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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/03/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2428 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 28 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Fusillo e Jacopo Vavalli
APPELLANTE
E
(c.f.: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
19113/2018, la quale ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 10393 del 5 maggio 2015, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di 14.905,03 € oltre interessi a titolo di compenso per l'attività Parte_1 svolta quale componente di una commissione di collaudo di un'opera pubblica.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico, nonostante il compenso richiesto dall'ing. trovi fondamento nell'articolo 92, quinto comma, del Parte_1 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che deroga espressamente al principio di omnicomprensività della retribuzione, al pari dell'articolo 20 del C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali del 22 febbraio 2010.
ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata - il Parte_1 rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10393 del 5 maggio 2015, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'appellante sostiene di avere diritto al pagamento del compenso per l'incarico di collaudatore affidatogli dal Comune di Roma con determina dirigenziale n. 1322 del 20 dicembre 2002 [v. documento n. 1 allegato al fascicolo monitorio], trattandosi di prestazione
“chiaramente di natura (libero) professionale svolta al di fuori dei propri compiti e delle funzioni tipiche di dirigente e del proprio orario di lavoro”, pertanto non assoggettata al principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale (pagg. 16-17 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che:
1) “la retribuzione dele personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità […]” (comma 1);
2) [comma 2 omissis]: la norma disciplina il trattamento economico spettante per gli incarichi dirigenziali di livello generale];
3) “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi
2 dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” (comma 3).
Ad avviso dell'appellante tali disposizioni (che enunciano il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti) sarebbero derogate dall'articolo 92, quinto comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), secondo cui “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
L'appellante richiama inoltre l'art. 20 del C.C.N.L. del personale dirigente del
Comparto Regioni e Autonomie Locali (ex Area II) del 22 febbraio 2010, il cui secondo comma prevede che “in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 […]” (pag. 8 dell'atto di appello).
Le disposizioni normative richiamate dall'appellante non sono applicabili al caso di specie, in quanto l'articolo 253, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”
La nomina di quale membro della commissione di collaudo dell'opera Parte_1 pubblica è avvenuta il 20 dicembre 2002 [v. il documento n. 01 allegato al fascicolo monitorio] e trovano dunque applicazione al caso di specie la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il relativo regolamento attuativo (avendo la legge demandato alla potestà regolamentare del
Governo la disciplina in materia di collaudo e di attività di supporto tecnico-amministrativo: art. 3, primo comma, lett. a), della legge n. 109 del 1994).
La norma applicabile ratione temporis al caso di specie è dunque l'articolo 210, primo
3 comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”), il quale prevede che “I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge [n. 109 del 1994]”.
Quest'ultima disposizione prevedeva a sua volta che “In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro”
(articolo 18, primo comma, legge n. 109 del 1994).
Così correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di omnicomprensività della retribuzione opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dal dirigente sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, “salvi i soli incarichi retribuiti
a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto” (Cass. 8261/2017).
Di conseguenza, come precisato da Cass. 32617/2022, le norme che riconoscono compensi aggiuntivi ai dirigenti per lo svolgimento di determinate prestazioni “assumono portata eccezionale”, poiché di regola la remunerazione per gli incarichi istituzionali svolti su designazione dell'ente di appartenenza rientra nell'ambito della retribuzione omnicomprensiva, “salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva”.
Nel caso di specie, la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione invocata dall'appellante non può operare, non essendo sufficiente a tal fine che la deroga fosse astrattamente prevista dalla legge in vigore all'epoca del conferimento dell'incarico di collaudatore (l'art. 18, primo comma, della legge n. 109 del 1994).
Tale disposizione rinvia infatti per la sua concreta applicazione ad una espressa previsione del contratto collettivo, in assenza della quale trova applicazione il principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 165 del
2001.
Premesso che l'incarico di collaudatore è stato conferito al il 20 dicembre Parte_1
2002, il C.C.N.L. applicabile ratione temporis non è quello indicato dall'appellante (relativo al quadriennio normativo 2006-2009), ma il C.C.N.L. firmato il 21 aprile 2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005), che non contiene alcuna disposizione che deroghi al principio di omnicomprensività della retribuzione.
