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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/10/2025, n. 7909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7909 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9032/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.03.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Ornella Attisano presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, via Nicola Calipari n. 2, è elettivamente domiciliata
nei confronti di 2) Parte_2 nato GN (FG) il 28.06.1993 cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Floriana Maris presso il cui studio, sito in Milano, Via dei Giardini n. 10, è elettivamente domiciliato
Genitori di nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato , il [...], Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 07.03.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di disporre l'affido esclusivo del figlio minore della coppia alla madre ovvero, in subordine, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, il collocamento dello stesso presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore dalla madre. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nella somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16 luglio 2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo congiuntamente al Tribunale di recepire in provvedimento le seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre veda, e tenga presso di sé il minore, tre fine settimana al mese, su quattro;
per due fine settimana prelevandolo all'uscita da scuola (nei periodi di sospensione scolastica alle 15.00/15.30 presso la residenza della madre) e provvedendo a riaccompagnarlo presso la residenza della madre nella giornata della domenica nella fascia oraria 17.30/18.00, il terzo fine settimana, sempre di competenza del padre, il minore sarà accompagnato dalla madre presso la residenza paterna, verso le 17.00/17.30, per poi essere prelevato, sempre dalla madre dalla residenza paterna nella giornata di domenica, alle ore 17.00/17.30;
- disporre che relativamente alle vacanze natalizie ciascuno dei genitori tenga con sé e presso di se il minore, nel rispetto del principio dell'alternanza, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 17.00/17.30, e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 17.00/17.30 con accompagnamento e prelievo a carico del padre. A Natale 2025 il minore starà con il papà;
- per le vacanze di Pasqua: ciascuno dei genitori terrà con sé, e presso di se, il minore, nel rispetto del principio dell'alternanza, un anno i primi giorni di sospensione scolastica comprensivi del giorno di Pasqua fino alle ore 18.00/18.30, e un anno i successivi giorni di sospensione scolastica. A Pasqua 2026 il minore starà con il papà;
- i genitori si alterneranno di anno in anno nel giorno del compleanno del minore, sempre nella disponibilità lavorativa di ciascun genitore;
- ciascun genitore garantirà all'altro genitore che il minore sia presso di lui/lei nel giorno del proprio compleanno, nella disponibilità lavorativa di ciascun genitore;
- per le vacanze estive: ciascuno dei genitori padre terrà il minore per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- nel periodo natalizio, pasquale e 15 giorni in estate si sospende il calendario di frequentazione ordinaria;
pagina 2 di 4 - ciascuno dei genitori si farà carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano approvato in data 10.6.2025;
- il padre mensilmente, con decorrenza dal mese di marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, euro 260,00 somma soggetta a rivalutazione annuale a far data dal 1° agosto 2026;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
- la spesa dell'oratorio sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
- Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. In data 10.09.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e hanno chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle stesse per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.03.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana C.F.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Ornella Attisano presso il cui studio, sito in Reggio Calabria, via Nicola Calipari n. 2, è elettivamente domiciliata
nei confronti di 2) Parte_2 nato GN (FG) il 28.06.1993 cittadino italiano C.F.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Floriana Maris presso il cui studio, sito in Milano, Via dei Giardini n. 10, è elettivamente domiciliato
Genitori di nato a [...] il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato , il [...], Per_1 riconosciuto da entrambi i genitori. pagina 1 di 4 Con ricorso depositato in data 07.03.2025 ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di disporre l'affido esclusivo del figlio minore della coppia alla madre ovvero, in subordine, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, il collocamento dello stesso presso la madre e la regolamentazione della frequentazione paterna a fine settimana alternati oltre a un pomeriggio infrasettimanale, ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire nel mantenimento del figlio mediante la somma mensile di € 300 oltre al 50% delle spese straordinarie, con AUU interamente a favore dalla madre. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19.06.2025 si è Parte_2 costituito in giudizio e ha chiesto disporsi l'affido condiviso del figlio minore, il collocamento prevalente dello stesso presso la madre, la regolamentazione della frequentazione paterna e il contributo paterno nella somma mensile di € 200 oltre al 50% delle spese straordinarie. All'udienza del 16 luglio 2025, celebratasi dinnanzi al GOT, le parti hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite, chiedendo congiuntamente al Tribunale di recepire in provvedimento le seguenti condizioni:
- disporre l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
- disporre che il padre veda, e tenga presso di sé il minore, tre fine settimana al mese, su quattro;
per due fine settimana prelevandolo all'uscita da scuola (nei periodi di sospensione scolastica alle 15.00/15.30 presso la residenza della madre) e provvedendo a riaccompagnarlo presso la residenza della madre nella giornata della domenica nella fascia oraria 17.30/18.00, il terzo fine settimana, sempre di competenza del padre, il minore sarà accompagnato dalla madre presso la residenza paterna, verso le 17.00/17.30, per poi essere prelevato, sempre dalla madre dalla residenza paterna nella giornata di domenica, alle ore 17.00/17.30;
- disporre che relativamente alle vacanze natalizie ciascuno dei genitori tenga con sé e presso di se il minore, nel rispetto del principio dell'alternanza, un anno dal 23 dicembre al 30 dicembre alle ore 17.00/17.30, e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio alle ore 17.00/17.30 con accompagnamento e prelievo a carico del padre. A Natale 2025 il minore starà con il papà;
- per le vacanze di Pasqua: ciascuno dei genitori terrà con sé, e presso di se, il minore, nel rispetto del principio dell'alternanza, un anno i primi giorni di sospensione scolastica comprensivi del giorno di Pasqua fino alle ore 18.00/18.30, e un anno i successivi giorni di sospensione scolastica. A Pasqua 2026 il minore starà con il papà;
- i genitori si alterneranno di anno in anno nel giorno del compleanno del minore, sempre nella disponibilità lavorativa di ciascun genitore;
- ciascun genitore garantirà all'altro genitore che il minore sia presso di lui/lei nel giorno del proprio compleanno, nella disponibilità lavorativa di ciascun genitore;
- per le vacanze estive: ciascuno dei genitori padre terrà il minore per due settimane consecutive in un periodo da comunicare all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno;
- nel periodo natalizio, pasquale e 15 giorni in estate si sospende il calendario di frequentazione ordinaria;
pagina 2 di 4 - ciascuno dei genitori si farà carico del 50% delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Milano approvato in data 10.6.2025;
- il padre mensilmente, con decorrenza dal mese di marzo 2025, entro il giorno 10 di ogni mese, verserà alla madre, a titolo di mantenimento del figlio minore, euro 260,00 somma soggetta a rivalutazione annuale a far data dal 1° agosto 2026;
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
- la spesa dell'oratorio sarà suddivisa al 50% tra i genitori.
- Spese legali compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473-bis.51 III c.p.c. In data 10.09.2025 il Giudice delegato, dato atto che le parti all'udienza davanti al GOT hanno raggiunto e sottoscritto un accordo complessivo della lite chiedendo al Tribunale di pronunciarsi in senso conforme e hanno chiesto procedersi ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473-bis.17 c.p.c. con revoca dell'udienza già fissata avanti al Giudice delegato e chiedendo che l'udienza fosse sostituita con il deposito di note scritte, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c. assegnando termine alle stesse per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con l'interesse dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione dell'odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
pagina 3 di 4 Così deciso in Milano, l'8 ottobre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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