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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 2503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2503 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2503/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, OR
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12440/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q2I1005552025 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100558/2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2026/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, nelle sue diverse qualità, ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati tra il 31 marzo e il 15 aprile 2025, relativi all'anno d'imposta
2017:
1. Avviso n. TF5Q21100555/2025, notificato alla presunta società di fatto "Società_1", con cui si accertava, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione, un maggior imponibile ai fini IVA e IRPEF per un importo complessivo di € 79.790,00. 2. Avviso n. TF5Q11100558/2025, notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 in proprio, con cui si accertava un reddito da partecipazione al 50% nella suddetta società di fatto, per un importo di € 49.509,20. 3. Avviso n. TF5Q11100560/2025, notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 quale erede del Sig. Nominativo_1 individuato come socio al 50%, per un importo di € 79.790,00. '
La pretesa impositiva si fonda su due Processi Verbali di Constatazione (PVC) redatti dalla Guardia di
Finanza, i quali ipotizzano che la ricorrente e il defunto compagno, Sig. Nominativo_1, abbiano esercitato in forma di società di fatto un'attività commerciale occulta di disbrigo pratiche per cittadini extracomunitari, mascherandola sotto l'egida di un'attività sindacale. L'Ufficio, recependo le conclusioni dei verificatori, ha proceduto ad un accertamento induttivo "puro", ai sensi dell'art. 39, co. 2, D.P.R. 600/73 e dell'art. 55 D.P.
R. 633/72, basato sui seguenti elementi:
- Dichiarazioni del segretario nazionale del sindacato Associazione_1, Sig. Nominativo_2, il quale avrebbe negato l'esistenza di una formale costituzione associativa da parte del Nominativo_1;
- Sommarie informazioni testimoniali rese da due cittadini stranieri, i quali avrebbero dichiarato di aver versato rispettivamente € 300,00 ed € 50,00 per servizi di assistenza.
Sulla base di tali elementi, e rilevato che presso l'indirizzo della presunta attività erano state presentate
3.025 richieste di carte d'identità nel 2017, i verificatori hanno presunto un ricavo medio di € 100,00 a pratica, quantificando così ricavi non dichiarati per € 302.500,00.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Inesistenza della società di fatto e della natura commerciale dell'attività: La difesa nega in radice l'esistenza di un vincolo societario e di un'attività d'impresa, inquadrando l'operato del Sig. Nominativo_1 nell'ambito di un incarico sindacale. 2. Inattendibilità e contraddittorietà degli elementi probatori: La ricorrente contesta la veridicità delle dichiarazioni del Sig. Nominativo_2, affermando di possedere documenti (nomina e delega) a firma dello stesso ch smentirebbero la sua testimonianza. 4. Carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi: La difesa sostiene che gli elementi raccolti dall'Ufficio non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge per fondare una presunzione legittima.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato e della metodologia di accertamento induttivo applicata, stante l'omessa presentazione delle dichiarazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Gli avvisi di accertamento impugnati si fondano su una ricostruzione presuntiva che, ad un'attenta analisi, si rivela priva dei necessari requisiti di coerenza logica e solidità probatoria, non riuscendo l'Amministrazione Finanziaria ad assolvere all'onere della prova su di essa gravante.
1. Sulla illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi
Il punto nevralgico della controversia risiede nella legittimità della metodologia di accertamento induttivo utilizzata dall'Ufficio. È pacifico che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione possa procedere con accertamento induttivo "puro" ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 3399/2022).
Tale metodo consente di determinare l'imponibile anche sulla base di presunzioni "semplicissime", non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 29579 del 08-11-2025). Tuttavia, la facoltà di ricorrere a presunzioni non qualificate non esime l'Ufficio dal seguire un percorso logico-argomentativo coerente e non arbitrario, il cui fondamento deve essere suscettibile di valutazione da parte del giudice (Cass. Civ., Sez. 1, N. 20068 del 18-07-2025; Cass. Civ., Sez. 1, N. 6800 del 14-03-2024]).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei ricavi operata dalla Guardia di Finanza e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate appare manifestamente illogica e sproporzionata. L'aver presunto ricavi per € 302.500,00, derivanti da 3.025 pratiche, sulla base esclusiva delle dichiarazioni di due soli soggetti per un importo complessivo di € 350,00, costituisce un salto logico che non può essere avallato. La base campionaria è statisticamente irrilevante e non può fondare una generalizzazione di tale portata.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta in fattispecie analoghe, censurando ricostruzioni presuntive basate su campioni numericamente esigui. Il ragionamento presuntivo deve infatti fondarsi su un fatto noto "preciso", ovvero ben determinato nella sua realtà storica, e "grave", cioè dotato di un elevato grado di probabilità nella sua inferenza verso il fatto ignoto (Cass. Civ., Sez. 1, N. 20068 del
18-07-2025). Una generalizzazione basata su un campione così esiguo manca di entrambi i requisiti. Inoltre, le dichiarazioni rese da terzi ai verbalizzanti ma meri elementi indiziari che il giudice deve liberamente apprezzare nel loro complesso. L'Ufficio non ha fornito in questa sede ulteriori elementi a sostegno della veridicità di tali dichiarazioni né ha provato la fondatezza del compenso medio di € 100,00, che rimane una mera congettura sfornita di riscontri oggettivi.
