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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/12/2025, n. 6150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6150 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2520/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2520/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Di Primo Maria Pia,
giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(GIÀ , IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_2
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLATO
E contro
, C.F. , rapp. e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._1 ND RO, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e per chiedere Controparte_1 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 2479/2023, depositata il 11.09.2023, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per il seguente unico motivo: erroneità della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, veniva citata dalla che CP_3
chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa da CP_1
n. 202103821312621858976858, afferente il mancato pagamento dei
[...]
verbali di accertamento di violazione al codice della strada elevati dal Corpo
Polizia Municipale di nn. 9424646/17 e 9424950/17. Pt_1
Il dimostrava, in corso di causa, la regolarità della propria Parte_1
attività, provando che i verbali n.9424646/17 e 9424950/17, afferenti l'impugnazione, erano stati regolarmente notificati al domicilio al trasgressore, tramite , a mani della stessa e che successivamente, CP_4
la Direzione Corpo Polizia Municipale trasmetteva al Concessionario
incaricato della riscossione coattiva il ruolo per la riscossione coattiva entro il termine previsto dall'art. 28 L. 689/1981, come da nota della Direzione Corpo
Polizia Municipale prot. n. 74704 del 14.02.23.
Anche l Concessionaria per la riscossione coattiva delle Entrate del CP_5
si costituiva nel giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 grado per dimostrare la regolarità del proprio operato e per motivare la tempestività della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse accolto il ricorso della e che avesse statuito che “Nel merito la domanda è fondata e CP_3
merita accoglimento per un unico motivo assorbente ogni altra doglianza.
Contr Infatti, la convenuta non ha fornito la prova che la notifica della
intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata. Alla luce delle
considerazioni sin qui svolte la domanda deve essere accolta e la ingiunzione
di pagamento opposta deve essere annullata perché illegittima. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
di Pace di Catania…definitivamente pronunciando in nome del Popolo
Italiano, sul ricorso presentato nell'interesse di , così Controparte_3
provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di
pagamento l'ingiunzione di pagamento n. 2021 03821312621858976858
emessa dalla oggi condanna la ed il Pt_2 CP_1 CP_1
in solido al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 330,00 oltre IVA e CPA ed € 43,00 per spese vive…”.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto parimenti responsabile il in solido con Parte_1 CP_1
pur avendo dimostrato la regolarità delle notifiche dei verbali sottesi
[...]
all'ingiunzione di pagamento e la tempestività della trasmissione del ruolo alla Concessionaria per la riscossione. Invero, avrebbe dovuto il Giudice di prime cure, condannare esclusivamente alle spese di lite stante che la mancata prova della regolarità della CP_1
notifica dell'ingiunzione di pagamento era da ascriversi esclusivamente a quest'ultima.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
avanzata dal sostenendo che quando la cartella di Parte_1
pagamento viene annullata, le spese di lite sono da porre a carico sia dell'Ente
impositore che dell'Agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente; avanzava, inoltre, appello incidentale sul
Contr capo di sentenza che statuiva che “…la convenuta on ha fornito la prova
che la notifica della intimazione di pagamento sia stata regolarmente
effettuata ” , ritendendo ritualmente notificata l'intimazione di pagamento per come provato nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva anche che si dichiarava estranea Controparte_3
all'appello del ed eccepiva la tardività dell'appello Parte_1
incidentale proposto da nel merito, chiedeva, il rigetto CP_1
dell'appello incidentale e la conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione avanzata dal è fondata e va accolta. Parte_1
Infatti, il ha tempestivamente trasmesso il ruolo per la Parte_1
riscossione coattiva entro il termine previsto dall'art. 28 L. 689/1981 (nota della Direzione Corpo Polizia Municipale prot. n. 74704 del 14.02.23) mentre la non ha fornito la prova che la notifica della Parte_3
intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata. Infatti, in caso di accoglimento dell'opposizione a misure esecutive avviate dall , è legittima la sua condanna alle spese Controparte_6
processuali, a nulla rilevando il fatto che agisca in qualità di mandatario dell'Ente creditore (Corte di cassazione – Sentenza 13537/2018).
