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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 758/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9071803577 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09.05.2025 Ricorrente_1, in qualità di socio al 50% della società Società_1 S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli ha richiesto, in qualità di coobbligato solidale, il pagamento delle ritenute (26%), sanzioni e interessi su dividendi presuntivamente distribuiti per l'anno 2018.
L'Ufficio ha resistito con controdeduzioni del 07.07.2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, come risulta dal contenuto dell'atto introduttivo, non ha formulato motivi autonomi di impugnazione, ma si è limitato ad un generico rinvio al ricorso presentato dalla società Società_1 S.r.l. e alle deduzioni svolte in quel giudizio
Tale modalità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, che impone l'indicazione specifica dei motivi di ricorso.
Sul punto questa stessa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 1382/03/2025, relativa al socio Ricorrente_1 per l'anno 2017, dichiarando inammissibile un ricorso redatto con identica tecnica difensiva (Sentenza 1382/2025). Anche per il presente giudizio, il ricorso non espone censure proprie contro l'atto a lui notificato né contesta sia la presunzione di distribuzione, né la quantificazione e, tantomeno, la responsabilità solidale.
Ne consegue la sua inammissibilità. In ogni caso è infondato nel merito in quanto la società Società_1 S.r.l. ha conseguito nel 2018 maggiori ricavi non dichiarati pari a € 28.096,00 che costituiscono utili extracontabili di una società a ristretta base sociale (2 soci al 50%).
In base a giurisprudenza consolidata, in presenza di società a ristretta base i maggiori utili non contabilizzati si presumono distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria ((Cass. n. 25939/2008;
Cass. 29503/2020). Nel caso di cui si tratta il ricorrente non ha fornito alcuna prova che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti o comunque non percepiti.
La legittimità dell'accertamento societario per il 2017, fondato sulle stesse modalità di evasione, è stata già confermata contro la società con sentenza n. 5912/03/2024) e contro l'altra socia Nominativo_1 con sentenza n. 5856/2024).
La struttura evasiva (gasolio agevolato venduto a clienti ignari, DAS irregolari, decadenza dal regime IVA
10%) è stata ritenuta provata e sistemica e, pertanto, ne consegue che la presunzione di distribuzione degli utili 2018 è pienamente operante, e la ritenuta del 26% pari a euro 7.304,96 è corretta.
Sulla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito (socio percettore) è coobbligato in solido per ritenute non operate e. di conseguenza, il ricorrente risponde legittimamente delle ritenute oltre che della sanzione e degli interessi.
Il ricorso è rigettato e l'avviso confermato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 1500,00 oltre oneri ed accessori se dovuti. Salerno, 28 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dr Ciro Panariello
Dr Sergio Pezza
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PEZZA SERGIO, Presidente
PANARIELLO CIRO, AT
FERRARA VINCENZO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2385/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso dp.salerno@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9071803577 RITENUTE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 390/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 09.05.2025 Ricorrente_1, in qualità di socio al 50% della società Società_1 S.r.l., ha impugnato l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, con il quale l'Agenzia delle Entrate gli ha richiesto, in qualità di coobbligato solidale, il pagamento delle ritenute (26%), sanzioni e interessi su dividendi presuntivamente distribuiti per l'anno 2018.
L'Ufficio ha resistito con controdeduzioni del 07.07.2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, come risulta dal contenuto dell'atto introduttivo, non ha formulato motivi autonomi di impugnazione, ma si è limitato ad un generico rinvio al ricorso presentato dalla società Società_1 S.r.l. e alle deduzioni svolte in quel giudizio
Tale modalità non soddisfa i requisiti di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/1992, che impone l'indicazione specifica dei motivi di ricorso.
Sul punto questa stessa Corte si è già pronunciata con sentenza n. 1382/03/2025, relativa al socio Ricorrente_1 per l'anno 2017, dichiarando inammissibile un ricorso redatto con identica tecnica difensiva (Sentenza 1382/2025). Anche per il presente giudizio, il ricorso non espone censure proprie contro l'atto a lui notificato né contesta sia la presunzione di distribuzione, né la quantificazione e, tantomeno, la responsabilità solidale.
Ne consegue la sua inammissibilità. In ogni caso è infondato nel merito in quanto la società Società_1 S.r.l. ha conseguito nel 2018 maggiori ricavi non dichiarati pari a € 28.096,00 che costituiscono utili extracontabili di una società a ristretta base sociale (2 soci al 50%).
In base a giurisprudenza consolidata, in presenza di società a ristretta base i maggiori utili non contabilizzati si presumono distribuiti pro quota ai soci, salvo prova contraria ((Cass. n. 25939/2008;
Cass. 29503/2020). Nel caso di cui si tratta il ricorrente non ha fornito alcuna prova che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti o comunque non percepiti.
La legittimità dell'accertamento societario per il 2017, fondato sulle stesse modalità di evasione, è stata già confermata contro la società con sentenza n. 5912/03/2024) e contro l'altra socia Nominativo_1 con sentenza n. 5856/2024).
La struttura evasiva (gasolio agevolato venduto a clienti ignari, DAS irregolari, decadenza dal regime IVA
10%) è stata ritenuta provata e sistemica e, pertanto, ne consegue che la presunzione di distribuzione degli utili 2018 è pienamente operante, e la ritenuta del 26% pari a euro 7.304,96 è corretta.
Sulla responsabilità solidale ai sensi dell'art. 35 DPR 602/1973 il sostituito (socio percettore) è coobbligato in solido per ritenute non operate e. di conseguenza, il ricorrente risponde legittimamente delle ritenute oltre che della sanzione e degli interessi.
Il ricorso è rigettato e l'avviso confermato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, che liquida in euro 1500,00 oltre oneri ed accessori se dovuti. Salerno, 28 gennaio 2026 Il Giudice relatore Il Presidente Dr Ciro Panariello
Dr Sergio Pezza