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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/05/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 22.05.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, il 23.05.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3170 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente, alla via Parte_1
Regina Margherita n. 54, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n.
25, presso lo Studio dell'Avv. Giuliana MURINO, dell'Avv. Giorgio RODIN e dell'Avv. Fabrizio RODIN, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari, presso l'Ufficio di Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'Avv.
pagina 1 Marina OLLA e all'Avv. Laura FURCAS in forza di procura generale, rogito
Notaio el 22.03.2024, in calce alla memoria di costituzione;
Per_1
resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“il ricorrente da atto del riconoscimento del diritto a percepire l'assegno
ordinario in corso di causa e del pagamento, tardivo, della prestazione e degli
arretrati a maggio 2025 e chiede, pertanto, che il Tribunale voglia dichiarare
cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in
favore degli avv. Rodin e Murino, antistatari”.
Nell'interesse del resistente CP_2
“la prestazione è regolarmente in pagamento dal mese di maggio 2025 e che con
tale rateo sono stati pagati anche gli arretrati, come da estratto pensione che si
produce.
Chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con
compensazione delle spese di giudizio, in quanto il ricorrente, solo in data
19.2.2025 ha trasmesso all'Ente la documentazione necessaria per la
liquidazione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
pagina 2 SOCIALE, al fine di ottenere da parte dell'Istituto il pagamento del beneficio previdenziale conseguito e degli arretrati spettanti.
2. L' Controparte_1
si è costituito in giudizio rappresentando che, al fine di dare esecuzione al decreto di omologa, il 14.02.2025, nelle more del presente giudizio, ha chiesto al ricorrente la trasmissione della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione (modello RED e Iban), che il ricorrente aveva inviato tale documentazione solo il 19.02.2025, e che, inoltre, era stato necessario acquisire il modulo di richiesta della proroga dell'assegno ordinario per il triennio successivo,
nonché il parere del medico, che ha confermato la permanenza del requisito sanitario allo scadere del triennio.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Secondo la giurisprudenza ormai costante della Corte di Cassazione, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronuncia del Giudice (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. V,
04.08.2017, n. 19568, secondo cui “Nel processo tributario, come nel processo
civile, la pronuncia di cessazione della materia contendere deve essere adottata
anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso
che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al
pagina 3 giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione
sul merito della vertenza”; Cass. civ., Sez. L., 12.11.2020, ordinanza n. 25625).
La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata soltanto quando i contendenti, nel darsi atto reciprocamente dell'intervenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, non manifestino interesse a coltivare ulteriormente il giudizio.
Nel caso di specie, appunto, è risultato che, a seguito dell'instaurazione del presente giudizio, l' ha liquidato la pensione spettante a CP_2 Parte_1
il quale, tuttavia, aveva provveduto a trasmettere all' la documentazione CP_3
necessaria ai fini dell'erogazione della prestazione solo nelle more del giudizio stesso, in particolare il codice Iban ai fini del pagamento che, contrariamento a quanto sostenuto dalla Difesa del ricorrente, non avrebbe certamente potuto essere conosciuto autonomamente dall' , non rientrando esso tra quei “dati o CP_3
elementi dei quali abbiano la diretta disponibilità” le P.A. (cfr. ancora una volta,
doc. n. 7, prodotto con la memoria di costituzione).
Per tutte le suesposte ragioni, relativamente alla domanda in questione, per cui è
cessata la materia del contendere, al momento in cui il ricorso è stato proposto,
esso risultava infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
pagina 4
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. nulla sulle spese.
Cagliari, 23.05.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
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