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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 19/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi
N. R.G. 295/2021
Il Tribunale Ordinario di Fermo, in persona del Giudice Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2021 vertente
T R A
, con l'Avv. SIMONA Parte_1 C.F._1
CARDINALI, giusta procura da considerarsi apposta in calce all'atto introduttivo;
ATTRICE
E
), con gli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
CAMILLO D'ANGELO e VITTORIO D'ANGELO, giusta procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: “precisa le conclusioni come da atto di citazione”.
Convenuto: “precisa le conclusioni […] come da comparsa di costituzione chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto, in subordine chiedendo di limitare e commisurare il risarcimento secondo quanto ritenuto di giustizia e con applicazione di tutte le diminuzioni in narrativa”.
MOTIVAZIONE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE R AGIONI DI FATTO E DI
DIR ITTO DELLA DEC ISIONE
RITENUTO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio assumendo quanto segue: CP_1
1. nell'aprile del 2011 all'epoca dei fatti Onorevole CP_1
della Repubblica Italiana, veniva posto al centro dell'attenzione mediatica in qualità di promotore di una proposta di modifica dell'articolo 1 della Costituzione, sicché il Fatto Quotidiano commissionava alla giornalista un articolo sul Parte_1
parlamentare, che veniva pubblicato in data 22.04.2021, con il titolo
“Ieri picchiava la moglie oggi riforma la Costituzione”. L'articolo conteneva valutazioni poco lusinghiere sia sulla figura politica che sulla persona di e, in particolare, narrava dell'accesso CP_1
al Pronto Soccorso della moglie , che riferiva ai Persona_1
sanitari di essere stata percossa dal marito. Nell'articolo veniva inoltre riportato che, durante la visita, venivano riscontrate su tutto il corpo di ecchimosi, contusioni, ematomi ed escoriazioni. Persona_1
Rispetto a tale condizione medica veniva refertata dai sanitari una prognosi di venti giorni;
2. in data 23.04.2021 insieme alla coniuge, rilasciava CP_1
un'intervista sul quotidiano “Libero”, nella quale venivano definite false tutte le informazioni pubblicate sul “Fatto Quotidiano” dalla
Più specificamente, veniva contestata la rispondenza a verità Pt_1 della riferita circostanza secondo cui la era stata percossa Per_1
dal coniuge e che, per tale motivo, si era recata al Pronto Soccorso;
3. in data 24.04.2011 pubblicava sul “Fatto Quotidiano” Parte_1
un articolo, a sua firma, intitolato “Il referto c'è ma annuncia CP_1
querela”, nel quale veniva riportato che la aveva Per_1
comunicato ai carabinieri la sua volontà di querelare il marito per le percosse subite. L'articolo era corredato da una copia fotostatica del referto medico risalente al 1998, nel quale la dichiarava di Per_1
essere stata picchiata dal marito presso la sua abitazione;
4. in data 26.04.2011 rilasciava un'ulteriore intervista CP_1
sul quotidiano “Libero” nella quale, pur riconoscendo l'episodio del
Pronto Soccorso, imputava la responsabilità per le percosse subite dalla coniuge a suo padre, oramai deceduto. Inoltre, riferendosi alla giornalista ichiarava: “Sa perché questa giornalista ha scritto Pt_1
così? Perché abita qui, le sue vicende sono note in Città. C'è un mandante preciso a Fermo e so anche chi è”. Alla domanda immediatamente successiva della giornalista: “Una faida locale?”, il rispondeva: “sono cose interne. […]” ; CP_1
5. L'Onorevole intraprendeva un'azione legale in sede civile e CP_1
citava in giudizio, presso il Tribunale di Fermo, la giornalista Pt_1
l'allora Direttore del “ ”, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3
la società editoriale “ ”; CP_4
6. con Sentenza pronunciata in data 14.04.2015, il Tribunale di Fermo condannava le parti convenute al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore per un ammontare di CP_1
euro 20.000,00. Il Giudice, pur escludendo il carattere diffamatorio della notizia riguardante l'accesso al Pronto Soccorso della Per_1
e di quella concernente le percosse subite dalla stessa, riteneva illecito il riferimento a una denuncia penale per quelle percosse, in quanto affermazione priva di prova, e riteneva diffamatorie alcune dichiarazioni relative alla condotta politica dell'Onorevole CP_1