4 Né il diritto dell'ing. al compenso per le funzioni di collaudatore può fondarsi Parte_1 sulle disposizioni legislative richiamate dall'appellante, trattandosi di norme di carattere eccezionale introdotte dopo il conferimento dell'incarico, che non sono applicabili retroattivamente e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Del resto, non vi è prova del fatto che l'incarico svolto dall'appellante in qualità di membro della Commissione di collaudo rientrasse nei casi in cui è ammessa la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, dal momento che il non ha in Parte_1 alcun modo dimostrato che l'incarico di collaudatore (conferito dalla stessa amministrazione presso cui egli prestava servizio) fosse estraneo alle funzioni di dirigente di CP_1
Il fatto che, in base agli accordi tra i soggetti interessati, le spese del collaudo fossero a carico di un terzo (il non attribuisce all'incarico natura libero- Controparte_2 professionale - come tale remunerabile con un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione dirigenziale – in quanto l'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i compensi dovuti dai terzi non vengano corrisposti direttamente al dirigente che ha espletato l'incarico, ma siano corrisposti direttamente all'amministrazione presso cui presta servizio il dirigente per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va dunque respinto.
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello (art. 92, secondo comma, Cost. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato
Corte cost. 77/2018), tenuto conto del fatto che è stata la stessa Amministrazione ad indurre in errore il circa i corretti princìpi in materia di retribuzione del dirigente da applicare Parte_1 nel caso di specie, avendo adottato la determinazione dirigenziale n. rep. QI/1247/2014 dell'8 agosto 2014 con cui ha liquidato il compenso spettante ai singoli componenti della commissione di collaudo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 19113/2018;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 2428 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 28 ottobre 2024 e vertente
TRA
(c.f.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Fusillo e Jacopo Vavalli
APPELLANTE
E
(c.f.: ), CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo
APPELLATA
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
19113/2018, la quale ha accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto CP_1 ingiuntivo n. 10393 del 5 maggio 2015, con cui le era stato ingiunto di pagare in favore di la somma di 14.905,03 € oltre interessi a titolo di compenso per l'attività Parte_1 svolta quale componente di una commissione di collaudo di un'opera pubblica.
L'appellante ha dedotto al riguardo che il tribunale ha erroneamente ritenuto applicabile il principio di onnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico, nonostante il compenso richiesto dall'ing. trovi fondamento nell'articolo 92, quinto comma, del Parte_1 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che deroga espressamente al principio di omnicomprensività della retribuzione, al pari dell'articolo 20 del C.C.N.L. del personale dirigente del Comparto regioni e autonomie locali del 22 febbraio 2010.
ha concluso domandando – in riforma della sentenza impugnata - il Parte_1 rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 10393 del 5 maggio 2015, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio domandando il rigetto dell'appello. CP_1
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
L'appellante sostiene di avere diritto al pagamento del compenso per l'incarico di collaudatore affidatogli dal Comune di Roma con determina dirigenziale n. 1322 del 20 dicembre 2002 [v. documento n. 1 allegato al fascicolo monitorio], trattandosi di prestazione
“chiaramente di natura (libero) professionale svolta al di fuori dei propri compiti e delle funzioni tipiche di dirigente e del proprio orario di lavoro”, pertanto non assoggettata al principio di omnicomprensività del trattamento economico dirigenziale (pagg. 16-17 dell'atto di appello).
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
L'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stabilisce che:
1) “la retribuzione dele personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità […]” (comma 1);
2) [comma 2 omissis]: la norma disciplina il trattamento economico spettante per gli incarichi dirigenziali di livello generale];
3) “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi
2 dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza” (comma 3).
Ad avviso dell'appellante tali disposizioni (che enunciano il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dirigenti) sarebbero derogate dall'articolo 92, quinto comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti), secondo cui “Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7,
è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri”.
L'appellante richiama inoltre l'art. 20 del C.C.N.L. del personale dirigente del
Comparto Regioni e Autonomie Locali (ex Area II) del 22 febbraio 2010, il cui secondo comma prevede che “in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5, D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006 […]” (pag. 8 dell'atto di appello).
Le disposizioni normative richiamate dall'appellante non sono applicabili al caso di specie, in quanto l'articolo 253, primo comma, del d.lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che “le disposizioni contenute nel presente codice si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.”
La nomina di quale membro della commissione di collaudo dell'opera Parte_1 pubblica è avvenuta il 20 dicembre 2002 [v. il documento n. 01 allegato al fascicolo monitorio] e trovano dunque applicazione al caso di specie la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e il relativo regolamento attuativo (avendo la legge demandato alla potestà regolamentare del
Governo la disciplina in materia di collaudo e di attività di supporto tecnico-amministrativo: art. 3, primo comma, lett. a), della legge n. 109 del 1994).