La Corte ha stabilito che quando l'annullamento della cartella è imputabile esclusivamente all'agente della riscossione, l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore ( , per principio di Pt_1
causalità (Cass. Sez. 2 Civile, Sentenza 6 novembre 2024, n. 28610).
In merito all'appello incidentale proposto da questo è CP_1
tempestivo ma infondato e va rigettato.
L'appello incidentale nel processo civile si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta, da depositare almeno 20 giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, secondo l'art. 343 c.p.c.
La data di comparizione fissata nell'atto di citazione era il 01.10.2024 e la data di costituzione in giudizio di è stata 06.09.2024, quindi CP_1
dentro il termine di 20 giorni previsto per legge e, per l'effetto, risultando tempestivo.
Nel merito, l'appello incidentale è infondato.
L'avviso di ricevimento prodotto da dove risulta apposta la CP_1
sottoscrizione del consegnatario, non è riconducibile all'ingiunzione impugnata, poiché non contiene nessun collegamento con l'ingiunzione stessa. Inoltre, le copie delle cartoline prodotte non forniscono certezza della data di consegna del plico all'odierna appellata in quanto prive sia di timbro postale che di intestazione da parte dell'agenzia privata che si è occupata della notifica.
In diverse pronunce della Cassazione si dichiara che la mancanza della firma dell'agente postale (o del timbro postale) sull'avviso di ricevimento rende inesistente la notificazione perché solo quella firma può riferire la paternità
dell'atto all'agente notificatore secondo i requisiti dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
Sez. 5, n. 17373/2020; Cass. Ord. Sez. 5, n. 7586/2024).
La mancanza del nome dell'agenzia postale privata sull'avviso di ricevimento,
invece, non rende automaticamente inesistente la notifica;
infatti, con la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Controparte_7
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890/1982,
nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della strada.
La superiore eccezione diventa, però, rilevante nel momento in cui non è
possibile capire chi abbia effettuato la notifica o non risulti provata l'autorizzazione dell'operatore.
Sul punto non ha affrontato la contestazione, già sollevata in CP_1
primo grando, nemmeno con il proprio appello incidentale o nei successivi atti difensivi. Appare condivisibile, pertanto, da parte di questo Giudicante l'iter logico-
giuridico seguito dal Giudice di primo grado il quale ha statuito che “…la
Contr convenuta non ha fornito la prova che la notifica della intimazione di
pagamento sia stata regolarmente effettuata”.
Infatti, le allegazioni sul punto da parte dell'appellante incidentale sono state assolutamente carenti, non avendo questi prodotto alcuna documentazione che dimostrasse la regolarità della notifica.
Alla luce di quanto esposto, l'appello incidentale va rigettato.
L'appellante incidentale, secondo soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello del e in riforma della sentenza n. Parte_1
2479/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania compensa le spese tra la ricorrente ed il Parte_1
- condanna alla refusione, in favore del CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 00, oltre iva, cpa e spese generali;
- compensa le spese tra le altre parti. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di del doppio del contributo unificato. CP_1
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2520/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del Sindaco e legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rapp. e difeso dall'Avv. Di Primo Maria Pia,
giusta procura in atti
APPELLANTE
contro
(GIÀ , IN PERSONA Controparte_1 Controparte_2
DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE, P.IVA: , RAPP. E P.IVA_2
DIFESA DALL'AVV. SALVATORE RACITI, GIUSTA PROCURA IN ATTI
APPELLATO
E contro
, C.F. , rapp. e difesa dall'Avv. Controparte_3 C.F._1 ND RO, giusta procura in atti
APPELLATO
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il Parte_1
conveniva in giudizio e per chiedere Controparte_1 Controparte_3
la riforma della sentenza n. 2479/2023, depositata il 11.09.2023, non notificata, emessa dal Giudice di Pace di Catania, per il seguente unico motivo: erroneità della sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese.
