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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/11/2025, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
RG 9030 + 9031 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna IA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 21.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 9030 + 9031 /2025
TRA
– CF e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentate e difese dall'Avv. SORRENTINO C.F._2
DOMENICO ed elett.te dom.te c/o il difensore
Ricorrenti
E
, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore ,
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc depositati in data 09 aprile 2025, qui riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva le ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il chiedendo accogliersi Controparte_1
le seguenti conclusioni: per : “ 1) accertare e dichiarare che Parte_1 l'istante ha diritto all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 500,00 per anno, per gli anni scolastici come sopra indicati, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
2) per l'effetto, condannare il
[...]
all'assegnazione alla parte ricorrente, con le modalità di Controparte_1
legge, del predetto beneficio di euro 500,00 annui, per un totale di euro 2.000,00, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione;
3) con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.; per
: “ 1) accertare e dichiarare che l'istante ha diritto all'attribuzione Parte_2
della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 500,00 per anno, per gli anni scolastici come sopra indicati, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
2) per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'assegnazione alla parte ricorrente, con le modalità di legge, del predetto beneficio di euro 500,00 annui, per un totale di euro 1.500,00, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione;
3) con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Hanno rappresentato di aver stipulato con il vari contratti a tempo CP_1
determinato ed in particolare la per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2023/2024, mentre la per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2023/2024.
Hanno esposto di non aver usufruito, nella vigenza del menzionato contratto a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 12.
Hanno evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Hanno pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_2
insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 nonché le pertinenti norme del CCNL comparto scuola, hanno concluso nel modo sopra interamente riportato.
Il procedimento con decreto n. 356/2024 era scardinato dal ruolo ed assegnato CP_3
alla scrivente.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, declarata la contumacia del , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, stante la ritualità e regolarità della notifica del ricorso. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023 confermato da Cassazione con ordinanza n. 9984/2024.
Con la sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti ha dedotto ed ha provato di avere prestato servizio negli Parte_1
anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.
Per quanto riguarda invece l'a.s. 2020/2021 , parte ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto un servizio dal 01 settembre 2020 al 05 giugno 2021, servizio che rientra pertanto tra le cd. supplenze brevi.
Orbene la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 luglio 2025, ha stabilito che i docenti con supplenze brevi, anche da Graduatoria d'Istituto, hanno diritto alla Carta
Docente, ribaltando la precedente esclusione. La sentenza ha chiarito che l'esclusione dei supplenti brevi dalla Carta, a causa della durata del contratto, è una discriminazione contraria al diritto europeo, dal momento che non è la durata del contratto a determinare il diritto alla Carta, ma le funzioni svolte. La Corte ha evidenziato che i supplenti brevi svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo e non vi è motivo per trattarli diversamente riguardo alla Carta Docente e pertanto il bonus di 500 euro deve essere erogato per intero, anche per contratti di breve durata, come per l'annualità adesso esaminata.
La ricorrente invece ha dedotto ed ha provato di aver prestato Parte_2
servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.
Si tratta quindi di tipologia di incarico di cui all'art.
4. co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
Parti ricorrenti, inoltre, risultano essere ancora “interne al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto hanno entrambe fornito prova di avere contratto annuale di supplenza per l'anno scolastico 2025/2026, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, alle ricorrenti spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici su indicati. Quindi, conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n.
8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato le parti istanti del diritto ad un'adeguata formazione (cfr. Tribunale Gorizia, sentenza n.128 del 2023) e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalle parti, la domanda va accolta e il convenuto va condannato all'assegnazione CP_1
in favore di ciascun ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
La serialità della controversia e l'attività svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
IA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'assegnazione, in favore della ricorrente della “ Carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 con conseguente emissione di quattro buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00, ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'i comunichiart.16 c.6 l.n.412/1991; in favore della ricorrente Parte_2
della “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 con conseguente emissione di tre buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00, ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'i comunichiart.16 c.6 l.n.412/1991;
Condanna, inoltre, il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite liquidate ex DM 147/022 in euro 1.300,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario Avv.
Sorrentino, oltre contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Napoli, 9-11-2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna IA Beneduce
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, I Sezione Lavoro , in persona della dott.ssa Anna IA
Beneduce, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art 127 ter cpc per il giorno 21.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro/previdenza, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza al N.R.G 9030 + 9031 /2025
TRA
– CF e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F.: rappresentate e difese dall'Avv. SORRENTINO C.F._2
DOMENICO ed elett.te dom.te c/o il difensore
Ricorrenti
E
, in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rapp.te pro tempore ,
Resistente contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ex art. 414 cpc depositati in data 09 aprile 2025, qui riuniti per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva le ricorrenti in epigrafe hanno convenuto in giudizio il chiedendo accogliersi Controparte_1
le seguenti conclusioni: per : “ 1) accertare e dichiarare che Parte_1 l'istante ha diritto all'attribuzione della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 500,00 per anno, per gli anni scolastici come sopra indicati, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
2) per l'effetto, condannare il
[...]
