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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 6.5.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 3520 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Nerino Allocati, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via R. Gomez De Ayala n. 6;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dagli avv.ti Angelo Abignente, Giovanni Ronconi e Dora Antonia Vuolo ed
1
Poerio n. 14;
Resistente
OGGETTO: Spettanze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29.6.2024 , premesso di essere Parte_1
dipendente di dal 9.4.2018, con mansioni di macchinista, Controparte_1
inquadrato nel livello B1, esponeva di aver sempre percepito la retribuzione ordinaria prevista dal c.c.n.l. di settore e una retribuzione accessoria contemplata, oltre che dalle citate previsioni pattizie, anche dal contratto aziendale del Gruppo F.S. Italiane.
Sosteneva che tra le competenze accessorie aveva percepito la “indennità per assenza dalla residenza”, che, tuttavia, per esplicita disposizione pattizia, non era stata computata nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie, e la “indennità di utilizzazione professionale”, che, invece, alla luce della previsione contenuta nell'art. 31, comma 5, del contratto aziendale del Gruppo F.S. Italiane del 16.12.2016, era stata calcolata, per i macchinisti,
limitatamente a un importo forfetario giornaliero di € 12,80 e non già nella misura effettivamente percepita dal lavoratore.
Asseriva che l'esclusione delle suddette competenze accessorie si poneva in palese e stridente contrasto con i princìpi enunciati sia dalla Corte di 2 Cassazione che dalla Corte di Giustizia Europea, secondo cui la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, di guisa che un'indennità determinata a un livello appena sufficiente a evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le ferie, non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
L'EL adiva, quindi, il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto a vedersi corrispondere, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità di utilizzazione professionale” e della “indennità per assenza dalla residenza”, previa, se del caso, declaratoria di nullità delle disposizioni della contrattazione collettiva configgenti con la “nozione europea di retribuzione”,
con conseguente condanna di al pagamento, in suo favore, Controparte_1
delle correlate differenze retributive maturate dal 18 luglio 2007, ovvero dalla diversa data individuata in corso di causa, con accessori come per legge e con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 3.7.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in Controparte_1
giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza della pretesa ex adverso
azionata, della quale invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
3 Indi, il giudice, ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è fondato e va, pertanto, accolto. Parte_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha agito in giudizio allo scopo di veder riconosciuto il suo diritto ad ottenere l'inclusione nella base di calcolo della retribuzione dovuta per le giornate di ferie sia dell'indennità per assenza dalla residenza, sia dell'indennità di utilizzazione professionale, nella sua interezza, previa disapplicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva contenenti una diversa regolamentazione.
Giova in proposito rimarcare che sulla questione offerta alla cognizione del giudicante sono intervenute alcune pronunce della Suprema Corte, Sezione
Lavoro, che hanno enunciato princìpi di diritto che si reputa opportuno illustrare.
La sentenza n. 13425 del 17 maggio 2019 ha innanzitutto chiarito che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia
Europea, in tema di retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, sussiste una “nozione europea di retribuzione”, che comprende 4 qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
A partire dalla sentenza emessa il 16 marzo 2006 nelle cause riunite C-131/04
e C-257/04 ( e altri), la Corte di Giustizia ha precisato che Parte_2
l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88
del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, “dev'essere mantenuta la retribuzione”, sicchè il lavoratore, per tale periodo di riposo, deve percepire la retribuzione ordinaria.
Tali princìpi sono stati poi confermati dalla sentenza CGUE 20 gennaio 2009
in C-350/06 e C- 520/06, e altri. CP_2
Ulteriori precisazioni sono state fornite dalla Corte di Giustizia con la sentenza emessa il 15 settembre 2011 nella causa C-155/10, Williams e altri, laddove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, ragion per cui una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Ne consegue – secondo i giudici sovranazionali – che “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è
tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva
5 del lavoratore … deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”.
Vanno del pari mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (cfr.,
sul punto, la sentenza e altri). Per_1
Le regulae iuris testè delineate sono state ribadite dalla Corte di Giustizia
Europea con la sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti
29, 30, 31, con la quale si è stabilito che tra gli elementi correlati allo status
personale e professionale possono essere annoverati quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Sulla scia delle molteplici decisioni adottate dai giudici eurounitari, la Corte di
Cassazione ha confermato, con una serie di recenti pronunce, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, la cui determinazione, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, deve assicurare al lavoratore un compenso tale da non indurlo a rinunciare al riposo annuale e da non avere un effetto dissuasivo dalla sua fruizione effettiva, il quale può invece realizzarsi qualora nella retribuzione nei giorni di ferie non sia ricompreso ogni importo pecuniario,
correlato all'esecuzione delle mansioni e allo status personale e professionale del lavoratore, corrisposto durante il periodo di attività lavorativa, anche se di natura variabile;
l'incidenza di tale effetto dissuasivo dev'essere valutata con
6 riferimento alla retribuzione mensile, e non a quella annuale (cfr., sul punto, ex
aliis, Cass. Civ., Sez. Lav., 31 gennaio 2025, n. 2347; 23 dicembre 2024, n.