L'appellante, nel giudizio di primo grado, veniva citata dalla che CP_3
chiedeva l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento emessa da CP_1
n. 202103821312621858976858, afferente il mancato pagamento dei
[...]
verbali di accertamento di violazione al codice della strada elevati dal Corpo
Polizia Municipale di nn. 9424646/17 e 9424950/17. Pt_1
Il dimostrava, in corso di causa, la regolarità della propria Parte_1
attività, provando che i verbali n.9424646/17 e 9424950/17, afferenti l'impugnazione, erano stati regolarmente notificati al domicilio al trasgressore, tramite , a mani della stessa e che successivamente, CP_4
la Direzione Corpo Polizia Municipale trasmetteva al Concessionario
incaricato della riscossione coattiva il ruolo per la riscossione coattiva entro il termine previsto dall'art. 28 L. 689/1981, come da nota della Direzione Corpo
Polizia Municipale prot. n. 74704 del 14.02.23.
Anche l Concessionaria per la riscossione coattiva delle Entrate del CP_5
si costituiva nel giudizio di primo Parte_1 Controparte_1 grado per dimostrare la regolarità del proprio operato e per motivare la tempestività della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
L'appellante si lamentava, che il Giudice di Pace avesse accolto il ricorso della e che avesse statuito che “Nel merito la domanda è fondata e CP_3
merita accoglimento per un unico motivo assorbente ogni altra doglianza.
Contr Infatti, la convenuta non ha fornito la prova che la notifica della
intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata. Alla luce delle
considerazioni sin qui svolte la domanda deve essere accolta e la ingiunzione
di pagamento opposta deve essere annullata perché illegittima. Le spese
seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Giudice
di Pace di Catania…definitivamente pronunciando in nome del Popolo
Italiano, sul ricorso presentato nell'interesse di , così Controparte_3
provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'ingiunzione di
pagamento l'ingiunzione di pagamento n. 2021 03821312621858976858
emessa dalla oggi condanna la ed il Pt_2 CP_1 CP_1
in solido al pagamento delle spese processuali che liquida Parte_1
in € 330,00 oltre IVA e CPA ed € 43,00 per spese vive…”.
In particolare, l'appellante si doleva che il Giudice di prime cure avesse ritenuto parimenti responsabile il in solido con Parte_1 CP_1
pur avendo dimostrato la regolarità delle notifiche dei verbali sottesi
[...]
all'ingiunzione di pagamento e la tempestività della trasmissione del ruolo alla Concessionaria per la riscossione. Invero, avrebbe dovuto il Giudice di prime cure, condannare esclusivamente alle spese di lite stante che la mancata prova della regolarità della CP_1
notifica dell'ingiunzione di pagamento era da ascriversi esclusivamente a quest'ultima.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda CP_1
avanzata dal sostenendo che quando la cartella di Parte_1
pagamento viene annullata, le spese di lite sono da porre a carico sia dell'Ente
impositore che dell'Agente della riscossione, da considerarsi entrambi soccombenti rispetto all'opponente; avanzava, inoltre, appello incidentale sul
Contr capo di sentenza che statuiva che “…la convenuta on ha fornito la prova
che la notifica della intimazione di pagamento sia stata regolarmente
effettuata ” , ritendendo ritualmente notificata l'intimazione di pagamento per come provato nel corso del giudizio di primo grado.
Si costituiva anche che si dichiarava estranea Controparte_3
all'appello del ed eccepiva la tardività dell'appello Parte_1
incidentale proposto da nel merito, chiedeva, il rigetto CP_1
dell'appello incidentale e la conferma della sentenza impugnata.