all'assegnazione alla parte ricorrente, con le modalità di Controparte_1
legge, del predetto beneficio di euro 500,00 annui, per un totale di euro 2.000,00, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione;
3) con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.; per
: “ 1) accertare e dichiarare che l'istante ha diritto all'attribuzione Parte_2
della Carta del docente secondo legge e per un valore di euro 500,00 per anno, per gli anni scolastici come sopra indicati, oltre alla maggior somma fra interessi legali o rivalutazione monetaria a decorrere da ogni singolo anno fino alla concreta attribuzione;
2) per l'effetto, condannare il Controparte_1
all'assegnazione alla parte ricorrente, con le modalità di legge, del predetto beneficio di euro 500,00 annui, per un totale di euro 1.500,00, con le indicate maggiorazioni, da detta decorrenza fino alla concreta attribuzione;
3) con vittoria di spese e compensi con attribuzione al procuratore antistatario.”.
Hanno rappresentato di aver stipulato con il vari contratti a tempo CP_1
determinato ed in particolare la per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, Parte_1
2021/2022 e 2023/2024, mentre la per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e Parte_2
2023/2024.
Hanno esposto di non aver usufruito, nella vigenza del menzionato contratto a termine, dell'erogazione della somma di € 500,00 annui destinata allo sviluppo delle competenze professionali, c.d. «Carta Elettronica del docente» prevista ai sensi della
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 12.
Hanno evidenziato che la carta docente, sin dalla sua istituzione, in applicazione del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 sostituito dal D.P.C.M. del 28.11.2016, veniva assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, e quelli dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. del 16.04.1994 n. 297, e successive modificazioni, nonché quelli posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari con la sola esclusione dei docenti a tempo determinato. Hanno pertanto lamentato l'illegittimità del trattamento adottato dal nei confronti degli CP_2
insegnanti precari a parità di mansioni, sottolineando altresì che sugli stessi gravano i medesimi obblighi formativi incombenti su tutti gli altri docenti, richiamando al riguardo il principio eurounitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva
1999/70/CE, le norme della Carta Costituzionale come interpretate dal giudice amministrativo ed altre disposizioni del diritto sovranazionale secondo l'esegesi offerta dalla giurisprudenza della CGUE.
Tanto premesso, eccepita la illegittimità della normativa nazionale laddove riconosce il diritto alla carta elettronica finalizzata all'aggiornamento e alla formazione ai soli docenti di ruolo, e richiamando, inoltre, l'orientamento espresso nella sentenza del
Consiglio di Stato n. 1842/2022 nonché le pertinenti norme del CCNL comparto scuola, hanno concluso nel modo sopra interamente riportato.
Il procedimento con decreto n. 356/2024 era scardinato dal ruolo ed assegnato CP_3
alla scrivente.
Ritenuta la causa suscettibile di decisione sulla scorta del contenuto della documentazione prodotta e acquisita, concesso termine per il deposito di note illustrative e ulteriore termine per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo quanto previsto ai fini della modalità di “trattazione scritta” della causa, dalle linee guida approvate dalla Presidenza del Tribunale già richiamate); la causa è stata decisa, con la presente sentenza, eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, declarata la contumacia del , in persona Controparte_1
del Ministro pro tempore, stante la ritualità e regolarità della notifica del ricorso. Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini dettati dalla seguente motivazione.
L'istituto della Carta Docente va inserito nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici. L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che «l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica». Coerentemente, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, «la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che «l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio» e che tale formazione si realizza «anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire
l'arricchimento e la mobilità professionale»; precisandosi poi ancora, al comma 2,
l'impegno a realizzare «una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo». L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che «la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità».
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata. Il Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo
2022, n. 1842, è stato molto chiaro in tal senso, evidenziando l'esigenza di formazione dell'intero corpo docente, di ruolo e non, necessaria per l'erogazione del servizio scolastico. L'indirizzo del sistema formativo è stato poi specificamente declinato dalla L. n.
107/2015.
L'art. 1, co. 124 della L. n. 107/2015, stabilisce che «nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale» ed il principio, coerentemente con il diritto- dovere di base di cui all'art. 282 cit., non distingue tra obblighi del lavoratore ed obblighi datoriali.
La stessa L. n. 107/2015 introduce l'istituto della Carta Docente, prevedendo, all'art. 1, co. 121, che «al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware
e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_4
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124» ed aggiungendo che «la somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile».
Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per “anno scolastico”, evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima.
D'altra parte, anche il recente intervento normativo di cui all'art. 15 d.l. n. 69 del 2023, conv., con mod., in L. n. 103/2023, qui fuori gioco ratione temporis, sul piano sistematico conferma il riferimento annuale, essendo il beneficio esteso «per l'anno
2023» ai «docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile».
La destinazione della Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo, intercetta il tema del divieto di discriminazione dei lavoratori a termine. Con ordinanza della Corte di
Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa C-450/21, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282 D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione delle parti ricorrenti dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
L'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura.
Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
L'indagine va allora indirizzata verso la ricerca di parametri giuridici che consentano di individuare quali siano le supplenze rispetto alle quali vi sia sovrapponibilità di condizioni, in modo tale che l'obiettivo del legislatore non possa essere perseguito se non assicurando al contempo parità di trattamento.
Va ricordato che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio
2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe.
Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare.
Va dunque tenuta in debito conto anche la logica delle scelte legislative, che appunto si muovono sul piano del sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua”, per le ragioni sopra dispiegate.
In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Va allora considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L. 124/1999.
Il comma 1 di tale disposizione prevede che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico (c.d. vacanza su organico di diritto, n.d.r.), qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante
l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo». Il richiamo all'”annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è qui esplicito.
Ma, non diversamente, il comma 2 stabilisce che «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del
31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico (c.d. vacanza su organico di fatto,
n.d.r.) si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche», ivi compreso il caso in cui vi sia necessità di copertura per ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. La relazione tra supplenze e didattica annua è dunque anche qui chiaramente enunciata.
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità dell'incarico
è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo
In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento.
L'art. 1, co. 121 cit., deve essere, quindi, disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L.
124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio.
Le affermazioni che precedono hanno trovato conforto nella sentenza Cassazione sez. lav. n. 29961/2023, intervenuta in data 27-10-2023 confermato da Cassazione con ordinanza n. 9984/2024.
Con la sentenza n. 29961/2023 la S.C. ha sancito i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L.
n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
I suddetti presupposti ricorrono tutti nella fattispecie in esame.
Ed infatti ha dedotto ed ha provato di avere prestato servizio negli Parte_1
anni scolastici 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024 dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.
Per quanto riguarda invece l'a.s. 2020/2021 , parte ricorrente ha dedotto e provato di aver svolto un servizio dal 01 settembre 2020 al 05 giugno 2021, servizio che rientra pertanto tra le cd. supplenze brevi.
Orbene la Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 luglio 2025, ha stabilito che i docenti con supplenze brevi, anche da Graduatoria d'Istituto, hanno diritto alla Carta
Docente, ribaltando la precedente esclusione. La sentenza ha chiarito che l'esclusione dei supplenti brevi dalla Carta, a causa della durata del contratto, è una discriminazione contraria al diritto europeo, dal momento che non è la durata del contratto a determinare il diritto alla Carta, ma le funzioni svolte. La Corte ha evidenziato che i supplenti brevi svolgono le stesse mansioni dei docenti di ruolo e non vi è motivo per trattarli diversamente riguardo alla Carta Docente e pertanto il bonus di 500 euro deve essere erogato per intero, anche per contratti di breve durata, come per l'annualità adesso esaminata.
La ricorrente invece ha dedotto ed ha provato di aver prestato Parte_2
servizio negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024 dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno.
Si tratta quindi di tipologia di incarico di cui all'art.
4. co. 2 (incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovvero fino al 30.6) della L. n. 124/1999.
Parti ricorrenti, inoltre, risultano essere ancora “interne al sistema delle docenze scolastiche”, in quanto hanno entrambe fornito prova di avere contratto annuale di supplenza per l'anno scolastico 2025/2026, per cui, in applicazione del principio di diritto di cui al n. 2 della citata sentenza Cass. n. 29961/2023, alle ricorrenti spetta l'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici su indicati. Quindi, conclusivamente, tenuto conto, oltre che della formulazione letterale anche del contenuto sostanziale del ricorso (in ossequio a quanto statuito dalla S.C. nelle sentenze n. 5743/2008, Cass. n. 3041/2007, Cass. n.
8107/2006) incentrato sulla finalità di censurare un impianto normativo che ha privato le parti istanti del diritto ad un'adeguata formazione (cfr. Tribunale Gorizia, sentenza n.128 del 2023) e considerate, in ogni caso, le conclusioni così come formulate dalle parti, la domanda va accolta e il convenuto va condannato all'assegnazione CP_1
in favore di ciascun ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito (ovvero dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza) alla concreta attribuzione.
La serialità della controversia e l'attività svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna
IA Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
accoglie la domanda e per l'effetto condanna il Controparte_1
all'assegnazione, in favore della ricorrente della “ Carta Parte_1
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 con conseguente emissione di quattro buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00, ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'i comunichiart.16 c.6 l.n.412/1991; in favore della ricorrente Parte_2
della “ Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2023/2024 con conseguente emissione di tre buoni elettronici, dell'importo di euro 500,00, ciascuno, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'i comunichiart.16 c.6 l.n.412/1991;
Condanna, inoltre, il al pagamento delle spese Controparte_1
di lite liquidate ex DM 147/022 in euro 1.300,00, oltre su tali importi spese generali, iva e c.p.a come per legge , con attribuzione al procuratore antistatario Avv.
Sorrentino, oltre contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Napoli, 9-11-2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna IA Beneduce