2. Sulla carenza di prova dell'esistenza della società di fatto
L'intero impianto accusatorio si regge sull'assunto, rimasto indimostrato, dell'esistenza di una società di fatto tra il Sig. Nominativo_1 e la Sig.ra Ricorrente_1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini tributari non è sufficiente la mera apparenza del vincolo sociale, ma è necessario che l'Amministrazione
Finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio, accerti l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del contratto di società: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'affectio societatis
(l'intento comune di collaborare per un profitto) e l'alea comune dei guadagni e delle perdite (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021). L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021)
La prova del vincolo sociale deve essere "particolarmente rigorosa" quando si assume l'esistenza di una società di fatto tra familiari o, come nel caso di specie, tra conviventi, dovendosi escludere che determinati comportamenti siano motivati dalla mera affectio familiaris (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021).
Nel caso in cui si assuma, poi, l'esistenza di una società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che questa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da "affectio familiaris" (Cass., sez. 5, 16 dicembre 2005, n. 27775; Cass., sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33230).
Nel caso in esame, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la sussistenza di un patto sociale e il ruolo della Sig.ra Ricorrente_1 quale socia. Non è stata fornita prova di suoi apporti a un fondo comune, della sua partecipazione alla gestione, né della sua condivisione di utili e perdite. La sua mera condizione di compagna del Sig. Nominativo_1 e la sua residenza presso il medesimo indirizzo non sono, di per sé, indici sufficienti a dimostrare un vincolo societario.
3. Sulla contraddittorietà degli indizi e l'onere della prova
Infine, l'intero castello accusatorio è ulteriormente indebolito dalla contestazione mossa dalla ricorrente in merito alla testimonianza del Sig. Nominativo_2. La difesa ha prodotto in giudizio documenti, quali una nomina e un delega a firma dello stesso Nominativo_2, che attestano un ruolo formale del Sig. Nominativo_1 all'interno della stru sindacale Associazione 1. Tali documenti contraddicono frontalmente la testimonianza su cui si fonda il presupposto dell'accertamento, ovvero che l'attività sindacale fosse una mera "maschera" per un'attività commerciale occulta.
Questa Corte ritiene che tale produzione documentale mini alla base la credibilità della ricostruzione operata dai verificatori, introducendo un elemento di palese contraddittorietà nell'impianto indiziario dell'Ufficio. In definitiva, l'Amministrazione Finanziaria non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Come recentemente ribadito dalla riforma del processo tributario, "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni"
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 7247/2024).
La pretesa impositiva si fonda su una ricostruzione induttiva illogica e sproporzionata, sull'indimostrata esistenza di una società di fatto e su indizi contraddittori. Per tali motivi, gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 15^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Associazione_2 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. Vizio metodologico e illogicità della ricostruzione induttiva: Viene censurata la metodologia di quantificazione dei ricavi, definita una generalizzazione sproporzionata e illogica, in quanto fondata sulle dichiarazioni di soli due soggetti per importi modesti a fronte di una pretesa milionaria (considerando l'intero periodo).
