 8. Il criterio di conteggio adottato dalla parte ricorrente è corretto.
L'indennità di appendimento è stata qualificata nella sentenza non definitiva quale superminimo. Si tratta di emolumento corrisposto in maniera fissa e continuativa;
il punto su cui non concordano le parti riguarda soltanto la sua qualificazione come assorbibile ovvero non assorbibile.
9. La retribuzione globale mensile, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva deve tenere conto, come rientranti nella definizione di eventuali “altri aumenti comunque denominati” (art. 61
n. 3 CCNL Trasporti e Logistica) anche gli importi che compongono stabilmente la retribuzione mensile in aggiunta alla retribuzione base mensile.
10. Pertanto le differenze calcolate nei conteggi di parte ricorrente devono ritenersi conteggiate correttamente nella colonna
“spettante”, in quanto non superiori rispetto a quelle risultanti dal conteggio di retribuzioni mensili alle scadenze di giugno e dicembre comprensive del superminimo.
11. Le somme indicate come “ricevute” per tali titoli corrispondono a quelle riportate nel conteggio delle somme “ricevute” di parte convenuta.
12. Le differenze sui ratei delle retribuzioni differite si riflettono anche come incidenza sul TFR come calcolato nel conteggio di parte ricorrente. Il TFR come indicato nella sentenza non definitiva deve tenere conto dell'indennità di appendimento anche nei periodi in cui
è stato valutato come assorbibile.
13. Le parti convenute pertanto devono essere condannate in solido
(rispettivamente quali appaltatrice e committente ex art. 29 D.lg.
16 276/2003) a pagare al ricorrente la somma complessiva risultante dal conteggio depositato dalla difesa del lavoratore e cioè euro
14.262,51 di cui euro 5.825 a titolo di TFR. La somma deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge. Ad Parte_1
deve essere riconosciuto, come da rituale istanza, il
[...]
beneficio della preventiva escussione della OP
14. Per il calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione del risarcimento per illegittimità del licenziamento si deve tenere conto necessariamente, in assenza di prestazione lavorativa, di un dato fisso, costituito dalla retribuzione tabellare mensile in vigore alla data del recesso (1448,58). Non deve essere computata la quota mensile corrispondente all'indennità di appendimento in quanto si tratta di emolumento strettamente legato alle modalità della prestazione lavorativa e ai fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione. Lo stipendio mensile deve essere aumentato con le relative quote di 13 e 14 (€ 120,72 ciascuna) per un importo complessivo di € 1690,01
15. Il ricorrente dopo avere ricevuto la lettera di riammissione al lavoro del 27.6.2023 da parte di OP (doc. 30 OP) ha presentato le dimissioni tramite modulo prodotto da OP come doc. 29 con decorrenza dal 7.7.2023
16. Nel periodo intercorso tra il licenziamento e le dimissioni il ricorrente ha svolto attività lavorativa per altri datori di lavoro come risulta dalla dichiarazione di prodotta come doc. 31 di parte Parte_9
convenuta OP
17 17. La parte ricorrente ha depositato il 20.5.2025 la seguente documentazione: doc. 66) N. 3 buste paga periodo luglio – settembre
2021 c/o Randstad Italia Spa;
doc. 67) N. 13 buste paga periodo gennaio 2022 – gennaio 2023 c/o GI Group Spa;
doc. 68) N. 6 buste paga periodo gennaio – giugno 2023 c/o Parte_10
18. Dall'importo dovuto a titolo risarcitorio da OP devono essere detratte le retribuzioni al lordo fiscale percepite dal ricorrente presso i sopra citati datori di lavoro
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i valori medi. La causa deve ritenersi di valore indeterminabile tenuto conto delle domande di impugnazione del licenziamento e di nullità di accordi aziendali Le parti convenute devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese in quanto le loro rispettive difese sono state sostanzialmente convergenti Tenuto conto dell'esito complessivo della causa
(mancato accoglimento delle domande dirette all'applicazione di un diverso CCNL e di quelle dirette ad ottenere in via subordinata il riconoscimento di un livello superiore secondo il CCNL applicato), le spese devono essere compensate nella misura di metà. I difensori di parte ricorrente hanno chiesto la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna la società convenuta in Controparte_2
solido con la società convenuta a versare Parte_11
al ricorrente € 14.262,51 per differenze retributive e TFR oltre agli
18 interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
2) Riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_11
escussione di OP per i crediti maturati sino al 17.3.2017
3) Condanna la società convenuta a Controparte_2
versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità dell'esclusione dalla società cooperativa e del licenziamento, una somma pari alle retribuzioni non percepite (€
1690,01 mensili lordi) dalla data del licenziamento intimato con lettera del 17.3.2021 sino alla cessazione del rapporto per dimissioni
(1.7.2023), oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo, con detrazione degli importi lordi percepiti a titolo di retribuzione in forza di rapporti con altri datori di lavoro nel periodo successivo al licenziamento, risultanti dai prospetti paga prodotti dalla parte ricorrente come docc. nn.