La norma applicabile ratione temporis al caso di specie è dunque l'articolo 210, primo
3 comma, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (“Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”), il quale prevede che “I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della Legge [n. 109 del 1994]”.
Quest'ultima disposizione prevedeva a sua volta che “In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice, qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro”
(articolo 18, primo comma, legge n. 109 del 1994).
Così correttamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva quanto segue.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il principio di omnicomprensività della retribuzione opera inderogabilmente in tutti i casi in cui l'attività svolta dal dirigente sia riconducibile a funzioni e poteri connessi all'ufficio ricoperto, “salvi i soli incarichi retribuiti
a titolo professionale dall'Amministrazione sulla base di una norma espressa che gliene attribuisca il potere, sempre che ciò non costituisca comunque espletamento di compiti di istituto” (Cass. 8261/2017).
Di conseguenza, come precisato da Cass. 32617/2022, le norme che riconoscono compensi aggiuntivi ai dirigenti per lo svolgimento di determinate prestazioni “assumono portata eccezionale”, poiché di regola la remunerazione per gli incarichi istituzionali svolti su designazione dell'ente di appartenenza rientra nell'ambito della retribuzione omnicomprensiva, “salva la diversa previsione espressa della stessa contrattazione collettiva”.
Nel caso di specie, la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione invocata dall'appellante non può operare, non essendo sufficiente a tal fine che la deroga fosse astrattamente prevista dalla legge in vigore all'epoca del conferimento dell'incarico di collaudatore (l'art. 18, primo comma, della legge n. 109 del 1994).
Tale disposizione rinvia infatti per la sua concreta applicazione ad una espressa previsione del contratto collettivo, in assenza della quale trova applicazione il principio di omnicomprensività della retribuzione sancito dall'art. 24, terzo comma, del d.lgs. n. 165 del
2001.
Premesso che l'incarico di collaudatore è stato conferito al il 20 dicembre Parte_1
2002, il C.C.N.L. applicabile ratione temporis non è quello indicato dall'appellante (relativo al quadriennio normativo 2006-2009), ma il C.C.N.L. firmato il 21 aprile 2006 (relativo al quadriennio normativo 2002 – 2005), che non contiene alcuna disposizione che deroghi al principio di omnicomprensività della retribuzione.
4 Né il diritto dell'ing. al compenso per le funzioni di collaudatore può fondarsi Parte_1 sulle disposizioni legislative richiamate dall'appellante, trattandosi di norme di carattere eccezionale introdotte dopo il conferimento dell'incarico, che non sono applicabili retroattivamente e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.
Del resto, non vi è prova del fatto che l'incarico svolto dall'appellante in qualità di membro della Commissione di collaudo rientrasse nei casi in cui è ammessa la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione, dal momento che il non ha in Parte_1 alcun modo dimostrato che l'incarico di collaudatore (conferito dalla stessa amministrazione presso cui egli prestava servizio) fosse estraneo alle funzioni di dirigente di CP_1
Il fatto che, in base agli accordi tra i soggetti interessati, le spese del collaudo fossero a carico di un terzo (il non attribuisce all'incarico natura libero- Controparte_2 professionale - come tale remunerabile con un compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione dirigenziale – in quanto l'articolo 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che i compensi dovuti dai terzi non vengano corrisposti direttamente al dirigente che ha espletato l'incarico, ma siano corrisposti direttamente all'amministrazione presso cui presta servizio il dirigente per confluire nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale.
Alla luce di tali considerazioni l'appello va dunque respinto.
Sussistono gravi motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di appello (art. 92, secondo comma, Cost. nell'interpretazione costituzionalmente orientata che ne ha dato
Corte cost. 77/2018), tenuto conto del fatto che è stata la stessa Amministrazione ad indurre in errore il circa i corretti princìpi in materia di retribuzione del dirigente da applicare Parte_1 nel caso di specie, avendo adottato la determinazione dirigenziale n. rep. QI/1247/2014 dell'8 agosto 2014 con cui ha liquidato il compenso spettante ai singoli componenti della commissione di collaudo.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 19113/2018;
2) compensa tra le parti le spese processuali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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