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: ITRI PAOLO, Presidente
MAFFEI FABIO, OR
PALLADINO MICHELA, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12440/2025 depositato il 30/06/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale li Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q2I1005552025 IVA-ALIQUOTE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100558/2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF5Q1100560/2025 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2026/2026 depositato il 04/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore si riporta al ricorso
Resistente/Appellato: Assente alle ore 09.55
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la Sig.ra Ricorrente_1, nelle sue diverse qualità, ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati tra il 31 marzo e il 15 aprile 2025, relativi all'anno d'imposta
2017:
1. Avviso n. TF5Q21100555/2025, notificato alla presunta società di fatto "Società_1", con cui si accertava, a seguito di omessa presentazione della dichiarazione, un maggior imponibile ai fini IVA e IRPEF per un importo complessivo di € 79.790,00. 2. Avviso n. TF5Q11100558/2025, notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 in proprio, con cui si accertava un reddito da partecipazione al 50% nella suddetta società di fatto, per un importo di € 49.509,20. 3. Avviso n. TF5Q11100560/2025, notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 quale erede del Sig. Nominativo_1 individuato come socio al 50%, per un importo di € 79.790,00. '
La pretesa impositiva si fonda su due Processi Verbali di Constatazione (PVC) redatti dalla Guardia di
Finanza, i quali ipotizzano che la ricorrente e il defunto compagno, Sig. Nominativo_1, abbiano esercitato in forma di società di fatto un'attività commerciale occulta di disbrigo pratiche per cittadini extracomunitari, mascherandola sotto l'egida di un'attività sindacale. L'Ufficio, recependo le conclusioni dei verificatori, ha proceduto ad un accertamento induttivo "puro", ai sensi dell'art. 39, co. 2, D.P.R. 600/73 e dell'art. 55 D.P.
R. 633/72, basato sui seguenti elementi:
- Dichiarazioni del segretario nazionale del sindacato Associazione_1, Sig. Nominativo_2, il quale avrebbe negato l'esistenza di una formale costituzione associativa da parte del Nominativo_1;
- Sommarie informazioni testimoniali rese da due cittadini stranieri, i quali avrebbero dichiarato di aver versato rispettivamente € 300,00 ed € 50,00 per servizi di assistenza.
Sulla base di tali elementi, e rilevato che presso l'indirizzo della presunta attività erano state presentate
3.025 richieste di carte d'identità nel 2017, i verificatori hanno presunto un ricavo medio di € 100,00 a pratica, quantificando così ricavi non dichiarati per € 302.500,00.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Inesistenza della società di fatto e della natura commerciale dell'attività: La difesa nega in radice l'esistenza di un vincolo societario e di un'attività d'impresa, inquadrando l'operato del Sig. Nominativo_1 nell'ambito di un incarico sindacale. 2. Inattendibilità e contraddittorietà degli elementi probatori: La ricorrente contesta la veridicità delle dichiarazioni del Sig. Nominativo_2, affermando di possedere documenti (nomina e delega) a firma dello stesso ch smentirebbero la sua testimonianza. 4. Carenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza degli indizi: La difesa sostiene che gli elementi raccolti dall'Ufficio non soddisfano i requisiti richiesti dalla legge per fondare una presunzione legittima.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, difendendo la legittimità del proprio operato e della metodologia di accertamento induttivo applicata, stante l'omessa presentazione delle dichiarazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Gli avvisi di accertamento impugnati si fondano su una ricostruzione presuntiva che, ad un'attenta analisi, si rivela priva dei necessari requisiti di coerenza logica e solidità probatoria, non riuscendo l'Amministrazione Finanziaria ad assolvere all'onere della prova su di essa gravante.
1. Sulla illegittimità della ricostruzione induttiva dei ricavi
Il punto nevralgico della controversia risiede nella legittimità della metodologia di accertamento induttivo utilizzata dall'Ufficio. È pacifico che, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, l'Amministrazione possa procedere con accertamento induttivo "puro" ai sensi dell'art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 55 del D.P.R. n. 633/72 (Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Caserta, sentenza n. 3399/2022).
