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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 22/12/2025, n. 1521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1521 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott. Carolina Clò Componente dott. Daniela Di Girolamo Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 4242 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
RI IA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato CP_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da ricorso e modifiche dettate a verbale d'udienza del 10.12.25
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Casteldaccia (PA) in data 27.8.2005 e dalla loro unione sono nati i figli in data 23.1.2007 e in data 6.7.2009; Persona_1 Persona_2
I coniugi si sono separati con Decreto del Tribunale di Modena del 14.7.2022.
2. Con ricorso del 10.9.2025 ha chiesto: dichiararsi la cessazione degli effetti civili Parte_1 del matrimonio con;
affidare il figlio minore congiuntamente ad entrambi i CP_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
assegnarle la casa coniugale di PI (MO),
Via Strada Statale 468 Motta n.32/A; stabilire un calendario di frequentazione paterno del figlio minorenne;
condannare a corrisponderle un assegno per il contributo al CP_1 mantenimento dei figli di importo di 200,00 euro per ogni figlio oltre al 50% delle spese straordinarie;
autorizzarla a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la prole;
CP_2 condannare a versarle gli arretrati relativi al contributo al mantenimento ordinario CP_1 per i figli;
assegnare a ciascun coniuge l'autovettura di proprietà.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è rimasto contumace nonostante la rituale notifica eseguita nei suoi confronti.
4. All'esito dell'udienza del 11.12.25 la parte ricorrente ha modificato le originarie domande rinunciando alla domanda di contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne Per_1 domandando un contributo paterno al mantenimento del figlio minore di euro 300 e Per_2 frequentazioni paterne libere con il suddetto;
la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
§
A. La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n.
898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del convenuto di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Va rilevato come la ricorrente, nelle sue conclusioni, abbia invero domandato al Tribunale di autorizzare i coniugi a vivere separati, invece che di dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio.
Tuttavia, dal contesto dell'atto appare evidente che la volontà della ricorrente sia quella di domandare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con il signor : il ricorso è intestato come per la CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
nel corpo dello stesso viene dato atto dell'avvenuta separazione dei coniugi con decreto del Tribunale di Modena, della mancata riconciliazione tra gli stessi, del passaggio dei mesi necessari per poter procedere con la richiesta di cosiddetto divorzio e viene esplicitamente dichiarato che “la ricorrente intende addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio” e “non avendo ottenuto riscontro dal marito per la predisposizione di un ricorso congiunto (…) è, quindi, costretta a depositare ricorso giudiziale per addivenire alla
2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio”. La ricorrente, all'udienza del 10.12.25 ha peraltro personalmente confermato detta volontà, dichiarando al giudice: “voglio divorziare”.
Ebbene, tanto premesso, si ritiene di dover correttamente qualificare la domanda principale come volta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti. Come noto, infatti, il giudice di merito, nell'indagare il contenuto e la portata delle domande sottoposte dalla parte alla sua cognizione, deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte stessa;
incorrendo, per contro, nel vizio di omesso esame proprio allorquando limiti la sua pronuncia ad una ricostruzione meramente formale e letterale della pretesa, trascurando la ricerca del suo contenuto effettivo e sostanziale (da ultimo, Cass. n. 26159 del 12 dicembre 2014; così anche Cassazione civile sez. II,
27/06/2024, n.17787: “In tema di interpretazione della domanda giudiziale, il giudice di merito esercita un potere di interpretazione e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta.”)
B. Va parimenti accolta la domanda di affidamento congiunto del figlio minore , con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre, dove attualmente si trova e dalla quale viene accudito pressoché esclusivamente. Data l'età del minore, ormai prossimo al compimento della maggiore età, va stabilito che il padre potrà frequentarlo liberamente previo accordo da prendere direttamente con il ragazzo.
In ragione del collocamento del figlio minore presso la madre alla ricorrente va assegnata la casa familiare, ex art. 337 sexies c.c.
C. Con riferimento alle questioni economiche, in assenza di indicazioni in ordine al reddito e alla situazione patrimoniale del convenuto, tenuto conto della situazione economica della ricorrente (la quale ha dichiarato di guadagnare circa 1200 o 1300 euro al mese e di pagare un canone di locazione dell'appartamento dove vive con i figli pari a 450 mensili), dell'età del convenuto e della sua capacità lavorativa generica, dei tempi di frequentazione paterna del figlio allo stato estremamente ridotti e dell'età del minore appare congruo stabilire che provveda al mantenimento del figlio CP_1
tramite il versamento di un assegno mensile pari a € 300,00 rivalutabili annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
3 La ricorrente, che accudisce in via di fatto esclusiva il figlio minore, va autorizzata a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la prole. CP_2
D. Deve essere rigettata, in quanto inammissibili in questa sede oltre che assolutamente generica, sfornita di qualsiasi prova ed ancor prima non sorretta da alcuna allegazione a sostegno, la domanda volta ad ottenere la condanna del signor a versare a gli arretrati CP_1 Parte_1 relativi al contributo al mantenimento ordinario per i figli, che non vengono peraltro neppure quantificati dalla ricorrente.
Parimenti inammissibile, oltre che generica, è la domanda di assegnare a ciascun coniuge l'autovettura di proprietà, che deve essere quindi rigettata.
E. Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al convenuto che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale, anche stragiudiziale con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta,
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 27/08/2005 in
ST da (nata a [...] il [...]) con Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri CP_1 dello Stato Civile del Comune di ST, atto n. 17, parte II, serie A, anno 2005;
2. affida il figlio minori della coppia congiuntamente ai genitori;
Persona_2
3. colloca il figlio minore della coppia presso l'abitazione materna;
Persona_2
4. assegna a la casa familiare sita in PI (MO), Via Strada Statale 468 Motta Parte_1
n.32/A, unitamente ai relativi arredi;
5. dispone che le frequentazioni tra il figlio minori della coppia ed il padre Persona_2 [...] avverranno liberamente previo accordo che il padre prenderà direttamente con il figlio;
CP_1
4 6. obbliga a versare a euro 300 mensili con decorrenza dalla data CP_1 Parte_1 della presente sentenza a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minorenne
, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente Persona_2 secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
7. autorizza la ricorrente a fare domanda all' e a incassare integralmente l'assegno unico per la CP_2 prole;
5 8. condanna alla refusione in favore di delle spese di lite che CP_1 Parte_1 liquida in Euro 1.500,00 per compensi professionali oltre Iva, cpa e al 15% di spese forfettarie come per legge.
9. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ST per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 17.12.25
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Daniela Di Girolamo
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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