66,67,68;
4) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite, liquidate per l'intero in 9.257,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%,
e condanna in solido le convenute Controparte_6
a rifondere alla parte ricorrente la residua Parte_11
quota di metà, con distrazione in favore dei difensori Avv. Giuseppe
Frigotto e Avv. Alberto Frigotto.
Verona, 24.10.2025
IL GIUDICE
NT ES
19
SEZIONE LAVORO
Udienza del 24.10.2025
Causa n. 886 / 2021
CONWAY /VIERRECOOP SOCIETA' COOPERATIVA
Sono comparsi per la parte ricorrente Avv. Rigon in sostituzione Avv.
Frigotto e per OP Avv. Baltieri in sostituzione Avv. Conti e per
Avv. Alberti in sostituzione Avv. Grigoli. Parte_1
I procuratori delle parti formulano rispettivamente riserva di appello avverso la sentenza non definitiva n. 443/2025 pubblicata il 19.8.2025
L'Avv. Baltieri si riporta ai conteggi depositati e contesta i conteggi di parte ricorrente e quanto esposto dalla parte ricorrente nelle note di deposito dei conteggi del 10.10.2025 con riferimento all'assorbimento contesta facendo presente che esso opera anche con riferimento agli aumenti dovuti a passaggio di livello e scatti. Sulle ferie come già ribadito in atti e confermato dalla Corte d'appello di VENEZIA 168 è un divisore mensile e non corrisponde ad un numero minimo di opre da lavorare nel mese. Solo con l'accordo del 8.5.2015 le cooperative hanno dato corso al rinnovo contrattuale del 2013 corrispondendo l'una tantum
L'Avv- Alberti si associa alle osservazioni di parte convenuta OP
L'Avv. Rigon si riporta alle note di deposito ed ai conteggi precisando che le osservazioni contenute nelle note derivano dalle difese svolte in atti e non sono state trasfuse nei conteggi. Per quanto riguarda il computo di 13^
e 14^ precisa che è stato conteggiato per ogni mese un dodicesimo dell'importo risultante dalla somma della retribuzione tabellare e dell'indennità di appendimento percepita I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. NT ES
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. NT ES, all'udienza del giorno 24.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa di lavoro n. 886 / 2021 RCL promossa con ricorso depositato il
18/06/2021 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. FRIGOTTO GIUSEPPE e dell'avv. FRIGOTTO ALBERTO
Contro
VIERRECOOP SOCIETA' COOPERATIVA (C.F. ), con il P.IVA_1
patrocinio dell'avv. CONTI STEFANO e dell'avv. LEONI ANDREA
(C.F. ), Pt_1 Controparte_1 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 18.6.2021 conveniva in Parte_2
giudizio e la Controparte_2 Controparte_3
: di essere stato ammesso quale socio lavoratore dipendente a
[...]
tempo indeterminato di OP dal 24/10/2011; avere svolto mansioni di appendimento di polli vivi e tacchini nell'ambito dei servizi appaltati dalla
OP da ottobre 2011 a giugno 2012 presso Parte_3
l'unità di GA CA e da luglio 2012 a marzo 2021 presso l'unità di
Villaganzerla (VI); di avere svolto la prestazione lavorativa dal lunedì al
1 sabato e nel mese di dicembre anche la domenica in occasione della campagna natalizia;
che la OP aveva ridotto l'orario mensile di lavoro del ricorrente indicando nel programma dei turni settimanali di lavoro i giorni della settimana in cui il lavoratore doveva rimanere a casa dal lavoro in Rol;
che una parte delle ore di mancato svolgimento della prestazione lavorativa erano state indicate da OP nelle buste paga sotto la voce
“FER/ROL /EX FEST NON RETRIBUITE”; di non aver mai chiesto di avere
Rol o permessi;
di aver usufruito di un mese di ferie;
di aver partecipato a corsi di formazione generale e di formazione ai fini del conseguimento del certificato di idoneità allo svolgimento delle operazioni di maneggiamento e cura degli animali prima della loro immobilizzazione, di immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento d'abbattimento, e di sospensione sollevamento degli animali;
di essere stato inquadrato secondo il C.C.N.L. del settore cooperative alimentari nel livello 6 da ottobre 2011 a febbraio
2012 e successivamente secondo il CCNL autotrasporto merci logistica dapprima nel livello 6J dal marzo 2012 ad agosto 2015 e successivamente nel livello 6 da settembre 2015 a marzo 2021; di aver ricevuto la retribuzione oraria lorda specificata nel ricorso;
che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto un verbale di accordo tra OP e talune organizzazioni sindacali;
che l'accordo era stato contestato dal sindacato IA Cisal, a cui era iscritto il ricorrente;
che il sindacato in questione aveva manifestato l'esplicito dissenso dall'accordo; in data 09/09/2015 era stato stipulato tra
OP e le organizzazioni sindacali un verbale di accordo relativo e gli addetti all'appendimento; che in data 18.7.2019 OP aveva sottoscritto un altro accordo sindacale, senza la partecipazione di IA
Cisal, che disciplinava il trattamento economico dei soci lavoratori e confermava i precedenti accordi;
di essere stato licenziato per giusta causa,
2 con conseguente esclusione dalla compagine sociale per assenza ingiustificata;
che l'addebito era infondato poiché egli si era era recato all'estero in ferie e non aveva potuto fare rientro al lavoro poiché aveva dovuto osservare il periodo obbligatorio di isolamento fiduciario, con regolare consegna di certificato di malattia
Ciò premesso, il ricorrente svolgeva le seguenti conclusioni ➢ Sulle differenze retributive
1)Accertare e dichiarare la nullità, illegittimità, inefficacia ed inapplicabilità al rapporto di lavoro tra e OP dell'accordo Parte_2
aziendale 06.12.13 - 28.01.14 (doc. 18-19), dell'accordo aziendale 09.09.15
(doc. 21) e dell'accordo aziendale 18.07.19 (doc. 26), sottoscritti da
OP e dalle per i motivi indicati nel ricorso. Pt_4
2)Accertare e dichiarare l'inesistenza e/o nullità ai sensi degli artt. 1418 e segg. c.c. ovvero, in subordine, l'annullabilità ai sensi degli artt. 1428 e 1429
c.c. nonché ai sensi degli artt. 1434, 1438 e 1439 c.c. o, in ulteriore subordine, l'annullabilità ai sensi dell'art. 2113 c.c., per le causali ed i motivi di cui al ricorso, delle eventuali rinunce e transazioni, compreso l'eventuale verbale di accordo ex art. 411 c.p.c. (fac-simile allegato al doc. 28), che risultassero essere state sottoscritte da ed aventi ad Parte_2
oggetto diritti del prestatore di lavoro, derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dai contratti o accordi collettivi.
3)Accertare e dichiarare l'illegittimità della unilaterale riduzione dell'orario di lavoro e/o della unilaterale sospensione del lavoro e della retribuzione, effettuata nel periodo dal 24.10.11 al 18.03.21, da OP nei confronti del lavoratore , e per l'effetto accertare il diritto di Parte_2
alla corresponsione dell'intera retribuzione mensile Parte_2
minima ed inderogabile dovuta per l'orario contrattuale di lavoro,
3 corrispondente a 173 ore mensili in base al CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari ovvero, in subordine, a 168 ore mensili in base al CCNL autotrasporto merci e logistica.
4)In via principale, accertata e dichiarata l'applicazione al rapporto di lavoro tra e OP del trattamento normativo ed Parte_2
economico previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, o comunque accertato e dichiarato il diritto del ricorrente all'applicazione di un trattamento normativo ed economico analogo a quello previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari, descritto nella parte in diritto del presente ricorso, accertarsi e dichiararsi il diritto di in applicazione dell'art. 21 Parte_2
CCNL coop. alimentari, all'inquadramento al livello 6 dal 24.10.11 al
30.04.12 e al livello 5 dal 01.05.12 al 18.03.21 e per l'effetto condannare
in persona dei legali Parte_5 Parte_6
rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso, al pagamento, in via tra loro solidale e in favore di , dell'importo di € Parte_2
45.539,33 (dalla data di assunzione) o in subordine di € 19.527,25 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020), pari a:
-€ 13.952,27 (dalla data di assunzione) o in subordine € 5.274,45 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR, scatti di anzianità ed elemento di garanzia retributiva;
-€ 31.587,06 (dalla data di assunzione) o in subordine € 14.252,80 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quale somma
4 dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive
o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
5)In subordine rispetto al punto 4):
-accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, per le ore di lavoro svolte nel reparto appendimento (ovvero le ore indicate in busta paga con l'indennità di appendimento), all'applicazione di un trattamento economico analogo a quello previsto dal CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotto agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari e corrispondente al livello 6 dal 24.10.11 al 30.04.12 e al liv. 5 dal 01.05.12 al 18.03.21 di cui all'art. 21 CCNL coop. alimentari;
- accertato e dichiarato il diritto del ricorrente, per le ore in busta paga
(festività, ferie, rol, ex festività) retribuite senza l'indennità di inquadramento
e per le ore illegittimamente non retribuite, all'inquadramento al livello 5 del
CCNL Trasporto merci e logistica e al relativo trattamento economico;
6) condannare in persona dei legali Parte_7
rappresentanti pro-temporibus, per le causali di cui al ricorso, al pagamento, in solido tra loro e in favore di , dell'importo di € Parte_2
37.138,86 (dalla data di assunzione) o in subordine di € 16.366,92 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020), pari a:
-€ 12.899,24 (dalla data di assunzione) o in subordine € 5.334,53 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quali differenze retributive dovute per le ore lavorate, TFR e scatti di anzianità;
5 -€ 24.239,62 (dalla data di assunzione) o in subordine € 11.032,39 (entro il quinquennio computato a ritroso dalla pec 09.12.2020) quale somma dovuta per le ore non lavorate e non retribuite a titolo di differenze retributive
o, in subordine, di risarcimento danni anche per le ferie non godute;
o a quella diversa somma ritenuta di giustizia o al pagamento del diverso importo risultante dovuto in base al diverso livello contrattuale ritenuto applicabile;
in ogni caso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al saldo.
7)In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensori antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
➢ Sull'impugnazione del licenziamento e della delibera di esclusione
8)Accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia e/o comunque illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera 17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di per Parte_5 Parte_2
insussistenza dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso.
9)Per l'effetto, condannarsi in persona del legale Parte_5
rappresentante pro-tempore, alla ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente e correlato rapporto di lavoro con il ricorrente.
10)Per l'effetto condannarsi in persona del legale Parte_5
rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da
[...]
e da liquidarsi in misura pari alle retribuzioni mensili globali di Parte_2
6 fatto, quantificate in € 1.761,14 mensili in base al CCNL Cooperative alimentari o in base al diverso CCNL ritenuto applicabile e al diverso importo ritenuto di giustizia, maturate e dovute al ricorrente dal 18.03.21 sino alla data della effettiva ricostituzione del rapporto associativo e del concorrente rapporto di lavoro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo effettivo.
11)In subordine, accertata e dichiarata la nullità, inefficacia e/o comunque
l'illegittimità della contestazione disciplinare comunicata con lettera
17.02.2021, del licenziamento disciplinare e della delibera di esclusione, adottati da nei confronti di , per Parte_5 Parte_2
insussistenza dei fatti e delle violazioni contestate al ricorrente e/o per insussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo di licenziamento e di esclusione nonché per violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento del lavoratore, come motivato nel presente ricorso, condannare in persona del legale Parte_5
rappresentante protempore, al risarcimento dei danni nella misura massima di cui all'art. 8 L. 604/1966 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
12)In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre al 15% di spese generali, C.P.A. e I.V.A., come per legge, con distrazione in favore dei sottoscritti difensore antistatari Avv. Giuseppe Frigotto e Alberto Frigotto.
Si costituiva in giudizio la OP e chiedeva il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la cooperativa, essendo attiva nei settori del facchinaggio dell'attività di carico e scarico merci, aveva sempre ritenuto di applicare ai rapporti di lavoro con i soci il C.C.N.L. del proprio settore merceologico. Ciò era avvenuto anche nell'ambito dell'appalto con Parte_1
avente ad oggetto attività di facchinaggio e carico e scarico. Solo
[...]
7 in minima parte tali attività consistevano nell'appendimento di polli e tacchini, che comunque veniva svolto in locali separati rispetto a quelli in cui si svolgeva l'attività di macellazione e di trasformazione di carne animale, di spettanza esclusivamente di dipendenti Per i Parte_1
primi 4 mesi di durata dell'appalto la cooperativa aveva ritenuto di applicare il C.C.N.L. della cooperazione alimentare per le sole mansioni svolte nell'attività di apprendimento, mentre invece, in caso di spostamento anche temporaneo del socio lavoratore all'attività di movimentazione o similari, veniva applicato il C.C.N.L. trasporto merci logistica. Tale sistema era stato abbandonato poiché determinava gravi disfunzioni nella predisposizione delle buste paga e nella gestione della forza lavoro e pertanto anche agli operai addetti all'appendimento venne applicato il C.C.N.L. trasporto merci logistica, con riconoscimento di una specifica indennità di appendimento. Il ricorrente come gli altri lavoratori e soci non aveva mai contestato l'applicazione del C.C.N.L. trasporto merci e logistica.
La OP esponeva inoltre che in data 28/01/2014 era stato sottoscritto
Con con i sindacati e ai quali aderiva oltre 60% dei lavoratori iscritti a CP_5
sindacati, un contratto di prossimità in forza del quale i lavoratori che svolgevano attività manuale all'interno di stabilimenti Parte_1
sarebbero stati assunti al 6° livello J e poi passati al 6° livello dopo 30 mesi di servizio ininterrotto e sarebbero rimasti in tale livello anche successivamente. Tale previsione era finalizzata, per espressa volontà dei sottoscrittori, a garantire l'obiettivo di una maggiore occupazione per tutti i soci lavoratori. Inoltre nel settembre 2015 in forza di quanto previsto dall'accordo aziendale del 09/09/2015 il ricorrente ottenne il passaggio al
6° livello a decorrere dal 01/09/2015, in quanto impegnato nell'attività di appendimento. Tale accordo prevedeva l'incremento dell'indennità di
8 apprendimento di € 2 orari ed era stato sottoscritto dal sindacato cui apparteneva il ricorrente.
La cooperativa convenuta chiedeva che fosse accertata come legittima la scelta del datore di lavoro di applicare il C.C.N.L. trasporto merci logistica,
l'inapplicabilità nei propri confronti di taluni accordi aziendali stipulati da con le organizzazioni sindacali in cui si sarebbe imposta Parte_1
e appaltatore l'applicabilità del C.C.N.L. cooperative alimentari per tutte le attività direttamente collegata al processo produttivo.
La OP sosteneva in ogni caso che l'attività di appendimento di polli tacchini era semplicemente una mera attività logistica di movimentazione di un prodotto. La OP contestava le argomentazioni con le quali la parte ricorrente aveva eccepito l'inefficacia erga omnes del contratto di prossimità della 28/01/2014, che quindi appariva quale legittimo ed efficace strumento derogatorio rispetto alla contrattazione nazionale ed alla legge.
Le ferie e i permessi venivano retribuiti all'interno della retribuzione oraria.
Pertanto poteva accadere che una o più buste paga avessero solo apparentemente un orario di lavoro inferiore a quello contrattuale, poiché al ricorrente erano già state pagate le ferie e di permessi. Anche ove il monte orario non fosse stato rispettato, si doveva comunque ritenere provato il consenso del socio lavoratore, desumibile da inequivoci comportamenti concludenti. In subordine la OP sosteneva che il regolamento interno della cooperativa prevedeva la possibilità di sospendere, senza diritto alla retribuzione, il rapporto con il socio qualora non fosse possibile assicurare il lavoro secondo la tipologia contrattuale accordata. La cooperativa aveva sempre comunicato tempestivamente gli accorgimenti organizzativi diretti a far ruotare il personale per garantire una occupazione omogenea del personale. La OP comunque eccepiva che il
9 ricorrente non aveva mai messo a disposizione le proprie energie lavorative per un orario superiore a quello effettivamente lavorato. La OP eccepiva la prescrizione quinquennale delle differenze retributive per il periodo antecedente al 9.12.2015 in quanto il ricorso era stato notificato solamente il 9.12.2020. La OP contestava anche le pretese relative alle domande svolte in via subordinata per l'inquadramento del C.C.N.L. trasporto logistica. La convenuta contestava con osservazioni specifiche i conteggi depositati in allegato al ricorso.
Con riferimento all'impugnazione del licenziamento la OP eccepiva in via preliminare l'inammissibilità/improcedibilità del ricorso per errore nella scelta del rito. Ad avviso della cooperativa convenuta infatti l'impugnazione del licenziamento avrebbe dovuto essere promossa attraverso le forme previste dall'articolo 1 comma 47 della legge n. 92/2012. Nel merito sosteneva la piena legittimità del licenziamento in quanto il lavoratore si era posto per sua esclusiva responsabilità in una situazione di impossibilità di riprendere il lavoro alla data prescritta e cioè dopo la fine del periodo di ferie. Il lavoratore avrebbe dovuto programmare il proprio rientro in modo tale da calcolare anche obbligatorio periodo di isolamento. In subordine eccepiva l'aliunde perceptum
Si costituiva la che si associava alle Controparte_3
argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cooperativa datrice di lavoro.
Eccepiva la prescrizione quinquennale calcolata a ritroso a decorrere dalla notifica del ricorso e contestava i conteggi di parte ricorrente. Eccepiva che la responsabilità solidale prevista dall'articolo 29 dlg. n. 276/2003 non si estendeva in ogni caso alle somme richieste per le ore non lavorate, in quanto aventi natura risarcitoria e non retributiva del lavoro svolto di fatto nell'appalto.
10 All'udienza di comparizione il difensore di parte ricorrente deduceva a verbale in replica alla memoria di costituzione delle parti convenute. Il giudice concedeva alla parte convenuta OP il deposito di note di replica alle osservazioni di parte ricorrente.
Il Giudice ritenuto che le mansioni di parte ricorrente non erano contestate e che buona parte delle questioni oggetto di causa erano già state trattate in precedenti contenziosi promosse da soci lavoratori nei confronti di
OP, non ammetteva le prove testimoniali dedotte dalle parti
All'udienza del 23.2.2023 il Giudice all'esito della discussione pronunciava sentenza non definitiva mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione con la quale veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento e annullata la delibera di esclusione dalla cooperativa e la società convenuta
OP veniva condannata al risarcimento del danno in misura corrispondente alle retribuzioni non percepite dalla data del licenziamento sino alla riammissione in servizio. Il Giudice pronunciava la seguente ordinanza per la prosecuzione del giudizio
Il Giudice,
vista la sentenza non definitiva in data odierna con la quale sono state decise esclusivamente le questioni introdotte da parte ricorrente con
l'impugnazione della delibera di esclusione e del licenziamento
ritenuta l'opportunità di attendere, ai fini di una individuazione di attendibili criteri di computo delle differenze retributive e con riserva di ammissione di
CTU, le motivazioni delle sentenze definitive con le quali la Corte di Appello di Venezia si è pronunciata sul quantum
P.Q.M.
Rimette la causa in istruttoria e fissa per la prosecuzione l'udienza del
10.10.2023 ore 9,30
11 Nelle more del giudizio venivano depositate e prodotte in causa le motivazioni delle pronunce della Corte di Appello Venezia e il Giudice assegnava termine alla parte convenuta per depositare conteggio delle eventuali differenze retributive calcolate sulla base del CCNL Trasporti
Merci e Logistica applicato dalla cooperativa OP. Depositati i conteggi e formulate le rispettive osservazioni in udienza, su istanza di parte convenuta OP il Giudice ordinava la produzione dei prospetti paga relativi ai rapporti di lavoro instaurati con altri datori di lavoro successivamente al licenziamento e fissava udienza di discussione ritenendo l'opportunità di fissare i criteri per il calcolo delle eventuali differenze retributive a credito del ricorrente
All'udienza del 2.7.2025 la causa veniva discussa e il giudice pronunciava sentenza non definitiva con lettura del seguente dispositivo e riserva di deposito dei motivi nei 60gg
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata
1) disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute, dichiara il diritto del ricorrente, per il periodo ottobre 2011 /febbraio 2012 all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL cooperative alimentari e a partire dal marzo 2012 all'applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dal CCNL Trasporto Merci e
Logistica ed alle relative differenze retributive, da determinarsi nel prosieguo del giudizio applicando i seguenti parametri:
a. diritto al riconoscimento del livello 6^ CCNL TML a partire dal maggio
2014
b. diritto al conteggio dell'indennità di appendimento quale superminimo non assorbibile dal 1.7.2025;
12 c. diritto al conteggio della 13^ e 14^ sulla retribuzione globale mensile in quota fissa (divisore 168) per intero periodo di lavoro
d. diritto al pagamento integrale dei ratei di 13^ e 14^ a decorrere dal
1.1.2013 e. diritto al calcolo del rateo TFR comprensivo anche dell'incidenza di 13^ 14^ e indennità di appendimento
2) Condanna le società convenute in via solidale al pagamento delle differenze retributive spettanti al ricorrente, da quantificarsi in base ai parametri indicati al precedente punto 1 nel prosieguo del giudizio
3) Riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_6
escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017
4) provvede con separata ordinanza per la prosecuzione dell'istruttoria
5) Spese al definitivo
Le motivazioni della sentenza venivano depositate il 19.8.2025. Su istanza congiunta delle parti il Giudice correggeva l'errore materiale del dispositivo nella parte in cui si riconosce il diritto al pagamento dell'indennità di appendimento come “superminimo non assorbibile” dal “1.7.2025” anziché dal “1.7.2015”
Con separata ordinanza il Tribunale provvedeva per l'ulteriore istruzione nei seguenti termini
Visto il dispositivo di sentenza non definitiva pronunciato in data odierna
Ritenuto che la causa deve proseguire al fine di quantificare le differenze retributive eventualmente dovute in base dapprima al CCNL cooperative alimentari e successivamente in base al CCNL Trasporti Merci e Logistica
Ritenuto che al fine di evitare i costi e i tempi di una CTU appare opportuna la riformulazione dei conteggi partendo dal prospetto di calcolo da ultimo depositato dalla parte convenuta OP, in quanto oggetto solo di
13 specifiche e puntuali contestazioni di parte ricorrente, analiticamente valutate nella sentenza
Ritenuto che tale conteggio dovrà essere utilizzato come base di calcolo su cui applicare esclusivamente i parametri indicati nel dispositivo della sentenza oggi pronunciata
Ritenuto che la riformulazione di conteggi è finalizzata anche a determinare
l'entità del risarcimento dovuto al ricorrente per effetto della dichiarazione di illegittimità del licenziamento
Ritenuto che, essendo altamente presumibile l'impossibilità di ottenere dalle parti la predisposizione di conteggi condivisi, deve essere assegnato alle parti ricorrente e convenuta OP termine per il deposito di rispettivi conteggi, attenendosi esclusivamente e rigorosamente ai parametri fissati nel dispositivo della sentenza non definitiva
P.Q.M
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Assegna alla parte ricorrente ed alla parte convenuta Parte_5
termine per il deposito di rispettivi conteggi che tengano conto dei criteri specificati in motivazione sino al 12.10.2025 Fissa per la prosecuzione e per la decisione l'udienza del 24.10.2025 ore 12,30
Parte ricorrente e la convenuta OP depositavano i conteggi rispettivi entro i termini assegnati
All'odierna udienza le parti illustravano i rispettivi conteggi contestando i conteggi avversari e si riportavano alle conclusioni in atti
***
1. Le domande di parte ricorrente in punto quantum devono essere accolte nei termini di seguito precisati
2. Il Tribunale ha assegnato alle parti termine per il deposito di conteggi che avessero come base quelli da ultimo depositato dalla Parte_8
[... e tenessero conto esclusivamente dei criteri dettati nella sentenza non definitiva n. 443/2025 (dispositivo letto all'udienza del 2.7.2025)
3. Il conteggio depositato dalla parte ricorrente (doc. 69) riporta quale risultato finale differenze a credito del ricorrente per € 14.262,51 euro di cui € 8436,58 per differenze sulle voci retributive, e € 5825,94 sul
TFR
4. Il conteggio depositato dalla OP riporta 4.736 euro di differenze complessive di cui € 2638,12 a titolo di TFR
5. Dall'esame dei conteggi emerge una sostanziale divergenza. Infatti le differenze retributive sono costituite quasi integralmente dal risultato del ricalcolo dei ratei di 13^ e 14^.
6. Nel conteggio depositato da OP la parte convenuta, nel calcolo delle retribuzioni differite (13^ e 14^), ha applicato il criterio dettato dalla sentenza non definitiva indicando come “spettante” rispettivamente al mese di giugno e al mese di dicembre di ciascun anno l'importo della retribuzione tabellare mensile (art. 18 e 19 CCNL
Logistica) e nel “ricevuto” gli importi liquidati in busta paga mese per mese.
7. Nel conteggio di parte ricorrente invece, nella colonna delle voci spettanti la 13^ e la 14^ sono state conteggiate mensilmente, con importi variabili. Come risulta da un semplice verifica aritmetica, e come confermato dal difensore di parte ricorrente all'odierna udienza, le quote mensili delle retribuzioni differite sono state conteggiate sommando alla retribuzione tabellare applicata “ratione temporis” l'indennità di appendimento percepita in quel mese e dividendo l'importo complessivo per 12
15 8. Il criterio di conteggio adottato dalla parte ricorrente è corretto.
L'indennità di appendimento è stata qualificata nella sentenza non definitiva quale superminimo. Si tratta di emolumento corrisposto in maniera fissa e continuativa;
il punto su cui non concordano le parti riguarda soltanto la sua qualificazione come assorbibile ovvero non assorbibile.
9. La retribuzione globale mensile, sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva deve tenere conto, come rientranti nella definizione di eventuali “altri aumenti comunque denominati” (art. 61
n. 3 CCNL Trasporti e Logistica) anche gli importi che compongono stabilmente la retribuzione mensile in aggiunta alla retribuzione base mensile.
10. Pertanto le differenze calcolate nei conteggi di parte ricorrente devono ritenersi conteggiate correttamente nella colonna
“spettante”, in quanto non superiori rispetto a quelle risultanti dal conteggio di retribuzioni mensili alle scadenze di giugno e dicembre comprensive del superminimo.
11. Le somme indicate come “ricevute” per tali titoli corrispondono a quelle riportate nel conteggio delle somme “ricevute” di parte convenuta.