7. querelava il parlamentare per le dichiarazioni Parte_1 CP_1
rese il 26.04.2011 al quotidiano “Libero”. Di conseguenza CP_1
veniva rinviato a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano per il reato di diffamazione, in quanto, rilasciando l'intervista al quotidiano 'Libero', pubblicata il 26 aprile 2011, intitolata “Dopo il fango del Fatto mi minacciano di morte', “offendeva la reputazione personale e professionale di , giornalista del Fatto Quotidiano”. Parte_1
Durante l'intervista, dopo aver negato di essere responsabile delle percosse denunciate verbalmente ai medici dalla moglie e attribuita tale condotta illecita al padre deceduto, rispondeva alla replica dell'autrice dell'intervista, con le seguenti parole: “Mia moglie il giorno dopo è tornata a casa e non è successo più niente. Non avevamo screzi. Sa perché questa giornalista ha scritto così? Perché abita qui, le sue vicende sono note in città c'è un mandante a Fermo e so anche chi è”;
8. il Tribunale di Milano, con sentenza dell'11.02.2014, poi confermata dalla Prima sezione Penale della Corte di Appello di Milano, condannava per il reato di diffamazione alla pena di CP_1
euro 800,00 di multa oltre spese, pubblicazione della sentenza, nonché alla condanna al risarcimento del danno in favore di Parte_1
nella misura di euro 30.000,00 oltre spese di lite;
9. la Corte di Cassazione, con sentenza pronunciata in data 12.05.2017, cassava la sentenza della Corte d'Appello, con rinvio alla Corte
d'Appello in diversa composizione. Successivamente, la Seconda
Sezione Penale della Corte d'Appello, con sentenza n. 1781/2018 dell'08.03.2018, depositata il 04.06.2018 - passata in giudicato e vincolante ai sensi e nei limiti dell'art. 654 c.p.p. - assolveva il CP_1
dal reato ascrittogli “perché non punibile ai sensi dell'art. 599 c.p.”, avendo l'imputato commesso il fatto “nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso”;
10. in particolare, il Giudice del gravame, in ordine al motivo d'appello relativo alla valenza e idoneità diffamatoria delle frasi proferite dall'imputato, aderiva alla valutazione del Giudice di prime cure sulla capacità diffamatoria delle affermazioni, riportate nell'intervista al contenenti allusioni alla scarsa professionalità e al mancato CP_1
rispetto di obblighi deontologici da parte della giornalista Ne Pt_1
derivava che, nel caso di specie, risultavano integrati i presupposti per la condanna di al risarcimento del danno nella misura CP_1
precedentemente liquidata, con la sentenza del Tribunale di Milano.
La causa di non punibilità di cui all'art. 599 c.p., veniva infatti qualificata, per giurisprudenza costante, come mera scusante e non come esimente, di talché ne conseguiva come rimanesse impregiudicata la sussistenza dell'illecito, rilevante in ambito civilistico, del fatto di reato e della conseguente obbligazione risarcitoria dell'odierno convenuto nei confronti di Parte_1
La parte attrice chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare il convenuto responsabile di diffamazione a mezzo stampa nei confronti dell'attrice e, per l'effetto, Parte_1
condannarlo al risarcimento dei danni conseguiti alla condotta descritta nella narrativa del presente atto, pari ad € 30.000,00 o a quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo, con ordine di pubblicazione della sentenza per estratto su due tra i maggiori quotidiani italiani a spese del convenuto e con condanna al pagamento delle spese di mediazione e di giudizio, del compenso professionale oltre iva e cap e rimborso forfettario come per legge”.
Si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda CP_1
e deducendo quanto segue:
1. in primo luogo, la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.
1781/2018 non aveva, nel presente giudizio, diversamente da quanto invece sostenuto dall'attrice, altro significato giuridico diverso dall'assoluzione del CP_1
2. in secondo luogo, quanto ai fatti di causa, doveva evidenziarsi, da un lato, come l'attrice aveva posto in essere una condotta integrante gli estremi dell'illecito aquiliano, in relazione alla quale era stata condannata dal Tribunale di Fermo al risarcimento del danno in favore di CP_1
per l'importo di euro 20.000,00; dall'altro lato, come invece il
[...]
