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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/03/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE LAVORO
RG. 1760 2024
PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.
PER L'UDIENZA DEL 19.03.2025
Il Giudice dott.ssa Monica D'Angelo, premesso che l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c. regolarmente comunicato alle parti;
dato atto che le parti hanno depositato, nei termini assegnati, le “note di trattazione scritta” contenenti le rispettive istanze;
IL GIUDICE decide la causa con il deposito della seguente sentenza:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di MARSALA
SEZIONE CIVILE
In funzione di giudice del lavoro e in persona del dottor Monica D'angelo ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1760/2024 R.G.
Oggetto: Indennità di accompagnamento vertente tra
, , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. GRILLO ZINA MARIA
- ricorrente -
e
(C.F. ) domiciliato in VIA SCONTRINO 28 91100 TRAPANI CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo - resistente -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti difensivi
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.9.2024, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento CP_1
ex L. 18/80 e successive modificazioni, dolendosi degli esiti cui sono pervenuti la
Commissione Medica istituita presso l'Istituto resistente, nonché il C.T.U. nominato nella fase di ATP.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto con varie argomentazioni in fatto e in CP_1
diritto il rigetto della domanda.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto per i motivi e le limitazioni che seguono. In via preliminare, si osserva che la domanda giudiziale va ritenuta proponibile, giacché, in base alla documentazione in atti, il ricorso risulta essere stato depositato presso la cancelleria dell'Ufficio previo esperimento dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. in cui è stata originariamente esclusa, in capo al ricorrente, la sussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Disposta nuova CTU nel corso del presente giudizio, alla luce delle motivate contestazioni avverso la prima CTU, è stata invece accertata la ricorrenza del requisito controverso.
Preliminarmente, giova precisare che ai sensi dell'art. 1 L. 18/80 hanno diritto all'indennità di accompagnamento i mutilati e gli invalidi civili “totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua
(…)”. L'art. 1 L. 508/88, nel modificare il testo della suddetta legge, ha altresì precisato che tale beneficio spetta “ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua”.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale, ha asseverato che il complesso morboso in considerazione dell'obiettività clinica recentemente riscontrata nel corso dell' accertamento medico legale e, tenuto conto, inoltre, della documentazione sanitaria più recente, può ritenersi di entità tale da rendere le infermità della ricorrente tali sia da sole che nel loro complesso, da determinare una invalidità totale completa del 100% e tali da renderla non in grado di provvedere ai bisogni della vita quotidiana e da non riuscire a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, secondo quanto previsto dall'art 1 della legge 18/80.
Per quanto riguarda la decorrenza dello stato invalidante, in particolare, giova precisare che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in ciò confortata dal supporto delle conoscenze mediche e scientifiche poste a fondamento delle controversie in tema di invalidità civile, è costantemente orientata nel senso di escludere la possibilità di individuare con assoluta certezza il momento iniziale da cui fare decorrere lo stato invalidante accertato in giudizio, dovendosi all'uopo ricorrere a criteri di ragionevolezza e/o di natura probabilistica.
Ed invero, salvo le ipotesi in cui ricorrano specifici elementi traumatici tali da cagionare un immediato deficit in capo all'istante, normalmente, il percorso fisiologico delle patologie lamentate impedisce l'individuazione di una data precisa cui correlare la situazione sanitaria riscontrata, dovendosi utilizzare i criteri di natura empirica di volta in volta forniti dalla parte ricorrente ed emersi in giudizio.
Nel caso di specie il consulente, in considerazione delle evidenze documentali attestanti le patologie che affliggevano il ricorrente, del loro aggravamento fisiologico e graduale, nonché dell'anamnesi dell'intero quadro clinico, ha condivisibilmente ritenuto che il beneficio decorra da novembre 2024.
Tenuto conto che la decorrenza del diritto, per come sopra accertata, è successiva alla domanda amministrativa, nonchè al deposito del ricorso, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
Vanno poste definitivamente a carico dell' resistente le spese della CP_2
consulenza tecnica d'ufficio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il ricorrente in possesso dei requisiti di legge per beneficiare dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 dal mese di novembre 2024.
Spese di giudizio integralmente compensate.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica. CP_1
Marsala 19.03.2025 il Giudice
Monica D'Angelo