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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 31/10/2025, n. 3256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3256 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
UL ES ZI LM elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via
EO IA n. 38;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Vitale Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 10;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 292/2024 (r.g. n. 416/2024) depositata in data 15.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Cava de'Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da
. Controparte_2
In primo grado proponeva ricorso ex art. 318 c.p.c. al Giudice di Pace di Controparte_2
Cava de' Tirreni ivi convenendo l' , al fine di sentirla condannare Controparte_3 alla restituzione della somma di euro 400,00, quale esborso da egli effettuato per il pagamento degli avvisi di liquidazione n. 2019/002/OR/00001154/0/001 e n. 2020/002/EM/000000366/0/001 relativi
1 alle ordinanze di assegnazione rese nelle procedure di espropriazione r.g.e. n. 1154/2019 e 366/2020.
In particolare, deduceva che i citati provvedimenti avevano posto a carico dell il CP_4 pagamento dell'imposta di registro e che a ciò aveva provveduto il ricorrente in ragione della solidarietà passiva in materia tributaria, con conseguente diritto a ripetere le somme nei confronti del concessionario soccombente.
L si costituiva tempestivamente, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
Tuttavia, nelle more del giudizio di primo grado (e precisamente in data 27.6.2024) interveniva il pagamento di quanto domandato nel ricorso, sicché il ricorrente insisteva per la declaratoria di cessata materia del contendere e condanna alle spese dell'a.d.e.r., in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Nonostante fosse incontestato l'intervenuto versamento delle somme da parte dell nei CP_4 confronti di , il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava l' alla Controparte_2 CP_4 restituzione della somma di euro 400,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice di pace non ha dichiarato la cessata materia del contendere a causa del sopraggiunto pagamento delle somme di cui agli avvisi di liquidazione, ma ha bensì condannato l'a.d.e.r. al rimborso delle stesse, oltre che alle spese.
Con comparsa depositata in data 24.04.2025 si è costituito , il quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per la violazione degli artt. 113, 339 e
342 c.p.c, insistendo comunque per l'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Tanto premesso, in via preliminare si osserva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellato inerente alla violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c.; difatti da un lato, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2
c.p.c., la violazione delle norme sul procedimento rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co.
3 c.p.c. e, dall'altro, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n.
13535/2018, n. 15274/2019 etc.).
Passando al merito del giudizio, l'appello va accolto in riferimento alla omessa declaratoria di cessata materia del contendere.
Difatti, come evidenziato dall'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la
2 cessazione della materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse ad agire in capo ad CP_2
.
[...]
Corretta risulta invece la statuizione sulle spese in virtù del c.d. principio di soccombenza virtuale e ciò in quanto l' soltanto nel corso del giudizio di primo gravo ha restituito le somme al CP_4 ricorrente.
Da tanto consegue che, in omaggio al principio di causalità delle spese, il concessionario è stato correttamente condannato al rimborso delle stesse nei confronti di . Controparte_2
L'appello va dunque parzialmente accolto, con declaratoria di cessata materia del contendere del giudizio di primo grado e conferma della statuizione con riguardo alle spese.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' nei limiti di cui in parte Controparte_1 motiva;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
3) conferma la statuizione di primo grado con riferimento alle spese;
4) compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Nocera Inferiore, lì 30.10.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pasquale Velleca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 140/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
UL ES ZI LM elettivamente domiciliata in San Giuseppe Vesuviano (NA) alla Via
EO IA n. 38;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Luigi Vitale Controparte_2 C.F._1 elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni (SA) alla Via Papa Giovanni XXIII n. 10;
APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e successive difese, sicché la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dall' Controparte_1
(d'ora in poi a.d.e.r.) avverso la sentenza n. 292/2024 (r.g. n. 416/2024) depositata in data 15.07.2024, con la quale il Giudice di Pace di Cava de'Tirreni ha accolto la domanda proposta in primo grado da
. Controparte_2
In primo grado proponeva ricorso ex art. 318 c.p.c. al Giudice di Pace di Controparte_2
Cava de' Tirreni ivi convenendo l' , al fine di sentirla condannare Controparte_3 alla restituzione della somma di euro 400,00, quale esborso da egli effettuato per il pagamento degli avvisi di liquidazione n. 2019/002/OR/00001154/0/001 e n. 2020/002/EM/000000366/0/001 relativi
1 alle ordinanze di assegnazione rese nelle procedure di espropriazione r.g.e. n. 1154/2019 e 366/2020.
In particolare, deduceva che i citati provvedimenti avevano posto a carico dell il CP_4 pagamento dell'imposta di registro e che a ciò aveva provveduto il ricorrente in ragione della solidarietà passiva in materia tributaria, con conseguente diritto a ripetere le somme nei confronti del concessionario soccombente.
L si costituiva tempestivamente, eccependo l'infondatezza Controparte_1 dell'opposizione.
Tuttavia, nelle more del giudizio di primo grado (e precisamente in data 27.6.2024) interveniva il pagamento di quanto domandato nel ricorso, sicché il ricorrente insisteva per la declaratoria di cessata materia del contendere e condanna alle spese dell'a.d.e.r., in virtù del principio di soccombenza virtuale.
Nonostante fosse incontestato l'intervenuto versamento delle somme da parte dell nei CP_4 confronti di , il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava l' alla Controparte_2 CP_4 restituzione della somma di euro 400,00, oltre al pagamento delle spese di lite.
Con l'atto di appello il concessionario per la riscossione ha censurato la pronuncia di primo grado nella parte in cui il giudice di pace non ha dichiarato la cessata materia del contendere a causa del sopraggiunto pagamento delle somme di cui agli avvisi di liquidazione, ma ha bensì condannato l'a.d.e.r. al rimborso delle stesse, oltre che alle spese.
Con comparsa depositata in data 24.04.2025 si è costituito , il quale ha Controparte_2 preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione per la violazione degli artt. 113, 339 e
342 c.p.c, insistendo comunque per l'infondatezza dell'avversa impugnazione e per la conferma della sentenza di primo grado impugnata.
Tanto premesso, in via preliminare si osserva l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'appellato inerente alla violazione degli artt. 339 e 342 c.p.c.; difatti da un lato, con riferimento all'eccezione di inappellabilità delle sentenze del GdP eventualmente decise ai sensi dell'art. 113 co. 2
c.p.c., la violazione delle norme sul procedimento rientra tra le ipotesi derogatorie di cui all'art. 339 co.
3 c.p.c. e, dall'altro, nel caso di specie risulta rispettato l'art. 342 c.p.c. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di disposizione che non esige dall'appellante un progetto alternativo di sentenza, bensì la mera indicazione delle questioni e dei punti contestati (cfr. Cass. civ. n.
13535/2018, n. 15274/2019 etc.).
Passando al merito del giudizio, l'appello va accolto in riferimento alla omessa declaratoria di cessata materia del contendere.
Difatti, come evidenziato dall'appellante, il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare la
2 cessazione della materia del contendere, stante il venir meno dell'interesse ad agire in capo ad CP_2
.
[...]
Corretta risulta invece la statuizione sulle spese in virtù del c.d. principio di soccombenza virtuale e ciò in quanto l' soltanto nel corso del giudizio di primo gravo ha restituito le somme al CP_4 ricorrente.
Da tanto consegue che, in omaggio al principio di causalità delle spese, il concessionario è stato correttamente condannato al rimborso delle stesse nei confronti di . Controparte_2
L'appello va dunque parzialmente accolto, con declaratoria di cessata materia del contendere del giudizio di primo grado e conferma della statuizione con riguardo alle spese.
Le spese del presente grado di giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'appello proposto dall' nei limiti di cui in parte Controparte_1 motiva;
2) per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara cessata la materia del contendere;
3) conferma la statuizione di primo grado con riferimento alle spese;
4) compensa le spese del secondo grado di giudizio.
Nocera Inferiore, lì 30.10.2025
Il Giudice
dott. Pasquale Velleca
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