convenuto non aveva utilizzato alcuna espressione suscettibile di ledere l'immagine e la credibilità professionale dell'attrice;
3. nello specifico, quanto all'asserito contenuto diffamatorio dell'affermazione: “le sue vicende sono note in città”, doveva porsi in rilievo come tale espressione era da riferirsi a vicende esclusivamente politiche e alla militanza di in una fazione politica opposta Parte_1
a quella di circostanza da cui aveva origine l'avversione per le CP_1
idee politiche dello stesso;
4. quanto, invece, all'espressione “mandante”, utilizzata dal CP_1
nell'intervista in esame, doveva specificarsi come tale termine facesse riferimento al soggetto che aveva indirizzato la redazione nella stesura dell'articolo giornalistico, da individuarsi in , il quale Persona_2
nutriva un grave risentimento nei confronti del convenuto;
5. nel complesso, le affermazioni rilasciate da erano pertanto CP_1
contenute nei limiti della continenza, della pertinenza e della verità dei fatti;
6. al netto delle superiori considerazioni, assumeva in ogni caso dirimente rilevanza, nella controversia in esame, l'evidenza secondo la quale l'utilizzo delle espressioni utilizzate da parte del era stato CP_1
causalmente determinato dalla condotta diffamatoria della Pt_1
Dunque, nel caso di specie trovava applicazione l'art. 1227, comma II,
c.c., in ragione del quale il risarcimento non era dovuto in relazione ai danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza;
7. in via subordinata, il danno doveva essere quantificato in una somma minore di quella di euro 20.000,00 al cui pagamento era stata condannata l'attrice, in considerazione delle evidenze secondo cui, da un lato,
l'esposizione mediatica e la notorietà del convenuto all'epoca dei fatti era sensibilmente maggiore rispetto a quella dell'attrice; dall'altro lato le espressioni utilizzate a mezzo stampa da erano Parte_1
sensibilmente più offensive ed ingiustificate di quelle pronunciate dal le quali in ogni caso erano state provocate dallo stato d'ira CP_1
conseguente alla condotta diffamatoria dell'attrice. Risultava, pertanto applicabile l'art. 1227, comma I, c.c., ai sensi del quale “se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate”.
Il convenuto, chiedeva quindi l'accoglimento delle CP_1
seguenti conclusioni:
“Piaccia all' Ill.mo Tribunale di Fermo:
1. Rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2. In subordine comunque limitare e commisurare il risarcimento del danno secondo quanto ritenuto di giustizia e con applicazione di tutte le diminuzioni di cui in narrativa,
3. con vittoria delle spese e competenze legali del procedimento”.
Instaurato il contraddittorio, istruita documentalmente la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 3.10.24 le parti precisavano le conclusioni dinanzi allo scrivente magistrato cui, medio tempore, il fascicolo era stato assegnato. La causa veniva quindi trattenuta in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
Va premesso che non osta all'accoglimento della domanda attorea di risarcimento danni l'assoluzione irrevocabile del per i medesimi CP_1
fatti oggetto del presente giudizio, dal reato di diffamazione, atteso che, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato soltanto in ordine “all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima”, accertamento tuttavia assente nel caso di specie essendo stato infatti il assolto per la ritenuta sussistenza della scusante speciale di cui CP_1
all'art. 599 c.p. Ciò posto, va pure osservato che questo Giudice neppure
è vincolato dalla predetta sentenza ai sensi dell'art. 654 c.p.p., atteso che tale articolo disciplina l'efficacia del giudicato penale in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli che hanno ad oggetto, come nella specie, azioni di restituzione o risarcimento, ciò desumendosi dalla rubrica della norma (“Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi”). Deve essere dunque vagliata la natura diffamatoria (e, in ragione di ciò, lesiva dell'onore dell'attrice) delle affermazioni rese dal convenuto nell'intervista da esso rilasciata contenuta nell'articolo del CP_1
quotidiano “Libero” acquisito agli atti del giudizio (cfr. doc. 10 parte attrice).
Ebbene in detta intervista il convenuto dichiarava: “Sa perché questa giornalista ha scritto così? Perché abita qui, le sue vicende sono note in
Città. C'è un mandante preciso a Fermo e so anche chi è”.
Si tratta, con tutta evidenza, come peraltro più volte ribadito in sede penale dai giudici di Milano, di affermazioni aventi carattere diffamatorio, in quanto implicanti il fatto che la giornalista agisse, nell'esercizio di un'attività lavorativa peraltro di rilievo politico-sociale, in vista di fini occulti e diversi da quelli propri della professione e, finanche, dietro mandato di altri soggetti il cui nome, addirittura, non poteva neppure essere indicato. Peraltro, l'esistenza di un “mandante” – individuato da nella persona di , suo avversario CP_1 Per_2 Per_2
politico - non risulta provata né dall'interrogatorio formale della parte attrice, né dall'escussione della testimone, prove quest'ultime Tes_1
entrambe richieste dal convenuto.
