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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. ODDENINO OLAF che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13/6/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 01.02.2025
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in SUSA (TO) Parte_1 CP_1 il 28.11.2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 5, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Per_ Dalla loro unione, prima del matrimonio, è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente indipendente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione del 08.03.2024.
Con ricorso del 01.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, dando atto dell'indipendenza economica delle parti.
Con decreto del 11.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 04.06.2025.
All'udienza del 04.06.2025, parte resistente veniva dichiarata contumace, all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda formulata da parte ricorrente in punto economico, non essendovi stata eccezione di parte resistente contumace. Si presume, quindi, che entrambi coniugi siano indipendenti sotto il profilo economico e che nulla debba disporsi a titolo di contributo al mantenimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/6/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
Dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2025 avente ad oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. ODDENINO OLAF che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrente
Contro
, nata a [...] il [...] CP_1
resistente - contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Collegio del 13/6/2025
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo del 01.02.2025
Per parte resistente - contumace
Per il Pubblico Ministero:
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in SUSA (TO) Parte_1 CP_1 il 28.11.2017.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di SUSA (atto n. 5, parte 1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2017). Per_ Dalla loro unione, prima del matrimonio, è nata una figlia: maggiorenne ed economicamente indipendente.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza di separazione del 08.03.2024.
Con ricorso del 01.02.2025, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, successivamente modificata, dando atto dell'indipendenza economica delle parti.
Con decreto del 11.02.2025, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 04.06.2025.
All'udienza del 04.06.2025, parte resistente veniva dichiarata contumace, all'esito, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Con riferimento alle ulteriori questioni, il Collegio ritiene di poter accogliere la domanda formulata da parte ricorrente in punto economico, non essendovi stata eccezione di parte resistente contumace. Si presume, quindi, che entrambi coniugi siano indipendenti sotto il profilo economico e che nulla debba disporsi a titolo di contributo al mantenimento.
Nulla sulle spese di lite attesa la non opposizione di parte resistente contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, con l'accordo delle parti, visto l'art. 473-bis 22 c.p.c.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e , Parte_1 CP_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUSA (TO) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 13/6/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.