12. Le differenze sui ratei delle retribuzioni differite si riflettono anche come incidenza sul TFR come calcolato nel conteggio di parte ricorrente. Il TFR come indicato nella sentenza non definitiva deve tenere conto dell'indennità di appendimento anche nei periodi in cui
è stato valutato come assorbibile.
13. Le parti convenute pertanto devono essere condannate in solido
(rispettivamente quali appaltatrice e committente ex art. 29 D.lg.
16 276/2003) a pagare al ricorrente la somma complessiva risultante dal conteggio depositato dalla difesa del lavoratore e cioè euro
14.262,51 di cui euro 5.825 a titolo di TFR. La somma deve essere maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge. Ad Parte_1
deve essere riconosciuto, come da rituale istanza, il
[...]
beneficio della preventiva escussione della OP
14. Per il calcolo della retribuzione utile ai fini della determinazione del risarcimento per illegittimità del licenziamento si deve tenere conto necessariamente, in assenza di prestazione lavorativa, di un dato fisso, costituito dalla retribuzione tabellare mensile in vigore alla data del recesso (1448,58). Non deve essere computata la quota mensile corrispondente all'indennità di appendimento in quanto si tratta di emolumento strettamente legato alle modalità della prestazione lavorativa e ai fattori di maggiore gravosità della medesima, il cui venir meno comporta anche il venir meno della relativa remunerazione. Lo stipendio mensile deve essere aumentato con le relative quote di 13 e 14 (€ 120,72 ciascuna) per un importo complessivo di € 1690,01
15. Il ricorrente dopo avere ricevuto la lettera di riammissione al lavoro del 27.6.2023 da parte di OP (doc. 30 OP) ha presentato le dimissioni tramite modulo prodotto da OP come doc. 29 con decorrenza dal 7.7.2023
16. Nel periodo intercorso tra il licenziamento e le dimissioni il ricorrente ha svolto attività lavorativa per altri datori di lavoro come risulta dalla dichiarazione di prodotta come doc. 31 di parte Parte_9
convenuta OP
17 17. La parte ricorrente ha depositato il 20.5.2025 la seguente documentazione: doc. 66) N. 3 buste paga periodo luglio – settembre
2021 c/o Randstad Italia Spa;
doc. 67) N. 13 buste paga periodo gennaio 2022 – gennaio 2023 c/o GI Group Spa;
doc. 68) N. 6 buste paga periodo gennaio – giugno 2023 c/o Parte_10
18. Dall'importo dovuto a titolo risarcitorio da OP devono essere detratte le retribuzioni al lordo fiscale percepite dal ricorrente presso i sopra citati datori di lavoro
19. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo applicando i valori medi. La causa deve ritenersi di valore indeterminabile tenuto conto delle domande di impugnazione del licenziamento e di nullità di accordi aziendali Le parti convenute devono essere condannate in solido alla rifusione delle spese in quanto le loro rispettive difese sono state sostanzialmente convergenti Tenuto conto dell'esito complessivo della causa
(mancato accoglimento delle domande dirette all'applicazione di un diverso CCNL e di quelle dirette ad ottenere in via subordinata il riconoscimento di un livello superiore secondo il CCNL applicato), le spese devono essere compensate nella misura di metà. I difensori di parte ricorrente hanno chiesto la distrazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Condanna la società convenuta in Controparte_2
solido con la società convenuta a versare Parte_11
al ricorrente € 14.262,51 per differenze retributive e TFR oltre agli
18 interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione dei crediti sino al saldo;
2) Riconosce alla il beneficio della preventiva Parte_11
escussione di OP per i crediti maturati sino al 17.3.2017
3) Condanna la società convenuta a Controparte_2
versare al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno per l'illegittimità dell'esclusione dalla società cooperativa e del licenziamento, una somma pari alle retribuzioni non percepite (€
1690,01 mensili lordi) dalla data del licenziamento intimato con lettera del 17.3.2021 sino alla cessazione del rapporto per dimissioni
(1.7.2023), oltre agli interessi sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo, con detrazione degli importi lordi percepiti a titolo di retribuzione in forza di rapporti con altri datori di lavoro nel periodo successivo al licenziamento, risultanti dai prospetti paga prodotti dalla parte ricorrente come docc. nn.
66,67,68;
4) Dichiara compensate nella misura di metà le spese di lite, liquidate per l'intero in 9.257,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%,
e condanna in solido le convenute Controparte_6
a rifondere alla parte ricorrente la residua Parte_11
quota di metà, con distrazione in favore dei difensori Avv. Giuseppe
Frigotto e Avv. Alberto Frigotto.
Verona, 24.10.2025
IL GIUDICE
NT ES
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