34088; 27 settembre 2024, n. 25840; 20 maggio 2024, n. 13932; 14 maggio
2024, n. 13321).
Siffatto approdo ermeneutico ha trovato, da ultimo, ulteriore e ormai definitivo avallo in numerose sentenze emesse dal Supremo Collegio, il quale ha posto in risalto che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte Regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374
cod. proc. civ.) e 2009 (art. 360 cod. proc. civ., n. 1)”, essendo da preferire – e conforme a un economico funzionamento del sistema giudiziario –
l'interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile: invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente dev'essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla
Corte di Cassazione, atteso che, come già rimarcato dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 8486 del 2024, n. 29862 del 2022 e n. 11747 del 2019, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza
“dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (cfr., in proposito,
7 Cass. Civ., Sez. Lav., nn. 3565/2025, 3564/2025, 3563/2025, 3403/2025 e
3401/2025).
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, può con certezza affermarsi che sussiste una “nozione europea di retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea.
Spetta dunque al giudice di merito verificare se detta retribuzione sia o meno corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo, dalla richiamata disposizione.
Orbene, nella vicenda in esame il ricorrente ha posto in risalto che la retribuzione corrispostagli nel periodo destinato alla fruizione delle ferie non comprendeva l'intera indennità di utilizzazione, nella misura forfetizzata prevista dall'art 31, punti 5 e 6, del contratto aziendale Gruppo FS Italiane, e l'indennità di assenza dalla residenza, di cui all'art 77 del c.c.n.l. di categoria.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito formatasi in subiecta materia
(cfr. Corte Appello Milano, Sez. Lav., sentenza n. 1470/2021), le suddette voci non hanno una funzione di rimborso spese, essendo volte a compensare il personale mobile dal disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle proprie mansioni, che lo portano ad essere perennemente in viaggio,
lontano dalla propria residenza e dalla sede di lavoro.
8 Esse, pertanto, in applicazione dei princìpi enunciati dalla Corte di Giustizia
UE, devono essere ricomprese nella base di calcolo della retribuzione spettante al ricorrente durante il periodo di ferie, proprio al fine di assicurare che l'ammontare di tale ultima retribuzione sia tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Logico e ineludibile corollario delle argomentazioni sin qui esposte diviene,
quindi, la declaratoria di nullità, con conseguente disapplicazione, per violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/ CE, come interpretato dalla Corte
di Giustizia Europea, dell'art. 31 del contratto aziendale 2016 del Gruppo FS
Italiane, nella parte in cui limita l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di €
12,80 per i macchinisti e ad € 4,50 per i capo treno, nonché dell'art. 77 del c.c.n.l. della Mobilità, Area Attività Ferroviarie del 16.12.2016, laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie.
Deve pertanto accertarsi e dichiararsi il diritto di a percepire, per Parte_1
ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della
“indennità di utilizzazione professionale”, nella sua interezza, e della “indennità
per assenza dalla residenza”.
9 La società datrice di lavoro è conseguentemente tenuta a corrispondere al ricorrente, per le citate causali, le correlate differenze retributive a far tempo dal 18 luglio 2007, oltre agli accessori di legge.
A tale ultimo riguardo, va precisato che è priva di pregio giuridico l'eccezione di prescrizione sollevata da Controparte_1
La più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 18 dicembre
2024, n. 33066; Sez. Lav., 20 ottobre 2022, n. 30957; 6 settembre 2022, n.
26246) ha affermato che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d. lgs n. 23 del 2015,
mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre,
a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, essendo la legge n. 92 del 2012 entrata in vigore il 18 luglio 2012,
risultano prescritti i crediti maturati in epoca anteriore al 18 luglio 2007.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91, 1° comma,
cod. proc. civ., e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
10 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 3520 del ruolo generale dell'anno 2024,
promosso da contro in persona del legale Parte_1 Controparte_1
rappresentante p.t., così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato e dichiarato il diritto dell' a Pt_1
percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione giornaliera comprensiva della “indennità di utilizzazione professionale”, nella sua interezza, e della
“indennità per assenza dalla residenza” e dichiarata, conseguentemente, la nullità delle clausole della contrattazione collettiva indicate in parte motiva,
condanna al pagamento, in favore del ricorrente, delle Controparte_1
correlate differenze di retribuzione maturate a far tempo dal 18.7.2007, oltre agli accessori di legge con decorrenza dalla data di maturazione dei crediti fino al soddisfo;
2) condanna, altresì, la medesima società al pagamento, in favore dell' , Pt_1
delle spese del giudizio, che liquida in € 2.136,00, oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Salerno, il 6.5.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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