TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 1517/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 1517 /2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente ha introdotto il giudizio deducendo che in data 27.09.2021, avendo Parte_1 maturato i requisiti anagrafici (64 anni di età) e contributivi (20 anni di anzianità contributiva), ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, comma 8 del D. Lgs. 503/92, ma che, con provvedimento datato 15.06.2022, l' ha respinto la domanda con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta CP_1 invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato in data 23.09.2022 ricorso amministrativo, non accolto dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto di soffrire di ”artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale, fratture vertebrali, BPCO, asma bronchiale, gozzo multinodulare, sdr depressiva, cardiopatia cronica, fibromialgia” e di presentare una condizione di invalidità superiore all'80%. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del CP_1 requisito sanitario. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale. La CTU nominata, Dott.ssa , ha concluso il suo elaborato Persona_1 affermando che “Le patologie da cui la Signora è affetta possono essere Parte_1 così inquadrate e valutate: • fibromialgia secondaria a spondiloartrosi diffusa pregressa frattura D6-D7 in osteoporosi severa, spondilodiscoartrosi diffusa, per analogia con cod 7001, percentuale di invalidità: 45 % • steatosi epatica moderata diverticolosi del colon e colecistectomia cod 6420 (per analogia diverticolosi del colon II classe), percentuale di invalidità: 15 % • Morbo di Basedow per analogia con cod 7102 percentuale di invalidità: 11% • asma bronchiale lieve cod. 6004 percentuale di invalidità: 25%, • cefalea muscolo tensiva, nevralgia del trigemino percentuale di invalidità: 15% Tali patologie sono da considerarsi coesistenti;
l'applicazione degli appositi calcoli determina complessivamente una invalidità del 72 %, con decorrenza 17 marzo 2023 (epoca della visita neurologica) In definitiva, in risposta al quesito proposto, tenuto conto della natura e dell'entità delle infermità diagnosticate, si ritiene che la signora Parte_1 sia invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 72 % a decorrere dal 17 marzo 2023.” Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti di parte. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. svolta da parte ricorrente, le spese di giudizio sono irripetibili. Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Sassari SEZIONE LAVORO
Sentenza pronunciata a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (udienza figurata del 12/12/2024) nella causa n. 1517 /2023 RGL, promossa da:
, ass. dall'Avv.to MASALA TULLIO, Parte_1 C.F._1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, , ass. Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv.to CANU MARIA ANTONIETTA;
PARTE CONVENUTA
Motivi della decisione
Con ricorso al Tribunale di Sassari, in funzione di giudice del lavoro, parte ricorrente ha introdotto il giudizio deducendo che in data 27.09.2021, avendo Parte_1 maturato i requisiti anagrafici (64 anni di età) e contributivi (20 anni di anzianità contributiva), ha presentato domanda di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità ex art. 1, comma 8 del D. Lgs. 503/92, ma che, con provvedimento datato 15.06.2022, l' ha respinto la domanda con la seguente motivazione “non è stata riconosciuta CP_1 invalida in misura pari o superiore all'80% e, pertanto, non può usufruire del requisito ridotto di età per la pensione di vecchiaia”. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato in data 23.09.2022 ricorso amministrativo, non accolto dall' . CP_1
Parte ricorrente ha dedotto di soffrire di ”artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale, fratture vertebrali, BPCO, asma bronchiale, gozzo multinodulare, sdr depressiva, cardiopatia cronica, fibromialgia” e di presentare una condizione di invalidità superiore all'80%. Costituitosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso per insussistenza del CP_1 requisito sanitario. La causa è stata istruita mediante espletamento di CTU medico-legale. La CTU nominata, Dott.ssa , ha concluso il suo elaborato Persona_1 affermando che “Le patologie da cui la Signora è affetta possono essere Parte_1 così inquadrate e valutate: • fibromialgia secondaria a spondiloartrosi diffusa pregressa frattura D6-D7 in osteoporosi severa, spondilodiscoartrosi diffusa, per analogia con cod 7001, percentuale di invalidità: 45 % • steatosi epatica moderata diverticolosi del colon e colecistectomia cod 6420 (per analogia diverticolosi del colon II classe), percentuale di invalidità: 15 % • Morbo di Basedow per analogia con cod 7102 percentuale di invalidità: 11% • asma bronchiale lieve cod. 6004 percentuale di invalidità: 25%, • cefalea muscolo tensiva, nevralgia del trigemino percentuale di invalidità: 15% Tali patologie sono da considerarsi coesistenti;
l'applicazione degli appositi calcoli determina complessivamente una invalidità del 72 %, con decorrenza 17 marzo 2023 (epoca della visita neurologica) In definitiva, in risposta al quesito proposto, tenuto conto della natura e dell'entità delle infermità diagnosticate, si ritiene che la signora Parte_1 sia invalida, con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari al 72 % a decorrere dal 17 marzo 2023.” Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto, possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Non risultano peraltro pervenute al CTU osservazioni da parte dei consulenti di parte. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. svolta da parte ricorrente, le spese di giudizio sono irripetibili. Le spese di CTU, liquidate in separato decreto, devono essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Sassari, 02/01/2025
La Giudice dr.ssa Ilaria Grosso