L'impugnazione avanzata dal è fondata e va accolta. Parte_1
Infatti, il ha tempestivamente trasmesso il ruolo per la Parte_1
riscossione coattiva entro il termine previsto dall'art. 28 L. 689/1981 (nota della Direzione Corpo Polizia Municipale prot. n. 74704 del 14.02.23) mentre la non ha fornito la prova che la notifica della Parte_3
intimazione di pagamento sia stata regolarmente effettuata. Infatti, in caso di accoglimento dell'opposizione a misure esecutive avviate dall , è legittima la sua condanna alle spese Controparte_6
processuali, a nulla rilevando il fatto che agisca in qualità di mandatario dell'Ente creditore (Corte di cassazione – Sentenza 13537/2018).
La Corte ha stabilito che quando l'annullamento della cartella è imputabile esclusivamente all'agente della riscossione, l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore ( , per principio di Pt_1
causalità (Cass. Sez. 2 Civile, Sentenza 6 novembre 2024, n. 28610).
In merito all'appello incidentale proposto da questo è CP_1
tempestivo ma infondato e va rigettato.
L'appello incidentale nel processo civile si propone, a pena di decadenza,
nella comparsa di risposta, da depositare almeno 20 giorni prima della prima udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, secondo l'art. 343 c.p.c.
La data di comparizione fissata nell'atto di citazione era il 01.10.2024 e la data di costituzione in giudizio di è stata 06.09.2024, quindi CP_1
dentro il termine di 20 giorni previsto per legge e, per l'effetto, risultando tempestivo.
Nel merito, l'appello incidentale è infondato.
L'avviso di ricevimento prodotto da dove risulta apposta la CP_1
sottoscrizione del consegnatario, non è riconducibile all'ingiunzione impugnata, poiché non contiene nessun collegamento con l'ingiunzione stessa. Inoltre, le copie delle cartoline prodotte non forniscono certezza della data di consegna del plico all'odierna appellata in quanto prive sia di timbro postale che di intestazione da parte dell'agenzia privata che si è occupata della notifica.
In diverse pronunce della Cassazione si dichiara che la mancanza della firma dell'agente postale (o del timbro postale) sull'avviso di ricevimento rende inesistente la notificazione perché solo quella firma può riferire la paternità
dell'atto all'agente notificatore secondo i requisiti dell'art. 149 c.p.c. (Cass.
Sez. 5, n. 17373/2020; Cass. Ord. Sez. 5, n. 7586/2024).
La mancanza del nome dell'agenzia postale privata sull'avviso di ricevimento,
invece, non rende automaticamente inesistente la notifica;
infatti, con la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società Controparte_7
quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari ai sensi della L. n. 890/1982,
nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della strada.
La superiore eccezione diventa, però, rilevante nel momento in cui non è
possibile capire chi abbia effettuato la notifica o non risulti provata l'autorizzazione dell'operatore.
Sul punto non ha affrontato la contestazione, già sollevata in CP_1
primo grando, nemmeno con il proprio appello incidentale o nei successivi atti difensivi. Appare condivisibile, pertanto, da parte di questo Giudicante l'iter logico-
giuridico seguito dal Giudice di primo grado il quale ha statuito che “…la
Contr convenuta non ha fornito la prova che la notifica della intimazione di
pagamento sia stata regolarmente effettuata”.
Infatti, le allegazioni sul punto da parte dell'appellante incidentale sono state assolutamente carenti, non avendo questi prodotto alcuna documentazione che dimostrasse la regolarità della notifica.
Alla luce di quanto esposto, l'appello incidentale va rigettato.
L'appellante incidentale, secondo soccombenza, va condannato alla refusione delle spese processuali del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- Accoglie l'appello del e in riforma della sentenza n. Parte_1
2479/2023 emessa dal Giudice di Pace di Catania compensa le spese tra la ricorrente ed il Parte_1
- condanna alla refusione, in favore del CP_1 Parte_1
delle spese processuali del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.701,00 00, oltre iva, cpa e spese generali;
- compensa le spese tra le altre parti. - Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di del doppio del contributo unificato. CP_1
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Funzionario UPP
Dott. Testimone_1
Letta all'udienza del 22/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa