Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6150
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Erroneità della sentenza in ordine alla condanna alle spese

    Il Tribunale ha ritenuto fondato l'appello, affermando che la tempestiva trasmissione del ruolo da parte dell'ente impositore esclude la sua responsabilità solidale per le spese, in quanto la mancata prova della regolarità della notifica dell'ingiunzione era imputabile esclusivamente all'agente della riscossione.

  • Rigettato
    Regolarità della notifica dell'intimazione di pagamento

    Il Tribunale ha rigettato l'appello incidentale, ritenendo che l'avviso di ricevimento prodotto non fosse riconducibile all'ingiunzione impugnata e che le copie delle cartoline non fornissero certezza della data di consegna per la mancanza del timbro postale o dell'intestazione dell'agenzia privata. Inoltre, ha rilevato la carenza di documentazione da parte dell'appellante incidentale a dimostrazione della regolarità della notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6150
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 6150
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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