Tale metodo consente di determinare l'imponibile anche sulla base di presunzioni "semplicissime", non necessariamente dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 29579 del 08-11-2025). Tuttavia, la facoltà di ricorrere a presunzioni non qualificate non esime l'Ufficio dal seguire un percorso logico-argomentativo coerente e non arbitrario, il cui fondamento deve essere suscettibile di valutazione da parte del giudice (Cass. Civ., Sez. 1, N. 20068 del 18-07-2025; Cass. Civ., Sez. 1, N. 6800 del 14-03-2024]).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei ricavi operata dalla Guardia di Finanza e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate appare manifestamente illogica e sproporzionata. L'aver presunto ricavi per € 302.500,00, derivanti da 3.025 pratiche, sulla base esclusiva delle dichiarazioni di due soli soggetti per un importo complessivo di € 350,00, costituisce un salto logico che non può essere avallato. La base campionaria è statisticamente irrilevante e non può fondare una generalizzazione di tale portata.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è intervenuta in fattispecie analoghe, censurando ricostruzioni presuntive basate su campioni numericamente esigui. Il ragionamento presuntivo deve infatti fondarsi su un fatto noto "preciso", ovvero ben determinato nella sua realtà storica, e "grave", cioè dotato di un elevato grado di probabilità nella sua inferenza verso il fatto ignoto (Cass. Civ., Sez. 1, N. 20068 del
18-07-2025). Una generalizzazione basata su un campione così esiguo manca di entrambi i requisiti. Inoltre, le dichiarazioni rese da terzi ai verbalizzanti ma meri elementi indiziari che il giudice deve liberamente apprezzare nel loro complesso. L'Ufficio non ha fornito in questa sede ulteriori elementi a sostegno della veridicità di tali dichiarazioni né ha provato la fondatezza del compenso medio di € 100,00, che rimane una mera congettura sfornita di riscontri oggettivi.
2. Sulla carenza di prova dell'esistenza della società di fatto
L'intero impianto accusatorio si regge sull'assunto, rimasto indimostrato, dell'esistenza di una società di fatto tra il Sig. Nominativo_1 e la Sig.ra Ricorrente_1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, ai fini tributari non è sufficiente la mera apparenza del vincolo sociale, ma è necessario che l'Amministrazione
Finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio, accerti l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi del contratto di società: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'affectio societatis
(l'intento comune di collaborare per un profitto) e l'alea comune dei guadagni e delle perdite (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021). L'esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di collaborazione in vista di detta attività. (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021)
La prova del vincolo sociale deve essere "particolarmente rigorosa" quando si assume l'esistenza di una società di fatto tra familiari o, come nel caso di specie, tra conviventi, dovendosi escludere che determinati comportamenti siano motivati dalla mera affectio familiaris (Cass. Civ., Sez. 5, N. 24881 del 15-09-2021).
Nel caso in cui si assuma, poi, l'esistenza di una società di fatto tra consanguinei, la prova della esteriorizzazione del vincolo deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che questa si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che determinati comportamenti siano motivati da "affectio familiaris" (Cass., sez. 5, 16 dicembre 2005, n. 27775; Cass., sez. 1, 16 dicembre 2019, n. 33230).
Nel caso in esame, l'Amministrazione Finanziaria non ha fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare la sussistenza di un patto sociale e il ruolo della Sig.ra Ricorrente_1 quale socia. Non è stata fornita prova di suoi apporti a un fondo comune, della sua partecipazione alla gestione, né della sua condivisione di utili e perdite. La sua mera condizione di compagna del Sig. Nominativo_1 e la sua residenza presso il medesimo indirizzo non sono, di per sé, indici sufficienti a dimostrare un vincolo societario.
3. Sulla contraddittorietà degli indizi e l'onere della prova
Infine, l'intero castello accusatorio è ulteriormente indebolito dalla contestazione mossa dalla ricorrente in merito alla testimonianza del Sig. Nominativo_2. La difesa ha prodotto in giudizio documenti, quali una nomina e un delega a firma dello stesso Nominativo_2, che attestano un ruolo formale del Sig. Nominativo_1 all'interno della stru sindacale Associazione 1. Tali documenti contraddicono frontalmente la testimonianza su cui si fonda il presupposto dell'accertamento, ovvero che l'attività sindacale fosse una mera "maschera" per un'attività commerciale occulta.
Questa Corte ritiene che tale produzione documentale mini alla base la credibilità della ricostruzione operata dai verificatori, introducendo un elemento di palese contraddittorietà nell'impianto indiziario dell'Ufficio. In definitiva, l'Amministrazione Finanziaria non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante. Come recentemente ribadito dalla riforma del processo tributario, "L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni"
(Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Napoli, sentenza n. 7247/2024).
La pretesa impositiva si fonda su una ricostruzione induttiva illogica e sproporzionata, sull'indimostrata esistenza di una società di fatto e su indizi contraddittori. Per tali motivi, gli avvisi di accertamento impugnati devono essere annullati.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, Sezione 15^, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Condanna l'Agenzia delle
Entrate Associazione_2 al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3. Vizio metodologico e illogicità della ricostruzione induttiva: Viene censurata la metodologia di quantificazione dei ricavi, definita una generalizzazione sproporzionata e illogica, in quanto fondata sulle dichiarazioni di soli due soggetti per importi modesti a fronte di una pretesa milionaria (considerando l'intero periodo).