Ed invero, dall'escussione testimoniale di è emersa soltanto la Tes_1
circostanza che fosse in possesso di un documento, Persona_2
presumibilmente il referto del Pronto Soccorso dell'ospedale di Fermo, prova tuttavia ben diversa rispetto a quella relativa al fatto che la giornalista scrivesse articoli su mandato di altri, innominabili, soggetti.
Accertata la natura diffamatoria, e dunque lesiva, delle dichiarazioni del deve a questo punto vagliarsi l'eccezione dello stesso secondo cui CP_1
il danno non sarebbe dovuto ai sensi dell'art. 1227, comma II, c.c., sul presupposto che l'attrice avrebbe potuto evitarlo usando l'ordinaria diligenza. Tale eccezione è priva di pregio. Invero, il secondo comma dell'art. 1227 c.c. ha esclusivamente la funzione di imporre al danneggiato, una volta verificatosi il fatto dannoso, di attivarsi, con l'ordinaria diligenza e in un'ottica di buona fede, al fine di limitare l'aggravamento dei danni, con la conseguenza che detta disposizione non appare applicabile al caso di specie, atteso che i danni derivati all'attrice non sono riconducibili al suo mancato attivarsi diligente una volta verificatasi la condotta lesiva del bensì direttamente riconducibili, CP_1
sebbene con i temperamenti di cui si dirà, a tale condotta.
Per quel che attiene alla liquidazione del danno, di natura non patrimoniale, risarcibile, questo Giudice si conforma al consolidato orientamento giurisprudenziale per cui in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la liquidazione presuppone una valutazione necessariamente equitativa (cfr. Cass.
Civ. Ord. n. 13153 del 25. 05. 2017).
Orbene, tenendo in considerazione le circostanze del caso, si ritiene che la condotta lesiva perpetrata dal sia da inquadrarsi tra le CP_1
“diffamazioni” di modesta gravità, sia tenuto conto della limitata notorietà delle parti (sostanzialmente circoscritta in ambito regionale), sia della modesta, se nona assente, risonanza mediatica dell'episodio, sia, ancora, della modesta intensità dell'elemento soggettivo per come ricavabile dall'utilizzo di espressioni che, se per un verso erano idonee, anche per la loro ambiguità, a gettare discredito sulla giornalista, non hanno tuttavia trasceso oltremodo rispetto al fine che il si prefiggeva e, cioè, di CP_1
avvalorare la sua smentita circa la verificazione dell'episodio violento ad esso attribuito dalla giornalista. Si ritiene, pertanto, che il danno vada equitativamente quantificato nell'importo di 15.000 euro. Ciò posto, ritiene tuttavia il Tribunale che la condotta volontaria dell'attrice consistente nell'aver utilizzato toni ampiamente denigratori
(tali riconosciuti in sede civile dal Tribunale di Fermo con la sentenza emanata in data 14.04.2015, ma anche dai giudici penali meneghini) nei confronti del ha certamente contribuito in maniera determinante CP_1
alla causazione del danno ad essa derivato dal rilascio dell'intervista da parte del Ed infatti l'unica ragion d'essere della predetta intervista CP_1
(alla quale il si mosse, come in maniera condivisibile accertato CP_1
anche in sede penale, in preda allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto dell'attrice) era quello di porre nel nulla, agli occhi dell'opinione pubblica, le precedenti dichiarazioni, certamente evitabili e dalle quali poteva prevedersi una avversa reazione, dell'attrice. In ragione di ciò, dunque, in parziale accoglimento della relativa eccezione del convenuto, il risarcimento deve essere diminuito ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2056 e 1227, I comma, c.c., con la conseguenza che il convenuto deve essere condannato al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 6.000 euro.
Sussistono, infine, le condizioni di cui all'art. 120 c.p.c. per ordinare, in accoglimento dell'istanza dell'attrice, di rendere pubblica, nelle modalità di cui al dispositivo, la presente decisione a cura e spese del convenuto.
Le spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, devono essere interamente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza od eccezione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento della domanda avanzata da Pt_1
condanna al pagamento in favore della
[...] CP_1
stessa di euro 6.000,00; 2. ordina a di rendere pubblica, a sua cura e spese e CP_1
nel termine di trenta giorni, la presente decisione, mediante inserzione dell'epigrafe e del dispositivo della stessa nella testata giornalistica “Libero”;
3. compensa tra le parti le spese del giudizio.
19/02/2025 Il Giudice
Francesco De Perna